LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO Clausole campione

LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO. 25.1. Il Contratto è disciplinato dalla e deve essere interpretato in conformità alla legge italiana. 25.2. La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO. 23.1. Il presente contratto è regolato e deve essere interpretato in conformità alla legge italiana. 23.2. Sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che deciderà secondo diritto, qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per (i) i procedimenti d’ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione e (ii) i procedimenti, cautelari o di merito, relativi alla violazione, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente e/o di ciascun Utente Secondario e/o di ciascuna Controllata, della Proprietà Intellettuale di titolarità di TeamSystem, degli eventuali Partner e/o del Gruppo TeamSystem, per i quali sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO. 13.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 13.2 Per qualsiasi controversia inerente all'applicazione, esecuzione o interpretazione delle condizioni del Contratto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano.
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO. 22.1 Il presente contratto è regolato e deve essere interpretato in conformità alla legge italiana. 22.2 Qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per i procedimenti d’ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che deciderà secondo diritto.
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO. 7.1. La legge da applicarsi al Contratto è la legge italiana. 7.2. Qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona con esclusione espressa di qualsiasi altro alternativo e/o concorrente
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO. 8.1 Le disposizioni del presente contratto saranno interpretate in modo semplice secondo l’ equo significato tenendo conto delle relative disposizioni previste dal Codice Civile e dalla legislazione vigente di riferimento in materia di cessione di crediti ordinaria. 8.2 I titoli degli articoli del presente contratto hanno il mero scopo di favorire la consultazione e non avranno rilevanza alcuna ai fini della interpretazione o integrazione dell’ accordo medesimo. 8.3 Le Parti convengono che per qualunque controversia dovesse insorgere tra le stesse in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua interpretazione, esecuzione, applicazione, validità ed efficacia, recesso, risoluzione o cessazione nonché per la definizione di ogni rapporto anche economico, sarà competente, in via esclusiva, un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Arezzo su ricorso della parte diligente. Il collegio arbitrale così costituito avrà sede in Arezzo e formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale con lodo impugnabile, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano e delle leggi speciali in materia.
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO. Il contratto di noleggio sottoscritto dalle parti sarà disci- plinato esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia giudiziaria che dovesse sorgere in merito alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il foro del Tribunale di Napoli.
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO a) Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana. b) Se l’Utente è un consumatore, ai sensi all’articolo 3 del Codice del Consumo, le controversie che dovessero insorgere in merito alle presente Condizioni saranno devolute al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, se ubicati nel territorio dello Stato italiano. In tutti gli altri casi, per ogni controversia relativa alle presenti Condizioni, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO. Il presente accordo è regolato dalle leggi dello Stato Italiano. Nel caso in cui alcune delle disposizioni contenute nel presente accordo fossero ritenute invalide, nulle e/o, comunque non applicabili in forza delle vigenti disposizioni di legge, le restanti dovranno comunque considerarsi pienamente valide ed efficaci. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione, la validità e l’efficacia delle presenti condizioni generali di utilizzo, nel caso di Cliente “consumatore” (secondo la definizione di cui all’ art. 3 del Codice del Consumo), sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili a detta definizione, sarà esclusivamente competente il Foro di Foggia, come previsto e specificamente approvato nel Contratto di fornitura in essere.
LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO. ● 17.1 Legge applicabile. La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto sono regolate dalle leggi della Repubblica Italiana. ● 17.2 Foro esclusivo. Qualsiasi controversia derivante da o connessa al presente Contratto o alla sua esecuzione sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano. Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, nonché del combinato disposto degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo, il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti disposizioni del presente Contratto: 10.1 con riferimento all’esclusione di responsabilità del Commercialista in caso di danni derivanti da incompletezza, inesattezza o falsità della documentazione fornita dal Cliente; 10.2 con riferimento alla limitazione di responsabilità del Commercialista per eventuali danni derivanti o connessi con il presente Contratto o con i Servizi resi; 12 (Clausola risolutiva espressa); 17.2 (Foro esclusivo). SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA EROGATO DAL COMMERCIALISTA NOTA INFORMATIVA § 1 – INFORMAZIONI GENERALI ● Taxfix utilizza un’innovativa soluzione informatica che consente al Cliente di sottoscrivere elettronicamente la documentazione fiscale necessaria per la preparazione da parte del Commercialista del modello 730, ovvero, laddove richiesta, la delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata, gli annessi 730-1 e 730-2. La sottoscrizione dei documenti avviene mediante l’utilizzo di Firma Elettronica Avanzata (di seguito anche solo FEA), in conformità a quanto previsto dal D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). Come noto, la definizione di firma elettronica avanzata è tecnologicamente neutra e la norma non richiede l’uso di una determinata tecnologia. Nella prassi, pertanto, esistono diversi tipi di firme elettroniche avanzate, descrivibili in base ad una molteplicità di criteri, fra i quali il metodo utilizzato, la finalità e le proprietà. Pertanto la definizione di Firma Elettronica Avanzata contenuta nel CAD deve essere, in particolare, integrata dalle disposizioni di cui al DPCM 22 febbraio 2013, contenente le “Regole in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate, digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71” (di seguito richiamate più semplicemente “Regole tecniche”), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013, Serie generale, n. 117. A...