Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere al Cliente, all’atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Cliente.
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Samples: Contratto Per La Somministrazione Del Calore Mediante Teleriscaldamento
Garanzie. A 8.1 PostePay può richiedere al Cliente una garanzia dell’esatto adempimento nella forma di deposito cauzionale. Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
8.2 Per la fornitura di energia elettrica, l’importo del contratto deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV) e pari a:
8.3 Per la fornitura di gas naturale, l’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e pari a:
8.4 Sia per la fornitura di energia elettrica che per la fornitura di gas naturale, l’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) PostePay abbia costituito in mora il Fornitore Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito cauzionale e PostePay abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
8.5 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, PostePay può chiedere al ClienteDistributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
8.6 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione.
8.7 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato da PostePay, all’atto della stipulain tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il versamento di un Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
8.8 Il deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione è restituito al Cliente alla tipologia di utenza, all'entità cessazione della fornitura ed contestualmente alla periodicità fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della fatturazione. L'importo del depositorestituzione, che al Cliente non può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso richiesto di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
8.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della normativa vigente, può essere chiesta, anche garanzia qualora in corso di contratto, vigenza del Contratto scelga di utilizzare una garanzia fideiussoria bancaria modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In nel caso di inadempimento del Clientesopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà postale o su carta di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientecredito.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale
Garanzie. 6.1 A garanzia dell’esatto adempimento del contratto degli obblighi derivanti dal Contratto, il Cliente domestico si impegna a versare al Fornitore, a titolo di deposito cauzionale, l’importo specificato nelle Condizioni Economiche di Fornitura, che il Fornitore può chiedere potrà addebitare nella prima fattura.
6.2 In caso di mancato pagamento delle fatture e degli importi dovuti in base al Cliente, all’atto della stipulaContratto, il versamento Fornitore avrà diritto di un trattenere, in tutto o in parte, la somma versata a titolo di deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni e di carattere generale, in relazione fatturare al Cliente l’importo necessario alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazionericostituzione del deposito nella fattura successiva. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito Il deposito cauzionale o conguagliato per compensazione in ogni caso la quota residua saranno restituiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, maggiorati degli interessi legali.
6.3 Nel corso della vigenza del Contratto, il Fornitore potrà richiedere al Cliente non domestico di fornire entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, a titolo di deposito cauzionale, una garanzia fideiussoria fideiussione bancaria o assicurativaassicurativa a prima richiesta, stipulata con enti graditi allo stessoemessa da primaria istituzione, determinata secondo prescrizioni banca o assicurazione, pari al valore di carattere generale3 (tre) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente. La garanzia resterà in vigore per tutta la durata del Contratto, in relazione alla tipologia tenuto conto di utenzaeventuali rinnovi, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazioneintegrazioni e/o modificazioni, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiestae per i 6 (sei) mesi successivi dalla data di cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione e/o causa, a copertura degli obblighi del Cliente. In caso di inadempimento del Clientemancata presentazione della garanzia nel termine previsto, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie così come in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, ovvero il Fornitore si riserva il diritto di mancato aggiornamento della stessarisolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti al Cliente.
6.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture superiore a 30 (trenta) giorni, il Fornitore si riserva il diritto di escutere la garanzia ricevuta a copertura sia del capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell’escussione. Qualora la garanzia venga riscossa in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà obbligato a
6.5 Il Fornitore ha facoltà di non dare corso rinunciare alle garanzie qualora i pagamenti avvengano attraverso mandato addebito diretto bancario (SEPA) o bonifico puntuale alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientescadenza.
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Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento 12.1 Qualora il pagamento della fornitura non avvenga attraverso procedura di addebito automatico in conto corrente (SDD), il Cliente domestico è tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale definito dal Fornitore. Tale deposito, maggiorato degli interessi legali maturati, sarà restituito al Cliente al momento dell’emissione della fattura di chiusura, salva la compensazione con eventuali importi a credito del contratto il Fornitore può chiedere al Cliente, relativi a fatture in tutto o in parte rimaste insolute.
12.2 In caso di (i) mancata attivazione del pagamento con domiciliazione bancaria (SDD) o (ii) esito non soddisfacente della valutazione del merito di credito del Cliente effettuata all’atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo sottoscrizione del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito Contratto o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di fornitura, anche attraverso indagine da parte di società specializzate nell’analisi finanziaria o (iii) ritardo anche di un solo pagamento, il Cliente si obbliga, su richiesta del Fornitore, a far rilasciare in favore di quest’ultimo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, anche antecedente la somministrazione di calore e/o acqua igienico-sanitaria, una fidejussione bancaria o assicurativa di durata pari al termine del periodo contrattuale aumentato di 3 (tre) mesi. La garanzia finanziaria o bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito o da una primaria compagnia di assicurazione sottoposta alla vigilanza e controllo dell’IVASS preventivamente comunicati e di gradimento del Fornitore, di importo pari a 3 (tre) mensilità di somministrazione, calcolato sulla base dei consumi medi previsti dal contratto, una oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. La garanzia fideiussoria bancaria dovrà
12.3 Qualora, nel corso della fornitura, l’importo del deposito sia compensato in tutto o assicurativain parte dal Fornitore, stipulata il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con enti graditi allo stessoaddebito sulla prima fattura utile. Parimenti, determinata secondo prescrizioni di carattere generalequalora nel corso della fornitura la garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escussa, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legaletutto o in parte, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso Cliente sarà tenuto a provvedere alla sua ricostituzione entro il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà termine di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clienterelativa richiesta.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Del Servizio Teleriscaldamento
Garanzie. A Il Fornitore si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate dal Cliente e sulla solvibilità dello stesso sia prima della conclusione del Contratto che successivamente al perfezionamento del medesimo, nonché controlli sulla sussistenza di situazioni di morosità nei confronti del Fornitore e – in conformità alla normativa di settore – di altri fornitori. Il Fornitore si riserva di richiedere la costituzione di una garanzia dell’esatto adempimento autonoma a prima richiesta (da rilasciarsi da Istituto di Credito o da primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del contratto il Fornitore può chiedere al ClienteFornitore, all’atto della stipulala “Garanzia”), il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni in denaro (il “Deposito”) o di carattere generalealtra garanzia equivalente accettata dal Fornitore qualora:
a) le verifiche sul merito creditizio del Cliente effettuate successivamente alla ricezione della Richiesta di Fornitura diano esito negativo. In tale ipotesi, in relazione il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’accettazione della medesima al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla tipologia stima di utenza, all'entità quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della fornitura ed alla periodicità Garanzia o del Deposito da prestarsi verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’accettazione della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto richiesta di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può La Garanzia o il Deposito dovranno essere chiesta, anche prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legalemancanza, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri creditinon darà seguito alla richiesta di fornitura e il Cliente continuerà a essere fornito dal fornitore del mercato libero da lui scelto ovvero, in mancanza, dal fornitore di ultima istanza in base alla vigente normativa;
b) al momento della richiesta di Xxxxxxxxx, e in base a quanto disposto dal TIMOE e dal TIMG, emergesse in capo al Cliente una condizione di morosità nei confronti di un altro fornitore. In questo caso tale ipotesi, il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’esecuzione della fornitura al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’attivazione della fornitura. La Garanzia o il Deposito richiesti dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in mancanza il Fornitore si riserva di revocare lo Switching secondo quanto disposto dall’art. 3 e il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralitàcontinuerà a essere fornito dal fornitore del mercato libero da lui scelto ovvero, in mancanza, dal fornitore di ultima istanza in base alla vigente normativa;
c) il Cliente provenga dal Servizio di Salvaguardia di energia elettrica o sia fornito dal fornitore di servizio di default gas. Il In tale ipotesi il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie al Cliente la costituzione di una Garanzia o di un Deposito di importo pari alla stima di due mensilità della fornitura di salvaguardia o default; tale somma serve a garantire l’eventuale cessione del credito da parte dell’esercente la salvaguardia o dal fornitore di default uscente, ai sensi dell’art. 13 del TIMOE e dell’art. 39bis del TIVG. L’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’attivazione della fornitura. La Garanzia o il Deposito richiesti dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in funzione delle variazioni dei prezzi mancanza il Fornitore si riserva il diritto di vendita successivirevocare lo Switching secondo quanto disposto dall’art. 3. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito dal Fornitore al Cliente, nonché delle una volta trascorsi 3 (tre) mesi dall’uscita del Cliente dal Servizio di Salvaguardia o di default, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali modifiche nei consumi dell’utenzafatture insolute;
d) limitatamente ai clienti che non siano “microimprese” ai sensi del Codice del Consumo, qualora successivamente al perfezionamento del Contratto sopravvengano circostanze che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente, tali da pregiudicare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di pagamento assunti dal Cliente medesimo e in ogni caso tali da pregiudicare la soddisfazione del credito del Cliente. In caso tale ipotesi, il Fornitore si riserva la facoltà di mancato rilascio richiedere la prestazione da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della suddetta garanzia, ovvero Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente unitamente alla richiesta di mancato aggiornamento prestazione dei medesimi. Il Cliente dovrà provvedere alla prestazione di Garanzia o Deposito nei termini ragionevolmente indicati dal Fornitore. Resta inteso che: - qualora nel corso della stessafornitura la Garanzia o il Deposito siano escussi in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la Garanzia o il Deposito per gli importi originariamente previsti entro 10 (dieci) giorni da tale escussione e/o incameramento; - fatto salvo quanto previsto al paragrafo c), il Deposito verrà restituito dal Fornitore ha al Cliente in occasione dell’emissione della Fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. - senza pregiudizio per le facoltà del Fornitore ai sensi del presente Contratto e per gli obblighi di pagamento delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale effettivamente eseguite in base al Contratto, ove il Fornitore abbia richiesto al Cliente la prestazione di una Garanzia o di un Deposito, e il Cliente abbia manifestato la propria volontà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Clienteversarlo, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa il Cliente che sia “microimpresa”, ai sensi del Codice del Consumo potrà recedere dal Contratto senza oneri e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientepenali.
