Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; c) subappalto non autorizzato; d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio; e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori; f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento; g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali; h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro; i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: GRAVE ERRORE Art. Capitolato Abbandono arbitrario del servizio 25 Mancata applicazione del CCNL di riferimento o pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL, delle assicurazioni e per riscontrate irregolarità 16 (e altri articoli disciplinanti l’artgomento) Mancato rispetto e adeguamento all'art. 17 L. 68/1999 -- Subappalto del servizio, totale o parziale, non autorizzato 8 Cessione del contratto 8,9 Mancato adempimenti alle disposizioni in materia di sicurezza 18 DURC irregolare per due volte consecutive 6 Mancato reintegro della cauzione 10 Inosservanza dei requisiti richiesti ai Medici 46.01 (a,b) Inosservanza dei requisiti richiesti agli Infermieri Professionali e ai Fisioterapisti 48,49 (a,b) Costituiscono altresì grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattualiperdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
a) mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dall'appaltante;
b) sospensione inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiorepossano arrecare danno all'appaltante;
c) subappalto non autorizzatosospensione arbitraria del servizio, anche parziale, per 48 ore consecutive;
d) condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizioalle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
e) mancata comunicazione del nome del Datore attività di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratorigestione di rifiuti non autorizzata;
f) cessione dell’Azienda conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento, recupero o smaltimento non comunicato, cessazione dell’attività o fallimentoautorizzati ai sensi di legge e assentiti dall'appaltante;
g) aver creato situazioni di rischio igienico sanitario a causa del mancato possesso svolgimento, totale o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimaliparziale, dei servizi;
h) applicazione reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolatoun anno solare. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto l'appaltante adotterà l’iter di cui all’artagli artt. 108 136 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 163/2006 e smis.m.i. In caso di risoluzione come previsto dall’art. 297 del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificiDPR 207/2010 e s.m.i.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi50/2016. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Tramite Leasing Bancario Di Autocompattatori
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza : Grave errore Art. Capitolato Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6 Mancata assunzione di lavoratori disabili 6 Manomissione o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura falsificazione di formulari per motivi il trasporto dei rifiuti 36 Subappalto non dipendenti da cause autorizzato 20 DURC negativo consecutivo per due volte consecutive 10 In caso di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenzialenecessita, assistenziale ed assicurativa posta in genere mancata messa a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore disposizione dell’impianto di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta soccorso dichiarato in sede di gara a miglioria, precisazione sottoscrizione del contratto 41 Utilizzo dell’impianto di soccorso per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni 41 Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltan- te e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa (oltre i 10 giorni con- secutivi) 5 Applicazione di nr 3 penali in un anno (anche diverse) per inadempienza contrattuale così come da art.26 27 Mancanza o integrazione del presente Capitolato. revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi Mancanza o revoca dell’autorizzazione dell’impianto di destino dei rifiuti Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della proce- dura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificisensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16.
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Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza : Grave errore Art. Capitolato Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6 Mancata assunzione di lavoratori disabili 6 Manomissione o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti 35-36 Subappalto non autorizzato 20 DURC negativo consecutivo per due volte consecutive 10 Mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal contratto 2 Mancata messa a disposizione del centro servizi Lotto 1 - 39 Lotto 2 - 45 Arbitrario abbandono, o sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti dipendente da cause causa di forza maggiore;
c, di tutti o parte dei servizi 5 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 1 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi e/o con- tro proprio 7 Sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione 8 punto j. Inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale 6 Ripetute inosservanza (max. 3) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere delle prescrizioni volte a tutela salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o 24 Mancata dimostrazione delle polizze RCT coperture assicurative e RCO delle garanzie fideiussorie previste dal presente contratto 23 Conferimento dei rifiuti in impianti non autorizzati Lotto 2 - 44 Violazione di uno o relativi massimali;
h) applicazione più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di almeno comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 5 penalità 165” e del codice di comportamento dei dipenden- ti dei Comuni serviti 8 punto i. Applicazione di nr 3 penali (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispeciediverse) per inadempienza contrattuale per singolo an- no di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. contratto così come da art.26 27 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata negli art. 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della proce- dura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificisensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16.
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Samples: Service Agreement
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a: Grave errore Art. Capitolato Mancato impiego di personale nel numero richiesto (per n. 3 inadempimenti anche non consecutivi nel corso dell’appalto) negligenza 6, c. 1 Mancato rispetto del CCNL di riferimento 6, c. 3 Mancata consegna del DVR 23 Mancata fornitura o frode nell’esecuzione utilizzo dei DPI da parte del personale dipendente (per n. 3 casi accertati anche non consecutivi nel corso dell’appalto) 23 Subappalto o cessione del contratto 19 Mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura orari di servizio (per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (casi anche non consecutive e consecutivi) 37 Mancato rispetto della riservatezza degli utenti (per n. 3 casi anche non relative alla medesima fattispecieconsecutivi) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del 40 Gravi violazioni agli obblighi contrattuali contenuti nel presente Capitolato. capitolato Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di risoluzione specificigara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale Per Servizi Sanitari Notturni
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Capitolato Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’artagli artt. 108 135 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 163/2006 e smis.m.i. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza : GRAVE ERRORE Art. Capitolato Abbandono arbitrario del servizio 19 Mancata applicazione del CCNL di riferimento o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL 11 Mancato rispetto e adeguamento all'Art. 17 L. 68/1999 11 Mancata accettazione delle variazioni delle modalità organizzative o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto estensione dei servizi. 24 Subappalto del servizio, totale o parziale, non autorizzato;
d) violazione . 8 Cessione del contratto. 9 Mancata collaborazione nella stesura definitiva del DUVRI. 12 DURC irregolare per due volte consecutive 6 Mancato reintegro della normativa previdenzialeCauzione 10 Costituiscono altresì grave errore contrattuale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante seguenti casi: − perdita dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) requisiti soggettivi di cui all’artall'art. 42 durante 38 del D.Igs. 163/06 e s.m.i.; − mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la validità dell’accordo quadro;
i) data stabilita dal Committente; − inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Committente; − sospensione arbitraria del servizio, anche parziale, per 48 ore consecutive; − condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione alle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; − attività di gestione di rifiuti non autorizzata; − conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento, recupero o smaltimento non autorizzati ai sensi di legge e assentiti dal Committente; − aver creato situazioni di rischio igienico sanitario a causa del mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede svolgimento, totale o parziale, dei servizi; − reiterazione per 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato1 anno solare. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto l'appaltante adotterà l’iter di cui all’artagli artt. 108 136 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 163/2006 e smis.m.i. In caso di risoluzione come previsto dall’art. 297 del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificiDPR 207/2010 e s.m.i.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattualiper inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
b) sospensione o interruzione della fornitura del servizio senza giusta causa, nel qual caso l’Amministrazione potrà rivalersi per motivi non dipendenti da cause di forza maggioredanni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
c) subappalto non autorizzatograve inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
d) violazione della normativa previdenzialecessazione dell’attività, assistenziale ed assicurativa posta in genere fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a tutela carico dei lavoratori impiegati nel serviziobeni dell’aggiudicatario;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l’adeguata esecuzione dei Lavoratoriservizi;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività totale o fallimentoparziale del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione inizio del servizio entro i termini indicati dal Responsabile dell’Ufficio di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente CapitolatoPiano. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di risoluzione specificigara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
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Samples: Affidamento Della Gestione Dei Servizi Socio Educativi E Ricreativi
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura prestazione per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda dell’azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 40 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
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Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) 1. negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) 2. sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) 3. subappalto non autorizzato;
d) 4. violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) 5. mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) 6. cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) 7. mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT RCT, RCO e RCO RCA o relativi massimali;
h) 8. applicazione di almeno n. 5 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 44 durante la validità dell’accordo quadro;
i) 9. il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Capitolato Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi50/2016. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
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Samples: Accordo Quadro
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura : Mancata applicazione del CCNL di riferimento e relativi adempimenti 6 Mancata rimessa in pristino per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive prestazioni eseguite dalla ditta e non relative alla medesima fattispecie) approvate dalla stazione appaltante 17 Subappalto non autorizzato o comunque oltre i limiti di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato legge 19 Cessione del contratto 20 Mancata presentazione della cauzione definitiva o suo rimpinguamento 21 Mancato rinnovo della polizza RCT/RCO 22 Mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. D.Lvo n. 81/08 23 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata negli artt. 108 135 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di risoluzione specificigara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
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Samples: Service Agreement
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza : Grave errore Art. Capitolato Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6 Mancata assunzione di lavoratori disabili 6 Manomissione o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura falsificazione di formulari per motivi il trasporto dei rifiuti 35-36 Subappalto non dipendenti da cause autorizzato 19 Revoca/sospensione/mancato rinnovo dell’Autorizzazione di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenzialeesercizio dell’Impianto DURC negativo per due volte consecutive 9 In caso di necessità, assistenziale ed assicurativa posta in genere mancata messa a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore disposizione dell’impianto di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta soccorso dichiarato in sede di gara sottoscrizione del contratto 39 Utilizzo dell’impianto di soccorso per un periodo superiore ai 30 (sessanta) giorni 39 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 37 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi 37 Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa (oltre i 10 giorni consecutivi) Da 35 a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. 39 Applicazione di nr 3 penali/anno (anche diverse) per inadempienza contrattuale così come da art.26 26 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contrattodella risoluzione stessa, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificisensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16.
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Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 43 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Capitolato Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi50/2016. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
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Samples: Accordo Quadro
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza : Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6 Mancata assunzione di lavoratori disabili 6 Manomissione o frode falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti 7 Utilizzo di automezzi non autorizzati al trasporto rifiuti 7 Subappalto non autorizzato 16 Durc negativo consecutivo per due volte consecutive 6 Ritardo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 24 h per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 la seconda volta durante la validità dell’accordo quadro;
idurata contrattuale) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede 32 Mancata individuazione di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. un impianto alternativo (per la seconda volta durante la durata contrattuale) 7 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata nell’art. 108 del D.Lvo Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e smi50/2016. In caso di risoluzione del contrattocontratto in danno all’Appaltatore, all’Impresa all’Aamps Spa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte per la vendita dei rifiuti fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle oltre le eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di risoluzione specificigara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura delle prestazioni per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda dell’azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Capitolato Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo D.Lgs. n. 50/2016 e smi. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa all’Agenzia aggiudicataria spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione : Mancata comunicazione informazioni relative al personale impiegato nelle prestazioni 4 Subappalto non autorizzato 16 Ritardo eccedente i 20 giorni solari e continuativi nella consegna degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi automezzi ovvero nella sostituzione automezzo non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione idoneo / risoluzione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta problematiche riscontrate in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione consegna entro i termini stabiliti 35 Mancata nomina al momento dell’affidamento delle prestazioni del presente Capitolato. Rappresentante dell’Impresa/ Referente dell’Impresa 6-29 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 procedura disciplinata del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di risoluzione specificigara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
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Samples: Contract for Supply of Vehicles
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza : Grave errore Art. Capitolato Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6 Mancata assunzione di lavoratori disabili 6 Manomissione o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura falsificazione di formulari per motivi il trasporto dei rifiuti 35-36 Subappalto non dipendenti da cause autorizzato 19 DURC negativo consecutivo per due volte consecutive 9 In caso di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenzialenecessità, assistenziale ed assicurativa posta in genere mancata messa a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore disposizione dell’impianto di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta soccorso dichiarato in sede di gara sottoscrizione del contratto 39 Utilizzo dell’impianto di soccorso per un periodo superiore ai 90 (sessanta) giorni senza individuazione di un nuovo impianto di soccorso 39 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 37 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi 37 Mancanza o revoca dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti dell’impianto di destino (Piattaforma) 7 Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa (oltre i 10 giorni consecutivi) Da 35 a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. 39 Mancato possesso dei requisiti così come richiesto dall’ Accordo Quadro ANCI - CONAI 7 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificisensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16.
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Samples: Cessione Di Rifiuti
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza : Grave errore Art. Capitolato Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6 Mancata assunzione di lavoratori disabili 6 Mancata applicazione Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni 33 Manomissione o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura falsificazione di formulari per motivi il trasporto dei rifiuti 33 Subappalto non dipendenti da cause autorizzato 17 DURC negativo 9 In caso di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenzialenecessità, assistenziale ed assicurativa posta in genere mancata messa a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore disposizione dell’impianto di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta soccorso dichiarato in sede di gara a miglioriasottoscrizione del contratto 33 Utilizzo dell’impianto di soccorso per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni senza individuazione di un nuovo impianto di soccorso 33 -36 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 33 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi 33 Mancanza o revoca dell’Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di destino 33 Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante oltre i 7 giorni consecutivi 33 Applicazione di 3 penali/ anno anche diverse tra quelle previste dall’art. 24 del CSA 24 Mancato rispetto delle norme sulla raccolta, precisazione o integrazione del presente Capitolato. trasporto, stoccaggio, trattamento ed ogni altra attività inerente la gestione dei rifiuti 33 Conferimento dei rifiuti presso siti non autorizzati 33 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificisensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16 e smi.
