Garanzie ricevute Clausole campione

Garanzie ricevute. La Società Unicredit S.p.A., in forza dei contratti di locazione stipulati dal Fondo con Unicredit Business Integrated Solutions, si è costituita quale garante per il pagamento dei canoni di locazione annui, sino ad un importo annuo garantito di Euro 21.205.619, pari all’ammontare dei canoni annui pagabili per ciascun anno di durata del contratto di locazione e di Euro 4.285.414 a garanzia di eventuali danni arrecati agli immobili condotti in locazione. Gli altri conduttori del Fondo hanno rilasciato a favore del Fondo depositi cauzionali per complessivi Euro 134.764e ulteriori fidejussioni bancarie per complessivi Euro 1.722.072, di cui Euro 233.678 relativi alla fidejussione rilasciata da REAM SGR per la locazione dell’immobile di Xxx Xxxxxxx 00 a Torino. Inoltre, in data 15 maggio 2015, il Fondo ha ricevuto da BNL una fidejussione a garanzia del versamento da parte del Fondo Pacific 1 dell’importo di Euro 22 milioni a saldo della vendita dei tre immobili di Milano descritta in precedenza.
Garanzie ricevute. Al 31 dicembre 2015 14.052.143 - - 14.052.143 14.052.143 100,0% Al 31 dicembre 2014 10.275.000 - - 10.275.000 10.275.000 100,0%
Garanzie ricevute. 1. Al fine dell’attribuzione dei fattori di ponderazione per controparti debitrici, previsti all’articolo VII.III.4, le SOCIETÀ FINANZIARIE devono considerare le eventuali garanzie reali e personali ricevute. 2. Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione. 3. Le garanzie reali, diverse dall’ipoteca di cui all’articolo VII.III.4, sono ammesse alla ponderazione solo nei casi in cui abbiano ad oggetto: a) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla SOCIETÀ FINANZIARIA segnalante e depositati presso la stessa; b) valori emessi da governi o banche centrali della zona “A” o dalla Unione Europea; c) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo; d) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona “A”; e) depositi di contanti presso banche della zona “A”; f) valori (diversi dai titoli azionari, dagli strumenti innovativi di capitale, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da IMPRESE FINANZIARIE di cui all’articolo VII.III.4 della zona “A”. 4. Le SOCIETÀ FINANZIARIE devono applicare, per intero o pro-quota, alle attività di rischio garantite dai valori sopra menzionati la ponderazione dello 0% per le garanzie di cui ai punti a) e b), del 20% per le altre garanzie. 5. L’eventuale quota residua va ponderata in funzione della natura del soggetto debitore.
Garanzie ricevute. Il dettaglio delle garanzie ricevute è il seguente: Cusago, Via Bergamo 3 Famiglie 1.702,91 Depositi cauzionali fruttiferi Cusago, Via Bergamo 3 Famiglie 2.425,68 Depositi cauzionali fruttiferi Cusago, Via Bergamo 3 Famiglie 2.925,36 Depositi cauzionali fruttiferi Cusago, Via Bergamo 3 Famiglie 1.521,83 Depositi cauzionali fruttiferi Latina, Via Cicerone 14 Azienda 5.500,00 Depositi cauzionali fruttiferi Messina, Via G.A. Borelli 4 Famiglie 2.072,34 Depositi cauzionali fruttiferi Messina, Via G.A. Borelli 4 Famiglie 1.225,74 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 2.347,69 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 483,26 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 1.252,12 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 2.268,90 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 2.758,90 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 3.314,58 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 2.185,21 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 3.041,81 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 2.548,00 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 2.500,81 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Alberto Pollio 40 Famiglie 2.364,58 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Amm. Marzolo 31 Famiglie 1.684,01 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Amm. Marzolo 31 Famiglie 1.701,30 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Amm. Marzolo 31 Famiglie 1.144,28 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Amm. Marzolo 31 Famiglie 1.546,86 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Amm. Marzolo 31 Famiglie 1.098,28 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Amm. Marzolo 31 Famiglie 1.684,50 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Amm. Marzolo 31 Famiglie 2.378,94 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Amm. Marzolo 31 Famiglie 1.414,44 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Amm. Marzolo 31 Famiglie 3.514,00 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Di Tor Fiorenza 56 Famiglie 480,00 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Di Tor Fiorenza 56 Famiglie 2.650,98 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Di Tor Fiorenza 56 Famiglie 1.952,60 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Di Tor Fiorenza 56 Famiglie 2.945,00 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Di Val Cannuta 195 Azienda 5.236,89 Depositi cauzionali fruttiferi Roma, Via Di Val Cannuta 195 Fa...
Garanzie ricevute. Il dettaglio delle garanzie ricevute è il seguente: Roma, Via di Xxx Xxxxxxxx, 56 Famiglie € 2.112,00 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via di Tor Xxxxxxxx, 56 Famiglie € 480,00 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via X. Xxxxxxx, 00-00-00-00-00-00 Xxxiglie € 1.532,35 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx, 00-00-00-00 Famiglie € 1.600,00 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx, 00-00-00-00 Famiglie € 1.600,00 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx X. Xxxxxx, 40 Famiglie € 2.548,00 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx X. Xxxxxx, 40 Famiglie € 1.800,00 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via Fiume Giallo, 244 Famiglie € 600,00 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx, 00-00-00-00 Famiglie € 150,00 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx, 00-00-00-00 Famiglie € 300,00 Deposito Cauzionale Contanti Latixx, Xxx Xxxxxxxx, 00-00 Xxxiglie € 5.500,00 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxxxx Xxxxxxx, 000 Xxxiglie € 1.071,50 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxxxx Xxxxxxx, 000 Xxxiglie € 2.449,50 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxxxx Xxxxxxx, 000 Xxxiglie € 1.684,01 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx X. Xxxxxxx, 31 Famiglie € 1.701,30 Deposito Cauzionale Contanti Messina, Via Xxxxxxx, 000 Xxxiglie € 2.072,34 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx Xxxxxx, 00 Xxxiglie € 2.185,21 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx Xxxxxx, 00 Xxxiglie € 3.041,81 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx Xxxxx, 00 (Xxtia) Famiglie € 1.986,56 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxxxx Xxxxxxx, 000 Xxxiglie € 1.275,21 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx Xxxxxx, 00 Xxxiglie € 2.347,69 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx Xxxxxx, 00 Xxxiglie € 483,26 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx Xxxxx Xxxxx, 39 Famiglie € 1.436,31 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx X. Xxxxxxx, 31 Famiglie € 1.563,38 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx X. Xxxxxxx, 31 Famiglie € 1.786,18 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx X. Xxxxxxx, 31 Famiglie € 1.854,48 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx X. Xxxxxxx, 31 Famiglie € 2.257,54 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via Pagoda Bianca, 61 Famiglie € 2.667,54 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via Xxxxxxx, 00 (Xxxxx) Xxxiglie € 2.107,10 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx Xxxxx, 00 (Xxtia) Famiglie € 1.267,38 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Xxx Xxxxx Xxxxx, 39 Famiglie € 888,01 Deposito Cauzionale Contanti Roma, Via Xxxxx, 00 (Xxxxx) Xxxiglie € 500,81 Deposito Cauzionale Contanti Cusago, Via X...
Garanzie ricevute. Le garanzie ricevute, in relazione ai contratti di finanziamento e di leasing in essere sono state rilasciate da: - Cointestazione Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx Euro 203 migliaia; - Xxxxxx Xxxxxxxx Euro 160 migliaia; - Mediocredito Euro 4.825 migliaia.
Garanzie ricevute. A fronte delle garanzie prestate in favore degli Istituti bancari nell’esercizio della propria attività svolta in favore delle imprese socie, Finreco ha ricevuto garanzie per complessivi 2.593 mila Euro da parte di n. 36 delle succitate imprese.
