Index Disclaimer Clausole campione

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Index Disclaimer. STOXX and Xxx Xxxxx have no relationship to BNP PARIBAS, other than the licensing of Dow Xxxxx Eurostoxx 50® and the related trademarks for use in connection with the Certificates. STOXX and Dow Xxxxx do not: ◼ Sponsor, endorse, sell or promote the Certificates. ◼ Recommend that any person invest in the Certificates or any other Certificates. ◼ Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of Certificates. ◼ Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Certificates. ◼ Consider the needs of the Certificates or the owners of the Certificates in determining, composing or calculating the Dow Xxxxx Eurostoxx 50® or have any obligation to do so. • STOXX and Dow Xxxxx do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: • The results to be obtained by the Certificates, the owner of the Certificates or any other person in connection with the use of the Dow Xxxxx Eurostoxx 50® and the data included in the Dow Xxxxx Eurostoxx 50®; • The accuracy or completeness of the Dow Xxxxx Eurostoxx 50® and its data; • The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Dow Xxxxx Eurostoxx 50® and its data; • STOXX and Dow Xxxxx will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Dow Xxxxx Eurostoxx 50® or its data; • Under no circumstances will STOXX or Xxx Xxxxx be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Xxx Xxxxx knows that they might occur. The licensing agreement between BNP PARIBAS and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Certificates or any other third parties. The series of Certificates described in the applicable Final Terms (in so far as it relates to such series of Certificates) (such Certificates being hereinafter referred to as the “Certificates”) are issued by whichever of BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (“BNPP B.V.”) or BNP Paribas (“BNPP”) is specified as the Issuer in the applicable Final Terms (as defined below) (the “Issuer”) and references to the Issuer shall be construed accordingly. Rule 144A Certificates and Private Placement Definitive Certificates (each, as defined below) may be issued by BNPP only. The Certificates are issued pursuant to an Agency Agreement dated 30 May 2007 (as amended and/or supplemented from time to time, the “Agency Agreement”) between BNPP B...
Index Disclaimer. The Hang Seng China Enterprises Index (the “Index(es)”) is/are published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark(s) and name(s) Hang Seng China Enterprises Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index(es) by UBS AG in connection with UBS Sprint Certificates (the “Product”), BUT NEITHER HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and basis of computation and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX(ES) BY UBS AG IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFORMATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES
Index Disclaimer. The Warrants are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor's, a division of The McGraw-Xxxx Companies, Inc. (S&P). Neither Standard & Poor's nor Borsa Italiana make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Warrants or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Warrants particularly or the ability of the Index to track general stock market performance. S&P and Borsa Italiana’s only relationship to BNP Paribas is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and Borsa Italiana and of the S&P Indices, which indices are determined, composed and calculated by S&P without regard to BNP Paribas or the Warrants. S&P and Borsa Italiana have no obligation to take the needs of BNP Paribas or the owners of the Warrants into consideration in determining, composing or calculating the Index. S&P and Borsa Italiana are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Warrants to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Warrants are to be converted into cash. S&P and Borsa Italiana have no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Warrants. S&P and Borsa Italiana do not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or any data included therein and S&P and Borsa Italiana shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. S&P and Borsa Italiana make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by BNP Paribas, owners of the Warrants or any other person or entity from the use of the Index or any data included therein. S&P and Borsa Italiana make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall S&P or Borsa Italiana have any liability for any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.
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Index Disclaimer iSTOXX® Global ESG Dividend Trend Index (Price EUR) (the "Index")

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  • WARRANTY In pursuant to Art. 1490 and 1495 of the Civil Code, the contractor must provide a guarantee for a period not less than 12 months.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Andamento dei costi nel tempo La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. Costi totali Impatto sul rendimento (RIY) per anno € 316,45 3,37% € 968,10 2,71% € 1.958,77 2,58% La tabella sotto mostra: • L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato. • Il significato delle diverse categorie di costi.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Descrizione del rischio L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte da A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni/Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali. Qualora dette attività vengano svolte da Xxxxx, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa. L'attività assicurata è quella di seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo art. 8 "Rischi esclusi dall’assicurazione".

  • Esclusione L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.

  • Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

  • RISCHI ESCLUSI La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio non è valida nei seguenti casi: - Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario - Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto - Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico - Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone - Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo - Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze - Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente - Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme