Tempo di viaggio Clausole campione

Tempo di viaggio. 1 Il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all’orario di lavoro annuale giusta l’art. 24 CNM. Se supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato con il salario base. 2 In caso di impiego di personale a prestito l’impresa deve far sì che per questi lavoratori venga concordato lo stesso posto di raccolta che per i lavoratori dipendenti.
Tempo di viaggio. Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario di lavoro, fino ad un massimo di 8 ore, sono retribuite con la normale retribuzione, quelle eccedenti saranno compensate con l'85% della normale retribuzione. Tali disposizioni non si cumulano con i trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore.
Tempo di viaggio. Le ore di viaggio oltre il normale orario di lavoro saranno retribuite in misura pari al 100% della retribuzione oraria e calcolate sulla base del percorso dal domicilio del Dipendente alla sede operativa. Al personale direttivo sarà concesso un equivalente periodo di riposo compensativo per le ore di viaggio spese nelle giornate di sabato, domenica o festive.
Tempo di viaggio. Il tempo necessario per andare e tornare dal proprio domicilio al posto di lavoro (laboratorio aziendale o cantiere) non è considerato tempo di lavoro per interventi sul cantiere la cui presenza è pari o superiore alle 7 ore lavorative giornaliere senza dover passare dalla sede aziendale (magazzino). Per interventi che permettano di rientrare in sede per la pausa di mezzogiorno, il tempo necessario per recarsi sul posto di lavoro è considerato tempo di lavoro soltanto nella misura in cui sorpassa il tempo impiegato per il percorso tra domicilio provato del lavoratore e il domicilio aziendale. Non è considerato tempo di lavoro il percorso che porta dal domicilio privato del lavoratore al luogo di lavoro entro un raggio di 10 km (tratta semplice) dal domicilio aziendale.
Tempo di viaggio. 1 Se il tempo di viaggio giornaliero per recarsi sui cantieri fuori sede per l’andata ed il ritorno dal e al posto di raccolta comporta 30 minuti o meno, questo tempo di viaggio non viene indennizzato. 2 Se invece il tempo richiesto è superiore a 30 minuti, per il tempo richiesto in più (cioè oltre i 30 minuti) sarà corrisposto il salario base (per salario base si intende il salario individuale contrattualmente convenuto, escluse le indennità e i supplementi). 3 Le parti contraenti i CCL locali possono accordarsi sull’adozione di altre disposizioni equivalenti e più dettagliate.11
Tempo di viaggio. 1. Ai sensi dell’art. 70-octies del CCNL 21.05.2018 le parti stabiliscono che, per i dipendenti coinvolti in tavoli di lavoro o corsi di formazione ed aggiornamento presso istituzioni ed enti che comportino reiterate trasferte fuori sede, il tempo di viaggio viene considerato quale attività lavorativa e le relative ore vengono conteggiate esclusivamente a fini di recupero. 2. Qualora tale tempo di viaggio comporti un superamento del monte ore di cui all’art. 11, in presenza di economie sul Fondo straordinari dell’anno di riferimento l’eccedenza oraria sarà posta in pagamento nel limite di 10 ore. Le ore eccedenti quest’ulteriore limite potranno essere recuperate entro l’anno successivo. Tutte le eccedenze dovranno essere recuperate entro l’anno successivo qualora non si verifichino economie sul Fondo Straordinari.
Tempo di viaggio. In linea di principio, se non supera complessivamente 30 minuti al giorno, il tempo di viaggio non è indennizzato6. In applicazione dell’articolo 8.3 del presente contratto, si possono stabilire regole particolari.
Tempo di viaggio. Se il tempo di viaggio giornaliero per l’andata e il ritorno all’officina o al luogo di lavoro non supera i 30 minuti, questo tempo di viaggio non viene indennizzato. Se invece il tempo di viaggio giornaliero supera i 30 minuti, il tempo eccedente verrà indennizzato.
Tempo di viaggio. ALLEGATO E/9 CCPL 2002 - 2005 DI DATA 20.10.2003, COME MODIFICATO DALL’ART. 8 ACCORDO PER IL RINNOVO DEL BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009 DI DATA 9.8.2005, DALL'ART. 27 DELL'ACCORDO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 DI DATA 20.04.2007 E DALL’ART. 44 CCPL 2006 - 2009 -BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 DI DATA 22.9.2008 REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Tempo di viaggio. 3.1 Per tempo di viaggio si intende il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno da e verso il sito di montaggio e per occupare l'alloggio, nonché il tempo impiegato per il viaggio tra il luogo di alloggio e di sussistenza e il luogo del lavoro di montaggio, se questi sono separati da una distanza significativa.