Altre indennità. Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su tre turni, compete un’indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50 giornaliere. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
Altre indennità. 1) Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su tre turni, compete un’indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50 giornaliere. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2) Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di neufrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro 4,13 giornaliere.
3) L'indennità prevista al punto 2 della presente lettera d), maggiorata di euro 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
4) Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di euro 1,03.
5) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per l’ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete un’indennità giornaliera legata all’effettuazione dei turni di servizio programmati pari a euro 2,06. Tale indennità non è cumulabile con l’indennità prevista dalla presente lettera d) al precedente punto 1. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.
6) Indennità per l’assistenza domiciliare. Al fine di migliorare l’assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dal 31/12/2003, al personale del ruolo sanitario, nonché a...
Altre indennità. In corrispondenza del periodo di congedo parentale per astensione facoltativa, se usufruito entro i 3 anni di vita del bambino, l’azienda riconoscerà alle/ai dipendenti interessate/i un’indennità complementare giornaliera lorda di ugual misura a quella riconosciuta dall’INPS per il medesimo periodo.
Altre indennità. Vanno inserite eventuali altre indennità pagate a carico del capitolo stipendi e le altre voci a carattere fisso e continuativo pagate sempre con il capitolo degli stipendi (es. gli eventuali assegni ad personam ). Xxxxx inseriti gli importi relativi alle eventuali voci retributive posti a carico del capitolo stipendi.
Altre indennità. L’INDENNITÀ DI COMPENSAZIONE PER CHI È CHIAMATO A LAVORARE NEL GIORNO DI RIPOSO PASSA DA 8 A 12 EURO. RIDETERMINATE ANCHE L’INDENNITÀ DI RISCHIO, QUELLE DI IMPIEGO OPERATIVO PER AERONAVIGAZIONE, PILOTAGGIO ETC, QUELLA DI IMPIEGO PER I NOCS E QUELLA PER SERVIZIO AVIOLANCISTICO, QUELLA PER ARTIFICIERI, QUELLA PER SOCCORRITORI ALPINI, (TUTTI I DETTAGLI NELL’ACCORDO FIRMATO DISPONIBILE ANCHE SUL NOSTRO SITO INTERNET). Sindacato Italiano Lavoratori Polizia | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx pagina 7 UN’ALTRA STORICA BATTAGLIA DEL SILP CGIL DIVENTA UN DIRITTO: COL NUOVO CONTRATTO, INFATTI, IL PERSONALE PUÒ CEDERE, IN TUTTO O IN PARTE, AL FINE DI CONSENTIRE AD ALTRI APPARTENENTI ALLA STESSA AMMINISTRAZIONE DI ASSISTERE I FIGLI MINORI CHE, PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE, NECESSITANO DI CURE COSTANTI. LA DIPENDENTE INSERITA NEI PERCORSI DI PROTEZIONE RELATIVI ALLA VIOLENZA DI GENERE, DEBITAMENTE CERTIFICATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 24, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 80, HA IL DIRITTO DI ASTENERSI DAL LAVORO PER MOTIVI CONNESSI AL PERCORSO DI PROTEZIONE PER UN PERIODO MASSIMO DI NOVANTA GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO DA FRUIRE SU BASE GIORNALIERA E NELL’ARCO TEMPORALE DI TRE ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI INIZIO DEL PERCORSO DI PROTEZIONE CERTIFICATO.
Altre indennità. E’ stato normato l’impianto delle indennità saltuarie (direzione e rischio, auto, locali sotterranei, rischio).
Altre indennità. 1. Le parti convengono che vengano attribuite le seguenti ulteriori indennità: a) specifica responsabilità(art. 17,comma 2,lett. f, CCNL 01.04.1999)secondo quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 22.01.2004 come modificato dall’art.7, comma 1, del CCNL 09.05.2006, commisurato alla tipologia dell’incarico, nei limiti di € 2.500,00 lordi annui, come di seguito specificato: - Possono essere destinatari della connessa indennità il personale inquadrato nelle categorie "B" e "C", nonché il personale di categoria "D" non titolare di posizione organizzativa, individuato con atto formale di attribuzione della specifica responsabilità, secondo i criteri di seguito elencati: responsabilità di procedimenti complessi; svolgimento di specifici compiti che comportano responsabilità di gruppo; elevata autonomia nell’espletamento dei compiti che comportano responsabilità di risultato; gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative interne ed esterne, di natura comunicativa informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali; coordinamento di attività che coinvolgono un significativo numero di risorse umane per l'espletamento di particolari servizi da parte di dipendenti in possesso di specifica formazione. Sarà riconosciuta un’indennità: - fino a € 500 in presenza di almeno una delle funzioni sopra elencate; - fino a € 1.500 in presenza di almeno due delle funzioni sopra elencate; - fino a € 2.500 in presenza di almeno tre delle funzioni sopra elencate;
a.1) Ai fini del riconoscimento dell’indennità per specifica responsabilità trova applicazione la regola fondamentale in materia di riproporzionamento del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sancita espressamente dall’art.6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000. A tale compenso, inoltre, si applica la decurtazione in caso di assenza per malattia fino a 10 giorni, prevista l’art. 71 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133, fatta eccezione per l’assenza connessa a gravi patologie richiedenti terapia salvavita, ai sensi del comma 7-bis dell’art.21 del 6.7.1995.
Altre indennità. La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all’Operatore di Vendita quando è in sede a disposizione dell’azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
Altre indennità. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Associazioni sindacali e di datori di lavoro.
2. Associazioni di promozioni che svolgono indagini conoscitive territorio, e sulle popolazioni, e di Indagini di mercato.
Altre indennità. Per l’a.a. 2013/14 sono previste le seguenti indennità da versare obbligatoriamente a titolo di mero rimborso spese o in corrispondenza di speciali oneri connessi allo svolgimento di determinate prestazioni: ▪ indennità per il sostenimento dell’esame di abilitazione per l’esercizio alle professioni (sessioni anno 2013): 200,00 Euro ▪ indennità per il sostenimento dell’esame di abilitazione per corsi di laurea area sanitaria: 120,00 Euro ▪ indennità per l’iscrizione a corsi singoli (esclusivamente prima dell’inizio del corso): 150,00 Euro a corso fino al conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per a.a.. Se si intende conseguire un numero maggiore di CFU è obbligatoria l’iscrizione ordinaria ad un corso di laurea. ▪ indennità per rilascio duplicato smart card: 25,00 Euro ▪ indennità per rilascio del titolo accademico originale (o in duplicato): 52,00 Euro ▪ indennità trasferimento in partenza: 100,00 Euro ▪ indennità passaggio: 30,00 Euro ▪ indennità per il riconoscimento del titolo di studio straniero: 100,00 Euro ▪ indennità per i concorsi di ammissione ai corsi: 45,00 Euro ▪ indennità per riconoscimento preventivo carriera studenti (*) 100,00 Euro (*) qualora gli interessati chiedano di conoscere preventivamente i crediti che saranno loro riconosciuti ancora prima di formalizzare un’immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio da altro corso di laurea, trasfe- rimento da altra Università e riconoscimento di titolo accademico straniero. Le indennità versate sono rimborsate d’ufficio o su richiesta dell’interessato, solo se il pagamento è stato ese- guito per errore o non è previsto.