Alte professionalità Clausole campione

Alte professionalità. Ai dipendenti che all'atto della prima applicazione delle CCNL Federcasa ricoprono incarichi di alta professionalità (articolo 10 del CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004 ) si applica la medesima disciplina prevista dal comma 3, articolo 77, del CCNL 14.3.2002, per le ”posizioni organizzative”.
Alte professionalità. Per quanto riguarda l’individuazione di queste figure, i criteri individuati per le Posizioni Organizzative devono essere integrati con parametri rispondenti a richiesta di elevata competenza, specializzazione ed esperienza, con alti livelli di responsabilità nell’analisi, elaborazione e formulazione di proposte rispetto a funzioni di particolare rilievo strategico per la realizzazione del programma dell’Ente. Per quanto riguarda il livello economico una particolare attenzione andrà posta sulle disponibilità economiche, nel caso fossero scarse sarà necessario contenere le alte professionalità entro la fascia massima attribuita alle posizioni organizzative.
Alte professionalità. In considerazione del ruolo nevralgico svolto dalle alte professionalità, come congiunzione tra le decisioni prese ai livelli organizzativi e l’effettiva attuazione, trattamenti specifici sono stati pattuiti per i lavoratori inquadrati al settimo livello e per i quadri. Per mere finalità gestionali, e non inquadramentali, le parti concordano di implementare un nuovo sistema di valutazione delle performance che consentirà, con cadenza annuale, la distribuzione della popolazione dei settimi e quadri in diverse fasce, coerenti con il ruolo ricoperto, le responsabilità richieste e le competenze espresse. Dal 1° gennaio 2017, un premio calibrato su obiettivi individuali (c.d. “Target bonus”) po- trà essere attribuito ai lavoratori che rientreranno nelle fasce associate a una valutazione eccellente o buona delle performance. Il “Target bonus” potrà quindi sommarsi al premio di risultato (cui con- corrono tutte le alte professionalità, indipendentemente dalla collocazione in fasce), costituendo un’ulteriore componente della retribuzione variabile. L’intesa stabilisce altresì che l’assegnazione degli obiettivi sarà realizzata dall’Azienda ma dovrà essere firmata per accettazione dal dipendente.
Alte professionalità. Il testo contrattuale interviene con molta determinazione per favorire la valorizzazione degli incarichi destinati al personale della categoria D, attraverso una forte incentivazione delle responsabilità correlate all’assolvimento di impegni rilevanti di natura professionale o svolti nel campo della ricerca e della analisi delle problematiche di preminente interesse istituzionale. La nuova disciplina, in pratica, si inserisce nel previgente quadro regolativo delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999 e sollecita l’interesse degli enti verso tipologie di incarico, già genericamente previste dalle fonti negoziali sopra citate, ma piuttosto trascurate in sede applicativa. Gli enti hanno, in genere, dimostrato interesse prevalente per le funzioni di responsabilità di struttura (lett. a) dell’art. 8 del CCNL del 31.3.1999), usando la manovra di costruzione degli uffici anche in modo eccessivo, provocando spesso una inutile e dannosa parcellizzazione delle competenze. Tipico è il caso degli enti di ridotte dimensioni che ricorrono alla duplicazione dell’ufficio tecnico in due distinte strutture: ufficio lavori pubblico e ufficio urbanistico. Si intende, ora, stimolare una nuova arannewsletter e diversa sensibilità organizzativa che consenta di premiare con incarichi mirati sul singolo professionista o sul singolo esperto, senza ricorrere a modifiche degli assetti organizzativi, ma lavorando piuttosto sugli obiettivi e sui risultati attesi. L’interesse per tale finalità è così rilevante che si prevede anche una specifica fonte di finanziamento. Viene a tal fine individuato un incremento dello 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la dirigenza, il cui ammontare, per espressa previsione contrattuale, è vincolato alla esclusiva remunerazione degli incarichi delle alte professionalità. Come ulteriore intervento incentivante, si prevede che la retribuzione di posizione e di risultato possa essere più elevata di quella attualmente prevista per le posizioni strutturate (uffici o servizi). Per la retribuzione di posizione il valore massimo è elevato a € 16.000,00 (in luogo di € 12.911,42) e per il risultato la percentuale è fissata al 30% (in luogo del 25%). L’innegabile privilegio economico riconosciuto alle alte professionalità dovrà essere gestito con molto senso di equilibrio dai singoli enti, per evitare comprensibili conflitti interni specie se le scelte non saranno sorrette da acclarati meriti professionali e da i...
Alte professionalità. 1. Alle posizioni organizzative denominate posizioni organizzative professionali, così come disciplinate alla lettera b) dell’art. 10 del Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza e del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 marzo 2008, n. 243, si applicano i criteri per la valutazione e la graduazione delle posizioni organizzative previsti dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo siglato in data 28 novembre 2003.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.