Gruppo elettrogeno Clausole campione

Gruppo elettrogeno. E’ il più semplice e diffuso sistema di alimentazione di sicurezza e/o riserva per sorgenti non di continuità. E’ costituito da un generatore sincrono (alternatore) mosso da un motore a combustione interna, in genere di tipo Diesel; al suo azionamento provvede un quadro di controllo, comando, segnalazione e protezione. Il gruppo elettrogeno deve entrare in funzione in un tempo inferiore a 15 s (intenzione media), al mancare della rete o per un certo abbassamento della tensione. A tali gruppi vengono associati tempi MTBF (tempo medio tra 2 interventi di manutenzione) sensibilmente più bassi rispetto ai gruppi di continuità, a causa di guasti ai dispositivi di avviamento e controllo. I gruppi elettrogeni possono anche essere impiegati su gruppi di continuità, per assicurare autonomie maggiori, in condizioni di economicità. La combinazione delle due sorgenti consente di ovviare anche ad eventuali difficoltà di avviamento del gruppo elettrogeno al primo tentativo, se i tempi di ripristino del gruppo elettrogeno sono coordinati con l’autonomia del gruppo di continuità. In generale un gruppo elettrogeno presenta i seguenti vantaggi: una notevole sovraccaricabilità e quindi capacità di far fronte a forti spunti; esercizio ordinario anche con elevata temperatura ambiente; una forma d’onda e simmetria più adatta per gli apparecchi utilizzatori, in quanto prodotta da una macchina sincrona; una notevole capacità di erogare corrente di cortocircuito, rendendo più agevole il progetto di una corretta selettività d’impianto; elevata affidabilità. Per contro prima di deciderne il loro impiego è necessario, in funzione della macchina scelta, valutare la stabilità dinamica del sistema in presenza di repentine variazioni delle condizioni di regime e predisporre una adeguato ambiente per la loro installazione in modo da rendere agevole e sicuro l’esercizio e la manutenzione, disponendo di tutte le istruzioni dei costruttori così da consentirne gli interventi in qualsiasi caso di anomalie. Il locale in cui sono installati deve essere accessibile solo a persone addestrate ed autorizzate.
Gruppo elettrogeno a. Prova di messa in moto e generazione. b. Prova pompa gasolio di riempimento serbatoio. c. Verifica stato batterie. i. Frequenza di manutenzione: ogni mese.
Gruppo elettrogeno. Per un funzionamento ottimale in combinazione con generatori o gruppi elettrogeni, tipicamente caratterizzati da frequenza fluttuante entro intervalli superiori a ±2%, l’UPS dovrà poter essere settato per essere in grado di garantire il sincronismo tra frequenza d’ingresso e di uscita anche per intervalli di frequenza più ampi, non meno di ±14%. Ovviamente, durante il funzionamento in sincronismo, il bypass automatico potrà essere normalmente abilitato.
Gruppo elettrogeno. Alcune operazioni di verifica vengono effettuate anche dagli operatori interni con frequenza maggiore. I risultati di tali verifiche dovranno essere riportate nei registri di manutenzione.
Gruppo elettrogeno. Il gruppo elettrogeno dovrà avere la potenza per servizio continuo di kVA 30 in grado di erogare kVA 33 per servizio di emergenza, realizzato secondo le normative vigenti con particolare riferimento alle prescrizioni emanate dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio. Allestimento su base in profilati di acciaio con interposizione di supporti antivibranti. Motore endotermico di primaria marca raffreddato ad acqua; il motore e l'alternatore sono uniti in monoblocco da un anello flangiato alla campana del motore ed allo scudo del generatore. Nella base sono incorporati il contenitore batteria, quadro di commutazione automatico completo di voltmetro con commutatore voltmetrico, 3 amperometri frequenzimetro voltmetro carica batteria e amperometro, contattore, carica batteria automatico, 1 commutatore di preselezione del tipo di servizio (automatico, manuale, test, blocco) spie di segnalazione. Completo di cofano insonorizzato per esterno. Funzioni: -avviamento del gruppo da uno a quarantacinque secondi in caso di mancanza tensione trifase oppure su una sola fase oppure alla caduta dal 10 al 20 % della tensione su una fase; -tre tentativi di avviamento; -commutazione rete/ gruppo; -protezione motore e protezione generatore; -commutazione automatica al ritorno della tensione di rete regolabile da 10 a 180 sec.;
