Impianto di illuminazione Clausole campione

Impianto di illuminazione. I lavori saranno condotti in presenza di luce diurna o usufruendo dell’illuminazione pubblica cittadina e di fari e proiettori montati sui mezzi d’opera.
Impianto di illuminazione. Gli apparecchi illuminanti previsti ed installati rispettano i valori indicati nella normativa UNI 12464-1 in termini di valore di illuminamento medio, abbagliamento molesto (UGR), indice di resa cromatica delle lampade (Ra) ed uniformità minima (U o). Sarà onere dell’Appaltatore mantenere in perfetta efficienza e pulizia i corpi illuminanti al fine di garantire sempre un adeguato livello di illuminamento in funzione alle destinazione d’uso e la specificità dei locali ospitanti La quantità e la tipologia degli apparecchi installati è rilevabile dagli elaborati grafici allegati: nel corso e durante tutta la durata dell’appalto, dovranno essere rispettati i livelli minimi di illuminamento previsti dalle Normative vigenti. A tale proposito l’Appaltatore è tenuto ad eseguire specifiche prove illuminotecniche con strumenti certificati e dotati di apposito certificato di taratura nei singoli locali. I risultati dovranno essere registrati e consegnanti in occasione per il rilascio del pagamento periodico delle attività. L’illuminazione di sicurezza è prevista lungo le vie di esodo dall’edificio, scale di sicurezza e corridoi, uscite di sicurezza; l’impianto inoltre è esteso a tutti gli uffici, le sale riunioni e i locali tecnici. L'impianto di illuminazione di sicurezza assicura, lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. L'impianto di illuminazione di sicurezza è stato realizzato con apparecchi alimentati da apposito gruppo soccorritore (presente ma escluso dall’appalto) in grado di garantire un’autonomia di 2 h, , che entrano in servizio al mancare della sorgente e primaria di alimentazione, o per disservizio sull'impianto di illuminazione ordinaria; i corpi illuminanti si spengono al tornare della energia principale dell'impianto. Gli apparecchi fanno capo ad un sistema centralizzato di controllo e gestione degli stessi posizionato nel locale tecnico al piano terra.
Impianto di illuminazione. L’impianto di illuminazione prevede la solo predisposizione dei punti di allaccio: tubazioni, cavi e interruttori, ad esclusione dei corpi illuminanti. Ad ogni modo, sarà onere dell’impresa installatrice o del proprietario della singola unità immobiliare garantire i livelli di illuminamento previsti dalla Norma UNI EN12464-1. Per le parti condominiali come scale, ballatoi, ecc... l'illuminazione è del tipo a luce diretta con lampade fluorescenti compatte. Per le parti condominiali, al piano interrato i corpi illuminanti con lampade fluorescenti, sono del tipo stagno con grado di protezione IP65. L’illuminazione di sicurezza, sarà garantita tramite plafoniere autoalimentate con lampade fluorescenti compatte, autonomia non inferiore ad 1 ora, che intervengono automaticamente al mancare dell’alimentazione elettrica. I livelli minimi da garantire, sono pari a 5 lux sulle vie di esodo e nei locali tecnici. Le vie illuminate saranno le scale e le parti condominiali al piano terra.
Impianto di illuminazione controllo dei comandi di accensione/spegnimento, dell'integrità e pulizia degli apparecchi illuminanti della galleria di tiro; • controllo dell'integrità e pulizia degli apparecchi illuminanti i bersagli (alle diverse distanze di sosta); • controllo e prova di funzionamento pannelli semaforici degli stalli e delle porte di ingresso/uscita galleria; • controllo dell'integrità pulizia e funzionamento degli apparecchi illuminanti impianto d'emergenza; • controllo della funzionalità di tutti i punti luce presenti nella struttura, compresa l'illuminazione a servizio esterna; • prove di funzionamento generali dell'impianto di illuminazione al fine di verificare i livelli di illuminamento previsti dalla D.T./P1 vigente per i bersagli posti alle diverse distanze.
Impianto di illuminazione. L’impianto di illuminazione generale, di sicurezza e notturna, comprenderà la fornitura e posa in opera di tutti i punti luce necessari per l’illuminazione dei vari locali e delle relative zone di servizio. L’impianto di illuminazione, suddiviso in diversi circuiti, verrà alimentato da linee provenienti dal quadro generale e dai sottoquadri e sarà costituito da cavi unipolari con guaina, FG7(O)R, per posa in canaline portacavi in acciaio zincato a caldo, e cavi unipolari senza guaina, N07V-K per posa in tubo da incasso e/o a vista. Sono previsti i corpi illuminanti per l’illuminazione generale e notturna e quelli per l’illuminazione di sicurezza. L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà costituito da corpi illuminanti di tipo autonomo, tutti con autonomia non inferiore a 1h e ricarica non superiore a 12h e saranno gestite da propria centrale di controllo. La posizione dei punti luce dovrà essere concordata con la D.L. visti i particolari vincoli a cui è soggetto l’edificio. I di punti luce previsti saranno del tipo ad installazione da incasso e a vista in funzione del tipo di luogo di installazione.
Impianto di illuminazione. Nelle aree dell'intervento sarà essere realizzato un impianto elettrico trifase in cavidotto interrato con cavi unipolari da 25 e 16 mmq in alluminio ARG7R, per scongiurare eventuali furti di cavi elettrici. L'impianto elettrico sarà alimentato in derivazione da quello esistente presente nelle aree limitrofe. Nelle ampie aree di collegamento tra le strade carrabili i centri luminosi sono stati posizionati tenendo conto del particolare sito che prevede un traffico veicolare soltanto da parte dei fruitori degli orti urbani, della riduzione dei consumi energetici, con conseguente riduzione di spesa per i consumi elettrici che l'Amministrazione dovrà sostenere, dalle essenze arboree presenti e dei fenomeni di vandalismo. In particolare, in ogni area è previsto un palo di illuminazione con 6 proiettori orientabili da 35W a LED posti ad un'altezza di 10 metri. Nelle suddette aree sono stati verificati i valori illuminotecnici mediante l'utilizzo di programmi di calcolo Iluminotecnico. Nei percorsi pedonali e nelle scale di collegamento tra i vari livelli saranno installati dei sostegni con un'altezza pari a 4,8 metri fuori terra con corpi illuminanti di arredo urbano da 45W a LED. Il oro numero e la loro disposizione non permettono di illuminare in modo uniforme i percorsi in quanto nelle ore serali si creerebbe un inutile inquinamento luminoso. Nelle aree a parcheggio saranno previsti dei punti luce costituiti da pali di altezza uguale a 9 metri fuori terra dotati di corpi illuminanti a LED di potenza pari a 68 W con ottica di tipo stradale. Nelle medesime aree in corrispondenza delle essenze arboree saranno installati dei punti luce con le medesime caratteristiche di quelle presenti nei percorsi pedonali su sostegni con altezza fuori terra pari a 4,8 meri.
Impianto di illuminazione. Le vie di accesso e di transito dovranno essere visibili e facilmente percorribili durante le ore diurne. Durante le ore notturne potranno eventualmente rimanere in funzione le luci strettamente necessarie per lo scopo di vigilanza, e consentire il passaggio dei residenti.
Impianto di illuminazione. I lavori saranno condotti in presenza di luce diurna; solo in casi eccezionale e non derogabili i lavori saranno condotti nelle ore di buio, usufruendo dell’illuminazione pubblica cittadina e di fari e proiettori montati sui mezzi d’opera.
Impianto di illuminazione 

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: