Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00.
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Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente una invalidità permanente e questa si verifica verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutodell’infortunio, gli Assicuratori liquidano a la Società liquida, per tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della titolo, l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto invalidità permanente in base alle percentuali previste dalla tabella delle percentuali valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente invalidità permanente allegata al regolamento Regolamento- industria (all. n. 1) per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e intervenute sino alla stipula della presente polizza con rinuncia da parte degli Assicuratori della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla di legge stessa in caso prevista. Nei confronti degli Assicurati che risultino essere xxxxxxx, le percentuali di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura invalidità permanente previste per l’arto superiore destro e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e non sotto forma di renditala mano sinistra e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se . Se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate indicate nella tabella sopra citata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino sino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito%. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità (all. n. 1) di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 già citata. L’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare ad un qualsiasi attività generica lavorativalavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratiminorato, le percentuali di cui sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso Nei casi di provato e constatato mancinismo le percentuali invalidità permanente di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni grado pari o superiore al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,0060% sarà liquidata l’indennità pari all’intero capitale assicurato.
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Invalidità permanente. Se l’infortunio ha L’Indennizzo per conseguenza un’Invalidità Invalidità Permanente e questa è dovuto se essa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio dell’Infortunio. Il grado di Invalidità Permanente è avvenutoaccertato facendo riferimento alle percentuali stabilite dall’allegato n.1 al D.P.R. n.1124 del 30.06.1965 e successive modifiche. La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati dalla tabella INAIL, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale l’indennizzo è stabilito con riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della somma assicurata complessiva capacità lavorativa, indipendentemente dall’attività dell’Assicurato. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dalle lesioni subite dopo che l’indennità per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa sia stata liquidata o comunque offerta in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditamisura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od o arti, l’indennità l'indennità viene stabilita mediante l’addizione l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso Nei casi di provato e constatato mancinismo le percentuali invalidità permanente di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni grado pari o superiore al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,0065% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.
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Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella riportata di seguito. Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L’indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e questa che gli stessi si verifica siano stabilizzati entro due 2 anni dal giorno nel dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione - che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza - in riferimento al quadro presentato dall’assicurato in quel momento. Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri: - per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale l’infortunio contusione, distorsione, distrazione, sublussazione; - nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo è avvenutoliquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali di Invalidità Permanente allegata senza riguardo al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita. La maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti; - la perdita totale ed e irrimediabile dell’uso funzionale della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, limitazione della funzionalità le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; - nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale funzionale, di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione o arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità %; - per la perdita funzionale od anatomica valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In applicare presidi correttivi; - in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In ; - in caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto superiore destro si intendono riferite applicate all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanentiNei casi non specificati nella tabella, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.
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Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità L’indennizzo della Invalidità Permanente e questa è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio dell’infortunio. L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo quanto previsto i criteri e le percentuali previste dalla tabella “Tabella delle percentuali valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al regolamento per l’esecuzione Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del D.P.R. 30/06/65 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte degli Assicuratori all’applicazione della Società, alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge Legge stessa in per il caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditainfortunio. La perdita totale ed o irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopraindicate sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od o arti, l’indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l’addizione l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale%. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: - In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un organo genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; - Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di un arto già minoraticarattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. norme della successione testamentaria o legittima; - In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro e la mano destra si intendono riferite applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo Fermo quanto sopra riportato i punti di ulteriore indennità per il rimborso Invalidità Permanente verranno calcolati secondo quanto indicato nella Scheda di Offerta Tecnica alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui l’impresa di assicurazioni offerente non abbia selezionato nessuna delle spese documentate tre varianti migliorative i punti di invalidità permanente saranno calcolati secondo quanto indicato nella colonna “Importi e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00condizioni minimi da capitolato”.
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Invalidità permanente. Se l’infortunio ha L’indennizzo per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno nel quale dell’infortunio. Qualora l’infortunio è avvenutoabbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della la Società corrisponde l’intera somma assicurata. Qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Società corrisponde l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alle tabelle delle percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 invalidità permanente di cui agli Allegati 2 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in 3 alle presenti Condizioni di Assicurazione. In caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda constatato mancinismo, le percentuali di copertura invalidità stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro, e viceversa. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditacriteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale o parziale, anatomica o funzionale, di un organo più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere, in occasione di uno o più sinistri occorsi durante il periodo di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazionevalidità del contratto, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perdutaal massimo il valore del 100%. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità nelle tabelle di cui sopra, l’indennizzo è stabilita stabilito in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, conto della misura nella quale è per sempre diminuita la complessiva diminuzione della capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00professione dell’Assicurato.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Multirischi Infortuni E Assistenza
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente un’invalidità permanente dell’Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio l’evento è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a la Società liquiderà per tale titolo un’indennità titolo, e solo in questo caso, una indennità calcolata in percentuale della sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali l'invalidità permanente, come segue. La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al regolamento per l’esecuzione D.P.R. del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria), con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa rinuncia, in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata infortunio, alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella scheda Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditainvalidità permanente totale. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'Assicurato subisca un organo o di infortunio ad un arto viene considerata superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come perdita anatomica dello stesso; se trattasi "destri", si dovrà tenere conto di minorazioneciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino verrà liquidata una somma pari al limite massimo del 100% della somma assicurata assicurata. Il diritto all’indennità per il caso invalidità permanente è di Invalidità Permanente totale. L’indennità carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la perdita funzionale Società paga l’importo liquidato od anatomica offerto ai beneficiari, o in difetto di una falange del pollice è stabilita nella metà designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica successione testamentaria o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00legittima.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni
Invalidità permanente. Se l’infortunio l'infortunio ha per conseguenza un’Invalidità una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. liquida, con i criteri indicati nell'Art. 4.5.2 “Criteri di Indennizzabilità” e nei seguenti commi del presente articolo, un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale totale, secondo quanto previsto dalla tabella delle le percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione elencate nell'Allegato 1 del D.P.R. 30/06/65 Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche ed integrazioni e intervenute sino alla data del 30 giugno 2000, con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione all'applicazione della franchigia Franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e Legge. Nei confronti delle persone con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazioneaccertato mancinismo, le percentuali sopraindicate di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'Allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, nell'Allegato 1 di cui sopra la valutazione viene effettuata con riguardo riferimento alle percentuali dei casi elencatiindicati, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professionespecifica professione esercitata dall'Assicurato. In caso di La perdita totale, anatomica o riduzione funzionale funzionale, di un organo o più organi od arti comporta l'applicazione di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado una percentuale di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le pari alla somma delle singole percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha dovute per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenticiascuna lesione, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per con il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00del 100%.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Per La Circolazione
Invalidità permanente. A - Accertamento del grado di invalidità Se l’infortunio l'infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente un’invalidità permanente e questa si verifica verifichi entro due anni un anno dal giorno nel quale l’infortunio l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a l'Assicuratore liquida, per tale titolo un’indennità calcolata titolo, una indennità nella misura stabilita al successivo punto B in percentuale della somma assicurata per Invalidità Permanente totale relazione al grado di invalidità accertato secondo quanto previsto le disposizioni seguenti ed in base ai valori previsti dalla tabella delle percentuali INAIL di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione cui all'All. 1 del D.P.R. 30/06/65 n. n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni e intervenute fino alla data di stipula della convenzione con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione l'Assicuratore, senza applicazione della franchigia relativa del 10% prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditalegge. La liquidazione verrà effettuata in contanti. Per la determinazione dell'indennizzo spettante valgono i criteri stabiliti al successivo punto B. La perdita totale assoluta ed irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; : se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od artiarti in uno stesso infortunio, l’indennità l'indennità viene stabilita mediante l’addizione delle sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il %. In caso di Invalidità Permanente totaleasportazione parziale di una falange terminale delle dita verrà riconosciuta una percentuale d’invalidità pari al 50% di quella attribuita in caso d’asportazione totale della falange. L’indennità L'indennità per la perdita funzionale od o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollicemetà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce dell'alluce nella metà metà, e per quella di una falange di qualunque ogni altro dito di in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente d’invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità in tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è di quanto diminuisca per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare dell'Assicurato ad un qualsiasi attività generica lavorativa, lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratiminorato, le percentuali sopra indicate di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto indennità per invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro si intendono riferite all’arto e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità una Invalidità Permanente e questa si verifica manifesti anche successivamente alla scadenza della Polizza ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità la Società liquida una indennità proporzionale al grado di invalidità accertata calcolata in percentuale sulla base della somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla di cui alla tabella delle percentuali del precedente articolo 2.2. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di Invalidità Permanente allegata al regolamento carattere personale e quindi non trasmissibile ai beneficiari; tuttavia se l’Assicurato muore per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 causa indipendente dall’infortunio, dopo che l’indennità sia stata determinata, offerta ed accettata, offerta ma non ancora corrisposta, la Società paga i beneficiari per l’ importo determinato e/o offerto. Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari o, in difetto, agli eredi legittimi, la differenza tra l’indennità pagata e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma quella assicurata per il caso di Invalidità Permanente totalemorte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. L’indennità per Valgono le seguenti precisazioni: ♋✆ la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice Società prende atto che se l’Assicurato è stabilita nella metà della percentuale stabilita per mancino, il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto per il dato destro si intendono riferite all’arto è applicato al sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00.
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Samples: www.comune.fano.pu.it
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutouna invalidità permanente, gli Assicuratori liquidano a la Società liquida per tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della titolo, l’in- dennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla “Tabella per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali di Invalidità Permanente l’in- dustria allegata al regolamento Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 30 giugno 1965 N.1124” e successive modifiche ed integrazioni e con modifiche. La Società rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge Legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda infortunio. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di copertura Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditaviceversa. La perdita totale ed e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per %. Per la singole falangi terminali delle dita, escluso il caso di pollice, si considera Invalidità Permanente sol- tanto l’asportazione totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollicemetà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque qualun- que altro dito di in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’inden- nità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare ad un qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente lavoro proficuo indipen- dentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratiminorato, le percentuali sopra indicate per- centuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, senza obbligo per la Contraente di denuncia dei difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. Pertanto l’in- fluenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra. Resta comunque convenuto che l’invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% (cinquanta per cento), conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, verrà indennizzata al 100% (cento per cento) della somma assicurata. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi, salvo quanto previsto all’art.3 che precede. In caso di provato infortunio che abbia per conseguenza una inabilità temporanea, la indennità giornaliera sarà erogata – indipendentemente da eventuali indennizzi dovuti in virtu’ di altre garanzie previste dalla polizza – a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’infortunio e constatato mancinismo le percentuali fino al giorno precedente quello della avvenuta guarigione, con riduzione al 50% per il periodo durante il quale la inabilità è stata parziale. L’indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 300 giorni ed è cumulabile con quelli do- vuti per Morte, Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversaDiaria da ricovero. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate Si intenderanno applicabili le franchigie previste dagli ACN vigenti e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00dalla normativa vigente.
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Samples: www.aamps.livorno.it
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente una invalidità permanente e questa questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni successivi periodi assicurativi dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. liquida l’indennità da corrispondersi a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della di invalidità permanente calcolandola sulla relativa somma assicurata per Invalidità Permanente totale indicata nella polizza, in proporzione al grado di invalidità permanente, calcolato secondo la tabella di cui al successivo art. 7.6.2, fermo quanto previsto dalla tabella delle percentuali di Invalidità Permanente allegata all’art. 7.5, secondo le seguenti modalità: ▪ se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente superiore al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa 60%, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata nella polizza; ▪ se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, corrisponde l’indennizzo proporzionalmente alla somma assicurata in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditapolizza. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate sopra indicate vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi di La perdita totale, anatomica o funzionale funzionale, di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 61% (=100% della somma assicurata per il %). Nel caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica menomazioni di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un terzo della percentuale fissata per la singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professionedell’arto stesso. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratiminorato, le percentuali sopra indicate sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00.
