LE RAGIONI DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ Clausole campione

LE RAGIONI DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ. Le Linee Guida in esame sono state redatte in attuazione dell’articolo 181, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “codice dei contratti pubblici”) che prevede che l’ANAC, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), adotti linee guida per definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività dell’operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti. Il partenariato pubblico-privato è diventato, infatti, negli anni, una scelta sempre più ricorrente delle pubbliche amministrazioni italiane, con riferimento alla realizzazione delle opere pubbliche e alla gestione dei servizi. Sul punto, appaiono di interesse, ai fini dell’analisi relativa al presente intervento regolatorio, i dati contenuti nella Banca Dati dell’Autorità. Precisamente, l’Autorità rileva con regolarità le richieste del Codice Identificativo Gara (CIG) relative alla finanza di progetto, alla concessione di costruzione e gestione, alla concessione di servizi, alla locazione finanziaria di opere pubbliche e al contratto di disponibilità, che - ai sensi dell’articolo 180, comma 8 del codice dei contratti pubblici - rientrano tra i contratti di PPP. Per la richiesta di CIG sono rilevate, in particolare, una serie di informazioni, quali il settore di riferimento (ordinario o speciale), l’importo a base di gara, le procedure di aggiudicazione, ecc. Non sono, invece, rilevati con puntualità i dati relativi all’aggiudicazione e alla successiva esecuzione, in considerazione delle deroghe previste nel precedente quadro normativo (decreto legislativo 163/2006). I dati relativi alle procedure di gara sono comunque interessanti, in quanto rappresentano la domanda di partenariato da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché un indicatore dei soggetti potenzialmente interessati dalle presenti linee guida. Prima di procedere nell’analisi dei dati presenti nella banca dati dell’Autorità, è opportuno ricordare che la domanda di partenariato può subire, nel corso del tempo, oscillazioni – anche significative – legate, oltre all’andamento del ciclo economico, alla concentrazione di gare in determinati periodi di tempo. La durata delle concessioni può raggiungere, infatti, anche i trent’anni (e in alcuni casi superarli) e, pertan...
LE RAGIONI DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ. La scelta di procedere all’adozione del disciplinare- tipo in materia di affidamenti di contratti pubblici di servizi ingegneria e di architettura è dettata dalla necessità di adottare un modello standard utilizzabile per tutti gli affidamenti in argomento. Il Disciplinare è predisposto anche per venire incontro alla necessità di fornire indicazioni operative in un contesto in cui la disciplina di settore è non contempla più una serie di disposizioni di dettaglio ma solo poche norme di riferimento in seno al Codice oltre alle Linee guida 1, già adottate dall’X.X.XX. ma non aventi carattere vincolante.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).