Riunioni del Consiglio di Amministrazione Clausole campione
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 22.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questi si riunisce, su convocazione del Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, se nominato) o dell’Amministratore Delegato, presso la sede legale della Società o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia, ogniqualvolta questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente o all’Amministratore Delegato da almeno due consiglieri o dal Presidente del ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
22.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (inclusi, senza limitazioni, audio e video conferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tal caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto che agisce quale segretario della stessa, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
22.3 La convocazione viene effettuata tramite l’invio di lettera raccomandata o fax o posta elettronica o telegramma o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento all’indirizzo o al numero indicato da ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e un dettagliato elenco delle materie da trattare. La convocazione è fatta mediante avviso spedito con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i Sindaci Effettivi.
22.4 Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato con sufficiente frequenza in modo da consentire che a tutti gli Amministratori siano tempestivamente fornite dall’Amministratore Delegato tutte le informazioni interne rilevanti sull’andamento operativo, economico e finanziario della Società (anche su base consolidata) (inclusi dati gestionali e contabili) e, in particolare, informazioni scritte sui risultati economico/finanziari della Società. Nel caso di eventi significativi rispetto al nor...
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in uno stato membro dell’Unione Europea o in Svizzera, e le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva (anche mediante i mezzi di telecomunicazione) della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano.
2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.
3. II Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale.
4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione del Consiglio, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo fax o posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza, l'avviso può essere recapitato 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; Comune Nova Milanese Prot. n. 0008933 del 27-03-2019 arrivo Cat.1 Cl.15 F.
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qual volta lo richieda, a giudizio del Presidente, l’interesse della Società; si riunisce altresì su iniziativa dei Consiglieri e dei Sindaci se nominati, ai sensi di legge e di Statuto. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, il quale si avvale della collaborazione del Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio di Amministrazione. Ogni Consigliere ha facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni del Consiglio; spetta al Consiglio decidere se e quando l’argomento sarà fatto oggetto di esame.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia in altro luogo ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri. 2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o telefax da INVARIATO
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 19.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, in uno Stato dell’Unione Europea ovvero nella Repubblica Popolare Cinese, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) amministratori della Società.
19.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore che ne faccia le veci. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta predisposta in lingua italiana ed inglese (restando inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese), da indirizzarsi a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci al domicilio risultante dai libri sociali mediante lettera raccomandata, lettera trasmessa a mani, messaggio telefax o di posta elettronica, che dovrà essere ricevuta almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima – rispetto al giorno fissato per la riunione. Per “ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇” si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l’esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano (Italia), Pechino (Repubblica Popolare Cinese), Lussemburgo o Mosca (Russia).
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