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Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla usando la tabella delle percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ), ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se Per le persone fino a 50 anni di eta’, se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00.. Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40% Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda la relativa tabella sul retro) ----- Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:
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Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa si verifica Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’assicurato sono permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutodalla data dell’infortunio o della malattia professionale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in la valutazione del grado invalidità permanente, viene effettuata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’evento denunciato, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra. La valutazione della percentuale della somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla d'invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella delle percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione D.P.R. del D.P.R. 30/06/65 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni modifiche, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati in polizza per il caso di invalidità permanente e con rinuncia da parte degli Assicuratori della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditalegge. La perdita totale ed assoluta e irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od artiarti in uno stesso infortunio, l’indennità l'indennità viene stabilita mediante l’addizione l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito%. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare dell’assicurato ad un qualsiasi attività generica lavorativa, lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso casi di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratiminorato, le percentuali sopra indicate di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto La Società prende atto che se l’assicurato è mancino, il grado d'invalidità per il lato destro si intendono riferite all’arto è applicato al sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino Nel caso in cui l’assicurato subisca un infortunio ad un massimo arto superiore o ad una mano od avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri", si dovrà tenere conto di Euro 12.500,00ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
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Samples: www.informatica.aci.it
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente un’invalidità permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è e avvenuto, gli Assicuratori liquidano a la Società liquiderà per tale titolo un’indennità e solo in questo caso una indennità calcolata in percentuale della sulla somma assicurata al momento dell’infortunio per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali l’invalidità permanente, come segue: la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al regolamento per l’esecuzione D.P.R. del D.P.R. 30/06/65 n. 30.06. 1965 n, 1124 e con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive modifiche eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l’intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale. La Società prende atto che se l’Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e con rinuncia da parte viceversa. Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come “destri” si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 65%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli Assicuratori all’applicazione stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Resta convenuto che, in luogo della franchigia relativa prevista dalla legge stessa predetta legge, l’indennità verrà corrisposta in base ai seguenti criteri: - sul capitale assicurato fino a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) l’indennizzo è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia, in tal caso l’indennità verrà liquidata per la percentuale di invalidità permanente accertata; - sull’eccedenza di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e fino a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale; - sull’eccedenza di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) e fino al massimo del capitale eventualmente assicurato, non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale. In caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione invalidità permanente di grado pari o superiore al 20% della franchigia richiamata nella scheda totale la Società liquiderà l’indennità dovuta senza applicazione di copertura alcuna franchigia. Limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, l’assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e alle ernie addominali da sforzo con l’intesa che l’indennizzo che: - qualora l’ernia risulti operabile, verrà effettuato in capitale e non sotto forma corrisposta solamente l’indennità per il caso di rendita. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazioneinabilità temporanea, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesioneove prevista, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni; - qualora l’ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al limite massimo del 10010% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totaleinvalidità permanente. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice I suddetti massimi valgono anche se l’ernia è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00bilaterale.
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Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a la Società liquiderà per tale titolo un’indennità e solo in questo caso una indennità calcolata in percentuale della sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali l'invalidità permanente, come segue: la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al regolamento per l’esecuzione D.P.R. del D.P.R. 30/06/65 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditainvalidità permanente totale. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'Assicurato subisca un organo o di infortunio ad un arto viene considerata superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come perdita anatomica dello stesso; se trattasi "destri" si dovrà tenere conto di minorazioneciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado superiore al 50%, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino verrà liquidata una somma pari al limite massimo del 100% della somma assicurata assicurata. Il diritto all’indennità per il caso invalidità permanente è di Invalidità Permanente totale. L’indennità carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la perdita funzionale Società paga l’importo liquidato od anatomica offerto ai beneficiari, o in difetto di una falange del pollice è stabilita nella metà designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica successione testamentaria o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00legittima.
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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità una Invalidità Permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a la Società liquida per tale titolo un’indennità una indennità calcolata in percentuale della sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale invalidità assoluta, secondo quanto previsto dalla la tabella delle annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30-06-1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati xxxxxxx, le percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento previste dalla precisata tabella per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditaviceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, previste nella predetta tabella sono addizionate fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totaleTotale. L’indennità per Si precisa che in caso di invalidità accertata di grado pari o superiore al 60%, la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita Società liquiderà l’intera somma prevista per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica invalidità permanente. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o riduzione funzionale di un organo comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00legittima.
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Samples: www.comune.inveruno.mi.it
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità L’indennizzo della Invalidità Permanente e questa è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio dell’infortunio. L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo quanto previsto i criteri e le percentuali previste dalla tabella “Tabella delle percentuali valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al regolamento per l’esecuzione Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del D.P.R. 30/06/65 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e intervenute con rinuncia rinuncia, da parte degli Assicuratori all’applicazione della Società, alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge Legge stessa in per il caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditainfortunio. La perdita totale ed o irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopraindicate sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od o arti, l’indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l’addizione l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. %.. Resta tuttavia convenuto che: In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un organo genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di un arto già minoraticarattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. norme della successione testamentaria o legittima; In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro e la mano destra si intendono riferite applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Fermo quanto sopra riportato e se non diversamente pattuito nella Scheda di offerta tecnica, i punti di Invalidità Permanente verranno così calcolati: Non si farà luogo ed indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%; Se l’infortunio ha essa risulterà superiore a detta percentuale, la Società liquida – solo per conseguenza lesioni la parte eccedente - una indennità sulla somma assicurata pari al: al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo 25% del valore di ulteriore indennità per ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il rimborso delle spese documentate terzo e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo sino al venticinquesimo punto. al 100% del valore di Euro 12.500,00ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo.
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Samples: Assicurazione Danni Al Veicolo Del Revisore Dei Conti
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente una in- validità permanente e questa si verifica manifesti entro due anni dal giorno nel quale in cui l’infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia li- quida un indennizzo per invalidità perma- nente parziale calcolato sulla somma as- sicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri indicati all’art. 6.9 del presente settore. La garanzia è operante con le seguenti franchigie: • Sulla parte di somma assicurata fino a € 130.000,00 non si farà luogo ad inden- nizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 3% l’inden- nizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale titolo un’indennità calcolata limite. • Sulla parte di somma assicurata oltre € 130.000,00 e fino a € 260.000,00, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di gra- do non superiore al 5% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corri- sposto solo per la parte eccedente tale limite. • Sulla parte di somma assicurata oltre € 260.000,00, non si farà luogo ad inden- nizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 10% l’inden- nizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. • Nel caso in percentuale cui il grado di invalidità per- manente sia pari o superiore al 25% della invalidità permanente totale, la Com- pagnia liquiderà l’indennizzo dovuto sui primi € 130.000,00 di somma assicurata senza applicazione di franchigia. • Nel caso in cui il grado di invalidità per- manentesia pari o superiore al 50% della invalidità permanente totale, la Compa- gnia liquiderà l’indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali senza applicazione di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00franchigia.
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Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a la Società liquiderà per tale titolo un’indennità e solo in questo caso una indennità calcolata in percentuale della sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali l'invalidità permanente, come segue: la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al regolamento per l’esecuzione D.P.R. del D.P.R. 30/06/65 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditainvalidità permanente totale. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'Assicurato subisca un organo o di infortunio ad un arto viene considerata superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come perdita anatomica dello stesso; se trattasi "destri" si dovrà tenere conto di minorazioneciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado superiore al 60%, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino verrà liquidata una somma pari al limite massimo del 100% della somma assicurata assicurata. Il diritto all’indennità per il caso invalidità permanente è di Invalidità Permanente totale. L’indennità carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la perdita funzionale Società paga l’importo liquidato od anatomica offerto ai beneficiari, o in difetto di una falange del pollice è stabilita nella metà designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica successione testamentaria o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00legittima.
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Samples: www.sardegnaambiente.it
Invalidità permanente. a) Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutodefinitiva, gli Assicuratori liquidano a la Società liquida per tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della sulla somma assicurata per tale garanzia, secondo la tabella annessa al T.U. sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni qualsiasi Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 - per l’industria - e successive modificazioni con rinuncia da parte della Società all’applicazione della Franchigia relativa prevista. Capitolato special per l’Assicurazione Infortuni Dirigenti e Dipendenti dell’ AMAP SpA Elaborazione del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx – Risk Management –Casualty Line Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento previste dalla precitata tabella per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di renditaviceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, previste nella predetta tabella sono addizionate fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la La perdita anatomica o funzionale od anatomica di una falange falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollicemetà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta predetta tabella l’indennità è viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencatiindicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare ad un qualsiasi attività generica lavorativalavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00.
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Samples: Polizza Infortuni
Invalidità permanente. Se l'infortunio provoca un’Invalidità permanente totale, verrà corrisposta la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente causa l’Invalidità permanente parziale, l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata in base alla Tabella INAIL (Allegato 1) e questa alla somma assicurata scelta. L’indennizzo viene pagato anche dopo la scadenza della polizza, purché l’infortunio si verifica sia verificato nel periodo di validità di polizza e l’Invalidità permanente sia insorta entro due 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio in cui è avvenutoavvenuto l’infortunio. Nello specifico, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della la Compagnia paga: • l’intera somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali di Invalidità Permanente allegata indicata nel Modulo o nell’Appendice se l’Invalidità permanente accertata è uguale o superiore al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 10050% della • l'intera somma assicurata per il caso indicata nel Modulo di Invalidità Permanente totalepolizza o nell’Appendice contrattuale, aumentata del 20% se l’invalidità permanente accertata è uguale o supera l'80%. L’indennità per Cos’è l’invalidità permanente È la perdita funzionale od anatomica completa o parziale della capacità di lavorare, qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell’infortunio. È una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica forma grave di una falange dell’alluce nella metà danno fisico causata da infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è condizionare per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professionevita dell’Assicurato. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto Esempio 1 (pacchetto BASE): Danno quantificato da Tabella INAIL: 50% Somma assicurata: 150.000,00 euro -> Indennizzo = 150.000 euro Esempio 2 (pacchetto BASE): Danno quantificato da Tabella INAIL: 80% -> maggiorazione del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00.20% sulla Somma Assicurata Somma assicurata: 150.000,00 euro -> Indennizzo = 180.000 euro
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Samples: www.intesasanpaoloassicura.com
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente una invalidità permanente e questa si verifica verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutodell’infortunio, gli Assicuratori liquidano a la Società liquida, per tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della titolo, l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto invalidità permanente in base alle percentuali previste dalla tabella delle percentuali valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente invalidità permanente - industria (all. n. 1) allegata al regolamento Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. DPR 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni e intervenute sino alla stipula della presente polizza con rinuncia da parte degli Assicuratori della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla di legge stessa in caso prevista. Nei confronti degli Assicurati che risultino essere xxxxxxx, le percentuali di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura invalidità permanente previste per l’arto superiore destro e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e non sotto forma di renditala mano sinistra e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; stesso se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate indicate nella tabella sopra citata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino sino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito%. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella (all. n. 1) di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 già citata, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare ad un qualsiasi attività generica lavorativalavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratiminorato, le percentuali di cui sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso Nei casi di provato e constatato mancinismo le percentuali invalidità permanente di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni grado pari o superiore al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,0060% sarà liquidata l’indennità pari all’intero capitale assicurato.
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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it