Gestione delle vertenze. L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Contratto Di Assicurazioni, Insurance Policy, Insurance Policy
Gestione delle vertenze. L’AssicuratoL'Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’AssicuratoL'Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato all'Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratol'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione, Insurance Contract, Assicurazione
Gestione delle vertenze. L’AssicuratoPer le garanzie Responsabilità civile per danni a persone terze e Responsabilità civile per danni a cose di terzi, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competentigestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni sia in sede stragiudiziale civile che penale, aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni avanzate dal danneggiato nei confronti dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione della vertenza e a comparire personalmente in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestaregiudizio ove la procedura lo richieda. L’Assicurato deve trasmetteretrasmettere alla Società di Gestione dei Sinistri l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a detti obblighi o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, con la massima urgenzaCompagnia si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al legale da lui prescelto quale verranno restituiti tutti gli atti giudiziari e i documenti, fermo restando il diritto della Compagnia a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la documentazione giudiziaria relativa domanda. Qualora la somma dovuta al sinistrodanneggiato superi detto massimale, regolarizzandoli le spese verranno ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende o sanzioni dovute dall’Assicurato a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistriseguito della circolazione del Mezzo Assicurato e/o del Sinistro occorso, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà né delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale proceduragiustizia penale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Assicurazione Danni, Assicurazione Danni
Gestione delle vertenze. L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli La Società finché ne ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legaleinteresse, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso la gestione delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso di causaal momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, senza l’assistenza legale verrà ugualmente fornita se il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazionePubblico Ministero abbia già, dovrà essere comunicato all’Assicurato in quel momento, deciso e/o richiesto il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli rinvio a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratogiudizio dell’Assicurato. La Società avvertirà si impegna a comunicare in tempo utile all’Assicurato, la designazione del legale incaricato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l’Assicurato del suo diritto in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese di avvalersi di tale proceduraalcun genere sostenute dall’Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.
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Samples: All Risks Property Insurance, Insurance Policy
Gestione delle vertenze. L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, Società assume a proprio carico le spese relative. L’Assicuratocarico, pena il rimborso sino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della controparte, la gestione delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, avvalendosi di propri legali o in corso consulenti o tecnici, avvalendosi di causa, senza il preventivo benestare tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. La gestione delle vertenze sarà a carico della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazioneanche nel caso in cui la pretesa di risarcimento rientri nell’importo di franchigia previsto in polizza, dovrà essere comunicato all’Assicurato salvo il rifiuto diritto della Società a richiedere le somme pagate in franchigia, a carico del benestare. L’Assicurato deve trasmettereContraente, presentando allo stesso un elenco di detti importi liquidati, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratocadenza trimestrale. La Società avvertirà si impegna a comunicare all’Assicurato, al ricevimento della comunicazione del sinistro e comunque in tempo utile, la designazione del legale incaricato. La Società garantisce le spese relative alla prosecuzione dell’assistenza dell’Assicurato in sede penale (con esclusione di multe od ammende) sino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l’Assicurato del suo diritto in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese di avvalersi di tale proceduraalcun genere sostenute dall’Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.
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Samples: Insurance Policy
Gestione delle vertenze. L’AssicuratoL'Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’AssicuratoL'Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi raggiungereaccordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato all'Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratol'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Gestione delle vertenze. L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli La Società finché ne ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legaleinteresse, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso la gestione delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso di causaal momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, senza il preventivo benestare sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società stessa entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali e consulenti o tecnici che dovrà pervenire all’Assicurato non siano da essa designati e non risponde di multe e ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell’assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e consulenti eventualmente designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla richiestacomunicazione da parte dell’assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o consulenti dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato La Società deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale evitare qualunque pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o consulenti che non siano da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo essa designati nel caso che l’assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Societàscadenze processuali previste. In caso di disaccordo tra definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza l’Assicurato e potrà continuare a proprie spese la Società gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratocui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società avvertirà l’Assicurato deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva. Qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario davanti al T.A.R. e Consiglio di Stato, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del suo diritto di avvalersi di tale proceduraprocedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.
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Samples: Capitolato Speciale Di Polizza Lotto 6 Rc Patrimoniale
Gestione delle vertenze. L’AssicuratoLa Compagnia assume, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistrinome dell'Assicurato/Contraente, la decisione verrà demandata da un arbitro designato gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L’assicurato/Contraente o Assicurato. Ciascuna è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratosuddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procura lo richieda. La Società avvertirà l’Assicurato del suo ha diritto di avvalersi rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale annuo stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda. Qualora le spese superino tale proceduramassimale, esse saranno ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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Samples: Polizza Per La Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera
Gestione delle vertenze. L’Assicurato, dopo aver effettuato fatto all’Agenzia che ha in gestione il contratto oppure alla Società la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, causa senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, motivazione dovrà essere comunicato all’Assicurato comunicata il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigentiin vigore. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da ad un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicuratoa norma dell’Art. 54. Ciascuna delle parti Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Gestione delle vertenze. L’AssicuratoIn caso di sinistro concernente la Sezione 3 - Responsabilità Civile, dopo aver effettuato l’Assicurato dovrà inviare all’Impresa, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa o per un componimento amichevole, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso gestione delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro iI limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in corso polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di causamulte o ammende né delle spese di giustizia penale. Il diritto di transigere con i danneggiati spetta esclusivamente all’Impresa. L’Assicurato decade da ogni diritto qualora, senza il iI preventivo benestare della Società stessa dell’Impresa, prenda accordi che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazioneimpegnino l’Impresa stessa, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti pregiudicandone gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedurainteressi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione delle vertenze. L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli L’assicurato ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competentidiritto ed il dovere di difendersi da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. L’assicuratore ha il diritto, segnalandone immediatamente ma non il nominativo alla Società. La Societàdovere, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni associarsi all’assicurato nella difesa in sede giudiziale e/o stragiudiziale di ogni richiesta di risarcimento che ragionevolmente potrebbe coinvolgere la presente garanzia assicurativa. L’assicuratore ha altresì il diritto di assumere il controllo della difesa, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nei limiti in cui vi ha interesse, ivi compreso il diritto di stipulare un accordo di transazione, previo consenso scritto dell’assicurato. Nel caso in cui l’assicurato rifiuti di prestare il proprio consenso ad una transazione proposta dall’assicuratore e ritenuta accettabile dal terzo danneggiato, la responsabilità dell’assicuratore sarà automaticamente limitata a (1) l’ammontare della transazione proposta più i costi di difesa sostenuti sino al momento della proposizione in forma scritta della transazione più (2) il 50% della somma che l’assicurato dovrà pagare in eccesso all’ammontare della transazione proposta, a condizione che il residuo 50%, così come la franchigia, resti direttamente a carico della contraente e degli assicurati e non venga altrimenti assicurato. In ogni caso, all’assicurato è fatto espresso divieto di:
(i) ammettere o in corso assumere qualsivoglia responsabilità per il danno lamentato con la richiesta di causa, risarcimento;
(ii) stipulare un accordo di transazione o sostenere costi di difesa senza il preventivo benestare previo consenso scritto dell’assicuratore. Qualora l’assicuratore non abbia assunto il controllo della Società stessa che difesa, l’assicurato dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società informare regolarmente l’assicuratore in merito alla gestione dei sinistriall’andamento della difesa, la decisione verrà demandata da un arbitro designato in ottemperanza ai doveri di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale proceduracorrettezza e buona fede.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Per Controversie in Materia Di Lavoro
Gestione delle vertenze. L’AssicuratoLa Compagnia assume, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistrinome dell’Assicurato/Contraente ed ogni qualvolta questo lo richieda, la decisione verrà demandata da un arbitro designato gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. L’assicurato/Contraente o Assicurato. Ciascuna è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratosuddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procura lo richieda. La Società avvertirà l’Assicurato del suo ha diritto di avvalersi rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale annuo stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda. Qualora le spese superino tale proceduramassimale, esse saranno ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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Samples: Polizza Per La Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera
Gestione delle vertenze. L’AssicuratoL'Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. dell'assicurazione; La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’AssicuratoL'Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato all'Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratol'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Policy
Gestione delle vertenze. L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra t ra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso rimbor so delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato all’Assicurat o entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti t utti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società Soci età in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione delle vertenze. L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione ai sensi dell'art. 1917 del legaleC.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. L’impresa si impegna comunque a richiesta dell’Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile. La Società non riconosce le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese sostenute dalla Società, di giustizia penali. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non può dare corso ad azioni vi sia stata la materiale possibilità di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il ricevere preventivo benestare assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia, diritto che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiestapermane anche per il conducente imputato. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In Anche nel caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistrivertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà per l’attribuzione delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratogiudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell’art. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.1917 X.X.
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