Lezioni Clausole campione

Lezioni. IN AULA di mezza giornata ORE formazione totale Valutazione dei titoli azionari Analisi fondamentale Analisi tecnica Derivati su azioni Strutturati “azionari” Indicatori di rendimento e di rischio dei titoli governativi a tasso fisso Indicatori di rendimento e di rischio di un portafoglio di titoli governativi Politiche di gestione – passive ed attive – di un portafoglio di titoli governativi Spostamenti non paralleli della curva e grado di convessità del portafoglio Passaggio dalla yield curve alla term structure Titoli governativi a tasso variabile (Cct e titoli indicizzati all’inflazione) Gestione di un portafoglio obbligazionario governativo con i contratti future su Bund, con i cap, floor e collar Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende appron- fondire le particolarità degli investimenti nei mercati privati, la loro valutazione e le modalità di controllo degli stessi.
Lezioni. I contenuti del programma, sono stati concordati tra i tre atenei partner e vertono principalmente su: • insegnamento dell’approccio Design Thinking: il design thinking è un approccio di problem solving, e il suo apprendimento è uno degli obiettivi cardine del programma CBI. Nello specifico il design thinking viene adottato dagli studenti per analizzare la sfida di partenza fino a sviluppare le soluzioni che rispondano a tale problema, pertanto le lezioni di design thinking si terranno durante tutta la durata del programma OPER.CBI e costituiranno il blocco tematico più rilevante del corso. • lezioni focalizzate sul tema Digital management e analysis: come specificato nell’allegato 1, Oper CBI vuole valorizzare le competenze del CERN in materia di Digital Transformation e Big Data. Sono previste 4 lezioni focalizzate su questo tema e finalizzate a permettere agli studenti di sviluppare competenze base legate a questo ambito. Le lezioni sono a cura del professor Xxxxxxx Xxxxxxxxx e personale del CERN. • Team dynamics & emotional intelligence: serie di incontri finalizzati a migliorare le dinamiche interne al gruppo. Gli incontri sono a cura del Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx e Dott.ssa Giulia Baroni. Sono inoltre previste delle lezioni di approfondimento su alcune tematiche specifiche necessarie per acquisire competenze utili allo svolgimento del progetto. La programmazione delle lezioni è in via di definizione, pertanto non sono indicate nel calendario sottostante. Di seguito vengono riportati alcuni esempi: • Disegno Brutto (how to visualize complex ideas) • Public speaking • PHD speed dating • altri da definire Il programma Oper CBI prevede i seguenti eventi le cui date sono specificate nel calendario sottostante: • n.1 evento di apertura denominato “Kick-off” presso l’Università di Bologna, durante il quale gli studenti incontreranno per la prima volta le aziende partner, • n.3 milestones , ossia gli incontri durante i quali gli studenti presentano alle aziende partner gli avanzamenti dei loro progetti, • n.1 evento conclusivo presso il CERN.
Lezioni. IN AULA di mezza giornata ORE formazione totale COSTO SOCIO/MAIN PARTNER PARTNER ALTRI SOGGETTI Valutazione dei titoli azionari Analisi fondamentale Analisi tecnica Derivati su azioni Strutturati “azionari” Indicatori di rendimento e di rischio dei titoli governativi a tasso fisso Indicatori di rendimento e di rischio di un portafoglio di titoli governativi Politiche di gestione - passive ed attive - di un portafoglio di titoli governativi Spostamenti non paralleli della curva e grado di convessità del portafoglio Passaggio dalla yield curve alla term structure Titoli governativi a tasso variabile (Cct e titoli indicizzati all’inflazione) Gestione di un portafoglio obbligazionario governativo con i contratti future su Bund, con i cap, floor e collar
Lezioni. 1. Le persone in formazione frequentano le lezioni obbligatorie presso una scuola professionale durante il periodo previsto. Le richieste di dispensa da parte delle persone in formazione devono essere concordate anticipatamente con i respon- sabili regionali della formazione professionale competenti. 2. L’orario di lavoro è considerato come prestato conformemente alla regolamenta- zione specificata al n. 5.3 cpv. 4 (8,24 ore per le giornate di corso di almeno sette lezioni, in caso contrario si procede con un accordo individuale).

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  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Opzioni Opzioni: no

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Cauzioni La cauzione definitiva dovrà essere prestata, con le modalità stabilite dalle norme vigenti, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da istituto autorizzato, e dovrà prevedere: - la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; - la sua operatività entro 15 giorni. La cauzione definitiva dovrà essere prestata nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso dei maggiori oneri sostenuti per eventuale rescissione in colpa del contratto, nonché per rivalsa per il mancato pagamento delle eventuali sanzioni erogate, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la Provincia avvia la rescissione in danno del contratto. La cauzione definitiva sta a garanzia, inoltre, per la tacitazione di crediti esposti da terzi verso il Concessionario, in relazione a servizi e/o forniture connesse con l’appalto, fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, a insindacabile giudizio della Provincia, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando il Concessionario non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo/previdenziali. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

  • Sanzioni LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Selezione I criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli saranno determinati da ogni singola commissione giudicatrice nel corso della riunione preliminare. Costituiscono in ogni caso titoli preferenziali il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero e per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti ed all’eventuale colloquio 30 punti. Per le selezioni per soli titoli, l’assegno sarà conferito, entro il numero di quelli messi a bando, ai candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 40. Per le selezioni per titoli e colloquio, i candidati saranno ammessi a sostenere la prova se avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti dei 70 disponibili. La valutazione dei titoli di tutte le selezioni sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca contestualmente alla data e al luogo di svolgimento dell’eventuale colloquio (il preavviso non potrà essere inferiore ai 20 giorni). Il colloquio verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato bandito l’assegno. Nel corso della prova, la commissione esaminatrice verificherà la capacità di trattare gli argomenti in almeno una lingua straniera a scelta del candidato. I candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso nel giorno e nell'ora indicati per sostenere il colloquio, muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Qualora perdurassero le disposizioni ministeriali urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, il colloquio si svolgerà in modalità telematica, su piattaforma scelta dalla commissione e comunicata contestualmente alla valutazione dei titoli. Per la prova, la commissione ha a disposizione 30 punti; la prova non s’intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 20 punti dei 30 disponibili. Per le selezioni per soli titoli, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata tenendo conto della valutazione dei titoli. Per le selezioni per titoli e colloquio, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata sommando al punteggio dei titoli, quello del colloquio. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx e resterà in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti. La pubblicazione sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati; nessuna ulteriore comunicazione verrà quindi inoltrata ai candidati, salvo in caso di trasmissione del provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 4, ultimo comma del presente bando.

  • DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto. Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. Il sottoscritto: ▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile; ▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; ▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso; ▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate; ▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile; ▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

  • Funzioni 1. Il Tutore è organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 2. Le funzioni del Tutore sono le seguenti: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Bari; b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari; d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; f) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore. 3. L’Ufficio del Tutore, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti. 5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolo. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.