Common use of INADEMPIMENTI E PENALI Clause in Contracts

INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificati, l’Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti: o in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui all’art. 13 del presente Capitolato Tecnico;

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INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificati, l’Azienda Ospedaliera l’A.S.L. Rieti procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera l’A.S.L. Rieti di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti: o in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui all’art. 13 del presente Capitolato Tecnico;

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INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - . In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L’importo di dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per causa del Fornitore, con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificatil’incameramento della cauzione prestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Azienda Ospedaliera procederà Sanitaria può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al richiamo verbale Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l’Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità colpa del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti: o in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui all’art. 13 del presente Capitolato Tecnico;Fornitore inadempiente.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi Il mancato rispetto del cronoprogramma proposto dalla ditta aggiudicataria, per cause imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicatealla ditta medesima, comporterà l’automatica applicazione delle seguenti penali: - in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall’artdel cronoprogramma relativi alla Fase A e alla Fase C di cui all’art. 4 8 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di garaspeciale, è prevista troverà applicazione una penale pecuniaria, pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne ritardo, salvo naturalmente il diritto dell’Ulss n. 6 Vicenza di richiedere anche il rimborso degli eventuali maggiori danni subiti in urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’artconseguenza dell’inadempimento. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificati, l’Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità mancato rispetto dei termini del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti: o in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata cronoprogramma di cui all’art. 13 10 del presente Capitolato Tecnico;speciale, elativi alla Fase E, alla Fase F e alla fase I, per fatto imputabile all’aggiudicatario, troverà applicazione una penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, salvo naturalmente il diritto dell’Ulss n. 6 Vicenza di richiedere anche il rimborso degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento. Durante il periodo di garanzia annuale, e durante l’eventuale successivo periodo di assistenza tecnica, in caso di ritardi o inadempienze in ordine agli interventi di manutenzione programmati o su richiesta di cui all’art. 8, verrà applicata una penale pari: ad euro 200,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto al calendario delle singole visite di manutenzione periodica che la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Servizio di Ingegneria Clinica come indicato all’art. 8 del presente Capitolato; ad euro 500,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all’art. 8 punti 3, 4 e 5 del presente capitolato; ad euro 100,00 per ciascuna ora di ritardo rispetto al termine indicato all’art. 8 punto 2 del presente capitolato Nei casi in cui il mancato intervento determini fermo macchina con sospensione dell’esercizio sarà applicata una ulteriore penale pari ad euro 500 pro die. Dette penali sono da ritenersi estese anche alla parte relativa l’installazione ed il funzionamento del software. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate al fornitore per iscritto. Il fornitore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione , nel temine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della medesima Azienda Ulss 6 Vicenza, a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’ Azienda Ulss 6 Vicenza potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero , in difetto avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore che, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Il valore totale delle penali eventualmente applicate, non potrà eccedere il 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale previsto. L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’articolo 1, l’ULSS 6 Vicenza ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’articolo 16, oltre il risarcimento di tutti i danni. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell’ULSS 6 Vicenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 Le attività oggetto del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel Contratto, negli atti di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte gara e nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. In considerazione di quanto sopra, è prevista Zètema, laddove accerti il verificarsi di episodi che denotano una cattiva gestione del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, episodi quali: ritardi o mancata presenza degli operatori, non adeguata preparazione degli stessi, mancanza di cortesia nei confronti del pubblico, ecc.), potrà applicare all’Appaltatore per ciascuna contestazione una penale pecuniariasecondo un importo commisurato alla gravità dell’inadempimento, fino ad un importo massimo, a contestazione, di Euro 2.000,00 (duemila/00). Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per ogni giorno cento) del valore dell’appalto così come risultante dagli atti di ritardo pari gara. Qualora l’ammontare delle penali ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni a € 70,00 Zètema nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e pari consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a € 100,00 decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’arttutta la durata dello stesso. 6 del presente Capitolato Tecnico Zètema per la sostituzione riscossione dei prodotti in crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra potrà avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di innovazione tecnologicaescussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatoredeve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è prevista una penale pecuniaria pari reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a € 300,00; - con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificati, l’Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento di degli eventuali danni subiti: o in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui all’art. 13 del presente Capitolato Tecnico;maggiori danni.

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Samples: www.zetema.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate rilevati e contestate contestati dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - . In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L’importo di dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per causa del Fornitore, con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificatil’incameramento della cauzione prestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Azienda Ospedaliera procederà Sanitaria può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al richiamo verbale Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l’Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità colpa del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti: o in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui all’art. 13 del presente Capitolato Tecnico;Fornitore inadempiente.

