Indennità di posizione Clausole campione

Indennità di posizione. Indennità portalettere Art. 73 - Indennità monoperatore
Indennità di posizione. Si conviene che tutti i dipendenti appartenenti ai livelli X, X, X, X0, X0, X0, X0, X0, X0 al compimento del 5° anno di anzianità nella medesima azienda ed al medesimo livello abbiano un assegno lordo ad personam pari a 40,00 euro da erogarsi per 13 mensilità ed utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Indennità di posizione. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituita per il personale appartenente ai livelli IV e V del profilo di funzionario amministrativo, un’indennità di posizione dell’importo annuo lordo di L. 2 milioni. 2. Gli Enti determinano le posizioni organizzative di particolare complessità cui correlare, per un contingente massimo del 5% dei posti in organico del profilo di cui al comma 1, con un minimo di una posizione per Ente e nei limiti delle risorse di cui all’art. 43, comma 2, lettera d), le indennità di cui al comma 1. 3. L’ indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle posizioni organizzative ed alle posizioni specialistiche individuate ai sensi dei commi 1 e 2.
Indennità di posizione. L’indennità di posizione viene riconosciuta ai lavoratori appartenenti al I livello nella misura minima di € 250,00 mensili lorde per dodici mensilità, e può essere incrementata in ragione dell’incarico e delle funzioni svolte nella posizione di Capo Area, Capo Dipartimento e/o Responsabile di Ufficio di Staff. L’incarico, di durata annuale, deve essere conferito con atto scritto e può essere rinnovato, con le medesime formalità, di anno in anno. Lo stesso può essere revocato prima della scadenza, mediante semplice comunicazione scritta. La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità di posizione, per la parte eccedente il minimo, da parte del dipendente titolare.
Indennità di posizione. 1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative di cui all’articolo 26 compete, oltre al trattamento economico secondo la posizione economica in godimento, un'indennità in misura variabile da un minimo di € 3.100,00 lordi ad un massimo di € 9.300,00 lordi corrisposta su tredici mesi, tenuto conto che il valore complessivo dell’indennità comprende il rateo di tredicesima. L’importo sarà stabilito in base alle pesatura degli incarichi come definita dall’apposito Regolamento. 2. L’indennità di cui al comma 1 è incompatibile con i compensi per lavoro straordinario. 3. Nel caso in cui, per effetto di una diversa organizzazione della Fondazione la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la posizione economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima posizione economica, allo stesso viene attribuito -a titolo personale– un importo pari all'ultimo incremento di posizione economica ottenuto.
Indennità di posizione. 1. Viene istituita, per il solo personale ENEA appartenente ai livelli IV e V del profilo funzionario amministrativo, l’indennità di posizione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del CCNL EPR 1994- 1997, per un importo annuo lordo, su 12 mensilità, di € 1.032,91. 2. L’Agenzia determinerà, successivamente all’applicazione dell’art. 52 del CCNL EPR 1998-2001 – Mobilità tra profili a parità di livello, le posizioni organizzative di particolare complessità a cui saranno corrisposte, entro il limite previsto dall’art. 6, c. 1 del CCNL EPR 2006-2009 (8% dei posti in organico del profilo di funzionario amministrativo livello IV e V) le indennità in questione.
Indennità di posizione. 65.1 L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori appartenenti al I livello nell’ambito delle seguenti misure minime: 1. € 294,98 mensili lorde per dodici mensilità per i titolari di incarichi in staff; 2. €. 339,20 mensili lorde per dodici mensilità per i Capo Dipartimento; 3. €. 390,09 mensili lorde per dodici mensilità per i Capo Area. La misura massima per ciascuna indennità non potrà comunque essere superiore a 2,5 volte il valore dell’indennità minima prevista. Restano comunque salvi eventuali trattamenti di maggior favore riconosciuto al momento della stipula del presente accordo di rinnovo. L'incarico, di durata annuale, deve essere conferito con atto scritto e può essere rinnovato, con le medesime formalità, di anno in anno. Lo stesso può essere revocato prima della scadenza, mediante semplice comunicazione scritta. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennità di posizione, per la parte eccedente il minimo, da parte del dipendente titolare. 65.2 La corresponsione dell’indennità di posizione non dà diritto alla percezione di compenso per lavoro straordinario.
Indennità di posizione. Per le figure professionali della posizione retributiva A1 di seguito indicate, viene prevista una specifica indennità per un importo annuo lordo di 3000 euro che verrà erogata esclusivamente per il periodo di assegnazione, ai quadri che la Società prepone ad unità organizzative o ad aree commerciali con un grado di complessità particolarmente elevato Figure professionali Responsabile CMP Responsabile CP Responsabile CUAS Direttore Ufficio postale centrale Responsabile Venditori Business Responsabile Vendita Imprese Responsabile Pubblica Amministrazione Locale Responsabile RAM Responsabile CDM Responsabile CSA-ELI Responsabile SIN Responsabile Gateway DICHIARAZIONE A VERBALE

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  • Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l’azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 50,00 (cinquanta/00 uro) lordi per ciascuna mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l’obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti: - valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; - verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione; - definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; - verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi; - modalità d’esercizio della formazione continua; - incentivazione della mobilità professionale e di carriera.

  • Risoluzione Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata; b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa; c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.