L’adesione tacita Clausole campione

L’adesione tacita. Se non si effettua alcuna decisione esplicita (silenzio – assenso), a partire xxx xxxxxxx mese successivo all’assunzione tutto il Tfr maturan- do viene conferito al fondo pensione previsto xxx xxxxxxxxx e accordi collettivi nazionali o territoriali, salvo diverso accordo collettivo azien- dale che può individuare una diversa forma pensionistica di destina- zione. Se non esiste e non è già operativa una forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva (anche azienda- le) il Tfr viene conferito al fondo pensione complementare costituito presso l’Inps (“Fondinps”, da non confondersi con il “fondo di tesoreria” per l’erogazione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori del set- tore privato, che accoglie invece il Tfr dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 addetti che abbiano esplicitamente scelto di non aderire a previdenza complementare). L’adesione tacita produce l’effetto del solo conferimento del Tfr ma- turando, e non anche del contributo a xxxxxx del datore di lavoro, alla forma pensionistica complementare individuata xxx xxxxxxxxx o accordi collettivi, salvo diverso accordo collettivo aziendale, a partire dal setti- mo mese dopo l’assunzione. Il Tfr conferito tacitamente viene destinato ad un comparto specifi- co che i fondi pensione devono costituire per poter ricevere i flussi di Tfr a seguito di “silenzio – assenso”. Tale comparto deve garantire la restituzione del capitale versato e rendimenti che, con elevata probabi- lità, xxxxx xxxx o superiori alla rivalutazione aziendale del Tfr, quanto- meno in un orizzonte temporale pluriennale. Per intercettare i flussi di Tfr dei lavoratori per i quali la contrattazio- ne collettiva ancora non prevede specifiche forme pensionistiche com- plementari, destinati attraverso “silenzio – assenso”, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Eco- nomia, con decreto del 30 gennaio 2007, ha definito le modalità di isti- tuzione e di funzionamento di Fondinps, la forma pensionistica com- plementare xxxx xxxxx affluiscono le quote di Tfr maturando non altri- menti devolute. Il “silenzio – assenso” produce effetti solo sui rapporti di lavoro che non xxxxx cessati prima del xxxxxxx dei sei mesi di tempo, a parti- re dall’assunzione, xxx xx xxxxx assegna per effettuare le scelte di conferimento del Tfr maturando. Pertanto, nel caso di contratti di la- voro a tempo determinato o temporanei di durata inferiore a sei mesi, non si produce i...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).