Gruppo elettrogeno. Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti, la perfetta efficienza in tutti i giorni dell’anno. La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire: pulizia del locale con asportazione della polvere, integrità, rispetto ingombri 6 mesi integrità dei muri, degli intonaci, infiltrazioni d’acqua, ripristino 6 mesi controllo e ripristino funzionalità porte, finestre, botole, cunicoli 6 mesi controllo perdite circuito di raffreddamento 15gg controllo perdite circuito e serbatoio di alimentazione, verifica funzionamento sistema pompaggio carburante 15gg controllo livello carburante 15gg controllo presenza di acqua nella cisterna del carburante 6 mesi controllo e pulizia filtro aria 6 mesi controllo perdite filtro olio 6 mesi controllo livello e rabbocco olio motore 15gg controllo livello e rabbocco liquido refrigerante 15gg controllo radiatore e tappo 6 mesi controllo velocità motore 15gg controllo ventilazione alternatore 15gg controllo scandiglie 15gg controllo livelli e stato batterie, sostituzione 15gg messa in funzione del macchinario per test operativo a vuoto senza distacco di tensione di rete 15gg messa in funzione del macchinario per test operativo con carico di prova senza distacco di 6 mesi messa in funzione del macchinario per test operativo a carico con distacco di tensione di rete 12 mesi controllo efficienza intervento segnali di avarie ed efficienza indicatori segnali di allarmi e anomalie 12 mesi controllo efficienza quadro di comando, serraggio dei cavi in morsettiera, efficienza del sistema elettronico dei comandi 6 mesi controllo verifica stato isolamento alternatore 6 mesi controllo pressione olio circuito di lubrificazione 6 mesi controllo temperatura olio circuito di lubrificazione 6 mesi controllo temperature liquido circuito refrigerante 6 mesi controllo livello e rabbocco olio pompa iniezione 6 mesi controllo tensione cinghie 6 mesi controllo a vista giunti di accoppiamento motore/alternatore 6 mesi controllo sigillature tubi di scarico fumi 6 mesi verifica e serraggio strutture 12 mesi cambio olio e filtro olio, compreso smaltimento 100 ore/12m sostituzione cartucce filtri gasolio, compreso smaltimento 100 ore/12m sostituzione filtri acqua 100 ore/12m sostituzione cartucce filtri aria, compreso sm...
Gruppo elettrogeno. Il Gruppo Elettrogeno presente è ubicato al piano terra all’esterno del fabbricato, è di tipo cassonato per esterni ed insonorizzato a norme europee; ha una potenzialità di 630KVA con motore Diesel raffreddato ad acqua completo di controllo ed avviamento automatico. A servizio del gruppo un serbatoio interrato con capacità di 2000lt; è dimensionato per alimentare tutte le utenze ad eccezione dell’impianto di condizionamento. E’ dotato, inoltre, di un quadro elettrico di avviamento automatico e relativo scambio rete-gruppo motorizzato, nel caso di assenza di rete.
Gruppo elettrogeno. E’ ubicato in un locale, posto in adiacenza della cabina di trasformazione, che comunica con l’esterno attraverso una griglia di areazione sita sul marciapiede della Xxxx.xx Cornelia. Il G.E., della potenza di 000 XXX, è raffreddato ad aria ed alimentato a gasolio da un serbatoio di servizio posto nel locale G.E., a sua volta riempito, tramite pompa a mano, con prelevamento del gasolio stoccato in un serbatoio da 2.000 litri, interrato al di sotto del sovrastante marciapiede. Il G.E. è dimensionato per alimentare in emergenza tutte le utenze del parcheggio, ivi compresi l’inverter e le pompe delle centrali antincendio.

Related to Gruppo elettrogeno

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Anticipo dell’indennizzo A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000,00 Euro. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a 60.000,00 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Valutazione sulla produzione complessiva L’intensità della produzione scientifica appare molto buona nell'arco di tempo considerato e le pubblicazioni sono considerate di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo è PIÙ CHE BUONO.