Common use of Gravidanza e puerperio Clause in Contracts

Gravidanza e puerperio. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; c) per tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

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Gravidanza e puerperio. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; c) per tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini delle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario dell’effettuazione degli esami. Come previsto dalla l. 53/2000 anche il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di non più di sei mesi. L’astensione dal lavoro di entrambi i genitori non può complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, nel qual caso il diritto di astensione, per il padre lavoratore, passa a sette mesi ed a undici complessivi per la coppia. Qualora vi sia un solo genitore, questi si potrà astenere dal lavoro per un periodo massimo di dieci mesi. In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha 30 giorni di tempo per presentare il certificato attestante la data esatta del parto, al fine di prolungare l’astensione obbligatoria dopo il parto del periodo non goduto prima. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è é obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è é applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è é uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è é inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è é considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, non retribuiti e comunque computati solo agli effetti dell’anzianità di servizio, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. La lavoratrice in stato di gravidanza è é tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è é tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta il genitore é tenuto ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è é previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 61 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25dall'art. 26. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Le disposizioni del presente articolo riguardanti l’astensione facoltativa, i congedi per malattia del bambino e i riposi giornalieri, trovano applicazione anche nei confronti di genitori adottivi o affidatari. Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

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Gravidanza e puerperio. Durante lo stato In caso di gravidanza e puerperio, prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro, la lavoratrice Lavoratrice dipendente ha diritto l'obbligo di assentarsi esibire al Datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal lavoro: a) per i due mesi precedenti medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto. Per usufruire dei benefici connessi al parto indicata nel e al puerperio la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato medico di gravidanza; b) nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla legge. Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. La Lavoratrice dipendente ha diritto all'erogazione, da parte dell'INPS, di un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo intercorrente tra del congedo di maternità obbligatoria. Tale indennità comprende i ratei giornalieri della gratifica natalizia o la data presunta tredicesima mensilità e altri premi od indennità normalmente erogati con scadenza annuale. Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell'indennità economica a carico dell'INPS, ad eccezione dell'indennità del parto 20% della tredicesima mensilità, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568. L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il parto stesso; c) per tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo relativo importo è posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS. Per le Lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di sei mesi dopo il periodo maternità. I periodi di cui congedo di maternità obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio, compresi quelli relativi alla lettera c)tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie. La lavoratrice Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazionegravidanza, attestato da regolare certificato medico e nonché fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divietoquindi, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante salvo in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria di: a. esito negativo della prova; b. licenziamento per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.giusta causa; c. cessazione dell'attività dello Studio;

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Gravidanza e puerperio. 1. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi astenersi dal lavoro:: Pagina59 a) a. per i due 2 (due) mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) b. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; cc. per i 3 (tre) per tre mesi dopo il parto; d) d. per un ulteriore periodo di sei 6 (sei) mesi –facoltativo- dopo il periodo di cui alla lettera c). 2. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, gestazione attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di 1 (un) anno di età d'età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggelegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova). 3. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in di cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, presentazione entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca dell'epoca del licenziamento licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 4. In caso Ai sensi dell’art. 4 del DPR 1026/76, la mancata prestazione di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti lavoro durante il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro alla lavoratrice alla quale e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è applicabile il divieto stessotuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. 5. I Ai sensi di legge, i periodi d'astensione obbligatori di assenza obbligatorialavoro indicati al punto 1, indicati alle lettere a) ), b) ), c) ed il periodo di assenza facoltativa), di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizioservizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla 13a mensilità e alle ferie. 6. Il periodo d'assenza facoltativa di cui al punto 1, lettera d) è computato nella anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al TFR. 7. Durante il periodo di assenza d'assenza obbligatoria e facoltativafacoltativa la lavoratrice ha diritto a un'indennità pari rispettivamente all'80% e al 30% della retribuzione posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 833/78, secondo le relative modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 33/80. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 33/80. 8. Nessuna indennità restano è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo d'assenza per gravidanza e puerperio, salvo quanto previsto al successivo art. 80 (periodi di riposo durante il puerperio). 9. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'art. 6 della Legge 903/77 10. Il diritto di cui al punto 1, lettera c) di questo articolo è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 903/77 e sue successive modificazioni, alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987, ove l’assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità. 11. Il diritto di cui al punto 1, lettera d) di questo articolo è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 903/77, alle condizioni previste nello stesso articolo. 12. Nei confronti delle lavoratrici assunte a completo carico dell'INPS; tempo determinato per le i lavori stagionali, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni sanitarie provvederà l'Ente prepostodi maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell’art. L'Istituzione 1 della Legge 33/80 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri madri, durante il primo anno di vita del bambino due bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno 1 (uno) solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore. Il periodo diritto di riposocui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all’esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi astensione obbligatoria o di assistenza facoltativa o quando, per altre cause, l’obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso. 2. I periodi di riposo di cui al precedente comma, ha comma hanno la durata di un'ora 1 (una) ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta lavoro e comportano il diritto per la della lavoratrice ad uscire dall'Istituzionedall’azienda. La lavoratrice Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. 3. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 della Legge 903/77 4. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 635/34 sulla tutela del lavoro delle donne. 5. Il lavoratore ha diritto altresì diritto, altresì, a norma delle vigenti disposizioni di legge ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età d’età inferiore ai a 3 anni, (tre) anni dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alternativa alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25di godimento di cui all'art. Per le festività cadenti nei 7 della Legge 907/77 6. I periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza assistenza di cui al precedente comma sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma della Legge 1204/71 e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia trattamento di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigentifino rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Gravidanza e puerperio. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi ad astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto; e) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera lett. c). La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggelegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione il datore di lavoro è obbligata obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoriaobbligatoria di cui alle lett. a), indicati alle lettere a) b) ), c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera e d) devono essere computati nell'anzianità agli effetti indicati dall'art. 22, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni. Il periodo di servizioassenza facoltativa di cui alla lett. e) è computabile solo ai fini di cui all'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, facoltativa la lavoratrice ha diritto ad un'indennità pari rispettivamente all'ottanta per cento e al trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del 6° comma dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni. A decorrere dai periodi di astensione obbligatoria che abbiano inizio successivamente al 1° febbraio 2004, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad una indennità integrativa di quella integrazione dell'indennità a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro a carico dell'istituzione proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente il tale che la lavoratrice raggiunga complessivamente, in tale periodo di astensione obbligatoria, la misura del 100% della retribuzione giornaliera. Per cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto anche per quanto attiene i periodi ratei di assenza obbligatoria per gravidanza 13ª e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti14ª mensilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Gravidanza e puerperio. Durante lo stato 1. In caso di gravidanza e puerperio, prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro, la lavoratrice Lavoratrice dipendente ha diritto l'obbligo di assentarsi esibire all'Impresa e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal lavoro: a) per i due mesi precedenti medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto. 2. Per usufruire dei benefici connessi al parto indicata nel e al puerperio la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all'Impresa, entro 30 giorni dal parto, il certificato medico di gravidanza;nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge. b) 3. Durante i periodi di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. 4. La Lavoratrice dipendente ha diritto all'erogazione, da parte dell'INPS, di un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo intercorrente tra la data presunta del parto congedo di maternità obbligatoria. 5. L'Impresa è esonerata da qualsiasi integrazione dell'indennità economica a carico dell'INPS. 6. L'indennità di maternità è anticipata dall'Impresa ed il parto stesso;relativo importo è posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS. c) per tre mesi dopo il parto;7. Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità. d) per un ulteriore periodo 8. I periodi di sei mesi dopo il periodo congedo di cui maternità obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio, compresi quelli relativi alla lettera c)tredicesima mensilità e alle ferie. 9. La lavoratrice Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazionegravidanza, attestato da regolare certificato medico e nonché fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divietoquindi, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante salvo in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria di: a) licenziamento per giusta causa; b) cessazione dell'attività dell'Impresa; c) ultimazione della prestazione per la gravidanza ed il puerperioquale la Lavoratrice è stata assunta, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa o risoluzione del rapporto di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% lavoro per scadenza del termine; d) esito negativo della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigentiprova.

