Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in uno stato membro dell’Unione Europea o in Svizzera, e le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva (anche mediante i mezzi di telecomunicazione) della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 19.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, in uno Stato dell’Unione Europea ovvero nella Repubblica Popolare Cinese, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) amministratori della Società.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in modalità telematica, almeno 4 (quattro) volte l’anno, e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Presidente.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia in altro luogo ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri. 2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o telefax da INVARIATO
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario. Xxxxx i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente per via telematica, per telefax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione contiene, oltre all’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l’elenco delle materie da trattare.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 22.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questi si riunisce, su convocazione del Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, se nominato) o dell’Amministratore Delegato, presso la sede legale della Società o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia, ogniqualvolta questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente o all’Amministratore Delegato da almeno due consiglieri o dal Presidente del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 22.1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questi si riunisce, su convocazione di un amministratore, presso la sede legale della Società o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia, ogniqualvolta questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente o all’Amministratore Delegato da almeno due consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato. 24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l’ha presieduta. 24.3 E’ ammessa la partecipazione a distanza alle ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato. 24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l’ha presieduta. 24.3 E’ ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisone deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario. riunioni del consiglio di amministrazione mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisone deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.
Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qual volta lo richieda, a giudizio del Presidente, l’interesse della Società; si riunisce altresì su iniziativa dei Consiglieri e dei Sindaci se nominati, ai sensi di legge e di Statuto. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, il quale si avvale della collaborazione del Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio di Amministrazione. Ogni Consigliere ha facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni del Consiglio; spetta al Consiglio decidere se e quando l’argomento sarà fatto oggetto di esame.