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Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza : Abbandono arbitrario del servizio 18 Mancata applicazione del CCNL di riferimento o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL 35 Mancato rispetto e adeguamento all'Art. 17 L. 68/1999 11 Mancata accettazione delle variazioni delle modalità organizzative o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto estensione dei servizi. 33 Subappalto del servizio, totale o parziale, non autorizzato;
d) violazione . 8 Cessione del contratto. 9 Mancata collaborazione nella stesura definitiva del DUVRI. 12 DURC irregolare per due volte consecutive 6 Mancato reintegro della normativa previdenzialecauzione 10 Costituiscono altresì grave errore contrattuale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante seguenti casi: perdita dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) requisiti soggettivi di cui all’artall'art. 42 durante 38 del D.Igs. 000/00 x x.x.x.; xxxxxxx assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la validità dell’accordo quadro;
i) data stabilita dal Committente; inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Committente; sospensione arbitraria del servizio, anche parziale, per 48 ore consecutive; condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione alle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento, recupero o smaltimento non autorizzati ai sensi di legge e assentiti dal Committente; aver creato situazioni di rischio igienico sanitario a causa del mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede svolgimento, totale o parziale, dei servizi; reiterazione per 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato1 anno solare. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto l'appaltante adotterà l’iter di cui all’artagli artt. 108 136 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 163/2006 e smis.m.i. In caso di risoluzione come previsto dall’art. 297 del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificiDPR 207/2010 e s.m.i.
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Samples: Appalto
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Capitolato Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi50/2016. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
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Samples: Accordo Quadro Per L’acquisto Diretto O Tramite Leasing Bancario Di Autocarri
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza : Grave errore Art. Capitolato Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6 Mancata assunzione di lavoratori disabili 6 Manomissione o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti 36-40 Subappalto non autorizzato 20 DURC negativo consecutivo per due volte consecutive 10 Mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal contratto 2 Mancata messa a disposizione del centro servizi 39 Arbitrario abbandono, o sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti dipendente da cause causa di forza maggiore;
c, di tutti o parte dei servizi 5 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 1 Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi e/o con- tro proprio 7 Sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione 8 punto j. Inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale 6 Ripetute inosservanza (max. 3) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere delle prescrizioni volte a tutela salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o 24 Mancata dimostrazione delle polizze RCT coperture assicurative e RCO delle garanzie fideiussorie previste dal presente contratto 23 Violazione di uno o relativi massimali;
h) applicazione più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di almeno comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 5 penalità 165” e del codice di comportamento dei dipenden- ti dei Comuni serviti 8 punto i. Applicazione di nr 3 penali (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispeciediverse) per inadempienza contrattuale per singolo an- no di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. contratto così come da art.26 27 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’artprocedura disciplinata negli art. 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 e smiCodice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della proce- dura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificisensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16.
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Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: GRAVE ERRORE Art. Capitolato Abbandono arbitrario del servizio, anche parziale 25 Mancata applicazione del CCNL di riferimento o pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL, delle assicurazioni e per riscontrate irregolarità 16, 40, 56 (e altri articoli disciplinanti l’artgomento) Subappalto del servizio, totale o parziale, non autorizzato. 8 Cessione del contratto. 9 Mancato adempimenti alle disposizioni in materia di sicurezza 18 DURC irregolare per due volte consecutive 6 Mancato reintegro della cauzione 10 Costituiscono altresì grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattualiperdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti mancata assunzione del servizio da cause di forza maggioreparte dell'Impresa entro la data stabilita dall'appaltante;
c) subappalto non autorizzatoinadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'appaltante;
d) condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizioalle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
e) mancata comunicazione del nome del Datore attività di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratorigestione di rifiuti non autorizzata;
f) cessione dell’Azienda conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento, recupero o smaltimento non comunicato, cessazione dell’attività o fallimentoautorizzati ai sensi di legge e assentiti dall'appaltante;
g) aver creato situazioni di rischio igienico sanitario a causa del mancato possesso svolgimento, totale o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimaliparziale, dei servizi;
h) applicazione reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolatoun anno solare. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto l'appaltante adotterà l’iter di cui all’artagli artt. 108 136 e seguenti del D.Lvo D.Lgs. n. 50/2016 163/2006 e smis.m.i. In caso di risoluzione come previsto dall’art. 297 del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specificiDPR 207/2010 e s.m.i.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto