Commissione di aggiudicazione. L’art. 77 individua le modalità di composizione della commissione di aggiudicazione per le ipotesi in cui gli appalti debbano essere aggiudicati in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Esso recepisce la lett. hh) legge delega, e costituisce uno dei punti innovativi della riforma degli appalti pubblici, sottraendosi la scelta dei commissari di gara alle stazioni appaltanti, in funzione delle esigenze di trasparenza, imparzialità, competenza professionale dei commissari di gara. Si tratta di un indubbio strumento che si aggiunge agli altri che l’ordinamento appronta per la prevenzione e la lotta alla corruzione e alla infiltrazione criminale nella gestione delle gare pubbliche. Rispondendo la norma a finalità di trasparenza e prevenzione di illeciti penali, la stessa può essere ricondotta sia all’ordine pubblico che alla tutela della concorrenza e non può dirsi afferente a profili strettamente organizzativi, che come tali, a legislazione costituzionale oggi vigente, rientrerebbero nella competenza legislativa regionale (come ha a suo tempo affermato la Corte cost. 19-23 novembre 2007, n. 401 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 84, commi 2, 3, e 8, d.lgs. n. 163/2006 relativi alla composizione e nomina delle commissioni di gara, “nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che le norme in essi contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole”). A maggior ragione quando l’art. 117 vigente alla data odierna, verrà sostituito dal nuovo art. 117, dovrebbe essere fugato ogni dubbio in ordine alla riconducibilità della disciplina delle commissioni di gara alla competenza legislativa statale esclusiva. Per quanto riguarda il comma 3 (che disciplina le modalità di individuazione del commitssari attraverso il metodo del pubblico sorteggio) il testo va adeguato al criterio di delega hh.2), che richiama il “rispetto del principio di rotazione”. A tal fine, alla fine del secondo periodo, si suggerisce di inserire le parole “e comunque nel rispetto del principio di rotazione”. Analogo rilievo va svolto sulla possibilità di nominare componenti interni, che deve essere comunque subordinata al rispetto del principio di rotazione. Pertanto, valuterà il Governo se la previsione di cui al quarto periodo (possibilità, per gli appalti cc.dd. ‘sotto-soglia’ e per quelli di non particolare complessità di nominare commissari propri dipendenti) sia effettivamente compatibile con il criterio di ...
Commissione di aggiudicazione. (ARTT. 77 DEL D.L.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.
Commissione di aggiudicazione. La valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante nei termini e con le modalità di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri.
Commissione di aggiudicazione. 1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto che opera secondo le norme stabilite dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative e, in particolare, dalle Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e ed aggiornate con Deliberazione n.4 del 10/01/2018.
Commissione di aggiudicazione. (ARTT. 77 DEL D.L.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 20 Commissione di aggiudicazione 20 Criteri per la valutazione dell’offerta 20
Commissione di aggiudicazione. 1)L’aggiudicazione è disposta da una Commissione di gara ad hoc nominata dal Presidente dell’Ente secondo le regole di cui al presente articolo, comma 2; la nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte di acquisto Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del procedimento.
Commissione di aggiudicazione. Qualora si faccia luogo all’aggiudicazione della procedura con il sistema del massimo rialzo, l’aggiudicazione è disposta da una Commissione di gara costituita da: Responsabile dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx, Presidente; Responsabile, o un suo delegato, dell’Ufficio Patrimonio e Affari Generali, componente; Responsabile, o un suo delegato, dell’Area Professionisti – componente. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del procedimento.
Commissione di aggiudicazione. Il Direttore Amministrativo, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, composta da tre (3) membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, oltre ad un Segretario verbalizzante. I lavori della Commissione dovranno rispettare i termini di cui all’art.15, comma 1, lett. e), della L.R. n. 15/2008.
Commissione di aggiudicazione. 1) Qualora si faccia luogo all’aggiudicazione della procedura con il sistema del massimo rialzo, l’aggiudicazione è disposta da una Commissione di gara costituita da: • Responsabile dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Bilancio, Presidente; • Responsabile, o un suo delegato, dell’Ufficio Patrimonio e Affari Generali, componente; • Responsabile, o un suo delegato, dell’Area Professionisti – componente. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del procedimento.
2) Qualora si faccia luogo all’aggiudicazione con il criterio di cui all’articolo 82, 3° comma, lettere b) e c), il Segretario Generale provvede alla nomina di una Commissione alla quale affidare la valutazione delle proposte di acquisto in rapporto agli elementi richiesti nel bando di asta o nella lettera di invito e procedere all’aggiudicazione della procedura. La nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte di acquisto.
3) La Commissione è composta da soggetti qualificati, anche esterni, che possano fornire giudizi anche in merito agli aspetti socio-economici, funzionali, urbanistici, ambientali e normativi delle proposte di acquisto in relazione alla peculiarità degli elementi oggetto di valutazione.
4) La Commissione provvede a: ▪ escludere le offerte che contengano un prezzo inferiore a quello minimo richiesto dall’Ente, nonché quelle offerte che non contengano le garanzie o la documentazione richiesta a pena di esclusione; ▪ valutare le proposte ammesse sulla base degli elementi richiesti dall’Ente; ▪ ove ricorrano i presupposti, richiedere ai proponenti, nel rispetto della par condicio, un miglioramento della proposta; ▪ procedere alla motivata formulazione della graduatoria di merito delle offerte e all’aggiudicazione provvisoria.
5) Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso all’Ufficio Patrimonio e Affari Generali per gli adempimenti di competenza.
Commissione di aggiudicazione. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata da apposita Commissione di aggiudicazione che sarà nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice dei Contratti e deliberazione giuntale n. 154/2016 successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Il lavoro della Commissione di aggiudicazione sarà svolto: - per la valutazione dell'offerta tecnica in seduta segreta secondo i criteri e le modalità indicate nel successivo articolo 23; - per la valutazione dell'offerta economica in seduta pubblica secondo i criteri e le modalità indicate nel successivo articolo 23 . La data, l'ora ed il luogo della seduta pubblica per l'esame delle offerte economiche sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante apposito avviso inviato tramite PEC.