Common use of Indennizzo Clause in Contracts

Indennizzo. In caso di sinistro, la Compagnia liquiderà una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato di inabilità. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito al momento della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata moltiplicando la rata del Mutuo o Apertura di credito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Mutuo o Apertura di credito erogato o del debito residuo in caso di Mutuo o Apertura di credito in essere.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

Indennizzo. In caso di sinistrodecesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il corrisponderà al Beneficiario un indennizzo pari: › nel periodo di inabilità totale temporanea. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo preammortamento: al termine del capitale assicurato iniziale; › nel periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato di inabilitàammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data del decesso. Ai La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › ricalcola esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima del decesso; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Mutuo o Apertura di credito Finanziamento al momento della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Mutuo o Apertura di credito Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Mutuo o Apertura di credito Finanziamento in essere.

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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”, Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida

Indennizzo. In caso di sinistro, la Compagnia liquiderà una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato di inabilità. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero al capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento della sottoscrizione. sottoscrizione Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata moltiplicando la rata del Mutuo o Apertura di credito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Mutuo o Apertura di credito erogato o del debito residuo in caso di Mutuo o Apertura di credito in essere.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

Indennizzo. In Nel caso in cui all’Assicurato, durante il periodo contrattuale sia diagnosticata una Malattia Grave, ferme le esclusioni di sinistrocui al Capitolo III, la Compagnia liquiderà garantisce la corresponsione di una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (all’ammontare del debito residuo in tal caso il valore mensile sarà pari linea capitale alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato di inabilitàdata della diagnosi della Malattia Grave. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima della data di diagnosi della malattia; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero del capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata moltiplicando la rata il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Mutuo o Apertura di credito erogato o del debito residuo in caso di Mutuo o Apertura di credito in essereerogato.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Indennizzo. In Nel caso in cui all'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, venga riconosciuta un’Invalidità Totale Permanente di sinistro, la Compagnia liquiderà una somma grado pari all’importo delle rate mensili o superiore al 60% entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, fermo restando le esclusioni all’Art. 34, CNP garantisce la corresponsione al Beneficiario di inabilità totale temporanea. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del una somma pari: - nel periodo di franchigia ammortamento del Finanziamento: all’ammontare del debito, che alla data del verificarsi dell’infortunio o malattia, residua dal rapporto di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato Finanziamento contratto dall’Aderente verso il Contraente. Dal calcolo sono esclusi eventuali importi di inabilitàrate insolute scadute prima dell’evento. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel Nel caso in cui il capitale assicurato Capitale Assicurato iniziale dovesse risultare sia inferiore all’importo erogato del Mutuo Finanziamento erogato, (o Apertura di credito al momento della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso Debito residuo per i Finanziamenti in cui l’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La essere), la prestazione liquidata liquidabile in caso di sinistro verrà ricalcolata moltiplicando la rata del Mutuo o Apertura di credito in scadenza durante il riproporzionata; - nel periodo di inabilità totale temporanea per preammortamento del Finanziamento: al Capitale Assicurato iniziale. Nel caso in cui il rapporto tra il capitale assicurato Capitale Assicurato iniziale e l’ammontare sia inferiore all’importo del Mutuo o Apertura di credito erogato o del debito residuo Finanziamento erogato, la prestazione liquidabile in caso di Mutuo o Apertura di credito in esseresinistro verrà riproporzionata.

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Samples: www.cnpitalia.it

Indennizzo. In L'indennizzo che la Compagnia è obbligata a corrispondere alla Contraente in base alla Copertura per il caso di sinistroDisoccupazione, la Compagnia liquiderà nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro , di una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante assicurata. Per ogni sinistro, il primo Indennizzo pari ad una indennità mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 90 giorni dall’effetto della polizza a titolo di carenza. Il primo indennizzo sarà liquidato dopo 3 mesi continuativi di disoccupazione trascorso il periodo di inabilità totale temporaneacarenza, e sarà indennizzato al netto di due mesi (60gg) a titolo di franchigia. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato di inabilitàDisoccupazione. Ai fini Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito presente articolo è di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura 6 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e con massimo di credito al momento della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Mutuo o Apertura 12 indennizzi per polizze di credito supera l’importo durata quinquennale e con massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata moltiplicando la rata del Mutuo o Apertura 18 indennizzi per polizze di credito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Mutuo o Apertura di credito erogato o del debito residuo in caso di Mutuo o Apertura di credito in esseredurata decennale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Indennizzo. In caso di sinistro, la Compagnia liquiderà una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato di inabilità. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero al capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento della sottoscrizione. sottoscrizione Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata moltiplicando la rata del Mutuo o Apertura di credito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Mutuo o Apertura di credito erogato o del debito residuo in caso di Mutuo o Apertura di credito in essere.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Indennizzo. In caso di sinistro, la Compagnia liquiderà una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato di inabilità. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito al momento della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata moltiplicando la rata del Mutuo o Apertura di credito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Mutuo o Apertura di credito erogato o del debito residuo in caso di Mutuo o Apertura di credito in essere.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Indennizzo. In caso Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Aderente/Assicurato, di sinistrogrado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia liquiderà una somma corrisponderà allo stesso un indennizzo pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (all’ammontare del debito residuo in tal caso il valore mensile sarà pari linea capitale alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale temporaneapermanente. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato di inabilità. Ai La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › ricalcola esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa all’Aderente/Assicurato a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Prestito erogato o al debito residuo del Mutuo o Apertura di credito Prestito al momento della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea Prestito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Mutuo o Apertura di credito erogato o del debito residuo in caso di Mutuo o Apertura di credito in esserePrestito erogato.

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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”