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Garanzie. A 9.1 Fermo l’esito positivo del credit-check e/o l’ottenimento di idonea copertura come da precedente art. 4.2 lett. v) e vi), qualora il Cliente abbia un consumo annuo stimato superiore a 120.000 kWh di energia elettrica e a 50.000 Smc (nel caso di applicazione dell’accisa per usi industriali e assimilati) o 30.000 Smc (negli altri casi) di gas naturale, Gas Sales avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere pagamento, di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (conforme al Clientetesto fornito da Gas Sales ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio attribuibile al Cliente o, all’atto della stipulaa scelta del Cliente medesimo, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione importo pari al valore di tre mensilità di maggior consumo. Tali garanzie dovranno rimanere valide ed efficaci almeno fino alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed fine del trimestre successivo alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione scadenza del contratto di forniturainclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Al Cliente, nel rispetto Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell’inizio della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiestasomministrazione ovvero entro il diverso termine comunicato da Gas Sales . In caso di inadempimento escussione totale o parziale, la detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell’escussione.
9.2 Gas Sales avrà altresì il sopracitato diritto indipendentemente dal consumo annuo del ClienteCliente anche in caso di reiterato pagamento ritardato, fatta salva ogni azione legalemancato o parziale, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base ai criteri di giudizio maggiormente diffusi e fermo restando quanto previsto al successivo art. 10 e al precedente art. 9.1.
9.3 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nelle categorie di consumo di cui ai commi precedenti, non verrà richiesto deposito e/o garanzia a condizione che attivino l’Addebito Diretto SEPA (SDD), come e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. Pertanto, qualora in corso di esecuzione di rapporto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica risulti per qualsiasi causa non attivata la predetta modalità di pagamento, a garanzia dell’adem- pimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, Gas Sales avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi. Per la somministrazione di gas: euro 75,00 per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; euro 200,00 per i Clienti con consumo compreso tra 501 e 10.000 Smc/ anno; per i Clienti con consumo superiore a 10.000 Smc/anno il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per la somministrazione di energia elettrica: euro 75,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 2.500 kWh; euro 200,00 per i Clienti con consumo annuo compreso tra 2.501 e 25.000 kWh/anno; per Clienti con consumo annuo superiore a 25.000 kWh, il Fornitore può compensare con tali garanzie deposito cauzionale il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte
9.4 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Gas Sales per tutta la durata del contratto e restituito al termine dello stesso, nella bolletta finale che con- tabilizza i propri crediticonsumi rilevati alla data di cessazione del contratto. In questo caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzaescussione. In caso di mancato pagamento per ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo di diversa forma di garanzia ivi prevista da parte del Cliente della suddetta garanziaentro i termini prescritti, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha sarà facoltà di non dare corso alla Gas Sales sospendere la somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo precedente art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Cliente8.3.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Gas Naturale E/O Energia Elettrica
Garanzie. A 8.1 All'atto della stipula del Contratto ed a garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere al Cliente, all’atto della stipuladelle obbligazioni derivanti dallo stesso, il Cliente sarà tenuto, a richiesta del Fornitore, al versamento di un deposito cauzionale fruttifero o alla prestazione di una equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che viene assicurino il Fornitore circa l'esatto adempimento da parte del Cliente. Ove non venga prestata la garanzia equivalente, il deposito cauzionale potrà essere addebitato con la prima fattura.
8.2 L'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente è determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura nella misura prevista dalla Delibera 229/01 e dal TIVG ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto è indicato nella richiesta di fornitura. Al L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall’ARERA o dalla diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel rispetto della normativa vigentefrattempo intervenute, può mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
8.3 Al Cliente non potrà essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiestapari a quello del deposito cauzionale versato. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, presenza di deposito cauzionale il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso potrà trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
8.4 Il deposito cauzionale o la quota residua saranno restituiti al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto, maggiorati degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successiviesibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio previa verifica da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero Fornitore dell'avvenuto pagamento di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi tutti i corrispettivi dovuti in base al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al ClienteContratto.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Garanzie. A Il Fornitore si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate dal Cliente e sulla solvibilità dello stesso sia prima della conclusione del Contratto che successivamente al perfezionamento del medesimo, nonché controlli sulla sussistenza di situazioni di morosità nei confronti del Fornitore e – in conformità alla normativa di settore – di altri fornitori. Il Fornitore si riserva di richiedere la costituzione di una garanzia dell’esatto adempimento autonoma a prima richiesta (da rilasciarsi da Istituto di Credito o da primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del contratto il Fornitore può chiedere al ClienteFornitore, all’atto della stipulala “Garanzia”), il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni in denaro (il “Deposito”) o di carattere generalealtra garanzia equivalente accettata dal Fornitore qualora:
a) le verifiche sul merito creditizio del Cliente effettuate successivamente alla ricezione della Richiesta di Fornitura diano esito negativo. In tale ipotesi, in relazione il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’accettazione della medesima al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla tipologia stima di utenza, all'entità quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della fornitura ed alla periodicità Garanzia o del Deposito da prestarsi verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’accettazione della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto richiesta di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può La Garanzia o il Deposito dovranno essere chiesta, anche prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legalemancanza, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri creditinon darà seguito alla richiesta di fornitura e il Cliente continuerà a essere fornito dal fornitore del mercato libero da lui scelto ovvero, in mancanza, dal fornitore di ultima istanza in base alla vigente normativa;
b) al momento della richiesta di Xxxxxxxxx, e in base a quanto disposto dal TIMOE e dal TIMG, emergesse in capo al Cliente una condizione di morosità nei confronti di un altro fornitore. In questo caso tale ipotesi, il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’esecuzione della fornitura al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’attivazione della fornitura. La Garanzia o il Deposito richiesti dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in mancanza il Fornitore si riserva di revocare lo Switching secondo quanto disposto dall’art. 3 e il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralitàcontinuerà a essere fornito dal fornitore del mercato libero da lui scelto ovvero, in mancanza, dal fornitore di ultima istanza in base alla vigente normativa;
c) il Cliente provenga dal Servizio di Salvaguardia di energia elettrica o sia fornito dal fornitore di servizio di default gas. Il In tale ipotesi il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie al Cliente la costituzione di una Garanzia o di un Deposito di importo pari alla stima di due mensilità della fornitura di salvaguardia o default; tale somma serve a garantire l’eventuale cessione del credito da parte dell’esercente la salvaguardia o dal fornitore di default uscente, ai sensi dell’art. 13 del TIMOE e dell’art. 39bis del TIVG. L’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’attivazione della fornitura. La Garanzia o il Deposito richiesti dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in funzione delle variazioni dei prezzi mancanza il Fornitore si riserva il diritto di vendita successivirevocare lo Switching secondo quanto disposto dall’art. 3. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito dal Fornitore al Cliente, nonché delle una volta trascorsi 3 (tre) mesi dall’uscita del Cliente dal Servizio di Salvaguardia o di default, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali modifiche nei consumi dell’utenzafatture insolute;
d) limitatamente ai clienti che non siano “microimprese” ai sensi dell’art. 18, co. 1, d.lgs. 206/2005, qualora successivamente al perfezionamento del Contratto sopravvengano circostanze che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente, tali da pregiudicare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di pagamento assunti dal Cliente medesimo e in ogni caso tali da pregiudicare la soddisfazione del credito del Cliente. In caso tale ipotesi, il Fornitore si riserva la facoltà di mancato rilascio richiedere la prestazione da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della suddetta garanzia, ovvero Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente unitamente alla richiesta di mancato aggiornamento prestazione dei medesimi. Il Cliente dovrà provvedere alla prestazione di Garanzia o Deposito nei termini ragionevolmente indicati dal Fornitore. Resta inteso che: - qualora nel corso della stessafornitura la Garanzia o il Deposito siano escussi in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la Garanzia o il Deposito per gli importi originariamente previsti entro 10 (dieci) giorni da tale escussione e/o incameramento; - fatto salvo quanto previsto al paragrafo c), il Deposito verrà restituito dal Fornitore ha al Cliente in occasione dell’emissione della Fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. - senza pregiudizio per le facoltà del Fornitore ai sensi del presente Contratto e per gli obblighi di pagamento delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale effettivamente eseguite in base al Contratto, ove il Fornitore abbia richiesto al Cliente la prestazione di una Garanzia o di un Deposito, e il Cliente abbia manifestato la propria volontà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Clienteversarlo, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa il Cliente che sia “microimpresa”, ai sensi dell’art. 18, co. 1, d.lgs. 206/2005 potrà recedere dal Contratto senza oneri e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientepenali.
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Samples: Contratto Di Fornitura Energia Elettrica E Gas Naturale
Garanzie. A 9.1 Fermo l’esito positivo del credit-check e/o l’ottenimento di idonea copertura come da precedente art. 4.2 lett. v) e vi), qualora il Cliente abbia un consumo annuo stimato superiore a 120.000 kWh di energia elettrica e a 50.000 Smc (nel caso di applicazione dell’accisa per usi industriali e assimilati) o 30.000 Smc (negli altri casi) di gas naturale, Bluenergy avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere pagamento, di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (conforme al Clientetesto fornito da Bluenergy ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio attribuibile al Cliente o, all’atto della stipulaa scelta del Cliente medesimo, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione importo pari al valore di tre mensilità di maggior consumo. Tali garanzie dovranno rimanere valide ed efficaci almeno fino alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed fine del trimestre successivo alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione scadenza del contratto di forniturainclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Al Cliente, nel rispetto Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell’inizio della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiestasomministrazione ovvero entro il diverso termine comunicato da Bluenergy. In caso di inadempimento escussione totale o parziale, la detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell’escussione.
9.2 Bluenergy avrà altresì il sopracitato diritto indipendentemente dal consumo annuo del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie anche in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di reiterato pagamento ritardato, mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanziao parziale, ovvero di mancato aggiornamento della stessasua insufficiente solvibilità finanziaria, il Fornitore ha facoltà in base ai criteri di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi giudizio maggiormente diffusi e fermo restando quanto previsto al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 1610 e al precedente art. In ogni caso 9.1.
9.3 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nelle categorie di consumo di cui ai commi precedenti, non verrà richiesto deposito e/o garanzia a condizione che attivino l’Addebito Diretto SEPA (SDD), come e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. Pertanto, qualora in corso di esecuzione di rapporto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica risulti per qualsiasi causa non attivata la predetta modalità di pagamento, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, Bluenergy avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi. Per la somministrazione di gas: € 75,00 per i Clienti con consumo fino a 2.500 Smc/anno; € 100,00 per i Clienti con consumo compreso tra 2.501 e 5.000 Smc/anno; € 150,00 per i clienti con consumo compreso tra 5.001 e 10.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 10.000 Smc/ anno il Fornitore è esonerato deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per la somministrazione di energia elettrica: € 50,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 1.500 kWh; € 75,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 2.500 kWh; € 100,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 5.000 kWh; € 150,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 10.000 kWh; € 200,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 25.000 kWh/anno; per Clienti con consumo annuo superiore a 25.000 kWh, il deposito cauzionale il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte.
9.4 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da ogni Bluenergy per tutta la durata del contratto e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare restituito al Cliente.termine dello stesso,
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Samples: General Contract Conditions
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento 14.1 Salvo diverse disposizioni indicate nelle CTE, dalla conclusione del contratto Contratto, il Fornitore può chiedere avrà la facoltà di richiedere al ClienteCliente di corrispondere, all’atto della stipulaa titolo di garanzia delle obbligazioni assunte, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni cauzionale, dell’importo di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazioneseguito indicato: Classe Utenza Coef. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni Classe Utenza Coef. Potenza Coef. Energia V012021 €/POD/m ese €/kW €/kWh
14.2 In caso di cessazione mancato pagamento del contratto di deposito cauzionale, Audax potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso applicabile.
14.3 Per i clienti domestici e non domestici Audax potrà addebitare l’importo relativo al deposito cauzionale a partire dalla data di perfezionamento (accettazione del Contratto) del contratto, una garanzia fideiussoria emettendo un’apposita fattura sulla quale verrà indicato l’importo del deposito cauzionale di cui all’art. 14.1 precedente. Qualora (i) il Cliente abbia scelto come modalità di pagamento delle fatture la domiciliazione bancaria (SEPA-SDD) o assicurativacarta di credito, stipulata con enti graditi allo stessoe anche solo uno dei pagamenti non sia andato a buon fine, determinata secondo prescrizioni ovvero (ii) la compagnia di carattere generale, in relazione alla tipologia assicurazione comunichi al Fornitore il venir meno anche parziale della copertura assicurativa o il fornitore dei servizi di utenza, all'entità scoring creditizio comunichi al Fornitore il declassamento della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento posizione individuale del Cliente, fatta salva ogni azione legaleper ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva avrà la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi addebitare, nella prima fattura utile, l’importo del deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 14.1 che precede.
14.4 Per i clienti business che non rivestano la qualità di vendita successiviconsumatori, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte ai sensi del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessaCodice del Consumo, il Fornitore ha facoltà di non dare richiedere al Cliente di fornire, oltre al deposito cauzionale, una fideiussione bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti o eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 c.c., a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto.
14.5 Il Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, potrà incamerare il deposito cauzionale o escutere la garanzia sino a concorrenza dei propri crediti. In questo caso, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale o a contrarre una nuova fideiussione per l’intero ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui il deposito o la fideiussione sono stati escussi. Nel corso alla somministrazione del rapporto, il Fornitore potrà richiedere al Cliente uno o più adeguamenti, dietro emissione di apposita fattura, del deposito cauzionale o della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso fideiussione ove i consumi effettivamente realizzati dal Cliente superino di oltre il 20% quelli dichiarati nel Modulo di Adesione.
14.6 Il deposito cauzionale è da comunicarsi ritenersi fruttifero di interessi e verrà restituito al Cliente nell’ultima fattura (fattura di cessazione). Qualora il Cliente abbia precedenti fatture insolute, il deposito cauzionale sarà incamerato a compensazione delle medesime fatture insolute. Qualora il Cliente abbia provveduto al pagamento delle precedenti fatture nei confronti del Fornitore, il deposito cauzionale sarà incamerato per il pagamento dell’importo dell’ultima fattura, qualora quest’ultima abbia un importo a pagare, o restituito, per intero o parzialmente, se del caso, maggiorato degli interessi moratori eventualmente maturati e spese.
14.7 Il Cliente finale precedentemente fornito dall’esercente la Salvaguardia/Default o FUI è edotto che il Fornitore è obbligato, al momento della richiesta di switch-in (cambio di fornitore entrante) a formulare al venditore uscente una proposta irrevocabile di acquisto del credito relativo alle due ultime fatture emesse; quale conseguenza, il Fornitore potrà chiedere al Cliente, a partire dalla comunicazione di cessione del credito, la costituzione e/o di avvalersi l’adeguamento del deposito o della clausola risolutiva espressa ai sensi e fideiussione per effetto l’importo indicato all’articolo 14.1, maggiorato dell’importo del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato credito ceduto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clienteparte dell’esercente la Salvaguardia/Default/FUI.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Gas Naturale
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento TIM si riserva il diritto, al momento dell’accettazione della proposta o nel corso dell’erogazione del contratto il Fornitore può chiedere Servizio, di richiedere al Cliente, all’atto della stipula, Cliente il versamento di un importo, produttivo di interessi nella misura del tasso legale, a titolo di deposito cauzionale fruttifero e/o altra idonea garanzia. L’importo richiesto da TIM sarà pari al presumibile valore economico dell’utilizzo del Servizio da parte del Cliente nel periodo di riferimento della Fattura. Inoltre, qualora si verifichino livelli anomali di traffico per quelle che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento sono le abitudini del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore TIM si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie richiedere al Cliente un importo, in funzione delle variazioni acconto dei prezzi di vendita successivisuccessivi rendiconti, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzacalcolato in base al traffico fino a quel momento sviluppato, che sarà addebitato successivamente al Cliente con specifica Fattura che TIM potrà inviare anche anticipatamente rispetto all’ordinaria fatturazione. In Nel caso di mancato rilascio irregolarità e/o ritardi nei pagamenti o nel caso in cui il valore economico dell’utilizzo del Servizio, nel periodo di riferimento della Fattura, superi l’importo del deposito e/o della garanzia prestata dal Cliente, TIM potrà richiedere al Cliente l’adeguamento dell’importo prestato a titolo di deposito e/o della garanzia. Qualora il Cliente non adempia agli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo 5.8, TIM potrà sospendere il Servizio ai sensi del successivo articolo 9. Resta salva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 14. Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo nei confronti del Cliente, TIM potrà rivalersi sulle somme versate dal Cliente a titolo di deposito e/o escutere la garanzia prestata. All’atto della risoluzione o cessazione del Contratto per qualunque motivo e, a seguito del completo versamento da parte del Cliente della suddetta delle somme dovute a TIM, ivi comprese quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale, TIM provvederà a restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito o la garanzia prestata o le altre eventuali ulteriori somme versate dal Cliente a titolo di garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa. TIM restituirà al Cliente i depositi cauzionali o le altre eventuali somme versate entro 180 giorni dalla cessazione del Contratto. Qualora la restituzione del deposito o delle altre eventuali somme o del loro residuo ritardi oltre 90 giorni, il Fornitore ha facoltà Cliente avrà diritto per ogni giorno di non dare corso ritardo da tale data e fino alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi restituzione al Cliente, o riconoscimento un’indennità di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare mora pari al Clientetasso legale.
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Samples: Contratto Multibusiness
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere ‘CS’ la Somministrante potrà richiedere al Cliente, all’atto della stipula, Cliente il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni o di carattere generale, prestare equivalente garanzia nei seguenti limiti. Per la fornitura di energia elettrica l’importo complessivo di tale deposito sarà calcolato in relazione base all’ammontare commisurato alla potenza contrattualmente impegnata e alla tipologia di utenzafornitura; più precisamente: • per i clienti domestici, all'entità della fornitura ed euro 5,20 per kW di potenza impegnata; • per i clienti non domestici alimentanti in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 16,5kW euro 7,80 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; • per tutti gli altri Clienti alimentanti in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5kW non superiore alla periodicità della migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione. L'importo L’importo applicato potrà poi essere adeguato di anno in anno nel caso in cui sarà variata la potenza impegnata. Per la fornitura di gas naturale il Cliente è tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte, un deposito cauzionale secondo quanto di seguito indicato: • qualora il Cliente effettui consumi fino a 500mc/anno, l’ammontare del depositodeposito è pari a 25,00 Euro; • qualora il Cliente effettui consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno, l’ammontare del deposito è pari a 77,00 Euro; • qualora il Cliente effettui consumi superiori a 5.000 mc/anno l’ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. L’importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dalla Somministrante nella prima fattura utile. Per i soli Clienti domestici la domiciliazione bancaria o postale (MANDATO SEPA) della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Non sarà pertanto tenuto al versamento del deposito cauzionale il Cliente domestico che può essere trattenuto si avvale della domiciliazione bancaria o postale ai fini del pagamento dei corrispettivi. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni dell’ARERA. Qualora nel corso delle forniture l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dalla Somministrante, il Cliente sarò tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fatturazione fattura utile, viene restituito LW ENERGY SRL si riserva comunque di addebitare al Cliente domestico l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o conguagliato sia attivata in ritardo. Resta salva per compensazione il Cliente domestico la restituzione del deposito in ogni caso di successiva attivazione della procedura SEPA. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, alla cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generaleContratto, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clienteconformità a quanto disposto dall’ARERA.
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Samples: Contract for the Supply of Natural Gas and/or Electricity
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere 11.1 Per la fornitura di energia elettrica, l’esercente la vendita potrà richiedere al Cliente, all’atto della stipula, Cliente il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni a garanzia dell’adempimento di carattere generaletutte le obbligazioni nascenti dal contratto, in relazione base alla potenza contrattualmente impegnata in fase di stipula ed adeguato di anno in anno in base al valore corrente della potenza impegnata. L’importo del deposito cauzionale verrà addebitato nella prima fattura utile e sarà pari a: - € 11,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata (punti di prelievo della tipologia contrattuale di utenzacui al comma 2.3, all'entità lettera a) del Testo Integrato della Vendita – TIV (Allegato alle Delibera 301/2012); - € 15,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata (punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; - non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 periodo di fatturazione (tutte le altre tipologie)
11.2 Per la fornitura di gas naturale, l’esercente la vendita potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto che verrà addebitato nella prima fattura utile secondo l’importo stabilito dalle tabelle 6 e 7 del TIVG in base ai consumi dichiarati dal Cliente in fase di stipula ed alla periodicità adeguato di anno in anno sulla base dei consumi effettivi. Sulla prima fattura di gas naturale sarà addebitato un deposito cauzionale come da allegato alle presenti condizioni di fornitura.
11.3 Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione degli effetti del contratto di fornitura. Al Clientevendita, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire maggiorato degli interessi legali previa valutazione dell’esercente la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio circa l’esatto adempimento da parte del Cliente della suddetta garanziadelle obbligazioni contrattuali su di esso gravanti.
11.4 Al Cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di mancato aggiornamento un’equivalente forma di garanzia. In tal caso, l’esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
11.5 Qualora nel corso della stessafornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dall’esercente la vendita, il Fornitore ha facoltà Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
11.6 Sono considerate forme di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l’esercente la vendita circa l’esatto adempimento da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto parte del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Cliente.
11.7 La domiciliazione bancaria o postale della bolletta è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale che il Cliente può attivare in qualsiasi momento a cui seguirà la restituzione della somma versata.
11.8 L’esercente la vendita si riserva di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
11.9 Qualora l’esercente la vendita lo richieda esplicitamente a seguito di ritardi nei pagamenti di una o più fatture anche non consecutive o in relazione alla verifica di affidabilità, il Cliente è tenuto a rilasciare una fideiussione bancaria fino alla concorrenza di un importo pari ad un trimestre di fornitura e contenente la clausola, in caso di escussione, “a prima richiesta”. Qualora l’esercente la vendita dovesse escutere in tutto o in parte la fideiussione di cui sopra, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la stessa nella misura originaria entro il termine richiesto dall’esercente la vendita.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento TMS si riserva il diritto, al momento dell’accettazione della proposta o nel corso dell’erogazione del contratto il Fornitore può chiedere Servizio, di richiedere al Cliente, all’atto della stipula, Cliente il versamento di un importo, produttivo di interessi nella misura del tasso legale, a titolo di deposito cauzionale fruttifero e/o altra idonea garanzia. L’importo richiesto da TMS, sarà pari al presumibile valore economico dell’utilizzo del Servizio da parte del Cliente nel periodo di riferimento della Fattura. Inoltre, qualora si verifichino livelli anomali di traffico per quelle che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento sono le abitudini del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore TMS si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie richiedere al Cliente un importo, in funzione delle variazioni acconto dei prezzi di vendita successivisuccessivi rendiconti, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzacalcolato in base al traffico fino a quel momento sviluppato, che sarà addebitato successivamente al Cliente con specifica Fattura che TMS potrà inviare anche anticipatamente rispetto all’ordinaria fatturazione. In Nel caso di mancato rilascio irregolarità e/o ritardi nei pagamenti o nel caso in cui il valore economico dell’utilizzo del Servizio, nel periodo di riferimento della Fattura, superi l’importo del deposito e/o della garanzia prestata dal Cliente, TMS potrà richiedere al Cliente l’adeguamento dell’importo prestato a titolo di deposito e/o della garanzia. Qualora il Cliente non adempia agli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo 5.8, TMS potrà sospendere il Servizio ai sensi del successivo articolo 9. Resta salva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 14. Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo nei confronti del Cliente, TMS potrà rivalersi sulle somme versate dal Cliente a titolo di deposito e/o escutere la garanzia prestata. All’atto della risoluzione o cessazione del Contratto per qualunque motivo e, a seguito del completo versamento da parte del Cliente della suddetta delle somme dovute a TMS, ivi comprese quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale, TMS provvederà a restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito o la garanzia prestata o le altre eventuali ulteriori somme versate dal Cliente a titolo di garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa. TMS restituirà al Cliente i depositi cauzionali o le altre eventuali somme versate entro 180 giorni dalla cessazione del Contratto. Qualora la restituzione del deposito o delle altre eventuali somme o del loro residuo ritardi oltre 90 giorni, il Fornitore ha facoltà Cliente avrà diritto per ogni giorno di non dare corso ritardo da tale data e fino alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi restituzione al Cliente, o riconoscimento di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare un’indennità di mora pari al Clientetasso legale.
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Samples: Service Agreement
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto 12.1 Con riferimento alla fornitura di GN, è facoltà di ENERCOM richiedere, ed il Fornitore può chiedere al ClienteCliente si impegna a versare, all’atto della stipulacon addebito in fattura, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni le previsioni di carattere generale, in relazione cui alla tipologia Delibera AEEGSI 229/01 e ss.mm.ii. Il deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazioneDelibere emesse dall’AEEGSI. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria La domiciliazione bancaria o assicurativapostale della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i Clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno; detta garanzia verrà a cessare nel momento in cui una sola fattura domiciliata dovesse essere respinta per motivi imputabili al Cliente e, stipulata affinché la fornitura possa continuare con enti graditi allo stessoregolarità, determinata occorrerà che il Cliente provveda a versare il deposito cauzionale secondo prescrizioni quanto previsto dal presente articolo.
12.2 Con riferimento alla fornitura di carattere generaleEE, è facoltà di ENERCOM richiedere, ed il Cliente si impegna a versare, con addebito in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legalefattura, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralitàdeposito cauzionale secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 200/99 e ss.mm.ii. Il Fornitore deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di Delibere emesse dall’AEEGSI.
12.3 Qualora al termine di ogni anno solare, l’entità dei consumi del Cliente vari, ENERCOM si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie adeguare il deposito cauzionale con addebito o accredito sulla prima fattura utile.
12.4 Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia escusso in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivitutto o in parte da ENERCOM per morosità del Cliente, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzail Cliente è tenuto a ricostituirlo per l’intero ammontare con addebito in fattura. In ENERCOM non richiederà il deposito cauzionale nel caso di mancato rilascio da parte attivazione della procedura RID per il pagamento delle fatture. ENERCOM si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale, indipendentemente dai motivi per cui la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del Cliente deposito cauzionale in caso di successiva attivazione della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha procedura RID. Nel caso in cui anche una sola fattura domiciliata venga respinta ENERCOM si riserva la facoltà di non dare corso inviare le richieste di addebito tramite RID per gli importi relativi alle fatture successive.
12.5 Il deposito cauzionale è fruttifero per il Cliente in ragione degli interessi legali. ENERCOM provvede alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi restituzione del deposito cauzionale al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto termine del successivo art. 16rapporto contrattuale tramite conguaglio sull’ultima fattura. In ogni caso caso, il Fornitore deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
12.6 La fornitura non può essere sospesa per un debito del Cliente di valore inferiore o uguale al deposito versato. In questo caso, ENERCOM può trattenere la somma versata a saldo del debito e addebitare nella successiva fattura l’ammontare del deposito cauzionale utilizzato che il Cliente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientetenuto a versare, reintegrando così la garanzia.
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Samples: Energy Supply Agreement
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere 4.1 HERA COMM ha la facoltà di richiedere al Cliente, all’atto anche successivamente all’at- tivazione del Contratto, una somma a titolo di deposito cauzionale.
4.2 Con riferimento all’energia elettrica, per i Clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto, a norma del TIBEG, alla compensazione della stipulaspesa, l’ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura di 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Per i Clienti diversi da quelli di cui sopra, l’ammontare massimo del deposito cauzionale è determinato nella misura di 11,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
4.3 Con riferimento al gas, per i Clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto, a norma del TIBEG, alla compensazione della spesa, l’ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura: di 25,00 euro per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; di 77,00 euro per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, al netto delle imposte, per i Clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno.
4.4 Il pagamento del deposito cauzionale avviene con addebito in bolletta e viene restituito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggio- rato degli interessi maturati al tasso legale.
4.5 Se il Cliente sceglie, come modalità di pagamento della bolletta, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette HERA COMM non può richie- dere alcuna somma a titolo di deposito cauzionale; se il Cliente sceglie tale modalità successivamente all’attivazione del Contratto, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, eventualmente versato viene restituito o conguagliato per compensazione successivamente all’attivazione della domiciliazione.
4.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste in ogni caso riferimento all’energia elettrica e al gas conferisce a HERA COMM la facoltà di cessazione del contratto sospendere le forniture in corso, di fornitura. Al Clientenegare quelle richieste e, nel rispetto della normativa vigentenei casi di maggior rischio, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiestarisolvere il Contratto. In caso di inadempimento del Clienteinsolvenza, fatta salva ogni azione legale, HERA COMM può utilizzare il Fornitore può compensare con tali garanzie i deposito cauzionale a copertura dei propri crediti. In questo caso crediti e il Cliente deve al più presto ricostruire non può riottenere la garanzia nella sua integralitàfornitura se non la reintegra. Il Fornitore si riserva la facoltà deposito cauzionale viene rimborsato al momento della cessazione del Contratto, dopo il saldo di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle tutti i consumi relativi all’utenza cessata e detraendo gli eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al importi ancora dovuti dal Cliente.
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Samples: General Contract Conditions
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto 15.1. il Fornitore può chiedere potrà richiedere al Cliente, all’atto della stipula, Cliente il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni o di carattere generale, in relazione alla tipologia prestare equivalente garanzia nei seguenti limiti.
15.2. Per la fornitura di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazioneeuro 5,16 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
15.3. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralitàquale è riconosciuto il Bonus sociale:
c) valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
a: 500 Smc/anno;
e) valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.
15.4. Il Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale GAS e/o EE il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la facoltà data di chiedere emissione di una nuova fattura: il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive;
20.5. informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica ara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche delle garanzie o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in funzione delle variazioni Contratto. che comportino un aumento dei prezzi corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessasconti, il Fornitore ha facoltà passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il venditore è tenuto a darne comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi clienti con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi. Fatta salva prova contraria, la il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa cui ai sensi precedenti commi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clienteabbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura.
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Samples: Service Agreement
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere al Cliente16.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, all’atto della stipulacon addebito sulla prima fattura emessa, il versamento un importo a titolo di un deposito cauzionale fruttifero che viene come definito nei commi seguenti.
16.2 L’importo a titolo di garanzia è determinato secondo prescrizioni in base al consumo annuo stimato del Cliente come indicato nella seguente tabella: Legenda: Standard ST1 (Uso riscaldamento) -Consumo annuo fino a 4.800 kWh Standard ST2 (Uso riscaldamento e acqua calda sanitaria) – Consumo annuo fino da 4.801 a 48.000 kWh Standard ST3 (Uso riscaldamento e acqua calda sanitaria) – Consumo annuo oltre 48.000 kWh Standard ST4 (Uso Tecnologico) – Consumo annuo oltre 48.000 kWh
16.3 Nel caso in cui il Cliente attivi, al momento della sottoscrizione del contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di carattere generale, in relazione alla tipologia alcun deposito cauzionale/prestazione di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la facoltà procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di chiedere modifiche delle garanzie variazione della potenza richiesta.
16.4 Il deposito cauzionale, qualora non trattenuto in funzione delle variazioni dei prezzi tutto o in parte a saldo di vendita successivieventuali fatture insolute, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzaviene restituito al Cliente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
16.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte di AIMAG per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente mancata ricostituzione della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessaXXXXX potrà risolvere il contratto, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto gli effetti dell’art. 1456 del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per Codice Civile.
16.6 AIMAG si riserva la facoltà di richiedere al Cliente appartenente ad una classe di utenza di tipo ST1 o ST2 aggiornamenti del valore del deposito di cui ai precedenti commi in funzione di successi aggiornamenti dei prezzi del servizio deliberati dal Consiglio di Amministrazione di AIMAG oppure delle eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al modifiche dei consumi annuali del Cliente.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Del Servizio Telecalore
Garanzie. 6.1 A garanzia dell’esatto adempimento del contratto degli obblighi derivanti dal Contratto, il Cliente domestico si impegna a versare al Fornitore, a titolo di deposito cauzionale, l’importo specificato nelle Condizioni Economiche di Fornitura, che il Fornitore può chiedere potrà addebitare nella prima fattura.
6.2 In caso di mancato pagamento delle fatture e degli importi dovuti in base al Cliente, all’atto della stipulaContratto, il versamento Fornitore avrà diritto di un trattenere, in tutto o in parte, la somma versata a titolo di deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni e di carattere generale, in relazione fatturare al Cliente l’importo necessario alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazionericostituzione del deposito nella fattura successiva. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito Il deposito cauzionale o conguagliato per compensazione in ogni caso la quota residua saranno restituiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, maggiorati degli interessi legali.
6.3 Nel corso della vigenza del Contratto, il Fornitore potrà richiedere al Cliente non domestico di fornire entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, a titolo di deposito cauzionale, una garanzia fideiussoria fideiussione bancaria o assicurativaassicurativa a prima richiesta, stipulata con enti graditi allo stessoemessa da primaria istituzione, determinata secondo prescrizioni banca o assicurazione, pari al valore di carattere generale3 (tre) mensilità di consumo medio annui attribuibile al Cliente. La garanzia resterà in vigore per tutta la durata del Contratto, in relazione alla tipologia tenuto conto di utenzaeventuali rinnovi, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazioneintegrazioni e/o modificazioni, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiestae per i 6 (sei) mesi successivi dalla data di cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione e/o causa, a copertura degli obblighi del Cliente. In caso di inadempimento del Clientemancata presentazione della garanzia nel termine previsto, fatta salva ogni azione legalecosì come in caso di omessa o parziale prestazione
6.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture superiore a 30 (trenta) giorni, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri creditisi riserva il diritto di escutere la garanzia ricevuta a copertura sia del capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell’escussione. In questo caso Qualora la garanzia venga riscossa in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà sarà obbligato a ricostituirla per l’intero ammontare, compreso l’eventuale deposito cauzionale aggiuntivo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzaescussione. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente mancata ricostituzione della garanzia nel termine previsto, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, ovvero il Fornitore si riserva il diritto di mancato aggiornamento della stessarisolvere di diritto il Contratto, il rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti al Cliente.
6.5 Il Fornitore ha facoltà di non dare corso rinunciare alle garanzie qualora i pagamenti avvengano attraverso mandato addebito diretto bancario (SEPA) o bonifico puntuale alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientescadenza.
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Samples: Condizioni Generali E Particolari Di Vendita Di Energia Elettrica Nel Mercato Libero
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, l’Ente rilascia, per tutta la durata di ciascun mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del contratto il Fornitore può chiedere al Clientebilancio annuale. A tal fine, all’atto della stipulal’Ente medesimo emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, sul proprio tesoriere, il versamento quale è obbligato a versare alla Banca mutuante l’importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di un deposito cauzionale fruttifero tesoreria concessa e disponibile. L’Ente qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei proventi delegati o comunque ne sia impedita la disponibilità o vincolabilità è obbligato a prestare idonee garanzie alternative che viene determinato secondo prescrizioni mantengano lo stesso grado di carattere generalesignificatività dell’originaria delegazione di pagamento. La Banca mutuante, per ogni scadenza e in tempo utile per l’effettuazione del relativo pagamento, comunica l’esatto importo della rata; l’Ente prende comunque atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato ai sensi degli artt. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente contratto di tesoreria. L’Ente, in relazione alla tipologia alle eventuali somministrazioni effettuate prima dell’inizio dell’ammortamento e a garanzia del pagamento dei relativi interessi di utenzapreammortamento, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazionerilascia, notificandole al tesoriere, una o più delegazioni sulle entrate di cui ai primi tre titoli delle entrate del bilancio annuale. L'importo Alla scadenza del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del vigente contratto di fornituratesoreria, l’Ente si impegna a far assumere al nuovo tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal/i contratto/i di mutuo. Al ClienteL’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del/i mutuo/i nonché a soddisfare per tutta la durata del/i mutuo/i medesimo/i i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti all’art. 159, nel rispetto comma 1 lett. b), del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Su richiesta della normativa vigenteBanca mutuante, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento l’Ente fornisce copia del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientebilancio.
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Samples: Capitolato Tecnico – Economico
Garanzie. A 9.1 Il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’esatto adempimento della fornitura.
9.2 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione.
9.3 Per il Cliente al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (Bonus EE) l’importo del deposito cauzionale è pari a 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
9.4 Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura:
a) il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive;
b) il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura.
9.5 Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità.
9.6 Nel caso di Cliente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto il Fornitore può chiedere al Cliente, all’atto della stipulaoppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di un alcun deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto e l’eventuale deposito già versato verrà restituito con la prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la facoltà procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
9.7 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi eventuali fatture insolute viene restituito al Cliente contestualmente alla fattura di vendita successivichiusura, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzamaggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
9.8 In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di AMGAS per inadempimento del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente mancata ricostituzione della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessaAMGAS potrà risolvere il contratto, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto gli effetti dell’art. 1456 del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al ClienteCodice Civile.
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Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento TIM si riserva il diritto, al momento dell’accettazione della proposta o nel corso dell’erogazione del contratto il Fornitore può chiedere Servizio, di richiedere al Cliente, all’atto della stipula, Cliente il versamento di un importo, produttivo di interessi nella misura del tasso legale, a titolo di deposito cauzionale fruttifero e/o altra idonea garanzia. L’importo richiesto da TIM sarà pari al presumibile valore economico dell’utilizzo del Servizio da parte del Cliente nel periodo di riferimento della Fattura. Inoltre, qualora si verifichino livelli anomali di traffico per quelle che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento sono le abitudini del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore TIM si riserva la facoltà di chiedere modifiche richiedere al Cliente un importo, in acconto delle garanzie successive fatture, calcolato in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivibase al traffico fino a quel momento sviluppato, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzache sarà addebitato successivamente al Cliente con specifica Fattura che TIM potrà inviare anche anticipatamente rispetto all’ordinaria fatturazione. In Nel caso di mancato rilascio irregolarità e/o ritardi nei pagamenti o nel caso in cui il valore economico dell’utilizzo del Servizio, nel periodo di riferimento della Fattura, superi l’importo del deposito e/o della garanzia prestata dal Cliente, TIM potrà richiedere al Cliente l’adeguamento dell’importo prestato a titolo di deposito e/o della garanzia. Qualora il Cliente non adempia agli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo 5.8, TIM potrà sospendere il Servizio ai sensi del successivo articolo 9. Resta salva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 14. Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo nei confronti del Cliente, TIM potrà rivalersi sulle somme versate dal Cliente a titolo di deposito e/o escutere la garanzia prestata. All’atto della risoluzione o cessazione del Contratto per qualunque motivo e, a seguito del completo versamento da parte del Cliente della suddetta delle somme dovute a TIM, ivi comprese quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale, TIM provvederà a restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito o la garanzia prestata o le altre eventuali ulteriori somme versate dal Cliente a titolo di garanzia. TIM restituirà al Cliente i depositi cauzionali o le altre eventuali somme versate entro 180 giorni dalla cessazione del Contratto. Qualora la restituzione del deposito, ovvero di mancato aggiornamento della stessao delle altre eventuali somme o del loro residuo, ritardi oltre 90 giorni, il Fornitore ha facoltà Cliente avrà diritto per ogni giorno di non dare corso ritardo da tale data e fino alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi restituzione al Cliente, o riconoscimento di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare un’indennità di mora pari al Clientetasso legale.
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Samples: Multibusiness Contract
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento TIM si riserva il diritto, al momento dell’accettazione della proposta o nel corso dell’erogazione del contratto il Fornitore può chiedere Servizio, di richiedere al Cliente, all’atto della stipula, Cliente il versamento di un importo, produttivo di interessi nella misura del tasso legale, a titolo di deposito cauzionale fruttifero e/o altra idonea garanzia. L’importo richiesto da TIM, sarà pari al presumibile valore economico dell’utilizzo dei servizi e delle offerte oggetto della Fattura Unica da parte del Cliente nel periodo di riferimento della Fattura Unica stessa. Inoltre, qualora si verifichino livelli anomali di traffico per quelle che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento sono le abitudini del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore TIM si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie richiedere al Cliente un importo, in funzione delle variazioni acconto dei prezzi di vendita successivisuccessivi rendiconti, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzacalcolato in base al traffico fino a quel momento sviluppato, che sarà addebitato successivamente al Cliente con specifica fattura che TIM potrà inviare anche anticipatamente rispetto all’ordinaria fatturazione. In Nel caso di mancato rilascio irregolarità e/o ritardi nei pagamenti o nel caso in cui il valore economico dell’utilizzo dei servizi o delle offerte oggetto della Fattura Unica, nel periodo di riferimento della medesima, superi l’importo del deposito e/o della garanzia prestata dal Cliente, TIM potrà richiedere al Cliente l’adeguamento dell’importo prestato a titolo di deposito e/o della garanzia. Qualora il Cliente non adempia agli obblighi di cui al presente articolo 6, TIM potrà sospendere i servizi e le offerte oggetto della Fattura Unica ai sensi del successivo articolo 7. Resta salva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 9. Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo nei confronti del Cliente, TIM potrà rivalersi sulle somme versate dal Cliente a titolo di deposito e/o escutere la garanzia prestata. All’atto della risoluzione o cessazione dei contratti relativi ai servizi e alle offerte oggetto della Fattura Unica per qualunque motivo e, a seguito del completo versamento da parte del Cliente delle somme dovute a TIM, ivi comprese quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale, TIM provvederà a restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito o la garanzia prestata o le altre eventuali ulteriori somme versate dal Cliente a titolo di garanzia. TIM restituirà al Cliente i depositi cauzionali o le altre eventuali somme versate entro 180 (cento- ottanta) giorni dalla cessazione dei contratti relativi ai servizi e alle offerte oggetto della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessaFattura Unica. Qualora la restituzione del deposito o delle altre eventuali somme o del loro residuo ritardi oltre 90 (novanta) giorni, il Fornitore ha facoltà Cliente avrà diritto per ogni giorno di non dare corso ritardo da tale data e fino alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi restituzione al Cliente, o riconoscimento un’indennità di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare mora pari al Clientetasso legale.
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Samples: Servizio Di Fattura Unica
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere 4.1 La Società ha la facoltà di richiedere al Cliente, all’atto anche successivamente all’attivazione del Contratto, una somma a titolo di deposito cauzionale.