Garanzie ricevute. 1997 1998 Variazione L. 5.678.550.000 L. 5.678.550.000 L. – di cui: Fidejussioni 1997 1998 Variazione L. 5.678.550.000 L. 5.678.550.000 L. – Trattasi di fidejussioni prestate da inquilini per L. 222.550.000, della fidejussione di L. 2.000.000.000 rilasciata dalla Soc. R.I.F. a garanzia dell’operazione di compra- vendita dello stabile di Roma, Via Nomentana e della garanzia di L. 3.456.000.000 rilasciata dalla Yura International Holding B.V. quale manleva per eventuali soprav- venienze passive della Banca Brignone per le azioni acquistate da detta Società. Beni di terzi 1997 1998 Variazione L. 2.296.204.254 L. 2.523.504.254 L. + 227.300.000 Trattasi dei depositi cauzionali inquilini per L. 148.921.000 e di libretti a risparmio co- stituiti a favore dei danneggiati aventi diritto il cui ammontare è di L. 2.374.583.254. Titoli depositati presso di terzi 1997 1998 Variazione L. 946.443.983.039 L. 1.143.533.810.920 L. + 197.089.827.881 Trattasi di titoli della Società depositati a dossier in amministrazione presso Ban- che, nonché presso gli Enti emittenti. Altri conti d’ordine 1997 1998 Variazione L. 00.000.000.000 L. 00.000.000.000 L. – 00.000.000.000 Tale voce include i contratti di cessione a termine di valuta a copertura del rischio di cambio connesso alle gestioni patrimoniali di titoli esteri stipulati da Schroders e da Brignone. Il loro importo è pari a L. 00.000.000.000. Il conto comprende, inoltre, materiale presso terzi per L. 358.606.856 e cauzioni Vittoria relative ad affittanze in locali di proprietà di terzi per L. 142.401.108.
Garanzie ricevute. La Società Unicredit S.p.A., in forza dei contratti di locazione stipulati dal Fondo con Unicredit Business Integrated Solutions, si è costituita quale garante per il pagamento dei canoni di locazione annui, sino ad un importo annuo garantito di Euro 21.205.619, pari all’ammontare dei canoni annui pagabili per ciascun anno di durata del contratto di locazione e di Euro 4.285.414 a garanzia di eventuali danni arrecati agli immobili condotti in locazione. Gli altri conduttori del Fondo hanno rilasciato a favore del Fondo depositi cauzionali per complessivi Euro 182.049 e ulteriori fidejussioni bancarie per complessivi Euro 2.933.217, di cui Euro 237.193 relativi alla fidejussione rilasciata da REAM SGR per la locazione dell’immobile di Xxx Xxxxxxx 00 a Torino.

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  • Garanzie 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

  • Garanzia a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • GARANZIA CRISTALLI Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) - il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) numero verde 800.995.233 dall’Italia o 00.00.00.00.00 (Italia o Estero) A) Riparazione presso un Centro Convenzionato Europ Assistance o Dealer venditore Santander B) Riparazione presso centro/tecnico non Convenzionato

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Garanzie aggiuntive A) Sicurezza sul Lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 C) Smaltimento Rifiuti Solidi – Xxxxx Xxxxxx: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 D) Tutela Della Privacy X.Xxx. 196/2003 – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato – Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, purché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67. F) Sanzioni Amministrative di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Garanzia fideiussoria A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Accordo, Vodafone potrà richiedere e Operatore dovrà far costituire, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte di Operatore della relativa richiesta di Vodafone, una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale capillarmente presente sul territorio nazionale. La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione ( art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte. La fideiussione avrà validità per tutta la durata dell’Accordo e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso, previo svincolo scritto da parte del beneficiario. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui Operatore non fornisca la garanzia entro i termini sopra riportati, Vodafone non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale e/o indennizzo per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, VF- IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r. In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione. In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere i servizi offerti sulla base del presente Accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente Accordo e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore. L’importo della fidejussione prestata da Operatore a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Vodafone, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno) verrà calcolato con i criteri contenuti nell’Allegato 11 “Garanzie”.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: