IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Clausole campione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO. Xxxx. Xxxxx Xxxxx Leli
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO. Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: favorevole IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO li, 31-12-2021 XXXXX XXXXXXXX lì 31-12-2021 XXXXX XXXXXXXX Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente; Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; - con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 86/2012 è stato approvato il “Testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale”, nel quale sono stati accorpati il Sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali, delle Posizioni Organizzative, delle Alte Professionalità e delle Specifiche Responsabilità ed il Sistema di misurazione e di valutazione delle performance del Segretario generale / Direttore generale, dei Dirigenti e dei Dipendenti, successivamente parzialmente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 15 gennaio 2014, con Decreto del Presidente n. 39/2015, con Decreti del Presidente n. 99/2017 e n. 78/2019 e, da ultimo, con Decreto del Presidente n. 101/2021;
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO. Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole Xx, 08-05-2012 Il Segretario Generale X.xx XXXXXXXX XXXXXXXX Visto del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole Xx, 08-05-2012 Il Direttore Generale X.xx XXXXXXXX XXXXXXXX Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente; Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; - La Provincia, al fine di garantire l’integrazione scolastica dei disabili nel percorso scolastico, garantisce già o direttamente o per il tramite degli Ambiti Territoriali di Zona e/o dei Comuni, convenzionati, o per il tramite dell’Unione Italiana Ciechi, una serie di servizi che vanno dal trasporto assistito, all’assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica, al concorso finanziario nella spesa sostenuta dagli Ambiti per l’integrazione specialistica, nonché al servizio di assistenza domiciliare ai ciechi pluriminorati. - Con Deliberazione di G.P. n° 273 del 28.12.2011 si prendeva atto e si approvava lo schema di convenzione tra l’Assessorato alle Politiche Sociali di questo Ente e la Cittadella della Ricerca S.C.p.a., - La predetta convenzione avente ad oggetto la “collaborazione tecnica amministrativa da parte di Cittadella della Ricerca, per concorrere a garantire il diritto allo studio degli studenti disabili, residenti in Provincia di Brindisi e frequentanti l’università del Salento, presso la sede decentrata di Brindisi, anno accademico 2011/2012, finalizzata alla rimozione degli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena ed attiva partecipazione alla vita universitaria dei portatori di handicap, psichici, fisici e sensoriali (di seguito “Contratto”, acquisito al prot. d’archivio della Provincia in data 30.12.2011 al n: 107292 ; - La Cittadella della Ricerca s.c.p.a. entrata in stato di liquidazione,non potendo garantire per ragioni tecniche ed organizzative il perfetto conseguimento degli obiettivi di collaborazione definiti nel Contratto di convenzione stipulato con questo Ente, ha sottoscritto la cessione del Contratto alla Cooperativa sociale onlus Sociocult...
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO. L’anno duemila il giorno ............. del mese di (.../../……) presso la sede del Servizio per il Territorio di − RDL 30 dicembre 1923 n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, − RD 5 ottobre 1933 n.1577 “Approvazione dello statuto-regolamento dell’Azienda di stato per le foreste demaniali” − Legge n.567/1962 e smi (Norme in materia di affitto dei fondi rustici), − Legge n.203/1982 (Norme sui contratti agrari), − Legge regionale 6 aprile 1996 n.16 e successive modifiche ed integrazioni; − Legge regionale 27 aprile 1999, n. 1O, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento delle rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio; − Legge n. 136 del 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo di beni patrimoniali; − Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo); − Legge regionale 14 aprile 2006 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO. (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) (firmato digitalmente)

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.