Alienazione e acquisto di beni Clausole campione

Alienazione e acquisto di beni. 1. Le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di pubblico incanto (o procedura aperta) con uno dei criteri previsti dalla normativa che disciplina la contabilità dello Stato. Il ricorso alla trattativa privata (o procedura negoziata) è consentito, in conformità alla normativa vigente, quando si verificano circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente motivate. 2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse. 3. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'alienazione di beni mobili registrati e non, divenuti non più idonei all'uso. 4. I beni mobili, di cui al comma 3, possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta in seguito a pubblicazione di apposito avviso entro il 31 gennaio di ogni anno, se la gara ad evidenza pubblica è andata deserta o vi sono fondate ragioni per ritenere che vada deserta, nonché nei casi di cui all'articolo 40. 5. Il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento dei sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso il termine di ammortamento, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di valutazione. 6. In caso di vendita di beni da rottamare o eliminare, il Comune richiede all'assegnatario l'impegno a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore nel tempo. 7. L'alienazione o l'acquisizione dei beni di cui al presente articolo comporta l'aggiornamento del relativo inventario da effettuarsi con modalità operative fissate dal responsabile del servizio di riferimento.
Alienazione e acquisto di beni. 1. L’alienazione di beni immobili avviene per quanto non previsto diversamente dal presente regolamento, a seguito di procedura aperta. 2. Le alienazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate mediante procedura negoziata, se sono andati deserti almeno due esperimenti con procedura aperta, per mancanza di offerte valide. 3. La cessione diretta dei beni di cui al comma 1 è consentita solo se ricorrono circostanze eccezionali, da indicare nella determinazione a contrattare, oppure se la cessione è effettuata a favore di un ente pubblico, o organismo pubblico con finalità di interesse generale, purché all’interno di convenzioni o accordi dai quali emerga la finalità sottesa alle funzioni della Provincia. 4. Il ricorso alla procedura negoziata, anche con eventuale cessione diretta del bene, è consentito quando si verificano circostanze eccezionali, che devono essere adeguatamente indicate nella determinazione a contrattare. La procedura negoziata è sempre ammessa per l’alienazione ai proprietari di fondi confinanti, di relitti stradali o porzioni di aree residuate dalla realizzazione di opere. Se i detti beni sono stati acquisiti mediante procedura espropriativa, la cessione ai proprietari dei fondi confinanti è ammessa solo nel caso di esito negativo della procedura di retrocessione di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico sugli espropri. 5. La Provincia può stipulare contratti atipici o misti per la gestione del patrimonio, determinando il valore delle prestazioni negoziali e garantendo carattere di corrispettività, salvo quanto previsto dal regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici. 6. La Provincia può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per l’alienazione di beni mobili registrati e non, divenuti non più idonei all’uso. 8. I beni mobili di cui al comma 7, di valore inferiore a cinquemila euro possono essere alienati con affidamento diretto. Gli stessi beni di valore superiore a cinquemila euro e fino a ventimila euro possono essere alienati con procedura negoziata senza bando, previo esperimento di procedura selettiva tra almeno 5 concorrenti. 9. I beni mobili, di cui al comma 7, possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro, che ne facc...
Alienazione e acquisto di beni. Ipotesi particolari di alienazione di immobili a trattativa privata
Alienazione e acquisto di beni. Cessione di beni mobili
Alienazione e acquisto di beni. 1. L’alienazione di beni immobili avviene: a) a seguito di procedura aperta (altrimenti detta “pubblico incanto”), quando non sia prevista la possibilità di impiegare motivatamente altre procedure; b) procedura negoziata (altrimenti detta “trattativa privata”), con confronto fra più operatori, ove la Provincia individua un numero ristretto di soggetti da invitare a presentare offerta; c) trattativa privata diretta, ove l’amministrazione individua un unico soggetto al quale alienare un bene. 2. Le alienazioni possono essere effettuate mediante procedura negoziata: a) se sono andati deserti due esperimenti con procedura aperta per mancanza di offerte valide; b) qualora, per importi inferiori a 500.000 euro, la procedura aperta sia andata deserta e sia necessario esperire un ulteriore confronto, con un numero più limitato di soggetti, individuati mediante specifica indagine di mercato; c) qualora, a fronte delle particolari caratteristiche del mercato immobiliare relativo al bene da alienare, sia possibile sviluppare un confronto con un numero limitato di soggetti, individuati mediante specifica indagine di mercato; d) in caso di alienazione di beni immobili di valore inferiore a 200.000 euro, con individuazione dei soggetti mediante specifica indagine di mercato; e) in caso di alienazione di beni immobili che rivestano un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell’immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.). 3. L’effettuazione delle indagini di mercato, nei casi previsti dal precedente comma 2 alle lettere a), b) e d), può essere effettuata: a) acquisendo informazioni sui soggetti potenzialmente interessati: 1. tramite servizi di cui all’articolo 2; 2. fra agenzie immobiliari o società immobiliari o altri soggetti privati, rinvenibili a) in ricerche web o su albi o listini, anche detenuti da altre amministrazioni; b) da altre Amministrazioni che abbiano recentemente esperito procedure di alienazione di beni immobili analoghi; b) mediante un’indagine esplorativa del mercato, adeguatamente veicolata nei settori di mercato di interesse dell’Amministrazione per la relativa alienazione, mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione. 4. La procedura è condotta nei casi previsti dal precedente comma 2, lettera e), in modo che, per quanto sia dato di conoscere alla Provincia, tutti i potenziali interessati siano messi al corrente e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. A tal fine il R...
Alienazione e acquisto di beni. Ipotesi particolari di alienazione di immobili a trattativa privata Articolo 35 Beni vincolati

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  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?

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  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.