INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali: 1) in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato: 1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna 2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti 3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine 4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni 5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara. 2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. 3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1); 4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato b) oneri di natura organizzativa c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente d) minori introiti e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
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Samples: Capitolato Speciale, Fornitura Di Endoscopi E Colonne, Fornitura Di Ventilatori E Stazioni Di Anestesia
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso 1. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di inosservanza effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti si riserva riservano di applicare le seguenti penali:penali espressamente riportate nel Capitolato Tecnico (paragrafo 8.6).
1) in 3. Deve considerarsi ritardo anche il caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Regione Lazio, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall’Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualesiano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazionedella Regione Lazio o dell’Amministrazione contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimentoovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, e comunque complessivamente non superiore saranno applicate al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XXFornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XXLa richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. addebiterà Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali fino di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, ovvero emettendo specifiche note di credito, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
8. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
9. In ogni caso la Regione Lazio non potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del lotto e l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Ordinativo di Fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
10. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo del 10 della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per cento dell’ammontare netto contrattualegrave ritardo. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – Regione e/o sulla cauzione. Nel caso l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di incameramento totale ritenere definitivamente la cauzione e/o parziale della cauzionedi applicare una penale equivalente, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontarenonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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Samples: Service Agreement, Servizio Di Manutenzione Impianti
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevati e contestati dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva Contratto e di applicare le seguenti penali:
1) seguito indicate: - in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 3 4 del presente capitolatoCapitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, sarà addebitata – è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso mancato rispetto di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti previsto dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – Capitolato Tecnico per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) la sostituzione dei prodotti in caso di fornitura innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00. In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L’importo di materiali difettosidette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/non conformiomissioni in cui l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per causa del Fornitore, con l’incameramento della cauzione prestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione Sanitaria può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in 48 oreogni momento il contratto. In tal caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come è corrisposto al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzioneFornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) necessarie maggiori spese che l’Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione fatto o colpa del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontareFornitore inadempiente.
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INADEMPIMENTI E PENALI. In 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili alla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, si applica al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto dicontestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Nel caso di inosservanza mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020si riserva inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XXspese, anche in deroga all’art. si riserva di applicare le seguenti penali:1671 c.c.
1) in 3. Deve considerarsi ritardo anche il caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro; in tali casi si applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualesiano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazionedella Regione Sicilia, tenuto conto anche della gravità e Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020che avranno richiesto l’applicazione delle conseguenze del mancato adempimentopenali di cui si tratta, e comunque complessivamente ovvero non superiore vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XXFornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XXLa richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. addebiterà le Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali fino previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. È fatta salva la facoltà per la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
8. La Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
10. In ogni caso si potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Ordinativo di Fornitura e sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo Quadro. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo del 10 della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo Quadro per cento dell’ammontare netto contrattualegrave ritardo. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo la Regione avrà la facoltà di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita ritenere definitivamente la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – cauzione e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzioneapplicare una penale equivalente, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontarenonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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Samples: Accordo Quadro Per Forniture Varie
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
1) . in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiaturedei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti nel giorno pattuito, in base a quanto previsto dall’art. 3 8 (Imballo/Confezionamento e trasporto/ consegna del presente capitolatomateriale di consumo), sarà addebitata – dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, pari ad €100,00 e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento10% dell’importo complessivo del contratto al netto di IVA.
2. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 ritardo che si protrae per oltre 2 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattualeincameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederàprocederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara;
3. in caso di fornitura di prodotti difettosi, l’Azienda contesta i difetti ed invita l’appaltatore all’immediata sostituzione entro 24 ore;
4. nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.), l’appaltatore dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, senza causare l’interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O. interessata; in caso di mancata messa a titolo disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di risarcimento danniritardo una penale pari ad € 100,00 e comunque non superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto al netto di IVA ; in caso di ritardo che si protrae per oltre 2 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, il costo maggiore sostenuto e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Di Neurostimolazione Cerebrale Profonda
INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XXindisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore le Aziende Sanitarie utilizzeranno le clausole del presente accordo quadro, richiedendo il prodotto agli altri graduati nelle modalità e per le percentuali massime richiamate nel Capitolato d’Oneri/Lettera di invito.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie si riserva riservano la facoltà di applicare le seguenti penali:penali pari all’1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie si riservano di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
1) in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui 6. Qualora il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’arta ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo; in tali casi le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale(tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazionedella Regione Lazio o dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, tenuto conto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
12. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della gravità e cauzione di cui al successivo articolo o delle conseguenze eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
13. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del mancato adempimentoCommittente, e comunque complessivamente non superiore compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
14. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al 10 Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovràResta fermo, in ogni casoentrambi i casi, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito risarcimento dei maggiori costi sostenutidanni.
315. decorsi 10 giorni Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo per grave ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – Regione e/o sulla cauzione. Nel caso le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di incameramento totale ritenere definitivamente la cauzione e/o parziale della cauzionedi applicare una penale equivalente, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontarenonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
1) . in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiaturedei prodotti (sacche, kit di medicazione, materiale di consumo), intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti nel giorno pattuito, in base a quanto previsto dall’art. 3 12 (Imballo/Confezionamento e trasporto/ consegna del presente capitolatomateriale di consumo), sarà addebitata – dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 pari all’1 per mille e l’1 per mille dell’ammontare dell’importo complessivo della quantità richiesta, al netto contrattualedi IVA. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La la penale sarà applicata anche nel caso di consegna parzialecalcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
2. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattualeincameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederàprocederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara;
3. in caso di fornitura di prodotti difettosi, l’Azienda contesta i difetti ed invita l’appaltatore all’immediata sostituzione entro 24 ore;
4. nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.), l’appaltatore dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, senza causare l’interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte del Direttore del Centro Dialisi; in caso di mancata messa a titolo disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di risarcimento danniritardo una penale pari all’1 per mille del valore dell’ordine; in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, il costo maggiore sostenuto e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Dialisi Peritoneale
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso 12.1 Ciascuna Parte che abbia violato l'obbligo di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XXvotare nell’Assemblea della Società in conformità a quanto previsto dal Patto o che abbia violato gli obblighi previsti negli artt. si riserva di applicare le seguenti penali:
1) in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature6, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art7, 8, 10 e 11 del Patto (e con espressa esclusione dell’art. 3 5 del presente capitolatoPatto), sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - tenuta a pagare una penale di Euro 10 milioni per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 oreviolazione. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte cedente..
4) in 12.2 In caso di ritardi negli interventi violazione dell’art. 5.2.(ii) le Parti faranno quanto in loro potere per procurare la convocazione dell’assemblea ordinaria della Società per la nomina dell’amministratore cessato su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/hanno designato ai sensi del Patto Parasociale l’amministratore venuto meno.
12.3 Ad integrazione di manutenzionequanto previsto al precedente art. 12.1, intendendosi per ritardo l’ipotesi qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Patto sorga in capo ad una o più delle Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 -"regolamento emittenti") avente ad oggetto azioni della Società, la Parte inadempiente terrà indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta, ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società.
12.4 In tutti i casi di inadempimento di cui il fornitore ai precedenti artt. 12.1 e 12.3 ciascuna delle Parti non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’artinadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 8 15, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente capitolatoPatto nei confronti della Parte inadempiente.
12.5 Ferma restando la responsabilità del Comune di Reggio Xxxxxx in proprio, sarà addebitata – per ogni giorno quale parte del presente Patto, resta inteso fra le Parti che potranno essere imputate al Comune di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualeReggio Xxxxxx, a insindacabile giudizio dell’Amministrazionenella sua qualità di Mandatario delle Parti Emiliane, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – responsabilità e/o sulla cauzioneobbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del proprio mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di incameramento totale o parziale della cauzionepagamento di penali siano imputabili a soci che siano Parti Emiliane diversi dal Comune di Reggio Xxxxxx, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa lo stesso si farà parte diligente nel suo originario ammontarerecuperare il pagamento di penali presso i responsabili.
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INADEMPIMENTI E PENALI. In Fatte salve le ipotesi di cui all’art.8 c.4 lett. c) del D.L. 76/2020, il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XXprodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. si riserva di applicare le seguenti penali:
1) in Nel caso di ritardo nella consegna delle apparecchiaturedei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore Fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolatonel giorno pattuito, sarà addebitata – dovuta, per ogni giorno di ritardo - ritardo, una penale in misura giornaliera compresa tra lo pari a allo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare dell’importo complessivo netto contrattualecontrattuale del lotto corrispondente, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze fatto salvo il risarcimento del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per centomaggior danno. La penale sarà applicata anche nel Nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna prodotto non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato conforme alle modalità indicate nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolatoContratto, sarà addebitata – dovuta, per ogni giorno di ritardo - singolo prodotto non conforme, una penale in misura giornaliera compresa tra lo pari a pari a allo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare dell’importo complessivo netto contrattualecontrattuale del lotto corrispondente, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze fatto salvo il risarcimento del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 oremaggior danno. In Nel caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore dei prodotti risultati non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolatoconformi, sarà addebitata – dovuta, per ogni giorno di ritardo - ritardo, una penale in misura giornaliera compresa tra lo pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualedi rivolgersi ai concorrenti che seguono in graduatoria, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a insindacabile giudizio dell’Amministrazionecarico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, tenuto conto anche con spese a carico del Fornitore. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della gravità e delle conseguenze misura massima del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 10% (dieci per cento. Agli importi ) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazionedi cui al presente articolo, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontaremedesima.
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Samples: Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali
INADEMPIMENTI E PENALI. 1. In caso ipotesi di inosservanza ritardo, inadempimento e/o inesatto adempimento da parte dell’aggiudicatario delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XXche non comporti, in relazione alla gravità dell’inadempimento stesso, l’immediata risoluzione del contratto, tali inadempienze verranno contestate per iscritto dalla ATS Sardegna all’aggiudicatario. si riserva A seguito di applicare ciò l’aggiudicatario è obbligato ad inviare alla ATS Sardegna, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, una relazione recante le seguenti penali:proprie deduzioni in merito ai fatti oggetto di contestazione. Ove dette deduzioni non pervengano alla ATS Sardegna nel predetto termine e/o, comunque, quanto dedotto con le stesse non venga reputato idoneo ad escludere l’inadempimento, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali di seguito indicate.
1) in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art2. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per Per ogni giorno di ritardo - sui tempi di consegna ed installazione delle apparecchiature, sui tempi di sostituzione delle apparecchiature non conformi al collaudo e sui tempi di intervento in assistenza e manutenzione meglio indicati nel Capitolato tecnico allegato, non imputabile alla ATS Sardegna o a forza maggiore e/o caso fortuito, la ATS Sardegna potrà applicare al Fornitore una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze fatto salvo il risarcimento del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XXmaggior danno., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni La ATS Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di ritardocui sopra con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo e, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordinepertanto, anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, La richiesta e/o il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento indicate nel contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale pagamento della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontaremedesima penale.
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Samples: Disciplinary Procedure
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva Contratto e di applicare le seguenti penali:
1) seguito indicate: - in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 3 4 del presente capitolatoCapitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, sarà addebitata – è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso mancato rispetto di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti previsto dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – Capitolato Tecnico per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) la sostituzione dei prodotti in caso di fornitura innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, nei casi sotto specificati, l’A.S.L. Rieti procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di materiali difettosi/non conformiuna penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l’A.S.L. Rieti di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti: o in caso di ritardi negli interventi inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di manutenzioneriferimento, intendendosi per ritardo l’ipotesi in dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’artall’art. 8 13 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.Capitolato Tecnico;
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Protesico E Dispositivi Medici
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
1) . in caso di ritardo nella costituzione del “conto deposito” ossia in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiaturedei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti nel giorno pattuito, in base a quanto previsto dall’art. 3 8 (Imballo/Confezionamento e trasporto/ consegna del presente capitolatomateriale di consumo), sarà addebitata – dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad €100,00 e comunque non superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto al netto di IVA.
2. in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 caso di ritardo che si protrae per mille oltre 2 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e l’1 verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per mille dell’ammontare le quantità residue poste in gara;
3. in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato “in conto deposito”, da effettuarsi entro il termine di 2 giorni lavorativi dall’ordine di reintegro (vedi art. 5), sarà dovuta – per ogni giorno di ritardo – una penale pari al 5% dell’importo complessivo dell’ordine emesso, al netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, di IVA e comunque complessivamente non superiore al 10 per centocento rispetto al valore contrattuale. Nel caso l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
4. in caso di fornitura di prodotti difettosi, l’Azienda contesterà i difetti ed inviterà l’appaltatore all’immediata sostituzione entro 24 ore;
5. nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.), l’appaltatore dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, senza causare l’interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O. interessata; in caso di mancata messa a disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di ritardo una penale pari ad €100,00 e comunque non superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto al netto di IVA ; in caso di ritardo che si protrae per oltre 2 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. a. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni 24 ore per effettuare la consegna
2. b. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. c. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. d. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. e. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in In caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 24 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1a);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
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Samples: Fornitura Di Protesi Aortiche
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso 1. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di inosservanza effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate con le modalità e nei termini di cui al successivo comma 7, la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti si riserva riservano di applicare le seguenti penali:penali espressamente riportate nel paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.
1) in caso 3. Le penali applicabili dalle Amministrazioni contraenti sono riportate nel paragrafo 13 del Capitolato Tecnico relativo al livello dei servizi minimi richiesti.
4. La Direzione potrà applicare, per ogni giorno solare di ritardo nella rispetto al termine stabilito per la consegna delle apparecchiaturedella reportistica di cui all’articolo 10, intendendosi per una penale pari a Euro 50,00 fino alla trasmissione della reportistica.
5. Deve considerarsi ritardo l’ipotesi anche il caso in cui il fornitore Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Regione Lazio applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall’Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualesiano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazionedella Regione Lazio o dell’Amministrazione contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, tenuto conto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
9. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della gravità e cauzione di cui al successivo articolo o delle conseguenze eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
10. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del mancato adempimentoCommittente, e comunque complessivamente non superiore compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
11. In ogni caso la Direzione regionale Centrale Acquisti potrà applicare al 10 Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro Resta fermo il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito risarcimento dei maggiori costi sostenutidanni.
312. decorsi 10 giorni In ogni caso l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto / Ordinativo di ritardo, l’Azienda X.X.XXFornitura. deciderà se risolvere Resta fermo il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i risarcimento dei maggiori danni.
513. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al massimo del 10 comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione Quadro per cento dell’ammontare netto contrattualegrave ritardo. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – Regione e/o sulla cauzione. Nel caso l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di incameramento totale ritenere definitivamente la cauzione e/o parziale della cauzionedi applicare una penale equivalente, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontarenonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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Samples: Convenzione Quadro Per l'Affidamento Di Servizi Di Facchinaggio E Trasloco
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva Contratto e di applicare le seguenti penali:
1) seguito indicate: - in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 3 4 del presente capitolatoCapitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, sarà addebitata – è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso mancato rispetto di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti previsto dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – Capitolato Tecnico per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) la sostituzione dei prodotti in caso di fornitura innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00. In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L’importo di materiali difettosidette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/non conformiomissioni in cui l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per causa del Fornitore, con l’incameramento della cauzione prestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione Sanitaria può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in 48 oreogni momento il contratto. In tal caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come è corrisposto al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzioneFornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) necessarie maggiori spese che l’Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione fatto o colpa del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontareFornitore inadempiente.
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Samples: Fornitura Di Protesi Addominali
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. Ulss si riserva di applicare le seguenti penali:
1) . in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiaturedei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolatonel giorno pattuito, sarà addebitata – dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale in calcolata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 l'1 per mille dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze entro il limite massimo del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per centocento di detto importo netto contrattuale. La Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà applicata anche nel caso di consegna parzialecalcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
2. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” ”, e comunicherà verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei i maggiori costi sostenutisostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara;
3. decorsi 10 giorni in caso di ritardofornitura di prodotti difettosi, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordinecontesta i difetti ed invita la Ditta all’immediata sostituzione entro 24 ore;
4. con l’annullamento dell’ordine cessa nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.) la corresponsione delle penaliDitta dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al senza causare l’interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte dell'Azienda Ulss; in caso di mancata messa a disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di ritardo una penale calcolata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10 per cento dell’ammontare di detto importo netto contrattuale; in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara.
1. ritardo nella consegna, installazione e collaudo delle attrezzature: sarà applicata, per ogni attrezzatura, una penale nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10 per cento di detto importo netto contrattuale;
2. ritardo per gli interventi di manutenzione ordinaria: in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria, sarà applicata una penale nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10 per cento di detto importo netto contrattuale;
3. ritardo per gli interventi di manutenzione straordinaria: nel caso in cui l’intervento di manutenzione straordinaria non sia effettuato entro le 24 ore solari dalla chiamata verrà applicata una penale nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10 per cento di detto importo netto contrattuale; L’Azienda X.X.XX. si riserva dopo due contestazioni scritte relative a disservizi indicati di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione risoluzione contrattuale, anche determinata dall’esito negativo del collaudo, l’Azienda X.X.XX. incamererà la cauzione e procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimentoordinare la fornitura nel “libero mercato”, e comunque complessivamente non superiore al 10 verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per centole quantità residue poste in gara. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. L’appaltatore La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Tutti gli importi sopradescritti, confermati da un richiamo scritto, raddoppieranno in caso di applicazione della stessa penale per la seconda volta. L’applicazione delle penali non esclude, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che ULSS 4 intenda eventualmente intraprendere. In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, dovuto a dolo o a colpa grave dell’appaltatore, il contratto potrà essere risolto con l’incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito. In tale fattispecie rientrano l’inosservanza delle prescrizioni più importanti del presente Capitolato, come ad esempio: • il non approvvigionamento o il ritardato approvvigionamento oltre ad un termine massimo di ulteriori 10 giorni da successiva diffida ad adempiere dei dispositivi necessari per l’espletamento del servizio ed il restante materiale da fornire a completamento dell’appalto; • il mancato adeguamento alle proposte formulate in sede di offerta e valutate da parte dell’ULSS 4 in occasione della gara, senza che la ditta, riscontrando delle reali difficoltà oggettive, non abbia per iscritto, anticipato all’Amministrazione le eventuali difficoltà non previste in sede di progettazione; • il mancato rispetto alle disposizioni vigenti in materia di personale, assicurativa, assistenziale e della sicurezza nei confronti del personale addetto, previsto dal presente Capitolato; la ditta sarà automaticamente esclusa dalla possibilità di contrarre ulteriori obbligazioni con l’Ente; • la mancata presentazione della polizza assicurativa; • la mancata produzione nei tempi e modi previsti della documentazione richiesta per l’avvio dell’appalto; • il mancato rispetto del piano di formazione del personale come programmato in sede di gara. Sarà, inoltre, tenuta al rimborso di tutte le maggiori spese conseguenti alla risoluzione, sino a quando l’ULSS 4 non sarà pervenuta ad una nuova aggiudicazione, e ciò per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione stessa. Nel caso che la ditta affidataria del servizio dovesse risultare inadempiente in alcune prestazioni, l’Azienda ULSS, oltre alle sanzioni sopra previste, surrogandosi alla ditta, effettuerà direttamente i servizi o ricorrendo ad altra ditta, addebitando ogni spesa e relative penalità. Le maggiori spese o le penalità saranno trattenute dall’Amministrazione, previa emissione di regolare nota di addebito, in sede di liquidazione delle fatture o dal deposito cauzionale. Tutti i reclami e le osservazioni, atti giustificare la volontà di recesso o disdetta del contratto, dovranno essere fatti per iscritto mediante PEC od in forma equipollente. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il gestore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’ULSS 4 avrà, qualora i disservizi dovessero perdurare, altresì la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta appaltatrice e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento della cauzione definitiva e all’esecuzione del servizio dalla ditta che sarà risultata seconda, in sede di gara, a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Nel caso di segnalazioni o reclami da parte di utenti in ordine al servizio svolto dalla ditta, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell'Azienda ulss 4 e di eventuale contestazione formale all'affidatario. Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, richiederà all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli per iscritto un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore ai 3 giorni lavorativi. L'appaltatore avrà titolo di rispondere nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’Appaltatore non provvedesse, entro il termine stabilito dal Committente, a eliminare le deficienze rilevate, ovvero le sue deduzioni non fossero accolte, il Committente applicherà le penali come di seguito meglio indicate. Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, sarà riservata a questo la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per migliorare l’andamento dei servizi, restando a carico dell’Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna. L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore. L’importo delle penalità per deficienze di servizio applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’Appaltatore relativo alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione. Le suddette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili. Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall’Appaltatore parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l’AULSS ed a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell’ importo contrattuale. L’Azienda si riserva di applicare inoltre le seguenti penali (tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa):
1. Per mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dalla Ditta in sede di gara d'appalto ed a quanto previsto dal capitolato: un importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale, in base alla gravità dell’inadempimento, per ogni tipologia di articolo. Fermo il limite del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Valore soglia: una contestazione;
2. in tutti i casi di disservizi documentati riferibili ai requisiti esplicitati nel contratto nonché per difformità in materia di salute e sicurezza sul lavoro commisurata alla gravità, entità, frequenza del disservizio: una penale da 3.000,00 Euro a 9.000,00 Euro per ogni rilievo.
3. in tutti gli altri casi di disservizi che impediscono o rallentano l’attività sanitaria dell’AULSS importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale, in base alla gravità dell’inadempimento, per ogni disservizio; Le suddette penali potranno essere anche cumulative e comporteranno il mancato pagamento delle prestazioni cui si riferiscono. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Fornitura in Service Di Un Sistema Laser a Femtosecondi Per Chirurgia Della Cataratta