Accordo individuale Clausole campione

Accordo individuale. 1. L’accordo individuale è stipulato per iscritto anche in forma digitale ai sensi della vigente normativa, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della L. n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione. L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali: a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato; b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza; c) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’Ente, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 della L. n. 81/2017; d) ipotesi di giustificato motivo di recesso; e) indicazione delle fasce di cui all’art. 66 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e b), tra le quali va comunque individuata quella di cui al comma 1, lett. b); f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’ente nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della L n. 300/1970 e successive modificazioni; h) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agili, ricevuta dall’amministrazione. 2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Accordo individuale. L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnato. I Dirigenti, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unico, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile. L’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente di riferimento. Nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B). Nell'accordo devono essere definiti: 1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto; 2) se trattatasi di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione della durata; 3) il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità L.A, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità di assicurare la prevalenza del lavoro in presenza; 4) i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa; 5) la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione; 6) le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche; 7) fascia/e oraria/e di contattabilità di cui al successivo art. 9; 8) il periodo di riposo e di disconnessione; 9) gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amminist...
Accordo individuale. I dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in lavoro agile sottoscrivono un accordo, che disciplina: a) l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore; b) le modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori; c) il diritto di disconnessione
Accordo individuale. 1. I dipendenti, la cui istanza viene accolta, sottoscrivono con il proprio Dirigente un accordo individuale (All. B) che disciplina quanto segue: a) individuazione degli obiettivi da realizzare e l’indicazione delle principali attività da svolgere; b) indicazione del o dei luoghi prevalenti in cui verrà svolta l’attività lavorativa; c) durata dell’accordo; d) indicazione delle giornate settimanali in cui viene svolta la prestazione in presenza; e) fasce di contattabilità e fascia di disconnessione; f) preavviso in caso di recesso; g) monitoraggio dell’andamento degli obiettivi assegnati e della prestazione svolta. All’accordo è allegata l’informativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori in lavoro agile. 2. L’accordo viene trasmesso al Settore preposto alla gestione del personale, che lo acquisisce quale addendum al contratto individuale di lavoro di riferimento e per gli adempimenti consequenziali. 3. Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile, previa intesa tra le parti, sarà sempre possibile modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal/dalla lavoratore/lavoratrice, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione. Resta fermo che in caso di mancato accordo si applica il successivo disposto sul recesso dall’accordo individuale di cui all’art. 8.
Accordo individuale. I dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in lavoro agile sottoscrivono un accordo, che disciplina: a) l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore; b) le modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori; c) l’individuazione delle attività/obiettivi giornalieri/settimanali da assegnare a ciascuno, sulla base del lavoro organizzato, che il dipendente deve rendere e rendicontare al fine di vedersi riconosciuta la validità della misura lavorativa concessa in modalità smart, pena la corrispondente decurtazione delle ferie delle giornate non lavorate;
Accordo individuale. Lo svolgimento dell’attività in SW verrà formalizzato mediante apposito accordo individuale a tempo indeterminato (il cui format si allega al presente accordo), a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore su base volontaria, che si configurerà quale integrazione del contratto di lavoro. Tale accordo individuale sarà regolato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente nonché dai termini e condizioni del presente accordo che troveranno applicazione per l’intero periodo di vigenza dell’accordo sindacale stesso. E’ prevista per entrambe le Parti (azienda e lavoratore) la facoltà di recesso dall’accordo individuale di SW con almeno 30 giorni di preavviso. In ogni caso l’accordo individuale si considererà privo di effetti e automaticamente risolto qualora cessi di essere vigente l’accordo sindacale in materia.
Accordo individuale. L'attivazione del lavoro agile è subordinato alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e Direttore dell'Ente Parco del Beigua. Nel caso di lavoro agile attivato per il Direttore l'accordo sarà sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell'Ente. Di seguito lo schema di accordo individuale per il lavoro agile (allegato A) La/Il sottoscritta/o , categoria profilo professionale attualmente in servizio presso Area/ufficio Il Direttore dell'Ente Parco del Beigua Arch. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx che la/il Sig.ra/Sig. è ammesso a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini e nelle condizioni di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni stabilite nel Regolamento per la disciplina del lavoro agile (smart working). – Data di avvio delle prestazione di lavoro agile: Data di fine della prestazione di lavoro agile: – Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da remoto, si prevede l'utilizzo della seguente dotazione: □ Dotazione informatica di proprietà del dipendente (indicare genericamente la strumentazione necessaria allo svolgimento dell'attività): □ Eventuale dotazione informatica fornita dall'Amministrazione: – L'amministrazione consegna un dispositivo di telefonia mobile SI □ NO □ – Domicilio di svolgimento della prestazione lavorativa (domicilio del lavoro agile): – Giorni specifici su base settimanale individuati per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile (barrare) □ lunedi' □ giornata lavorativa con rientro pomeridiano □ martedì □ giornata lavorativa con rientro pomeridiano □ mercoledì □ giornata lavorativa con rientro pomeridiano □ giovedì □ giornata lavorativa con rientro pomeridiano □ venerdì □ giornata lavorativa con rientro pomeridiano – Fasce di contattabilità obbligatoria del dipendente: ◆ FASCIA 1, di almeno 4,5 ore continuative: 8.00/12.30 ◆ FACIA 2, ulteriore alla FASCIA 1, in caso di giornata lavorativa con rientro pomeridiano, di almeno 2 ore continuative:14.00/16.00 ◆ Numero di telefono ai fini della contattabilità Con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro si prevedono le seguenti modalità di monitoraggio e di relazione del dipendente riguardo l'attività lavorativa svolta in forma agile: riunioni periodiche anche tramite skype, contatti telefonici, scambio di e-mail. L'Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio rappresentate dal Diret...
Accordo individuale. 1. Il dipendente ammesso a partecipare allo SW sottoscriverà apposito accordo individuale che verrà allegato, a cura del servizio Risorse Umane, al contratto individuale di lavoro, nell’ambito del quale saranno in particolare disciplinati: • le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della sede di lavoro; • le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro; • la durata del contratto e le modalità di recesso; • gli obblighi connessi all’espletamento dell’attività in modalità agile; • l’individuazione delle giornate e /o delle fasce orarie di lavoro agile; • le fasce di reperibilità; • le specifiche concernenti la connettività e la manutenzione della dotazione informatica; • le tutele e gli specifici adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, riservatezza e protezione dei dati.
Accordo individuale. L'accordo individuale relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’Amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell’Amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
Accordo individuale a. L’esecuzione della prestazione lavorativa in Smart Working è prevista esclusivamente su base volontaria e previa sottoscrizione di un apposito accordo scritto tra il dipendente e la Società (come da fac simile allegato – All. A). b. Tale accordo è necessario ai fini sia della regolarità amministrativa sia della regolazione di aspetti quali le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo/disciplinare del datore di lavoro che degli strumenti da utilizzarsi da parte del lavoratore.