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Samples: www.aslroma6.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, il competente ufficio camerale provvederà a contestare per iscritto i disservizi, le irregolarità e le mancanze riscontrate. L’impresa deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi. In mancanza di risposta nel suddetto termine, ovvero qualora le controdeduzioni siano ritenute insoddisfacenti o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema non accoglibili ad insindacabile giudizio della Camera di Contratto e Commercio, verranno applicate le penali di seguito indicateelencate. Per quanto riguarda il Servizio di vigilanza fissa mattutina: - in caso €. 100,00 per ogni mancata effettuazione del servizio ed €. 50,00 per ogni mancato rispetto dei termini previsti dall’artdegli orari di apertura o chiusura. 4 Per quanto riguarda il Servizio di Pronto Intervento si allarme: €. 50,00 per ogni mancato intervento dopo segnalazione di allarme. Per quanto riguarda il Servizio di ronda ispettiva interna: €. 80,00 per ogni mancata effettuazione del presente Capitolato Tecnico servizio. Per quanto riguarda il Servizio di ronda ispettiva esterna (sia notturna che diurna): €. 10,00 per ogni mancata effettuazione del servizio. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto, l’Amministrazione camerale potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la consegna dei prodotti nonché dei termini quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di volta in volta indicati dal DEC pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la sostituzione Camera di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede Commercio di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO risolvere il contratto nei casi sotto specificati, l’Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera di richiedere in cui questo è consentito. L’applicazione delle penali non esclude il risarcimento di eventuali danni subiti: o in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui all’art. 13 del presente Capitolato Tecnico;dell’eventuale maggior danno contrattuale ed extracontrattuale.

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Samples: www.bo.camcom.gov.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi imputabili L’Azienda ULSS 8 Berica non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare ai pazienti per difetti di qualità dei prodotti oggetto della presente gara. Il regolare utilizzo dei prodotti e la presa in consegna non esonera comunque la ditta da responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al Fornitore momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla sostituzione gratuita, comprese le spese di trasporto e previo accordo con il Direttore dell’UOC di Medicina Nucleare o inadempienze saranno formalmente rilevate con il Radiofarmacista, del materiale non idoneo, difettoso o pervenuto a destinazione in ritardo, quando ciò comporti, per il decadimento della radioattività o per il superamento dell’ora limite di utilizzo, l’impossibilità del suo impiego o di un suo uso anche solo parziale. Durante il periodo della fornitura, la Ditta dovrà tempestivamente informare l’U.O.C. di eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione all’immissione in commercio e/o alla produzione dei prodotti cui la Ditta è risultata aggiudicataria, a seguito di atti dispositivi emessi dagli organismi competenti (Ministero della Salute, AIFA) e contestate dal DEC provvedere alla sostituzione del prodotto senza costi aggiuntivi con l’Azienda ULSS 8 Berica. Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico schede tecniche presentate dalle ditte aggiudicatarie per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di partecipazione alla gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in Nel caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - con riferimento esigenze imprevedibili ed accidentali (es guasto alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificati, l’Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecentoapparecchiature), da commisurarsi deve essere possibile sospendere l’invio già programmato del materiale radioattivo il giorno antecedente alla gravità del casoconsegna, riservandosi senza alcun onere per l’Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti: o in ULSS 8 Berica. Le consegne dei materiali dovranno essere garantite entro i tempi (data ed orari tassativi), nelle modalità, nelle quantità e nei luoghi indicati, negli ordinativi emessi dalla Azienda ULSS 8 Berica. In caso di inadempimentoindisponibilità temporanea per causa di forza maggiore, totale il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare al ricevimento dell’ordine (o parzialecomunque in tempi congrui alla riprogrammazione dell’attività dell’U.O. di Medicina Nucleare) all’Amministrazione richiedente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti. La ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire la fornitura, avvalendosi dei siti di back-up o procurandosi il prodotto presso altro fornitore. In tal caso la Ditta se ne assumerà l’onere nel caso di maggiore spesa. In particolare, saranno accettate soltanto forniture di prodotti totalmente equivalenti dal punto di vista chimico fisico (qualità, pH, purezza, materiale e strumentazione per eventuale controllo di qualità) farmaceutico (forma farmaceutica, prodotti con AIC, indicazioni di uso registrate) e compatibile con attrezzature e strumentazione in dotazione alla struttura. . In caso di indisponibilità del prodotto l’Azienda si riserva comunque, nel corso dell’anno solare periodo di riferimentodetta indisponibilità, dell’obbligo la possibilità di Manutenzione Programmata acquistare i prodotti sul libero mercato avvalendosi sull’aggiudicatario per gli oneri economici aggiuntivi. Data la criticità dei tempi di cui all’art. 13 del presente Capitolato Tecnico;consegna di tale radiofarmaco in ragione della breve emivita sono poste le seguenti specifiche clausole contrattuali:

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Samples: Disciplinare Di Gara Gara N. 7966732

INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate Qualora la fornitura venga effettuata con oltre 5 (cinque) giorni di ritardo dai tempi concordati con l’A.O.U., e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema nel caso di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini non adempimento degli obblighi previsti dall’art. 4 3 del presente Capitolato Tecnico Capitolato, le penali da applicare saranno stabilite dal RUP in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto merce consegnata non corrisponda esattamente alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte di quanto richiesto o presenti difetti di qualsiasi natura essa sarà respinta dall'A.O.U. che applicherà la predetta penale fino al giorno dell'esatta consegna, fatta salva la risoluzione del contratto. L'ammontare delle penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi alla presente fornitura o, in sede di garamancanza, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno sulla cauzione prestata. In caso di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; del fornitore nella consegna, quando l'urgenza lo richieda, l'A.O.U. potrà ordinare gli stessi prodotti ad altra impresa, addebitandone il maggior costo sui crediti della Società aggiudicataria o - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico mancanza - sul deposito cauzionale, fatta salva la facoltà per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificati, l’Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera l'A.O.U. di richiedere il risarcimento di per eventuali ulteriori danni subiti: o in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui all’art. 13 subiti a causa del presente Capitolato Tecnico;ritardo.

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Samples: www.policlinico.unina.it