4.2 Con riferimento all’energia elettrica, l’ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura di: € 15,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità dei Clienti Non Domestici alimentati esclusivamente in BT con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti i
4.3 Con riferimento al gas, l’ammontare massimo del deposito cauzionale è determinato nella misura: di € 30,00, per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; di € 90,00, per i Clienti con consumo da 500 fino a 1.500 Smc/anno; di € 150,00, per i Clienti con consumo da 1.500 fino a 2.500 Smc/anno; di € 300,00, per i Clienti con consumo da 2.500 fino a 5.000 Smc/anno;pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per i Clienti con consumo da
4.4 Il pagamento del deposito cauzionale avviene con addebito in bolletta e viene restituito al momento della stipulacessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale.
4.5 Se il Cliente sceglie, come modalità di pagamento della bolletta, la domiciliazione bancaria o postale delle bollette, la Società non può richiedere alcuna somma a titolo di deposito cauzionale; se il Cliente sceglie tale modalità successivamente all’attivazione del Contratto, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, eventualmente versato viene restituito o conguagliato per compensazione successivamente all’attivazione della domiciliazione.
4.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste in ogni caso riferimento all’energia elettrica e al gas conferisce alla Società la facoltà di cessazione del contratto sospendere le forniture in corso, di fornitura. Al Clientenegare quelle richieste e, nel rispetto della normativa vigentenei casi di maggior rischio, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiestarisolvere il Contratto. In caso di inadempimento del Clienteinsolvenza, fatta salva ogni azione legale, la Società può utilizzare il Fornitore può compensare con tali garanzie i deposito cauzionale a copertura dei propri crediti. In questo caso crediti e il Cliente deve al più presto ricostruire non può riottenere la garanzia nella sua integralitàfornitura se non lo reintegra. Il Fornitore si riserva la facoltà deposito cauzionale viene rimborsato al momento della cessazione del Contratto, dopo il saldo di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle tutti i consumi relativi all’utenza cessata e detraendo gli eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al importi ancora dovuti dal Cliente.
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Samples: Servizio a Mercato Libero
Garanzie. A Il Fornitore si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate dal Cliente e sulla solvibilità dello stesso sia prima della conclusione del Contratto che successivamente al perfezionamento del medesimo, nonché controlli sulla sussistenza di situazioni di morosità nei confronti del Fornitore e – in conformità alla normativa di settore – di altri fornitori. Il Fornitore si riserva di richiedere la costituzione di una garanzia dell’esatto adempimento autonoma a prima richiesta (da rilasciarsi da Istituto di Credito o da primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del contratto il Fornitore può chiedere al ClienteFornitore, all’atto della stipulala “Garanzia”), il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni in denaro (il “Deposito”) o di carattere generalealtra garanzia equivalente accettata dal Fornitore qualora:
a) le verifiche sul merito creditizio del Cliente effettuate successivamente alla ricezione della richiesta di fornitura diano esito negativo. In tale ipotesi, in relazione il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’accettazione della medesima al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla tipologia stima di utenza, all'entità quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della fornitura ed alla periodicità Garanzia o del Deposito da prestarsi verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’accettazione della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto richiesta di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può La Garanzia o il Deposito dovranno essere chiesta, anche prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legalemancanza, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri creditinon darà seguito alla richiesta di fornitura e il Cliente continuerà a essere fornito dal fornitore del mercato libero da lui scelto ovvero, in mancanza, dal fornitore di ultima istanza in base alla vigente normativa;
b) al momento della richiesta di Xxxxxxxxx, e in base a quanto disposto dal TIMOE e dal TIMG, emergesse in capo al Cliente una condizione di morosità nei confronti di un altro fornitore. In questo caso tale ipotesi, il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’esecuzione della fornitura al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’attivazione della fornitura. La Garanzia o il Deposito richiesti dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in mancanza il Fornitore si riserva di revocare lo Switching secondo quanto disposto dall’art. 3 e il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralitàcontinuerà a essere fornito dal fornitore del mercato libero da lui scelto ovvero, in mancanza, dal fornitore di ultima istanza in base alla vigente normativa;
c) il Cliente provenga dal Servizio di Salvaguardia di energia elettrica o sia fornito dal fornitore di servizio di default gas. Il In tale ipotesi il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie al Cliente la costituzione di una Garanzia o di un Deposito di importo pari alla stima di due mensilità della fornitura di salvaguardia o default; tale somma serve a garantire l’eventuale cessione del credito da parte dell’esercente la salvaguardia o dal fornitore di default uscente, ai sensi dell’art. 13 del TIMOE e dell’art. 39bis del TIVG. L’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’attivazione della fornitura. La Garanzia o il Deposito richiesti dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in funzione delle variazioni dei prezzi mancanza il Fornitore si riserva il diritto di vendita successivirevocare lo Switching secondo quanto disposto dall’art. 3. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito dal Fornitore al Cliente, nonché delle una volta trascorsi 3 (tre) mesi dall’uscita del Cliente dal Servizio di Salvaguardia o di default, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali modifiche nei consumi dell’utenzafatture insolute;
d) limitatamente ai clienti che non siano “microimprese” ai sensi dell’art. 18, co. 1, d.lgs. 206/2005, qualora successivamente al perfezionamento del Contratto sopravvengano circostanze che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente, tali da pregiudicare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di pagamento assunti dal Cliente medesimo e in ogni caso tali da pregiudicare la soddisfazione del credito del Cliente. In caso tale ipotesi, il Fornitore si riserva la facoltà di mancato rilascio richiedere la prestazione da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della suddetta garanzia, ovvero Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente unitamente alla richiesta di mancato aggiornamento prestazione dei medesimi. Il Cliente dovrà provvedere alla prestazione di Garanzia o Deposito nei termini ragionevolmente indicati dal Fornitore. Resta inteso che: - qualora nel corso della stessafornitura la Garanzia o il Deposito siano escussi in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la Garanzia o il Deposito per gli importi originariamente previsti entro 10 (dieci) giorni da tale escussione e/o incameramento; - fatto salvo quanto previsto al paragrafo c), il Deposito verrà restituito dal Fornitore ha al Cliente in occasione dell’emissione della Fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. - senza pregiudizio per le facoltà del Fornitore ai sensi del presente Contratto e per gli obblighi di pagamento delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale effettivamente eseguite in base al Contratto, ove il Fornitore abbia richiesto al Cliente la prestazione di una Garanzia o di un Deposito, e il Cliente abbia manifestato la propria volontà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Clienteversarlo, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa il Cliente che sia “microimpresa”, ai sensi dell’art. 18, co. 1, d.lgs. 206/2005 potrà recedere dal Contratto senza oneri e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientepenali.
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Samples: Contratto Di Fornitura Energia Elettrica E Gas Naturale
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento 10.1. Il Cliente successivamente alla stipula del contratto di fornitura ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, è tenuto a versare al Fornitore un deposito di valore pari a quanto previsto dall’art. 12 del TIV con riferimento al servizio di maggior tutela: • 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti finali domestici; • 15,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW; • valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD. Con riferimento ai Clienti di grandi dimensioni il deposito cauzionale sarà commisurato ad un importo pari all’ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi dichiarati per ogni POD dal Cliente nell’allegato POD. L’importo sarà comprensivo di tasse, imposte ed IVA vigenti al momento della richiesta della garanzia e valorizzato alle condizioni economiche vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, escludendo i valori delle penali. Il deposito cauzionale viene addebitato al Cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata, allo stato del Cliente ed in caso di variazioni disposte dall’ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del contratto. Il Fornitore può chiedere potrà quindi richiedere al Cliente, all’atto della stipuladurante l’esecuzione del contratto, il versamento di un delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
10.2. Nel caso in cui il Cliente dovesse richiedere al momento della richiesta di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo oppure durante lo svolgimento del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legalerapporto contrattuale, il Fornitore può compensare pagamento mediante domiciliazione bancaria, non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l’eventuale deposito già versato verrà restituito con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralitàprima bolletta utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura di addebito automatico dei corrispettivi non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
10.3. In alternativa al versamento del deposito cauzionale, CON ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie richiedere al Cliente la prestazione di idonea garanzia in funzione delle variazioni dei prezzi forma di vendita successivifideiussione di pari importo.
10.4. Il deposito cauzionale viene restituito al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzamaggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
10.5. In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CON ENERGIA S.P.A. per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente mancata ricostituzione della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessaCON ENERGIA S.P.A. potrà risolvere il contratto, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto gli effetti dell’art. 1456 del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al ClienteCodice Civile.
