Istanza di conciliazione Clausole campione

Istanza di conciliazione. Alla Commissione di Conciliazione Nexive Italia – ADICONSUM c/o Customer Service di Nexive
Istanza di conciliazione. Si propone che l’istanza venga formulata in lingua italiana o inglese. La Disciplina dovrebbe prevedere l’inammissibilità dell’istanza di conciliazione, se il reclamo non è stato presentato nei termini fissati dai regolamenti di settore. Al riguardo, non sembra condivisibile quanto argomentato nella Relazione illustrativa a sostegno della soluzione di ammettere l’esperibilità della procedura anche in caso di reclamo tardivo5. Anche la composizione in via conciliativa presuppone il rispetto dei termini di decadenza che sono posti al fine di non protrarre situazioni di incertezza giuridica. Prot.n. 0000320/2023 del 09/01/2023 18:59:22 Pagine totali: (12) A tal proposito, la previsione di un termine di “un anno dalla presentazione del reclamo” appare del tutto sproporzionato, anche in considerazione del termine concesso all’operatore economico per riscontrare il reclamo (30 giorni) ed indice di effettiva carenza di interesse da parte dell’istante rispetto ad un esito negativo maturato in un lasso di tempo di molto antecedente. Si chiede, pertanto, che il termine di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), sia congruamente ridotto a 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del riscontro fornito al reclamo, ovvero dal termine massimo concesso all’operatore per fornire riscontro al reclamo. Andrebbe inoltre specificato, come ulteriore requisito, che il reclamo o la richiesta dell’utente debbano necessariamente essere stati presentati secondo le forme ed i canali indicati dall’Ente Gestore al fine di garantire la corretta conoscibilità del reclamo o della richiesta stessi, ovvero avere ad oggetto le specifiche controversie sulle tematiche indicate dai gestori nelle Carte dei servizi; la presentazione tramite canali non autorizzati dall’Ente Gestore dovrebbe quindi rendere inefficace la richiesta anche ai fini della procedura di conciliazione all’Autorità. In coerenza con quanto argomentato in relazione all’art. 5, comma 3, si ritiene opportuno prevedere tra i casi di irricevibilità la circostanza in cui l’istanza riguardi controversie con un operatore economico che si sia già dotato di un organismo di negoziazione paritetica. Analogamente, le suddette precisazioni andrebbero inserite nell’articolo 7 quali cause di inammissibilità della richiesta dell’utente. Infine, l’istanza di conciliazione dovrebbe indicare anche il diritto dell’utente che si assume violato; ciò anche ai fini della valutazione di ammissibilità ex art. 7, comma 1, lett. c).
Istanza di conciliazione. L’istanza scritta di conciliazione è depositata o indirizzata all’Organismo presso la Sede di Roma e può essere trasmessa anche per posta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o per posta elettronica o a mezzo di fax agli indirizzi od ai numeri telefonici indicati a tal fine nel sito telematico xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, con riserva di deposito, entro la data del primo incontro, dell’originale dell’istanza. L’istanza può essere redatta dalla parte personalmente o dal suo rappresentante legale, o da procuratore speciale munito di procura a conciliare che dovrà essere depositata o inviata assieme all’istanza. Al fine di rendere quanto più efficiente e spedita la procedura, l’Organismo si è dotato di un modulo di istanza di conciliazione, disponibile presso la Segreteria e reperibile sul sito telematico dell’Organismo. Ad ogni fine e salve le conseguenze del mancato pagamento delle spese generali di segreteria (costi amministrativi e logistici a forfait) relative all’avvio della procedura l’istanza di conciliazione si intende depositata nel giorno in cui, rispettivamente, è depositata presso la Segreteria Tecnica, è stata ricevuta la lettera raccomandata, è stata ricevuta l’istanza telematica, è stato ricevuto il fax; la detta istanza produce gli effetti della domanda giudiziale come previsti dalla legge, dalla data dell’ultima ricezione della comunicazione di cui all’art. 8. L’istanza deve comunque contenere: le generalità e gli indirizzi completi delle parti o dei loro rappresentanti e, ove lo vogliano, quelli telefonici e di posta elettronica; una descrizione del motivo del contendere unitamente ad una sintetica esposizione dei fatti; l’indicazione del valore della lite determinato ai sensi del codice di procedura civile; ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare: la dichiarazione dell’istante di aver preso conoscenza del presente Xxxxxxxxxxx, e di accettarlo; la eventuale dichiarazione dell’istante di acconsentire alla comunicazione alle altre parti dei documenti da lui prodotti; la dichiarazione di aver preso cognizione della informativa sul trattamento dei dati personali, e di cui al modello depositato presso la Segreteria Tecnica e reperibile sul sito telematico dell’Organismo. Qualora l’istanza concerna una controversia su diritti indisponibili o per la stessa sia preclusa la procedura di mediazione per la conciliazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010 (come, a titolo meramente esemplificativo, le controve...
Istanza di conciliazione. Alla Commissione di Conciliazione DHL - ADICONSUM Email: xxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xxx La presente istanza può essere presentata solo dal cliente, sia esso mittente o destinatario, che ha pagato il servizio a DHL Express ed al termine della procedura di reclamo avviata con la stessa e conclusasi negativamente. La/Il sottoscritta/o nata/o a provincia di il residente a provincia di in via/piazza n. CAP telefono email (informazioni per accedere alla conciliazione) In data ha presentato reclamo a DHL Express a mezzo di: (barrare la voce interessata)
Istanza di conciliazione. Il procedimento di conciliazione può essere attivo su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Organizzazione. L'istanza è presentata su apposito modulo, e deve contenere: le generalità delle parti; l'oggetto della controversia; una sommaria descrizione delle ragioni che l'hanno indotta; le richieste della parte promotrice, copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile; e indicare l'Organizzazione di cui intende valersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione. L'istanza deve essere inviata per Raccomandata RR o depositata presso la segreteria della Commissione.
Istanza di conciliazione. 1. Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti che intendano presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 3, D. lgs n. 276/03 esperiscono davanti alla Commissione il tentativo di conciliazione dell’art. 410 c.p.c. ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. lgs. n. 276/03. 2. L’istanza di conciliazione è redatta per iscritto e sottoscritta dalla parte interessata (o legale rappresentante della stessa) in conformità al modello predisposto e reso disponibile all’indirizzo internet della Commissione.

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  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

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