Common use of Indennizzo Clause in Contracts

Indennizzo. L'Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile , sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.

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Samples: Insurance Contract

Indennizzo. L'Indennizzo che Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati corrisposto per ogni ulteriore ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea TotaleDisoccupazione. Il numero massimo L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di pagamenti mensili che ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativainiziale, qualora persista la Disoccupazione. Si conviene precisa che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 11/2019 - Mod. Bu2723/06

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L'Indennizzo L’Indennizzo che la Società l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla copertura Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo interessi, secondo l'originale l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabiliFinanziamento. L’indennizzo L’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del SinistroSinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,002.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. I sinistri verificatisi nei primi 30 giorni successivi alla Data di Decorrenza della Copertura non saranno indennizzati (Periodo di Carenza). Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo siano trascorsi 30 giorni consecutivi di carenza pari a 60 giorni e il Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totalegiorni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Inabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società l’Impresa di Assicurazione è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 24 Indennizzi mensili per l'intera l’intera durata della copertura assicurativa. Si conviene La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratoprecede.

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L'Indennizzo che Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati corrisposto per ogni ulteriore ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea TotaleDisoccupazione. Il numero massimo L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di pagamenti mensili che ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativainiziale, qualora persista la Disoccupazione. Si conviene precisa che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L'Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla copertura Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo commaSinistro, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi interessi, dovuta dall'Assicurato all’ente erogante all’Ente Erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L’indennizzo L'Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del SinistroSinistro in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato all’Ente Erogante del Mutuo e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 7 giorni consecutivi di inabilità Temporanea TotaleRicovero Ospedaliero . Gli Indennizzi indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea TotaleRicovero Ospedaliero. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.di

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Samples: Insurance Contract

Indennizzo. L'Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale 22.1 L'Organizzazione indennizzerà e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizzaterrà indenne l'Editore, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile , sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre qualsivoglia società affiliata dell'Editore e/o estinguere il debito residuo del i subappaltatori dell'Editore da qualsiasi perdita, richiesta di risarcimento danni, costo, spesa (incluse spese legali ragionevoli, effettive e documentate), riparazione, sentenza, lodo arbitrale o rivendicazione di qualsivoglia tipo derivante dalla pubblicazione della Rivista o da un articolo in essa contenuto o da qualsiasi violazione o presunta violazione di qualsivoglia dichiarazione o garanzia dell'Organizzazione in base al presente Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratopubblicazione. 22.2 L'Editore indennizzerà e terrà indenne l'Organizzazione da qualsivoglia perdita, richiesta di risarcimento danni, costo, spesa (incluse spese legali ragionevoli, effettive e documentate), riparazione, sentenza, lodo arbitrale o rivendicazione di qualsivoglia tipo derivante da qualsivoglia violazione o presunta violazione di qualsivoglia dichiarazione o garanzia dell'Editore in base al presente Contratto di pubblicazione. 22.3 Ciascuna Parte informerà tempestivamente l'altra Parte per iscritto di qualsivoglia questione di cui venga a conoscenza che potrebbe dare origine all'obbligo di indennizzo dell'altra Parte di cui sopra e le Parti coopereranno in buona fede in relazione a tale questione cercando di evitarne e mitigarne l’impatto, ove possibile. La Parte notificante non deve fare alcuna ammissione di responsabilità, o sottoscrivere alcun accordo o compromesso in relazione alla questione senza il previo consenso scritto dell'altra Parte (tale consenso non deve essere irragionevolmente negato, condizionato o ritardato). Se non diversamente concordato con la Parte notificante, l'altra Parte deve condurre qualsivoglia difesa di tale questione con un legale di sua scelta e la Parte notificante deve ragionevolmente cooperare con l'altra Parte in tale difesa e può partecipare a tale difesa con un legale di sua scelta, a proprie spese. Dopo essersi consultata con la Parte notificante e dopo aver preso in debita considerazione le eventuali obiezioni di tale Parte, l'altra Parte può risolvere qualsivoglia questione di tale tipo a sua esclusiva discrezione. L'Organizzazione indennizzerà e terrà indenne l'Editore, qualsivoglia società affiliata dell'Editore e/o i subappaltatori dell'Editore da qualsivoglia perdita, richiesta di risarcimento danni, costo, spesa (incluse spese legali ragionevoli, effettive e documentate), riparazione, sentenza, lodo arbitrale o rivendicazione di qualsivoglia tipo derivante da qualsivoglia violazione o presunta violazione di qualsivoglia dichiarazione o garanzia dell'Organizzazione in base al presente Contratto di pubblicazione.

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Samples: Publishing Agreement

Indennizzo. L'Indennizzo che Qualora il Ricovero Ospedaliero perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensilePrestito Personale, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento definito dal Contratto finanziario del Prestito Personale originario o ridefinito a seguito dell’utilizzo delle Opzioni del Prestito oppure a seguito di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabiliestinzione parziale del Prestito Personale con rimborso del Premio. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Un ulteriore Indennizzo, pari ad una rata mensile al precedente, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati corrisposto per ogni ulteriore ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Ricovero Ospedaliero. L’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti per Inabilità Totale Temporanea Totalerelativamente allo stesso periodo temporale. Il numero massimo In caso di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare continuazione di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero successivamente all’esercizio dell’Opzione di Ricarica, sarà corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del piano di ammortamento precedente l’utilizzo dell’opzione. Qualora, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è precedente Art. 1.11.2 lett. b.2), l’Assicurato decida di 12 Indennizzi mensili non modificare l’Assicurazione esistente, l’Indennizzo di rata per ciascun Sinistro e Ricovero Ospedaliero sarà calcolato sulla base del piano di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativaammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all’attivazione dell’opzione. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.CPI PRESTITI DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 02/2020 Mod. BU2770/07

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L'Indennizzo che Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensilePrestito Personale, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento definito dal Contratto finanziario del Prestito Personale originario o ridefinito a seguito dell’utilizzo delle Opzioni del Prestito oppure a seguito di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabiliestinzione parziale del Prestito Personale con rimborso del Premio. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Un ulteriore Indennizzo, pari ad una rata mensile al precedente, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati corrisposto per ogni ulteriore ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea TotaleDisoccupazione. Il numero massimo Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di pagamenti mensili Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che la Società è obbligata ad effettuare per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. In caso di continuazione di un Sinistro per Perdita di Impiego Involontaria successivamente all’esercizio dell’Opzione di Ricarica, sarà corrisposto un Indennizzo calcolato sulla base del piano di ammortamento precedente l’utilizzo dell’opzione. Qualora, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è precedente Art. 1.11.1 lett. b.2), l’Assicurato decida di 12 Indennizzi mensili non modificare l’Assicurazione esistente, l’Indennizzo di rata per ciascun Sinistro e Perdita di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativaImpiego sarà calcolato sulla base del piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all’attivazione dell’opzione. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.CPI PRESTITI DIPENDENTI PRIVATI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 02/2020 Mod. BU2769/07

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L'Indennizzo che 1. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso indennizza una Rata del Finanziamento o di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata Canone del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensileLeasing, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento definito dal Contratto originale oppure, in caso di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedereestinzione parziale del Finanziamento/Leasing con avvenuto rimborso di Premio, per ogni mese di durata vigente alla data del Sinistro. 2. La Società indennizza un’ulteriore Rata/Canone del Finanziamento/Leasing, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile , sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea TotaleDisoccupazione che persiste nel corso della durata di efficacia dell’assicurazione. Il numero massimo A tale fine, la frazione di pagamenti mensili mese superiore a 15 giorni verrà considerata mese intero. 3. Qualora l’Aderente/Assicurato, che sta ricevendo dalle Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto le Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi durata del presente articolo è contratto di 12 Indennizzi mensili per ciascun lavoro e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativainiziale, qualora persista la Disoccupazione. Si conviene precisa che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratoogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi.

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Samples: Payment Protection Insurance

Indennizzo. L'Indennizzo L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’ente all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l'originale l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L’indennizzo L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di Euro euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea TotaleDisoccupazione. Gli Indennizzi indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea TotaleDisoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale Disoccupazione è l’Assicuratol’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.

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Samples: Insurance Contract

Indennizzo. L'Indennizzo La Compagnia riconosce in favore dell’Assicurato l’Indennizzo, ovvero una quota delle Perdite per pasto al netto della Franchigia. La Perdita per pasto sarà calcolata dalla Compagnia a partire dalle informazioni fornite dall’Assicurato in fase di quotazione, ovvero dal numero di coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose dei quali l’Assicurato dispone e dal fatturato medio atteso dallo stesso per ciascuno di questi coperti e per ciascun Pasto assicurato, con la possibilità di differenziare tra Pasti assicurati. In fase di quotazione, l’Assicurato può scegliere di assicurare una quota della Perdita per pasto, che costituirà l’Indennizzo per pasto, trattenendo la quota restante del rischio (per ulteriori dettagli si veda l’art. 2.6 – Criteri di determinazione del valore assicurato). A titolo esemplificativo, consideriamo un Assicurato che scelga l’opzione “Pranzi & Cene”, selezioni come Periodo di Copertura tutti i giorni compresi fra il 10 ed il 17 agosto e che disponga di 20 coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose. Assumiamo inoltre che l’Assicurato si aspetti di realizzare un fatturato medio per coperto per singolo Pasto assicurato pari a 20 euro per i Pranzi e pari a 40 euro per le Cene durante il Periodo di Copertura, e che scelga di assicurare il massimo assicurabile, ovvero il 70% dei ricavi. Ipotizzando, per semplicità, che la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamentopolizza non preveda alcuna Franchigia, per ogni mese Sinistro l’Assicurato sopporterà una Perdita per pasto pari al prodotto fra il numero di durata coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose ed il fatturato medio per coperto del sinistro e nei termini di cui al successivo commaPasto assicurato. Nel caso in cui, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile , sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e durante il Periodo di Franchigia Assoluta Copertura, si verifichino Sinistri in occasione di due pranzi e una cena, ovvero in tre Pasti assicurati, l’Indennizzo per pasto sarà pari a 60 giorni consecutivi 20*20*70%=280 euro per i Pranzi e pari a 20*40*70%=560 per le Cene, mentre l’Indennizzo sarà pari a 280 * 2 + 560 =1.120 euro, come riportato nella tabella esemplificativa di inabilità Temporanea Totaleseguito. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato10, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.11, 12, 13, 14, 15, 16,17 agosto 2022 8 pranzi 8 cene 20 a pranzo 20 a cena 20 euro (pranzo) 40 euro (cena) 400 euro (pranzo) 800 euro (cena) 70% pranzo 70% cena 280 euro (pranzo) 560 euro (cena) 2 pranzo 1 cena 1.120 euro REVO ParametricXDehors Ristorazione

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Samples: Assicurazione Parametrica Per Perdite Pecuniarie

Indennizzo. L'Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per Dopo il caso periodo di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente PolizzaFranchigia Assoluta sopra indicato, consiste nel pagamentol’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni mese rata in scadenza nel periodo dell’inabilità, un'Indennità Mensile pari: a) alla rata in scadenza, se mensile; b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale; c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale, UBI Ass. 1285 Ed. 02/04/2012 00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di durata Milano 07951160154 n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del sinistro Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62). fino ad un limite massimo, per ciascuna Persona Designata, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo. Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con la Banca. Nel caso siano coperte più Persone Designate con riferimento al medesimo Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse. Qualora la Persona Designata, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta. La presente Copertura Assicurativa C) non potrà in alcun caso cumularsi con quella della Copertura Assicurativa D) Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Nel caso in cui si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei termini casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione del Contratto di assicurazione , l’Indennità Mensile di cui al successivo comma, primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile ammortamento, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate in vigenza del Finanziamento e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare verrà accreditata sul conto corrente indicato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro dell’Art. 5 – Durata contrattuale e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratocessazione delle singole posizioni assicurative.

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Samples: Assicurazione Dei Rischi Di Morte Dovuta a Infortunio, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero Dovuti a Infortunio O Malattia