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Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere al Cliente, all’atto della stipulaSalva diversa previsione contrattuale, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generalecliente è obbligato a costituire a favore del trasportatore, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità prima della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contrattoconclusione dell’accordo cliente, una garanzia fideiussoria bancaria in misura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) del valore del contratto aumentato dell’IVA corrispondente, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni assicurativo di carattere generale, in relazione alla tipologia primaria importanza e previa autorizzazione del trasportatore. La cauzione è costituita a garanzia del corretto adempimento di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazionetutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché sull’eventuale debito a garanzia delle somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente al trasportatore. Rimane salva in ogni caso la facoltà del trasportatore di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per l’inadempimento del cliente. L’importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già maturato pattuiti e concordati all’atto della richiestaconclusione del contratto. Resta inteso che, qualora il cliente ed il trasportatore concordino per ulteriori programmi di trasporto, l’importo della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) dell’importo stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito. In caso mancanza di inadempimento del Clienteestensione della garanzia, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva Mercitalia Rail avrà la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi rifiutare l’esecuzione dell’ulteriore programma richiesto. La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia a far valere il decorso del termine di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzacui all’art. In caso 1957 del c.c.; - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del trasportatore. La garanzia di mancato rilascio cui al presente articolo sarà restituita successivamente alla data di scadenza dell’accordo cliente previa comunicazione di svincolo della garanzia stessa da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero trasportatore. In nessun caso la garanzia potrà essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del contratto. È comunque facoltà del trasportatore derogare alle prescrizioni di mancato aggiornamento della stessa, cui al presente articolo. In particolare il Fornitore ha trasportatore è sempre in facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Clientestabilire nell’accordo cliente, o ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l’obbligo del cliente a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, nonché di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clienteprevedere una maggiore durata delle stesse.
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Samples: Listino Prezzi
Garanzie. A 7.1 In riferimento ai Clienti non domestici, e salva l’applicazione di maggior favore prevista da normativa cogente, EEN a garanzia dell’esatto adempimento del delle obbligazioni derivanti dal contratto avrà la facoltà di richiedere al Cliente il Fornitore può chiedere al Cliente, all’atto della stipula, il versamento rilascio o di un deposito cauzionale fruttifero infruttifero o di una fideiussione bancaria o assicura- tiva a prima domanda (conforme al testo fornito da EEN ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente con validità almeno fino alla fine del trimestre succes- sivo alla scadenza del contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto
7.2 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nel comma precedente, non verrà richiesta garanzia a condizione che viene determinato attivino l’addebito diretto in conto corrente e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. In caso con- trario, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, EEN ha facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo prescrizioni i seguenti importi. Per la somministrazione di carattere generalegas: € 30,00 (euro trenta/00) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 90,00 (euro novanta/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a
7.3 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da EEN per tutta la durata del contratto e restituito, in relazione ove previsto dalle disposizioni dell’ARERA, maggiorato di interessi legali, nella bolletta di chiusura che contabilizza i consumi alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso data di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzadovrà provvedere a reintegrarla immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo della fideiussione da parte del Cliente della suddetta garanziaentro i termini previsti, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha sarà facoltà di non dare corso alla EEN sospendere la somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo artprecedente Art. 16. In 6.4, fatto salvo in ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni diritto della medesima EEN di risolvere il contratto e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientedi richiedere il risarcimento del danno.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzie. A 6.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a garanzia dell’esatto adempimento del contratto puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il Fornitore può chiedere presente accordo, il Cliente si impegna, a consegnare alla stessa al momento della stipula del presente accordo o, nel caso di inadempimento nei pagamenti da parte del Cliente, all’atto della stipulaentro 10 gg lavorativi dalla richiesta di Poste a mezzo Raccomandata A.R., il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo rilasciata da un primario istituto a favore di Poste (sulla base del modello predisposto all’allegato 9, commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste).
6.2 Detta garanzia dovrà comunque avere una durata pari a sei mesi ulteriori rispetto alla vigenza dell’accordo stesso. La garanzia dovrà rinnovarsi per un periodo di 12 mesi, determinata secondo prescrizioni e così di carattere generaleseguito, per ciascun rinnovo del presente accordo.
6.3 In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, se prestata, il Cliente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, una nuova garanzia identica a quella escussa; in relazione alla tipologia ipotesi di utenzaescussione parziale di detta garanzia, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazioneil Cliente provvederà ad integrare la stessa fino all’ammontare originario, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
6.4 Nel caso di inadempimento del in cui il valore dei volumi postalizzati dal Cliente, fatta salva ogni azione legaleal netto degli importi già corrisposti dalla stessa, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R., l’integrazione della garanzia originariamente prestata; in tale caso, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso Cliente si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il Cliente deve al più presto ricostruire termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmettendo a Poste la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientedocumentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzie. A 7.1 In riferimento ai Clienti non domestici, e salva l’applicazione di maggior favore prevista da normativa cogente, METANOTRE a garanzia dell’esatto adempimento del contratto delle obbligazioni derivanti dal Contratto avrà la facoltà di richiedere al Cliente il Fornitore può chiedere al Cliente, all’atto della stipula, il versamento rilascio o di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni o di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria fideiussione bancaria o assicurativaassicurativa a prima richiesta (conforme al testo fornito da METANOTRE ed emessa da primaria istituzione) pari a un valore fino a sei mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, stipulata con enti graditi allo stessointegrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell’inizio della somministrazione ovvero entro il termine indicato da METANOTRE, determinata secondo prescrizioni dandosi atto che il deposito cauzionale potrà essere addebitato in bolletta senza necessità di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiestapreventiva comunicazione. In caso di inadempimento del Clienteescussione, fatta salva ogni azione legaletotale o parziale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri creditidetta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell’escussione.
7.2 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nel comma precedente, non verrà richiesta garanzia a condizione che attivino l’addebito diretto in conto corrente e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. In questo caso contrario, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto di somministrazione, METANOTRE ha facoltà di richiedere un deposito cauzionale secondo i seguenti importi: per la somministrazione di gas € 30,00 (euro trenta/00) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 90,00 (euro novanta/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; € 150,00 (euro centocinquanta/00) per i Clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno;
7.3 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da METANOTRE per tutta la durata del Contratto e restituito, ove previsto dalle disposizioni dell’ARERA, maggiorato di interessi legali, nella bolletta di chiusura che contabilizza i consumi alla data di cessazione del Contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenzadovrà provvedere a reintegrarla immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo della fideiussione da parte del Cliente della suddetta garanziaentro i termini previsti, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha sarà facoltà di non dare corso alla METANOTRE sospendere la somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In precedente Articolo 6.4, fatto salvo in ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni diritto della medesima METANOTRE di risolvere il Contratto e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Clientedi richiedere il risarcimento del danno.
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Samples: Gas Supply Agreement
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere 11.1 Per la fornitura di energia elettrica, l’esercente la vendita potrà richiedere al Cliente, all’atto della stipula, Cliente il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni a garanzia dell’adempimento di carattere generaletutte le obbligazioni nascenti dal contratto, in relazione base alla potenza contrattualmente impegnata in fase di stipula ed adeguato di anno in anno in base al valore corrente della potenza impegnata. L’importo del deposito cauzionale verrà addebitato nella prima fattura utile e sarà pari a: - € 11,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata (punti di prelievo della tipologia contrattuale di utenzacui al comma 2.3, all'entità lettera a) del Testo Integrato della Vendita – TIV (Allegato alle Delibera 301/2012); - € 15,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata (punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; - non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 periodo di fatturazione (tutte le altre tipologie)
11.2 Per la fornitura di gas naturale, l’esercente la vendita potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto che verrà addebitato nella prima fattura utile secondo l’importo stabilito dalle tabelle 6 e 7 del TIVG in base ai consumi dichiarati dal Cliente in fase di stipula ed alla periodicità adeguato di anno in anno sulla base dei consumi effettivi. Sulla prima fattura di gas naturale sarà addebitato un deposito cauzionale pari a € 30,00 per consumi inferiori a 500 Smc/anno, € 90,00 per consumi fin a 1.500 Smc/anno, € 150,00 per consumi fino a 2.500 Smc/anno, € 300,00 per consumi fino a 5.000 Smc/anno e un valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per consumi maggiori di 5.000 Smc/anno.
11.3 Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione degli effetti del contratto di fornitura. Al Clientevendita, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire maggiorato degli interessi legali previa valutazione dell’esercente la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio circa l’esatto adempimento da parte del Cliente della suddetta garanziadelle obbligazioni contrattuali su di esso gravanti.
11.4 Al Cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di mancato aggiornamento un’equivalente forma di garanzia. In tal caso, l’esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
11.5 Qualora nel corso della stessafornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dall’esercente la vendita, il Fornitore ha facoltà Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
11.6 Sono considerate forme di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l’esercente la vendita circa l’esatto adempimento da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto parte del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Cliente.
11.7 La domiciliazione bancaria o postale della bolletta è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale che il Cliente può attivare in qualsiasi momento a cui seguirà la restituzione della somma versata.
11.8 L’esercente la vendita si riserva di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
11.9 Qualora l’esercente la vendita lo richieda esplicitamente a seguito di ritardi nei pagamenti di una o più fatture anche non consecutive o in relazione alla verifica di affidabilità, il Cliente è tenuto a rilasciare una fideiussione bancaria fino alla concorrenza di un importo pari ad un trimestre di fornitura e contenente la clausola, in caso di escussione, “a prima richiesta”. Qualora l’esercente la vendita dovesse escutere in tutto o in parte la fideiussione di cui sopra, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la stessa nella misura originaria entro il termine richiesto dall’esercente la vendita.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura