Libera scelta del legale Clausole campione

Libera scelta del legale. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
Libera scelta del legale. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all’Art. 22 e nei limiti del Massimale previsto (Art. 21). Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa può no- minare direttamente il Legale, al quale l’Assicurato ha facoltà di conferire manda- to. Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Xxxxxx, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa.
Libera scelta del legale. 1 L’Assicurato ha il diritto di scegliere libera- mente il legale cui affidare la tutela dei pro- pri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
Libera scelta del legale. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contestualmente alla denuncia del Sinistro. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà anche gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 2.500,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di Polizza. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Libera scelta del legale. L'Assicurato solo per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto: Nel caso sia scelta l'opzione b), se il legale incaricato deve domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione, come indicato nell'Articolo 1 - Che cosa è assicurato. In fase giudiziale, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto. Se l'Assicurato non fornisce indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare prove, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Compagnia e/o ARAG di difendere i suoi diritti e interessi. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia o ARAG.
Libera scelta del legale. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purchè sia iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia. L’indicazione del legale scelto deve essere prodotta alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Libera scelta del legale. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, senza alcuna limitazione territoriale. Se l’Assicurato non fornisce l’indicazione del legale scelto, la Società, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
Libera scelta del legale. Ai sensi di quanto previsto all'Art 5 (1) CTG, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. XXXXXX assume le spese per le trasferte necessarie dell'Avvocato alla sede dell'Autorità Giudiziaria, arbitrale o conciliativa competente per il procedimento. La rifusione delle spese di viaggio si esegue ai sensi delle disposizioni di legge italiane per trasferte di lavoro degli Avvocati. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro.
Libera scelta del legale. PER LA FASE GIUDIZIALE 77 ART. 116 PAGAMENTO DELLE SPESE 77 ART. 117 RECUPERO DI SOMME 77 ART. 118 ESTENSIONE TERRITORIALE 77 LIMITI DI COPERTURA- ESTENSIONE TERRITORIALE 77 TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE F - TUTELA LEGALE 78 ART. 119 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 79 ART. 120 DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE 82 ART. 121 ESCLUSIONI 82
Libera scelta del legale. Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l’Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione e che provvederà a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio.