Indebitamento finanziario netto Clausole campione

Indebitamento finanziario netto. La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della composizione della Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014, determinato secondo quanto previsto dalla comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319. (In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2016 2015 2014 X. Xxxxx 6.232 2.110 9.791 B. Altre disponibilità liquide - - - C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - D. Liquidità (A) + (B) + (C) 6.232 2.110 9.791 E. Crediti finanziari correnti - - -
Indebitamento finanziario netto. La seguente tabella rappresenta l’evoluzione dell’indebitamento finanziario netto.
Indebitamento finanziario netto. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2022 è risultato pari a 40,2 milioni di Euro, rispetto ad un valore di 37,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.
Indebitamento finanziario netto. La tabella che segue mostra la composizione dell’indebitamento finanziario netto. STATO PATRIMONIALE(in migliaia di Euro) Aggregato 2004 IFRS Consolidato 2005 IFRS Depositi bancari e postali 1.561 2.792 Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.561 2.792 Finanziamenti passivi correnti (5.009) (1.533) Indebitamento finanziario netto corrente (3.448) 1.259 Finanziamenti passivi non correnti (4.078) (5.684) Debito finanziario per opzione (3.006) Indebitamento finanziario netto non corrente (4.078) (8.690) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (7.526) (7.431) L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Pierrel passa da 7.526 migliaia di Euro di debito del 2004 a 7.431 migliaia di Euro di debito del 2005. Commentando le singole voci che compongono l’indebitamento finanziario netto si osserva che le “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” passano da 1.561 migliaia di Euro nel 2004 a 2.792 migliaia di Euro del 2005. Tale saldo è principalmente composto dalle disponibilità liquide di Pharmapart, generate sia dal- l’efficiente gestione finanziaria, sia dalla politica di ottenimento di anticipi da clienti su commesse, non- ché dall’aumento di capitale di Euro 762 migliaia, sottoscritto ai primi di luglio 2005 dall’Emittente al momento dell’acquisizione. L’indebitamento finanziario netto corrente passa da Euro 3.448 migliaia di debito del 2004 a Euro 1.259 migliaia di liquidità nel 2005, per una variazione di Euro 4.707 migliaia. La variazione è stata determinata, principalmente dalla riduzione delle linee di credito per anticipi su contratti, dall’e- stinzione del contratto di leasing immobiliare, dall’accensione del mutuo fondiario e del mutuo chiro- grafario con Banca delle Marche e dal cash-flow generato dalle attività operative, valori parzialmente compensati dal cash-flow da attività di investimento (per maggiori dettagli si veda la Sezione I, Capito- lo X, Paragrafo 10.2). La composizione della posta “Finanziamenti passivi correnti” è principalmente la seguente: – nel corso del 2004 e del 2005, il Ramo di Azienda ha ottenuto da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., l’accensione di linee di credito per anticipi su contratti. Tali linee risultano utilizzate per Euro 2.119 migliaia nel 2004 e per Euro 735 migliaia nel 2005; – 892 migliaia di Euro nel dicembre 2004, come da ipotesi di carve-out, di debito residuo di leasing immobiliare relativo alla quota corrente che non figura nell’esercizio 2005, essendo l’immobile divenuto di proprietà; – al 31 dicembr...
Indebitamento finanziario netto. (importi in migliaia di Euro) 31-dic-23 31-dic-22 Variazione A Disponibilità liquide 55 3 52 B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide - - - C Altre attività finanziarie correnti - - - E Debito finanziario corrente * 961 1.381 (420) F Parte corrente debito finanziario non corrente - - -
Indebitamento finanziario netto. (in migliaia di Euro) 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Liquidità (57.816) (61.940) (17.329) (29.852) (1.165) Indebitamento finanziario corrente netto (38.652) (55.298) (8.687) (28.821) 80 Indebitamento finanziario non corrente (11.126) 61.769 11.769 3.981 4.305 Indebitamento finanziario netto (27.526) 6.471 3.082 (24.840) 4.385
Indebitamento finanziario netto. 31.12.1999 (in milioni di euro) 30.06.2000 2.364 Debiti finanziari a medio e lungo termine 2.333

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  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il “conto del Tesoriere” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall’elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall’elenco delle relative quietanze. 2. L’Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

  • Oneri finanziari 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento. 2. L’Università, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 772 – sono pari a € 150.000,00. a. un importo pari al 50% di € 150.000,00 (€ 75.000,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 150.000,00 (€ 60.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui al punto a. del presente articolo; c. un importo pari 10% di € 150.000,00 (€ 15.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa finali e della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 150.000,00; 4. In considerazione del fatto che l’Università non viene ricompresa nelle tabelle A e B della legge 28/10/1984, n. 720, così come risultano aggiornate dal DPCM del 29/11/2011 (in GU 284 del 06/12/2011), la stesso non è obbligato alla tenuta di un conto di Tesoreria e in adempimento all’art. 3 c. 1 della legge n. 136 /2010 e s.m.i., recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”, fornirà apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato. Pertanto gli importi di cui al comma 3 del presente articolo verranno versati mediante accreditamento della somma sul c/c presso UNICREDIT Agenzia Roma 60 – IBAN XX00X0000000000000000000000 – Intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a valere sugli oneri finanziari progettuali.

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

  • REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.