Gradimento Clausole campione
Gradimento. Le azioni possono essere trasferite dai soci previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il consenso può essere negato, con delibera motivata neces- sariamente indicante altri soggetti acquirenti, approvata a maggioranza assolu- ta degli Amministratori componenti il Consiglio. Il Consiglio è tenuto ad autorizzare la procedura di alienazione entro 120 (cen- toventi) giorni dal ricevimento della domanda, inviata a mezzo di lettera racco- mandata, indicante il soggetto acquirente. La mancanza di delibera entro il ter- mine stabilito equivale ad autorizzazione alla procedura di alienazione. In ogni caso il trasferimento azionario non può far venir meno la titolarità, da parte degli enti pubblici territoriali, della maggioranza delle azioni.
Gradimento. Fermo quanto previsto al precedente Paragrafo 6.3.2 (Restrizioni Generali ai Trasferimenti), le Azioni Sindacate non potranno essere Trasferite a terzi non Paciscenti, o costituite in garanzia o assoggettate a ogni altro vincolo a favore di terzi non Paciscenti, senza che sia stato ottenuto il preventivo gradimento:
(i) da parte del Comitato di Direzione, che dovrà esprimersi con il voto favorevole di almeno il 55% dei membri presenti alla riunione, ovvero
(ii) solo per l'ipotesi di (x) operazioni di Trasferimento che comportino una riduzione delle restanti Azioni Sindacate al di sotto del 30% del capitale sociale con diritti di voto di Unipol Gruppo; e/o
Gradimento. Nel caso in cui una Parte intenda trasferire direttamente o indirettamente tutte o parte delle azioni detenute in HRA in favore di un operatore industriale come definito nel Patto Parasociale e/o nella Statuto, fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 6.4.1 ed impregiudicato il Diritto di Prima Offerta di cui al precedente paragrafo 6.4.2., detto trasferimento si intenderà subordinato, in conformità allo Statuto, al previo gradimento espresso dalle Azioni A.
Gradimento. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al prece- dente art. 8, il trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni sociali ovvero la costituzione di diritti reali di qual- siasi natura sulle stesse sono subordinati al mero gradimento del- l'Organo Amministrativo. Pertanto, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione so- ciale ovvero costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata alla società la proposta di alienazione o di costituzione dei di- ritti medesimi, contenente l’indicazione della persona del cessionario oltre a tutte le altre condizioni contrattuali. Il soggetto deputato ad esprimere il gradimento, nel termine di venti giorni dal ricevimento della predetta raccomandata o PEC, dovrà pronunciarsi. L’Organo Amministrativo della società dovrà comunicare al socio, senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritor- no o PEC la decisione del soggetto deputato ad esprimere il gradi- mento. Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso. Qualora il gradimento venga negato al socio richiedente dovrà essere indicato altro cessionario gradito. Il relativo trasferimento della parte- cipazione sociale ovvero la relativa costituzione di diritti reali di qual- siasi natura dovranno concludersi alle stesse condizioni indicate dal socio richiedente il gradimento.