Indennità di servizio esterno. (art. 56-quinquies, CCNL 2018) CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera e)
1. Al personale della Polizia Municipale che svolge in via continuativa la propria attività ordinaria in servizi esterni di controllo del territorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari ad € 1,30 commisurata agli effettivi giorni di prestazione dell'attività in esterno.
2. L'indennità di cui al presente articolo è orientata a indennizzare alcuni fattori tipici che caratterizzano il lavoro del personale richiesto di operare stabilmente in esterno quali: fattore climatico, guida assidua veicoli di servizio, continuo contatto con i cittadini, in determinate circostanze esazione di somme in contanti, etc.
3. Per “esercizio in via continuativa della prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” si intende l'attività di coloro che stabilmente – quindi sia in relazione alla ordinaria sequenza dei turni settimanali, sia in relazione all'effettivo impiego giornaliero – risulti oggettivamente assegnato a compiti di controllo del territorio; il criterio “di consistenza” descritto al presente comma non risente di eventuali necessità di rientro in ufficio del personale esterno per svolgere attività istruttoria chiaramente correlata ad interventi operati sul territorio, purché limitata al tempo strettamente necessario.
4. Non costituisce titolo per la corresponsione dell'indennità di servizio esterno l'impiego all'esterno, sporadico o comunque non organizzato e non rendicontato, di personale abitualmente impegnato in attività d'ufficio che effettui uscite non sistematiche, ovvero finalizzate all'esecuzione di singoli sopralluoghi. In particolare non costituiscono titolo per l’erogazione dell'indennità i servizi svolti come parte di altre attività non rilevanti ai fini del presente articolo, quali ad esempio:
a) servizio entrata/uscita scuole,
b) accertamenti e notifiche
c) sopralluoghi edilizi, commerciali, etc
d) servizi una tantum a supporto di manifestazioni sportive, manifestazioni turistiche, cerimonie, etc.
5. La previsione di servizio esterno nell'ambito di un intero servizio settimanale dà titolo a percepire l'indennità nella misura pattuita al precedente comma 1
6. Ai fini della corresponsione dell’indennità, il Comandante o altra figura a ciò delegata comunica mensilmente le presenze giornaliere degli interessati al Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane
7. Nel periodo 09/03/2020 - 14/06/2020, con riferimento alle c.d. Fase1 e Fase2 ...
Indennità di servizio esterno. 1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3. L’indennità di cui al presenta articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.
Indennità di servizio esterno. 1. Al personale in servizio presso il Servizio di Polizia Provinciale che, continuativamente e, quindi, non maniera saltuaria ed occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, rende effettivamente la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi di vigilanza esterna sul territorio, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato per come indicato al successivo comma 6.
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. Ai fini della liquidazione, pertanto, il Servizio di assegnazione trasmetterà mensilmente all’Ufficio gestione economica e previdenziale del personale un tabulato riepilogativo, debitamente sottoscritto dal dirigente competente, riportante, per ciascun dipendente interessato, le giornate e le relative ore per le quali spetta la predetta indennità.
3. L’indennità di cui al presenta articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5 del CCNL 16 - 18;
b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis del CCNL 16 - 18.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate.
5. Le parti danno atto che le condizioni contrattualmente previste per l’attribuzione dell’indennità in parola sono soddisfatte nell’Ente con esclusivo riferimento al personale della Polizia Provinciale adibito in via continuativa ai servizi di vigilanza e controllo del territorio e non è pertanto attribuita al personale che solo saltuariamente è adibito a tali servizi.
6. Le parti destinano all’istituto di cui trattasi la somma complessiva annua di € 20.000,00, il valore dell’indennità è pari a € 4,5 per ogni giorno di servizio effettivamente reso. Le eventuali economie sono destinate alla remunerazione della performance organizzativa e individuale.
Indennità di servizio esterno. (art. 56-quinquies CCNL 21/05/2018)
1. L’indennità di servizio esterno di cui all’art 56-quinquies del CCNL 21.5.2018 compete al personale della polizia locale adibito in via continuativa al servizio avente le caratteristiche indicate nelle giornate del suo effettivo svolgimento e compensa interamente i rischi e i disagi connessi all’espletamento del servizio in ambienti esterni.
2. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all’esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede del comando/ente.
3. L’indennità di cui al precedente comma, è quantificata in € 1,00 per ogni giornata di servizio svolto all’esterno ed è a carico del fondo per le risorse decentrate.
4. Non è cumulabile con l’indennità condizioni di lavoro di cui al precedente art. 15.
5. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dell’attività.
6. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
Indennità di servizio esterno. (art. 56-quinquies, CCNL 2018) Art. 20 Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)
Indennità di servizio esterno. (art. 7, comma 4, lett. e); art. 56-quinquies, CCNL 2018)
1. Al personale della Polizia Locale che svolge la sua attività in modo continuativo, intendendo come tale quella svolta in questo modo per almeno il 70% dell’impegno orario giornaliero, all’esterno, per almeno dieci giorni al mese, è erogato un compenso per ogni giornata di lavoro, svolta nelle modalità indicate, pari ad euro 2,50;.
2. Al personale della polizia locale che svolge attività esterna in misura inferiore al 70% del suo impegno orario giornaliero e/o è stato giudicato inidoneo allo svolgimento di attività esterne non viene erogato alcun compenso a questo titolo.
3. Questo compenso viene corrisposto trimestralmente sulla base di una dell’attestazione del Comandante della presenza, come risultante dalle timbrature del badge con apposito codice, delle condizioni previste dal comma 1 del presente articolo.
Indennità di servizio esterno. (art. 56-quinquies, CCNL 2018)
Indennità di servizio esterno. (art. 7, comma 4, lett. e), e art. 56 quinquies CCNL)
1. Al personale della polizia locale che svolge in via ordinaria e continuativa prestazioni consistenti in servizi esterni di vigilanza compete un’indennità giornaliera pari a € 1,00.
2. Per lo svolgimento in via ordinaria e continuativa si intende che la prestazione lavorativa debba avvenire in ambiente esterno almeno per il 50% dell’orario giornaliero di lavoro.
3. L’erogazione dell’indennità avviene entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto, sulla base dei dati comunicati dal competente responsabile di settore. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale l’indennità è rideterminata in misura corrispondente.
4. L’indennità di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dalla vigenza del presente CDI:
Indennità di servizio esterno. Art.56 quinquies Art.20 Indennità di funzione Art.56 – sexies
Indennità di servizio esterno. 1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera. In fase sperimentale, tenuto conto dei limiti del fondo per le risorse decentrate, l’indennità in questione è stabilita nella misura di 1,00 euro a giornata.