Libera scelta del legale. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
a) presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
Libera scelta del legale. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all’art. 40 e nei limiti del Massimale previsto (art. 39). Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa può no- minare direttamente il Legale, al quale l’Assicurato ha facoltà di conferire manda- to. Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Xxxxxx, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa.
Libera scelta del legale. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, il quale deve risultare iscritto:
a) presso la circoscrizione di Corte d’appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) all’Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all’art. 2 – Oggetto dell’assicurazione.
c) se il legale viene prescelto tra quelli concordati tra la Compagnia e la Contraente non si applicano le limitazioni soprariportate. Se l’Assicurato non fornisce l’indicazione del legale scelto, la Società può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale.
Libera scelta del legale. 1 L’Assicurato ha il diritto di scegliere libera- mente il legale cui affidare la tutela dei pro- pri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
Libera scelta del legale. L'Assicurato solo per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:
Libera scelta del legale. Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l’Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente Art. 1. Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra la Società e l’Assicurato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Libera scelta del legale. Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l’Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione e che provvederà a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio.
Libera scelta del legale. PER LA FASE GIUDIZIALE 77 ART. 116 PAGAMENTO DELLE SPESE 77 ART. 117 RECUPERO DI SOMME 77 ART. 118 ESTENSIONE TERRITORIALE 77 LIMITI DI COPERTURA- ESTENSIONE TERRITORIALE 77 TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE F - TUTELA LEGALE 78 ART. 119 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 79 ART. 120 DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE 82 ART. 121 ESCLUSIONI 82
Libera scelta del legale. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Centrale Operativa contemporaneamente alla denuncia di sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Centrale Operativa lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Centrale Operativa. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con la Centrale Operativa.
Libera scelta del legale. PER LA FASE GIUDIZIALE 81