Impignorabilità e insequestrabilità. Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Impignorabilità e insequestrabilità. Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
Impignorabilità e insequestrabilità. Ai sensi dell'articolo 1923 del c.c. le somme dovute da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
Impignorabilità e insequestrabilità. Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Impignorabilità e insequestrabilità. Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di As- sicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Impignorabilità e insequestrabilità. Le somme dovute dall’Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate (→ art. 1923 c.c.).
Impignorabilità e insequestrabilità. Principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’Assicuratore al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Impignorabilità e insequestrabilità. Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. premio, al netto delle componenti di costo, impiegato per l’acquisto di quote del Fondo Interno e/o del Fondo a Gestione Separata.
Impignorabilità e insequestrabilità. Principio secondo cui le somme dovute dall’Impresa di Assicurazione all’Investitore-contraente o al Bene- ficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;
Impignorabilità e insequestrabilità. Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.