La caparra confirmatoria Clausole campione

La caparra confirmatoria. Il codice individua due tipi di caparra, diversi per effetti e fun- zione: la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) e la caparra peni- tenziale (art. 1386 c.c.). La caparra confirmatoria (arrha poenalis), gia` conosciuta dal di- ritto romano e piu` tardi ripresa anche nella codificazione del Regno d’Italia del 1865, consiste in una somma di denaro o in una quantita` di altre cose fungibili che, normalmente al momen- to del perfezionamento dell’accordo oppure successivamente(4), una parte consegna all’altra a testimonianza della serieta` dell’im- pegno, ed assolve alla funzione di ‘‘cautela’’ per il risarcimento dei danni nel caso di inesatta o mancata esecuzione del contratto cui afferisce. Occorre, ad ogni modo, come richiede la costante giurisprudenza(5), una formulazione espressa perche´ una simile dazione valga quale caparra confirmatoria, dovendosi, nel dub- bio, propendere per la natura di semplice acconto. (1) Cass., sez. II, 6.9.2011, n. 18266, cit., par. 1). (2) Cos`ı anche Cass., sez. II, 23.1.1989, n. 398, in Mass. Giust. civ., 1989, 1 e Cass., sez. II, 7.9.2000, n. 11784, in Dir. e prat. soc., 2001, 4, 79. (3) Cass., sez. II, 6.9.2011, n. 18266, cit., par. 1.2. a) e 1.2. b) motivazione. In passato si erano gia` espresse conformemente: Cass., sez. II, 14.3.1988, n. 2435, in Mass. Giust. civ., 1988, 3; Cass., sez. II, 13.11.1982, n. 6047, in Mass. Giust. civ., 1982, 10-11; Cass., sez. II, 2.9.1978, n. 4023, in Giur. it., 1979, I, 1, 1123. Si tratta di conclusione sulla quale conviene anche buona parte della dottrina: XXXXXXX, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2009, 518-519; XXX- XXXX, Caparra confirmatoria e tutela del contraente non inadempiente, in Contratti, 2002, 897; ROPPO, Il contratto, Milano, 2001, 551. (4) Sulla possibilita` di una dazione a titolo di caparra successivamente alla conclusione del contratto, di cui si dira` oltre, conviene Xxxx., sez. II, 15.4.2002, n. 5424, in Riv. not., 2002, 1573. In termini analoghi anche Cass., sez. II, 13.2.2006, n. 3071, in Mass. Giust. civ., 2006, che ammette la confi- gurabilita`, dopo il perfezionamento dell’accordo ed il versamento di una somma di denaro, di una pattuizione con cui le parti convengono sulla natura di caparra confirmatoria di tale dazione, purche´ essa prima della scadenza dell’obbligazione. (5) Il riferimento e` a Cass., sez. III, 22.8.1977, n. 3833, in Arch. civ., 1977, 1099 e a Cass., sez. III, 17.5.1985, n. 3014, in Mass. Giust. civ., 1985, 5. Disciplinata nel codice v...
La caparra confirmatoria. L'art. 1385 c.c., ipotizzando tutte le possibili evoluzioni del rapporto contrattuale, dall'adempimento sino alla 2 X. Xxxx., 00.0.0000, n. 11626. 3 Cfr. Cass., 6.2.1999, n. 1050 e Cass., 11.2.1997, n. 1258; v. altresì, in tema, Cass., 26.11.2002, n. 16678 e Cass., 8.7.1993, n. sua fase patologica, disciplina l'istituto della caparra confirmatoria4. Secondo la dottrina maggioritaria, la caparra confirmatoria, al pari di quella penitenziale5, ha la struttura di patto contrattuale6 a carattere reale7 ed una funzione complessa8 che racchiude in sé diverse finalità: di 1) prova dell'avvenuta conclusione del contratto principale9; 2) anticipata parziale esecuzione della prestazione convenuta10; 3) rafforzamento del vincolo contrattuale, mediante la tutela preventiva del credito11 e la coazione indiretta del debitore12; 4) liquidazione preventiva e convenzionale del danno conseguente all'inadempimento di una obbligazione13, qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso14, o di 5) garanzia del conseguimento del risarcimento dei danni15 nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia preferito domandare la risoluzione o l'adempimento del contratto16. In caso di adempimento, dunque, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta; in caso
La caparra confirmatoria. La caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 del codice civile,dichiara: «Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare la esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali» (art. 1385 c. 2). Nel diritto civile, la caparra è una somma di denaro o una quantità d'altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l'inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo per il caso di recesso dal contratto. La sua funzione è infatti quella di prevedere una sorta di risarcimento immediato nel caso di inadempienza contrattuale e in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta18. Generalmente si applica in quei contratti a prestazioni corrispettive e ad effetti obbligatori dei quali si abbia un'esecuzione differita e che prevedano un pagamento in soluzione non unica. Si costituisce con la mera consegna della somma di denaro. La dazione deve essere perfezionata prima del momento di esecuzione della prestazione e della controprestazione, poiché sono le azioni delle quali la caparra va a garantire la futura esecuzione. Con il versamento della caparra, la parte che l'ha versata (tradens) si impegna a non recedere dal contratto pena la perdita della caparra stessa. La parte che l'ha ricevuta (accipiens) invece si impegna a non recedere pena la restituzione di quanto ricevuto più il pagamento di un ulteriore eguale importo al versante. In genere gli ordinamenti consentono patti per i quali alla parte non inadempiente è consentito richiedere alla parte inadempiente (ove non impedito da circostanze di fatto), in luogo della restituzione o ritenzione delle caparre, l'esecuzione in forma specifica del contratto o la sua risoluzione. A seconda dell'accordo fra le parti, la caparra può costituire una generica garanzia contro l'inadempimento, oppure può valere di corrispettivo per il recesso (una sorta di indennizzo). Se la caparra vale come indennizzo per i danni eventualmente patiti a causa della mancata sottoscrizione del contratto, con la ritenzione o restituzione della caparra si considera risarcito il danno e con la ritenzione (se la parte inadempiente è chi l'aveva versata) o la restituzione con aggiunta di un pa...
La caparra confirmatoria. L’acconto, infine, è semplicemente un’anticipazione di una quota del prezzo fissato dal proponente (o pattuito dai contraenti), e la sua funzione è sostanzialmente una maggiore garanzia offerta al proponente stesso circa la serietà delle intenzioni di addivenire alla stipula da parte del potenziale accettante (è il caso assai frequente di clienti che, al fine di impedire che, ad esempio, un capo di abbigliamento della propria taglia possa essere venduto ad altri subito dopo, lascia al venditore una somma di denaro, che ha in quel momento a disposizione, in modo da farsi “mettere da parte” per lui quel bene di consumo).

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È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Recesso, Revoca e Risoluzione L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 280 20126 Milano. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. L’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. Il prodotto è rivolto al Cliente, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-75 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 80 anni. Costi di emmissione del contratto: non previsti.

  • Modalità di presentazione della domanda La DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE redatta in carta libera secondo lo schema dell’allegato A o B, dovrà pervenire al CNIT all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxx.xx indicando nell’oggetto “DOMANDA DI AMMISSIONE AVVISO N.218/2023” per cui si intende partecipare, tassativamente entro e la scadenza presente sul sito web del CNIT xxx.xxxx.xx nella sezione “Lavora con noi” – “Avvisi di selezione per persone fisiche”. Tra tutte le domande pervenute, avranno priorità di valutazione quelle inoltrate dal personale afferente CNIT per l’assegnazione dell’incarico a titolo gratuito. In assenza di personale afferente CNIT disponibile ed idoneo, si procederà con la valutazione delle domande pervenute dal personale esterno al CNIT a titolo oneroso. Nella domanda dovranno essere indicati, sotto la propria responsabilità: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, recapito eletto ai fini della selezione e numero telefonico. Gli aspiranti candidati, che risponderanno alla chiamata di disponibilità a titolo oneroso, dovranno allegare alla domanda un curriculum vitae et studiorum e la fotocopia di un documento d’identità valido. La Commissione che si occuperà della selezione, verrà nominata dal Direttore del CNIT e sarà formata da esperti di provata competenza in materia. Al termine della valutazione la Commissione individuerà il soggetto idoneo, con l’approvazione degli atti da parte del Direttore, onde procedere alla stipula del relativo contratto. La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. Il candidato dichiarato idoneo dovrà sottoscrivere il contratto, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di collaborazione esterna” in vigore.

  • Modalità di presentazione delle domande La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente on line, inviando le candidature ai seguenti indirizzi di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx e La documentazione per effettuare la domanda di partecipazione al concorso è reperibile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/ La domanda dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta (sottoscrizione del modello cartaceo ed invio della firma scansionata). Le candidature dovranno essere presentate unitamente alla seguente documentazione: - Modulo di candidatura compilato e firmato; - curriculum vitae dattiloscritto secondo il formato europeo, redatto in italiano e nella lingua del Paese in cui s'intende effettuare lo stage o in una lingua che sia accettata dall’impresa ospitante come “lingua veicolare”, debitamente firmato e che riporti in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Decreto Legislativo Dlgs 196 del 30 giugno 2003, a pena di esclusione; - certificato degli esami sostenuti o autocertificazione degli esami sostenuti o stampa dal self-service studenti; - eventuale documentazione relativa a precedenti esperienze di studio o di lavoro all’estero; - eventuale certificazione aggiuntiva comprovante la competenza linguistica e/o altre esperienze formative indicate nel CV; - fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale; - Learning Agreement compilato e firmato in caso di mobilità individuale.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul Portale Acquisti di RFI. Per partecipare alla gara, ciascun concorrente dovrà accedere con le proprie credenziali (user id e password) all’area “Mia Risposta” del Portale Acquisti ed elaborare le seguenti buste digitali: • BUSTA AMMINISTRATIVA, che dovrà contenere tutte le dichiarazioni e la documen- tazione al precedente punto D; • BUSTA OFFERTA TECNICA, che dovrà contenere, nel rispetto delle indicazioni previ- ste nell’allegato al disciplinare “Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche” (allegato n. 12), esclusivamente la Dichiara- zione di offerta tecnica (allegato n. 13); • BUSTA OFFERTA ECONOMICA, che dovrà contenere: a) l’offerta economica, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sul “Elenco prezzi unitari a base di gara e quantità presunte servizi Logistica” (allegato n. 4 allo schema di contratto) compilata come di seguito precisato, con indicazione dei costi specifici della sicurezza propri dell’azienda; b) uno specifico file .pdf separato dall’offerta economica, relativo ai costi della manodopera (allegato n. 14), con indicazione per ciascuna figura professio- nale del CCNL applicato e del livello tariffario utilizzato, in caso di concorrenti plurisoggettivi che utilizzano CCNL diversi, dovranno essere trasmessi tutti i CCNL applicati; c) uno specifico file .pdf, separato dall’offerta economica, contenente i giusti- ficativi dell’offerta ritenuti più idonei, formulati preferibilmente utilizzando il modello “giustificativi dell’offerta” (allegato n. 15) al presente disciplinare. Tale file, da allegare nell’ottica di una maggiore collaborazione e speditezza del procedimento di gara, verrà aperto e valutato dal RUP esclusivamente nell’ipotesi in cui si renda necessario provvedere alla verifica di anomalia. d) Dichiarazione Segreti Tecnico – Commerciali ex Art. 53, comma 5, lett. a) D.Lgs. 50/2016 (allegato n. 16), da compilare indicando gli eventuali docu- menti o parti di documenti da non estendere, evidenziando l’eventuale ri- correnza di vincoli di riservatezza o di segretezza dei documenti presentati, puntualmente descritti e motivati, che limitino l’accesso di tutto o parte dei documenti, secondo quanto previsto nel punto O del presente disciplinare. L’offerta, in ogni caso, dovrà essere sottoscritta digitalmente. Il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione, alla data di inseri- mento del documento stesso nel Portale Acquisti.