Indennità di istituto Clausole campione

Indennità di istituto. Art. 54 Aufgabenzulage‌ (Art. 25 BA vom 14.10.2013 und Art. 8 Ergänzungsabkommen vom 25.3.2014) 1. Alle seguenti categorie professionali spetta un’indennità d’istituto nella seguente misura dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica di appartenenza: 1. Nachstehenden Berufsgruppen steht eine Aufgabenzulage im folgenden Ausmaß des Grundgehaltes der jeweiligen Funktionsebene in der unteren Besoldungsstufe zu: a) indennità del 5%: a) Aufgabenzulage von 5%: • custode manutentore • Hausmeister mit Instandhaltungsfunktionen; • bidello manutentore • Schuldiener mit Instand- haltungsfunktionen; • xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pittore, falegname, elettricista, idraulico, fabbro • Xxxxxx, Xxxxxxxx, Maler, Xxxxxxxx, Elektriker, Hydrauliker, Xxxxxxxxx • macellaio • Xxxxxxx • meccanico • Mechaniker • addetto alle autorimesse sotterranee • Angestellte der unterirdischen Garagen • autista con responsabilità di trasporto persone • operai addetti prevalentemente con la conduzione di caldaie • operai abilitati all’uso di sostanze velenose, come presupposto per • Xxxxxx für Personentransporte • Arbeiter, die vorwiegend mit der Führung von Xxxxxxxxxxx betraut sind; • Arbeiter, die wie im Aufgabenbereich vorgeschrieben, im Besitz des l’esercizio dell’attività Giftpasses sind • messo comunale • Gemeindediener • personale di pulizia • Reinigungspersonal • agente di polizia ausiliaria che opera prevalentemente in servizi interni • Polizeihilfskraft, welche vorwiegend im Innendienst tätig ist • addetti agli acquedotti con diploma • Wasserwärter mit Diplom • dipendenti in comuni oltre 10.000 abitanti risp. dell'Azienda servizi sociali di Bolzano addetti al servizio di sportello; la misura dell'indennità può essere aumentata per i dipendenti degli uffici anagrafe, stato civile e relazioni con il pubblico fino al 7 %; • Bedienstete in Gemeinden über 10.000 Einwohner bzw. des Betriebs für Sozialdienste Bozen, welche dem Schalterdienst zugeteilt sind; das Ausmaß der Zulage kann für die Bediensteten des Melde-, Standesamtes und des Bürxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx 0% xxxxxx xxxxxx; x) Indennità del 10%: b) Aufgabenzulage von 10%: • operai stradini, addetti alla manutenzione e segnaletica stradale • operai e autisti addetti al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni • personale addetto al centro di riciclaggio • Straßenkehrer, Straßenarbeiter • Arbeiter und Xxxxxx, welche dem Müllentsorgungsdienst zugewiesen sind • Bedienstete des Recyclinghofes...
Indennità di istituto. (1) L'indennità di istituto viene assegnata: a) a categorie di personale che svolge mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza; b) a singole persone a cui vengono affidate mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza. (2) Presupposto per l'attribuzione dell'indennità di istituto è che le mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carico di lavoro non siano già adeguatamente retribuite o retribuibili attraverso altri elementi retributivi. (3) L'indennità di istituto può essere attribuita anche in sostituzione di altri elementi retributivi nonché in caso di svolgimento, anche saltuario, di attività per l'esercizio delle quali sia prescritto dall'ordinamento giuridico una particolare abilitazione professionale. (4) Nella prima parte dell'allegato 1 al presente contratto sono indicate le categorie di persone che percepiscono già l'indennità d'istituto. (5) Al personale che risulta esposto a rischi per la salute non eliminabili sulla base delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa specifica in materia viene attribuito un'indennità di rischio, sentito il Servizio centrale di prevenzione e protezione, da commisurare al grado di rischio non eliminabile. Al fine di una trasparente applicazione di questo comma la Ripartizione del Personale incontra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché, in caso di loro richiesta, anche preventivamente, per l'esame dei singoli casi. Ai relativi incontri partecipa anche il centrale Servizio di prevenzione e protezione nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della rispettiva unità organizzativa di appartenenza del personale interessato nonché i rappresentanti della sicurezza del personale del rispettivo servizio.
Indennità di istituto. 1. Nell’accordo di comparto è disciplinata l'indennità di istituto per lo svolgimento di mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza. 2. Nell’accordo di comparto può essere previsto, che l’Amministrazione può riconoscere ai dipendenti che sono in possesso di un master di formazione universitaria rispettivamente di una specializzazione comparabile, un corri- spettivo in forma di un’indennità d’istituto nella misura massima del 25 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza .
Indennità di istituto. 1. I dirigenti appartenenti al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale conservano l’indennità di istituto nella misura attuale di 233,51 euro mensili, incrementata di 10,00 euro, con decorrenza 1°gennaio 2006.
Indennità di istituto. 1. L’indennità di istituto dei dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale è incrementata di € 15,00 mensili per dodici mensilità. 2. La disposizione di cui sopra trova applicazione dall’entrata in vigore del presente contratto.

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  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

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  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.