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Samples: Collective Labor Agreement

Gravidanza e puerperio. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; c) per tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera lett. c). Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specia- lista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini delle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nasci- turo. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza e successivamente presentano la relativa do- cumentazione giustificativa attestante la data e l’orario dell’effettuazione degli esami. Come previsto dalla L. 53/2000 anche il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o fra- zionato, di non più di sei mesi. L’astensione dal lavoro di entrambi i genitori non può complessivamente eccedere il li- mite di dieci mesi, salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non in- feriore a tre mesi, nel qual caso il diritto di astensione, per il padre lavoratore, passa a sette mesi ed a undici complessivi per la coppia. Qualora vi sia un solo genitore, questi si potrà astenere dal lavoro per un periodo massimo di dieci mesi. In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha 30 giorni di tempo per presentare il certificato attestante la data esatta del parto, al fine di prolungare l’astensione obbligatoria dopo il parto del periodo non goduto prima. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare rego- lare certificato medico e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata li- cenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca l’esistenza all’epoca del licenziamento li- cenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è l’istituzione é obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è é applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) ), b) ), c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera lett. d) devono essere computati nell'anzianità nell’anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPSdell’Inps; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente l’ente preposto. L'Istituzione L’istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è é uno solo quando l'orario l’orario giornaliero di lavoro è é inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora un’ora ciascuno ed è é considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzionedall’istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, die- tro presentazione di certificato medico. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, non retribuiti e comunque computati solo agli effetti dell’anzianità di servizio, dietro presentazione di certificato medicorilasciato da un medico specialista del Ser- vizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero inter- rompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. La lavoratrice in stato di gravidanza è é tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione direzione dell’istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. usl e la Direzione è direzione é tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta il genitore é tenuto ad inviare all'istituzioneall’istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio dall’Ufficio di Stato Civilestato civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è é previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di- ritto all’indennità di anzianità prevista dall’art. 57 61 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo secon- do le modalità previste dall'art.25dall’art. 26. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPSdell’Inps, da corrispondersi a carico dell'istituzione dell’istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperiopuerpe- rio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione dall’istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Le disposizioni del presente articolo riguardanti l’astensione facoltativa, i congedi per malattia del bambino e i riposi giornalieri, trovano applicazione anche nei confronti di genitori adottivi o affidatari. Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, può essere e- sercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti re- golamenti vigenti.

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Gravidanza e puerperio. (1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi ad astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). . (2) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). (3) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 novanta giorni dal licenziamento, licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. (4) Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non da luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. (5) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione il datore di lavoro è obbligata obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. . (6) I periodi di assenza obbligatoria, indicati obbligatoria di cui alle lettere a) ), b) e c) ed il devono essere computati agli effetti indicati dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il periodo di assenza facoltativa, facoltativa di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità è computabile solo ai fini di serviziocui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. (7) Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'ottanta per cento ed al trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Durante L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. (8) Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. (9) Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (10) Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano fatto salvo quanto previsto all'articolo 140 del presente contratto. (1) Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a completo carico dell'INPS; tre anni sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre. (2) A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico. (3) Nel caso di assenza per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia. (4) I periodi di assenza di cui ai precedenti comma sono computati agli effetti indicati dall'articolo 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. (1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri madri, durante il primo anno di vita del bambino bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 sei ore. Il periodo . (2) Detti periodi di riposo, di cui al precedente comma, ha la riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. (3) Per detti riposi, con effetto dal 1° gennaio 1980, è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. (4) L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è considerato ora lavorativa portata a conguaglio con gli importi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli effetti articoli 97 e 99 del presente Contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della durata e legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. donna. (6) La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie la malattia del bambino di età inferiore ai 3 a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. . (7) I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo ai fini di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. (1) La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad ha l'obbligo di esibire alla Direzione dell'Istituzione al datore di lavoro il certificato medico rilasciato dall'Ufficiale sanitario o da un medico della U.S.L. del servizio sanitario nazionale e la Direzione il datore di lavoro è tenuta tenuto a darne ricevuta. . (2) Per usufruire dei benefici connessi col al parto ed il al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, al datore di lavoro entro il 15° quindicesimo giorno successivo al parto, parto il certificato di nascita del bambino, bambino rilasciato dall'Ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile. Civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128. (3) Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per il cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità al trattamento di anzianità prevista dall’art. 57 fine rapporto previsto dall'articolo 171 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso preavviso, secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi dall'articolo 161. (4) La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperiodiritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella purché a carico dell'INPSquesta sia stata data notizia, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperioall'atto dell'assunzione, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. del carattere provvisorio del rapporto stesso. (5) Per quanto non previsto dal presente contratto Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e ed i regolamenti vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Gravidanza e puerperio. (1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi ad astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). . (2) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). (3) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 novanta giorni dal licenziamento, licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. (4) Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non da luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. (5) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione il datore di lavoro è obbligata obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. . (6) I periodi di assenza obbligatoria, indicati obbligatoria di cui alle lettere a) ), b) e c) ed il devono essere computati agli effetti indicati dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il periodo di assenza facoltativa, facoltativa di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità è computabile solo ai fini di serviziocui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. (7) Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'ottanta per cento ed al trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Durante L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. (8) Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. (9) Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (10) Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano fatto salvo quanto previsto all'articolo 140 del presente contratto. (1) Durante l’astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un’integrazione dell’indennità a completo carico dell'INPS; dell’INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del cento per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. (2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai periodi di astensione obbligatoria che abbiano inizio dopo il 1° agosto 2003. (1) Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre. (2) A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico. (3) Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia. (4) I periodi di assenza di cui ai precedenti comma sono computati agli effetti indicati dall'articolo 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. (1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri madri, durante il primo anno di vita del bambino bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 sei ore. Il periodo . (2) Detti periodi di riposo, di cui al precedente comma, ha la riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. (3) Per detti riposi, con effetto dal 1° gennaio 1980, è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. (4) L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è considerato ora lavorativa portata a conguaglio con gli importi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli effetti articoli 97 e 99 del presente Contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della durata e legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. donna. (6) La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie la malattia del bambino di età inferiore ai 3 a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. . (7) I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo ai fini di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. (1) La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad ha l'obbligo di esibire alla Direzione dell'Istituzione al datore di lavoro il certificato medico rilasciato dall'Ufficiale sanitario o da un medico della U.S.L. del servizio sanitario nazionale e la Direzione il datore di lavoro è tenuta tenuto a darne ricevuta. . (2) Per usufruire dei benefici connessi col al parto ed il al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, al datore di lavoro entro il 15° quindicesimo giorno successivo al parto, parto il certificato di nascita del bambino, bambino rilasciato dall'Ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile. Civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128. (3) Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per il cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità al trattamento di anzianità prevista dall’art. 57 fine rapporto previsto dall'articolo 171 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso preavviso, secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi dall'articolo 161. (4) La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperiodiritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella purché a carico dell'INPSquesta sia stata data notizia, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperioall'atto dell'assunzione, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. del carattere provvisorio del rapporto stesso. (5) Per quanto non previsto dal presente contratto Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e ed i regolamenti vigenti.

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Gravidanza e puerperio. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; c) per tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione l’istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità nell’anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPSdell’INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente l’Ente preposto. L'Istituzione L’Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri madri, durante il primo anno di vita del bambino bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo I periodi di riposo, di cui al precedente comma, ha hanno la durata di un'ora un’ora ciascuno ed è considerato e sono considerati ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta essi comportano il diritto per la lavoratrice ad di uscire dall'Istituzionedall’Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione dell’Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzioneall’Istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio dall’Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità allo scatto di anzianità prevista dall’art. 57 previsto dall’art.47 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25dall’art. 70. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPSdell’INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione dell’Istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione dall’Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

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Gravidanza e puerperio. 1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi ad astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). . 2) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). 3) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 novanta giorni dal licenziamento, licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. 4) Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 25/11/1976 n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non da luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. 5) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione il datore di lavoro è obbligata obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a. 6) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella pari rispettivamente all'ottanta per cento ed al trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPSdell'INPS dall'articolo 74 della legge 23/12/1978, n. 833 secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/2/1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33. 7) Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 1 della legge 29/2/1980, n. 33. 8) Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 1) Durante l’astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a carico dell'istituzione proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera. Per i periodi giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigentinormale svolgimento del rapporto.

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Gravidanza e puerperio. Durante lo stato In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, la lavoratrice Lavoratrice dipendente ha diritto l’obbligo di assentarsi esibire al Datore di lavoro e all’Istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal lavoro: a) per i due mesi precedenti medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto. Per usufruire dei benefici connessi al parto indicata nel e al puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato medico di gravidanza; b) nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge. Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione, da parte dell’INPS, di un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo intercorrente tra la data presunta del parto congedo di maternità obbligatoria. Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell’indennità economica a carico dell’INPS, ad eccezione dell’indennità del 20% della tredicesima mensilità, ai sensi dell’articolo 30 del DPR 21 maggio 1953, n. 568. L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il parto stesso; c) per tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo relativo importo è posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS. Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di sei mesi dopo il periodo maternità. I periodi di cui congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla lettera c)tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie. La lavoratrice Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazionegravidanza, attestato da regolare certificato medico e nonché fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divietoquindi, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante salvo in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25di: 1. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria licenziamento per giusta causa; 2. cessazione dell’attività dell’Azienda; 3. ultimazione della prestazione per la gravidanza ed il puerperioquale la Lavoratrice è stata assunta, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa o risoluzione del rapporto di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria lavoro per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigentiscadenza del termine.

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Gravidanza e puerperio. ARTICOLO 76 Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). Il diritto di cui alla lettera d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, gestazione attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggelegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, presentazione entro 90 novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca dell'epoca del licenziamento licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. In caso Ai sensi di malattia prodotta dallo stato legge i periodi di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto astensione obbligatori di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) ), b) ), c) ed il ), devono essere computati nel_l'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. Il periodo di assenza facoltativa, facoltativa di cui alla lettera d) devono essere computati è computato nell'anzianità di servizioservizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, facoltativa la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad a una indennità pari rispettivamente al_l'80% e al 30% della retribuzione posta a quella spettante in caso di preavviso carico dell'Inps dall'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi stabilite, e anticipata dal datore di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperiolavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.n.

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Gravidanza e puerperio. Durante lo stato (Vedi accordo di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:rinnovo in nota) a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;stesso; c) per i tre mesi dopo il parto;parto; d) per un ulteriore le lavoratrici xxxxx addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di sei mesi dopo astensione obbligatoria "post-partum" è fissato in 7 mesi. La lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatorio di cui sopra, ha la facoltà di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 6 mesi, durante i quali le sarà conservato il posto. Il diritto di cui alla lettera c)) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità. La facoltà di assentarsi per un periodo massimo di 6 mesi, trascorso quello di astensione obbligatoria, è riconosciuta in alternativa alla madre lavoratrice, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo. La lavoratrice ha diritto secondo la legge alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggelegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza l'esistenza, all'epoca del licenziamento licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione il datore di lavoro è obbligata obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a) ), b) ), c) ed il periodo di assenza facoltativa), di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizioservizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto. Il periodo di assenza facoltativa è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100pari rispettivamente all'80% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente ed al 2030% della retribuzione, posta a carico dell'lNPS dall'art. Per quanto non previsto 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal presente contratto datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di affidamento preadottivo si applica l'articolo 6, legge e i regolamenti vigenti9 dicembre 1977, n. 903.

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Gravidanza e puerperio. Astensione dal lavoro Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore le lavoratrici xxxxx addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di sei mesi dopo astensione obbligatoria "post-partum" è fissato in 7 mesi. La lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatorio di cui sopra, ha la facoltà di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 6 mesi, durante i quali le sarà conservato il posto. Il diritto di cui alla lettera c)) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità. La facoltà di assentarsi per un periodo massimo di 6 mesi, trascorso quello di astensione obbligatoria, è riconosciuta in alternativa alla madre lavoratrice, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo. La lavoratrice ha diritto secondo la legge alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggelegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza l'esistenza, all'epoca del licenziamento licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione il datore di lavoro è obbligata obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a) ), b) ), c) ed il periodo di assenza facoltativa), di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizioservizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto. Il periodo di assenza facoltativa è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100pari rispettivamente all'80% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente ed al 2030% della retribuzione, posta a carico dell'lNPS dall'art. Per quanto non previsto 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal presente contratto datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di affidamento preadottivo si applica l'articolo 6, legge e i regolamenti vigenti9 dicembre 1977, n. 903.

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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie

Gravidanza e puerperio. Art. 47 Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, gestazione attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggelegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, presentazione entro 90 novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza la esistenza, all'epoca del licenziamento licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) ), b) ), c) ed ), e il periodo di assenza facoltativa, facoltativa di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, facoltativa le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, il quale provvederà anche a tutte le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente prepostosanitarie. L'Istituzione Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, salvo quanto previsto al successivo art. 49, comma quarto. Art. 48 Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri madri, durante il primo anno di vita del bambino bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 sei ore. Il periodo I periodi di riposo, riposo di cui al precedente comma, ha comma hanno la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta essi comportano il diritto per la della lavoratrice ad uscire dall'Istituzionedallo studio professionale. La lavoratrice I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il lavoratore ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, a tre anni dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo ai fini di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Art. 49 La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione al datore di lavoro il certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico della U.S.L. dell'INAM, e la Direzione il datore di lavoro è tenuta tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio puerperio, la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzioneal datore di lavoro, entro il 15° quindicesimo giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civilestato civile, e il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità alla indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25dal successivo art. 66. Per le festività cadenti nei periodi nel periodo di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPSdell'INAM, da corrispondersi a carico dell'istituzione del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% 100 per cento della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Gravidanza e puerperio. 1. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi astenersi dal lavoro: a) a. per i due 2 (due) mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) b. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; cc. per i 3 (tre) per tre mesi dopo il parto; d) d. per un ulteriore periodo di sei 6 (sei) mesi –facoltativo- dopo il periodo di cui alla lettera c). 2. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, gestazione attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di 1 (un) anno di età d'età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggelegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova). 3. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in di cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, presentazione entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca dell'epoca del licenziamento licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 4. In caso Ai sensi dell’art. 4 del DPR 1026/76, la mancata prestazione di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti lavoro durante il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro alla lavoratrice alla quale e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è applicabile il divieto stessotuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. 5. I Ai sensi di legge, i periodi d'astensione obbligatori di assenza obbligatorialavoro indicati al punto 1, indicati alle lettere a) ), b) ), c) ed il periodo di assenza facoltativa), di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizioservizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla 13a mensilità e alle ferie. 6. Il periodo d'assenza facoltativa di cui al punto 1, lettera d) è computato nella anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al TFR. 7. Durante il periodo di assenza d'assenza obbligatoria e facoltativafacoltativa la lavoratrice ha diritto a un'indennità pari rispettivamente all'80% e al 30% della retribuzione posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 833/78, secondo le relative modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 33/80. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 33/80. 8. Nessuna indennità restano è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo d'assenza per gravidanza e puerperio, salvo quanto previsto al successivo art. 80 (periodi di riposo durante il puerperio). 9. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'art. 6 della Legge 903/77 10. Il diritto di cui al punto 1, lettera c) di questo articolo è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 903/77 e sue successive modificazioni, alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987, ove l’assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità. 11. Il diritto di cui al punto 1, lettera d) di questo articolo è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 903/77, alle condizioni previste nello stesso articolo. 12. Nei confronti delle lavoratrici assunte a completo carico dell'INPS; tempo determinato per le i lavori stagionali, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni sanitarie provvederà l'Ente prepostodi maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell’art. L'Istituzione 1 della Legge 33/80 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri madri, durante il primo anno di vita del bambino due bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno 1 (uno) solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore. Il periodo diritto di riposocui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all’esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi astensione obbligatoria o di assistenza facoltativa o quando, per altre cause, l’obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso. 2. I periodi di riposo di cui al precedente comma, ha comma hanno la durata di un'ora 1 (una) ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta lavoro e comportano il diritto per la della lavoratrice ad uscire dall'Istituzionedall’azienda. La lavoratrice Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. 3. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 della Legge 903/77 4. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 635/34 sulla tutela del lavoro delle donne. 5. Il lavoratore ha diritto altresì diritto, altresì, a norma delle vigenti disposizioni di legge ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età d’età inferiore ai a 3 anni, (tre) anni dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alternativa alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25di godimento di cui all'art. Per le festività cadenti nei 7 della Legge 907/77 6. I periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza assistenza di cui al precedente comma sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma della Legge 1204/71 e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia trattamento di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigentifino rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Gravidanza e puerperio. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto; c) per tre mesi dopo il parto. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Nei primi 12 anni di vita del bambino, e comunque nei limiti fissati dalla normativa vigente, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità seguenti: 1) le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 come sostituito dall'art. 3 della legge n. 53/2000 e successive integrazioni e modificazioni ; d2) per un ulteriore periodo nell'ambito del predetto limite, il diritto di sei mesi dopo astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di cui alla lettera astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; b) al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; c)) qualora vi sia un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere lett. a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) al precedente punto 2 devono essere computati nell'anzianità di servizio. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'indennità di maternità è pari all'intera retribuzione mensile, con l'esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative facoltativa la relativa indennità restano resta a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente pubblico preposto. L'Istituzione Gli enti, opere ed istituti che applicano il trattamento previdenziale ed assicurativo ex INPDAP il trattamento economico è a carico dei medesimi ed è equiparato a quello dell'INPS. L'ente deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzionedall'ente. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medicopadre. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione direzione dell'ente il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. USL e la Direzione direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzioneall'ente, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civilestato civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’artdall'art. 57 28 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25dall'art. 27. Per le festività nazionali coincidenti con la domenica, cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione dell'ente in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione dall'ente la 13° 13ª mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Le sopraindicate disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza gravidanza, puerperio e puerperio congedi parentali (legge 8 marzo 2000, n. 53) valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Gravidanza e puerperio. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi Astensione dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore le lavoratrici xxxxx addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di sei mesi dopo astensione obbligatoria "post-partum" è fissato in 7 mesi. La lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatorio di cui sopra, ha la facoltà di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 6 mesi, durante i quali le sarà conservato il posto. Il diritto di cui alla lettera c)) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità. La facoltà di assentarsi per un periodo massimo di 6 mesi, trascorso quello di astensione obbligatoria, è riconosciuta in alternativa alla madre lavoratrice, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo. La lavoratrice ha diritto secondo la legge alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico medico, e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggelegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza l'esistenza, all'epoca del licenziamento licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione il datore di lavoro è obbligata obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a) ), b) ), c) ed il periodo di assenza facoltativa), di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizioservizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto. Il periodo di assenza facoltativa è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100pari rispettivamente all'80% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente ed al 2030% della retribuzione, posta a carico dell'lNPS dall'art. Per quanto non previsto 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal presente contratto datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di affidamento preadottivo si applica l'articolo 6, legge e i regolamenti vigenti9 dicembre 1977, n. 903.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Gravidanza e puerperio. Durante lo stato Art. 100 (Congedo di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:maternità e paternità) a) per i due mesi precedenti p recedenti la data presunta p resunta del parto indicata in dicata nel certificato cer tificato medico di d i gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori gior ni no n goduti prima del p arto, qualora il p arto avve nga in dat a anticipata rispetto a quella pr esunta. Tali gio rni sono aggiunti al per un ulteriore periodo iodo di sei mesi congedo di maternità dopo il periodo parto. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 151 /2001, e fe rma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alter nativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal m ese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il me dico specialista del Ser vizio sanitario nazionale o con esso con venzionato e il med ico c ompetente ai fini de lla p revenzione e tute la de lla salu te ne i luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arre chi pregiudizio alla salute della gestante e de l nascituro. Il diritto di cui alla lettera c)) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. La lavoratrice ha diritto alla conservazione 28 del suo posto D.Lgs. n. 151/2001, in caso di: • morte o di lavoro grave infermità della madre; • abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre. Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per tutto il periodo congedo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stessomaternità. I periodi pe riodi di assenza obbligatoriacongedo di maternità dal lavor o devono esser e compu tati ne ll’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, indicati compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle lettere a) b) c) ferie ed il periodo al trattamento di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di serviziofine rapporto. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante facolt ativa la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice lav oratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella pari rispettivamente a carico dell'INPS, da corrispondersi ll'80% ed a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100l 30 % della retribuzione giornalierare tribuzione, post a a c xxxxx dell'INPS da ll'art. Per 7 4, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi d ell'art. i periodi della leg ge 29 fe bbraio 1 980, n. 33 . L'importo an ticipato d al d atore d i lavor o è posto a conguaglio con i c ontributi dovuti a ll'INPS, secondo le modalità di assenza obbligatoria cui ag li articoli 1 e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per gravidanza e puerperioi lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni d i maternità agli aven ti diritto, ai sensi de l s esto comma dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confr onti de lle la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzionevoratrici che ab biano adottato b ambini o c he li abb iano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano le disposizioni del D.Lgs. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti26 marzo 2001, n. 151.

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Gravidanza e puerperio. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di assentarsi ad astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto; e) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggelegge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 novanta giorni dal licenziamento, licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione il datore di lavoro è obbligata obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati obbligatoria di cui alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera e d) devono essere computati nell'anzianità agli effetti indicati dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni. Il periodo di servizioassenza facoltativa di cui alla lettera e) è computabile solo ai fini di cui all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto. L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella un’indennità pari rispettivamente all’ottanta per cento e al trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPSdell’INPS dall’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, da corrispondersi n. 833 secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a carico dell'istituzione conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornalieraaffidamento preadottivo si applicano gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni. Per i A decorrere dai periodi di assenza astensione obbligatoria per gravidanza e puerperioche abbiano inizio successivamente al 1° febbraio 2004, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro a proprio carico, in modo tale che la lavoratrice raggiunga complessivamente, in tale periodo di astensione obbligatoria, la misura del 100 per cento della retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Per per quanto non previsto dal presente contratto in materia attiene i ratei di gravidanza tredicesima e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigentiquattordicesima mensilità.

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