Indennizzo. L'Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in Irregolare funzionamento dei servizi base alla copertura È forfettario di 10,00€ Gestione risposta dei reclami 1,00€ per il ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 60,00€ per anno fino ad un massimo di 300,00€ Omesso o errato inserimento dei dati relativi all’utenza negli elenchi telefonici 30,00€ per ciascun anno di disservizio fino ad un massimo di 300,00€ Nel caso di Inabilità Temporanea Totale indennizzo automatico ai sensi dell’art. 3 Allegato A della Delibera 347/18/CONS, se la somma da corrispondere a titolo d’indennizzo è superiore all’importo della prima fattura utile, la parte in eccesso, quando superiore a euro 100, è corrisposta da WINDTRE e nei limiti WINDTRE BUSINESS su richiesta del Cliente mediante assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall’intestatario, entro il termine di trenta giorni dall’emissione di tale fattura. Per le utenze con traffico prepagato, la corresponsione dell’indennizzo avviene mediante accredito del corrispettivo, con contestuale avviso al Cliente dell’avvenuto accredito, anche tramite SMS o e-mail, entro sessanta giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva. Il corrispettivo accreditato è considerato credito trasferibile e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00monetizzabile. In caso di Sinistrocessazione del rapporto contrattuale, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile , sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare avvenuta prima della emissione della fattura contenente l’indennizzo erogato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo comma 1, ovvero su espressa richiesta del Cliente se la somma da indennizzare è superiore a euro 100, la corresponsione dell’indennizzo avviene a mezzo assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall’intestatario, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla cessazione del rapporto contrattuale o dalla richiesta di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativaliquidazione da parte del Cliente. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il In caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicuratoritardo imputabile a WINDTRE e WINDTRE BUSINESS nell’attivazione del servizio Base ovvero in caso di indebita sospensione o cessazione amministrativa del Servizio, saranno riconosciuti automaticamente, in fattura o in credito telefonico, al Cliente segnalante, gli indennizzi previsti dalla Delibera 347/18/CONS, nella misura di 7,5 euro al giorno. I predetti indennizzi automatici sono aumentati di un terzo nel caso di servizio Internet su banda ultra-larga e del doppio in caso di disservizio su utenze business, oggetto di contratto per adesione. In caso di ritardi del servizio di portabilità del numero il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto Cliente avrà diritto, a seguito degli accertamenti del Servizio di assistenza Clienti, ad un indennizzo nei casi e nella misura prevista dalla Società per ridurre enormativa vigente (Delibera AGCom n. 147/11/o estinguere il debito residuo del Contratto CIR, 86/21/CIR e ss.mm.ii.). Tab. 2. - Indennizzi previsti nel caso di Mutuo dovuto dall’Assicurato.mancato rispetto degli impegni presi da WINDTRE e WINDTRE BUSINESS con riguardo al servizio fisso. PARAMETRO

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Samples: Carta Dei Servizi

Indennizzo. L'Indennizzo L’Indennizzo che la Società l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla copertura Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo: • nel pagamentocaso di Infortunio, per ogni mese alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di durata Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale Finanziamento, diminuito delle rate scadute e le quote non pagate a tale data e degli eventuali interessi sia fissi moratori dovuti sulle stesse e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che variabilihanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. L’indennizzo non può eccedereEventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per ogni mese di durata l’Invalidità Totale Permanente. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,0080.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di Sinistroestinzione parziale del Finanziamento, il primo Indennizzomodifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, pari ad una rata mensile la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di carenza pari a 60 giorni e il Periodo ammortamento del Finanziamento. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea TotaleAssicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratoprecede.

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L'Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura per Dopo il caso periodo di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente PolizzaFranchigia Assoluta sopra indicato, consiste nel pagamentol’Impresa corrisponderà, per ogni mese rata in scadenza nel periodo del Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile Qualora l'Assicurato, a seguito della dimissione da un Istituto di durata Cura, subisca, prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del sinistro medesimo Infortunio o della medesima Malattia, la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata copertura e nei termini cessazione delle singole Coperture Assicurative e gli Assicurati abbiano optato per la prosecuzione del Contratto di Assicurazione, l’Indennità Mensile di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante primo comma del Mutuo secondo l'originale presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata in vigenza del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile , sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’AssicuratoFinanziamento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Indennizzo. L'Indennizzo L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla copertura Copertura per il caso Caso di Inabilità Temporanea Invalidità Permanente Totale e da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma in un importo pari alla rata mensile, n.24 rate ciascuna delle quali comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili, se restanti alla fine dell'estinzione del mutuo o comunque il numero restante di rate col massimo di 24 mensilità per sinistro e durata della polizza. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In - nel caso di SinistroInfortunio, il primo Indennizzoalla data dei Sinistro che ha generato l'Invalidità Permanente Totale da Infortunio, pari ad una rata mensile - nel caso di Malattia, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari alla data della denuncia della Malattia che ha determinato l'Invalidità Permanente Totale da Malattia, Eventuali Indennizzi già corrisposti a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità titolo dl Inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi , nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di riconoscimento dell’Invalidità Permanente Totale, saranno liquidati detratti dall'importo dovuto per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea l'invalidità Permanente Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi L’Indennizzo sarà pagato nel limite dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. massimali indicati all’Art.6 delle presenti condizioni generali.. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Invalidità Totale Permanente è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo l’Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo all’Ente erogante il Mutuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratodall'Assicurato.

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Samples: Insurance Contract