Gruppo elettrogeno Clausole campione

Gruppo elettrogeno. E’ il più semplice e diffuso sistema di alimentazione di sicurezza e/o riserva per sorgenti non di continuità. E’ costituito da un generatore sincrono (alternatore) mosso da un motore a combustione interna, in genere di tipo Diesel; al suo azionamento provvede un quadro di controllo, comando, segnalazione e protezione. Il gruppo elettrogeno deve entrare in funzione in un tempo inferiore a 15 s (intenzione media), al mancare della rete o per un certo abbassamento della tensione. A tali gruppi vengono associati tempi MTBF (tempo medio tra 2 interventi di manutenzione) sensibilmente più bassi rispetto ai gruppi di continuità, a causa di guasti ai dispositivi di avviamento e controllo. I gruppi elettrogeni possono anche essere impiegati su gruppi di continuità, per assicurare autonomie maggiori, in condizioni di economicità. La combinazione delle due sorgenti consente di ovviare anche ad eventuali difficoltà di avviamento del gruppo elettrogeno al primo tentativo, se i tempi di ripristino del gruppo elettrogeno sono coordinati con l’autonomia del gruppo di continuità. In generale un gruppo elettrogeno presenta i seguenti vantaggi: una notevole sovraccaricabilità e quindi capacità di far fronte a forti spunti; esercizio ordinario anche con elevata temperatura ambiente; una forma d’onda e simmetria più adatta per gli apparecchi utilizzatori, in quanto prodotta da una macchina sincrona; una notevole capacità di erogare corrente di cortocircuito, rendendo più agevole il progetto di una corretta selettività d’impianto; elevata affidabilità. Per contro prima di deciderne il loro impiego è necessario, in funzione della macchina scelta, valutare la stabilità dinamica del sistema in presenza di repentine variazioni delle condizioni di regime e predisporre una adeguato ambiente per la loro installazione in modo da rendere agevole e sicuro l’esercizio e la manutenzione, disponendo di tutte le istruzioni dei costruttori così da consentirne gli interventi in qualsiasi caso di anomalie. Il locale in cui sono installati deve essere accessibile solo a persone addestrate ed autorizzate.
Gruppo elettrogeno. Il gruppo elettrogeno dovrà avere la potenza per servizio continuo di kVA 30 in grado di erogare kVA 33 per servizio di emergenza, realizzato secondo le normative vigenti con particolare riferimento alle prescrizioni emanate dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio. Allestimento su base in profilati di acciaio con interposizione di supporti antivibranti. Motore endotermico di primaria marca raffreddato ad acqua; il motore e l'alternatore sono uniti in monoblocco da un anello flangiato alla campana del motore ed allo scudo del generatore. Nella base sono incorporati il contenitore batteria, quadro di commutazione automatico completo di voltmetro con commutatore voltmetrico, 3 amperometri frequenzimetro voltmetro carica batteria e amperometro, contattore, carica batteria automatico, 1 commutatore di preselezione del tipo di servizio (automatico, manuale, test, blocco) spie di segnalazione. Completo di cofano insonorizzato per esterno. Funzioni: -avviamento del gruppo da uno a quarantacinque secondi in caso di mancanza tensione trifase oppure su una sola fase oppure alla caduta dal 10 al 20 % della tensione su una fase; -tre tentativi di avviamento; -commutazione rete/ gruppo; -protezione motore e protezione generatore; -commutazione automatica al ritorno della tensione di rete regolabile da 10 a 180 sec.;
Gruppo elettrogeno. Il Gruppo Elettrogeno presente è ubicato al piano terra all’esterno del fabbricato, è di tipo cassonato per esterni ed insonorizzato a norme europee; ha una potenzialità di 630KVA con motore Diesel raffreddato ad acqua completo di controllo ed avviamento automatico. A servizio del gruppo un serbatoio interrato con capacità di 2000lt; è dimensionato per alimentare tutte le utenze ad eccezione dell’impianto di condizionamento. E’ dotato, inoltre, di un quadro elettrico di avviamento automatico e relativo scambio rete-gruppo motorizzato, nel caso di assenza di rete.
Gruppo elettrogeno a. Prova di messa in moto e generazione.
Gruppo elettrogeno. Alcune operazioni di verifica vengono effettuate anche dagli operatori interni con frequenza maggiore. I risultati di tali verifiche dovranno essere riportate nei registri di manutenzione.
Gruppo elettrogeno. E’ ubicato in un locale, posto in adiacenza della cabina di trasformazione, che comunica con l’esterno attraverso una griglia di areazione sita sul marciapiede della Xxxx.xx Cornelia. Il G.E., della potenza di 000 XXX, è raffreddato ad aria ed alimentato a gasolio da un serbatoio di servizio posto nel locale G.E., a sua volta riempito, tramite pompa a mano, con prelevamento del gasolio stoccato in un serbatoio da 2.000 litri, interrato al di sotto del sovrastante marciapiede. Il G.E. è dimensionato per alimentare in emergenza tutte le utenze del parcheggio, ivi compresi l’inverter e le pompe delle centrali antincendio.
Gruppo elettrogeno. Per un funzionamento ottimale in combinazione con generatori o gruppi elettrogeni, tipicamente caratterizzati da frequenza fluttuante entro intervalli superiori a ±2%, l’UPS dovrà poter essere settato per essere in grado di garantire il sincronismo tra frequenza d’ingresso e di uscita anche per intervalli di frequenza più ampi, non meno di ±14%. Ovviamente, durante il funzionamento in sincronismo, il bypass automatico potrà essere normalmente abilitato.
Gruppo elettrogeno. Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti, la perfetta efficienza in tutti i giorni dell’anno. La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire: pulizia del locale con asportazione della polvere, integrità, rispetto ingombri 6 mesi integrità dei muri, degli intonaci, infiltrazioni d’acqua, ripristino 6 mesi controllo e ripristino funzionalità porte, finestre, botole, cunicoli 6 mesi controllo perdite circuito di raffreddamento 15gg controllo perdite circuito e serbatoio di alimentazione, verifica funzionamento sistema pompaggio carburante 15gg controllo livello carburante 15gg controllo presenza di acqua nella cisterna del carburante 6 mesi controllo e pulizia filtro aria 6 mesi controllo perdite filtro olio 6 mesi controllo livello e rabbocco olio motore 15gg controllo livello e rabbocco liquido refrigerante 15gg controllo radiatore e tappo 6 mesi controllo velocità motore 15gg controllo ventilazione alternatore 15gg controllo scandiglie 15gg controllo livelli e stato batterie, sostituzione 15gg messa in funzione del macchinario per test operativo a vuoto senza distacco di tensione di rete 15gg messa in funzione del macchinario per test operativo con carico di prova senza distacco di 6 mesi messa in funzione del macchinario per test operativo a carico con distacco di tensione di rete 12 mesi controllo efficienza intervento segnali di avarie ed efficienza indicatori segnali di allarmi e anomalie 12 mesi controllo efficienza quadro di comando, serraggio dei cavi in morsettiera, efficienza del sistema elettronico dei comandi 6 mesi controllo verifica stato isolamento alternatore 6 mesi controllo pressione olio circuito di lubrificazione 6 mesi controllo temperatura olio circuito di lubrificazione 6 mesi controllo temperature liquido circuito refrigerante 6 mesi controllo livello e rabbocco olio pompa iniezione 6 mesi controllo tensione cinghie 6 mesi controllo a vista giunti di accoppiamento motore/alternatore 6 mesi controllo sigillature tubi di scarico fumi 6 mesi verifica e serraggio strutture 12 mesi cambio olio e filtro olio, compreso smaltimento 100 ore/12m sostituzione cartucce filtri gasolio, compreso smaltimento 100 ore/12m sostituzione filtri acqua 100 ore/12m sostituzione cartucce filtri aria, compreso sm...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: