Common use of Malattia ed infortunio Clause in Contracts

Malattia ed infortunio. Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato ha di- ritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente. L’impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 53. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.

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Malattia ed infortunio. Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato ha di- ritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere pro- cedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione corresponsione dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente. L’impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 53. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.

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Malattia ed infortunio. Nei casi In caso di infortunio assenza dal lavoro dovuta a malattia, l’operaio che non sul lavoro o di malattia l’impiegato sia in prova ha di- ritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco senza interruzione dell’anzianità sino alla raggiunta idoneità al lavoro. ∗ In caso di 36 mesipermanente inidoneità fisica al lavoro dell’operaio constatata dall’INAIL o dall’INPS, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all’operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso. Trascorso il La malattia cadente nel periodo di cui soprapreavviso ne sospende il decorso. Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano le disposizioni di legge. L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con il trattamento economico a questa corrispondente. In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata ma avrà diritto alla liquidazione limitatamente alla differenza tra il precedente e il nuovo minore trattamento economico. ∗ Art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300; il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione fare controllare l’idoneità fisica del rapportolavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. In tal caso l’impiegato ha diritto di malattia l’azienda, salvo il recupero di quanto erogato dall’ente assistenziale o previdenziale, assicurerà all’operaio la corresponsione dal primo giorno e fino al 180° giorno di assenza del 100% della retribuzione ordinaria media giornaliera, comprensiva della maggiorazione per il lavoro domenicale prestato con riferimento alle medie individuali delle quattro settimane precedenti alla correspon- sione dell’indennità sostitutiva del data di inizio della malattia, esclusi i compensi per lavoro straordinario nonché i ratei della gratifica natalizia ed ogni altro emolumento a carattere ricorrente, non frazionato e non corrisposto nel periodo di preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza paga. Le modalità ed i criteri per la corresponsione del trattamento di malattia sono disciplinati dal regolamento di attuazione allegato al presente contrattocontratto (all. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il postoB) tenute presenti le modifiche legislative successivamente intervenute. In tal caso il diritto del datore di infortunio sul lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato l’azienda, oltre all’intera retribuzione relativa alla giornata nella quale si è verificato l’evento, corrisponderà all’operaio, a decorrere dal giorno successivo all’infortunio e fino a cessazione dell’indennità di invalidità permanentetemporanea corrisposta dall’INAIL, una integrazione dell’indennità medesima fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera (paga base, contingenza, aumenti periodici, maggiorazioni tecniche, e di turno, superminimi, premi giornalieri, esclusi i compensi per lavoro straordinario, domenicale e festivo). L’impiegato avrà però diritto L’erogazione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL. Analogo trattamento economico, nonché all’alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo sarà erogato nel caso di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 53. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medicoprofessionale.

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Malattia ed infortunio. Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato ha di- ritto diritto alla conservazione conser- vazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 24 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia ma- lattia professionale rico- nosciutariconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 altri 12 mesi. Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro estratto delle giornate di malattia sul periodo previsto dal presente articolo così da permetter- gli, in casi di esigenza, di presentare per tempo la richiesta di aspettativa non retribuita così come prevista dall’art. 13 del CCNL. Il datore di lavoro darà conto entro 7 giorni alla richiesta del lavoratore. Laddove la richiesta del lavoratore fosse presentata in modo da non consentire da parte del datore di lavoro una risposta entro la data fissata per la conservazione del posto di lavoro, la richiesta non produrrà alcun effetto sospensivo ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere pro- cedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavvisopreavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvi salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza a norma del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato Qualora all’impiegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavorolavoro e tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsiasi altra mansione anche di livello inferiore allo stesso, allo stesso non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente. L’impiegato avrà però avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, economico per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 artt. 27 e 5342. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata tempestivamente co- municata al datore di lavoro entro 3 giorni; in e documentata secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato impedimentogiustificato impedimen- to, e di documentazione l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.

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Malattia ed infortunio. Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato l'impiegato ha di- ritto diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco nell'arco degli ultimi 18 24 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciutariconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 altri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato l'impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavvisopreavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvi salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza a norma del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato Qualora all'impiegato sia derivata dall’infortunio dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavorolavoro e tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsiasi altra mansione anche di livello inferiore, allo stesso non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente. L’impiegato avrà però L'impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, economico per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 artt. 27 e 5342. L’assenza L'assenza per malattia od infortunio deve essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in e documentata secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato giustificato impedimento, l’assenza e di documentazione, l'assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.

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Malattia ed infortunio. Nei casi di L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio con la massima sollecitudine e comunque in tempo utile per consentire il regolare svolgimento delle programmazioni. In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'operaio dovrà far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. L'azienda può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. L'operaio assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di malattia l’impiegato ha di- ritto alla conservazione riposo settimanale. L'operaio che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o trattamento economico contrattuale di malattia professionale rico- nosciutaai sensi della legge 11 novembre 1983, il n. 638. L'operaio non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato. In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto si protrae con il riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti per un periodo di: a) 7 mesi se questi abbia una anzianità non superiore a 5 anni; b) 9 mesi se questi abbia una anzianità superiore a 5 anni ma non superiore a 10 anni; c) 12 mesi se questi abbia una anzianità superiore a 10 anni compiuti. In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto è garantita fino alla guarigione clinica, ma non può comunque essere superiore a 24 mesi nell’arco di 36 18 mesi. Trascorso Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui al 6° comma qualora l'operaio raggiunga in complesso, durante 14 mesi, il periodo limite previsto dalla lett. a), durante 18 mesi il limite previsto dalla lett. b) e durante 2 anni il limite previsto dalla lett. c), anche se si tratta di infermità di natura diversa. Trascorsi i termini di cui sopra, qualora l'operaio non sia in grado di riprendere il datore lavoro per il perdurare dell'infermità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro ha facoltà sarà risolto di procedere pieno diritto con la corresponsione di tutte le indennità spettanti all'operaio in caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. L'operaio in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla risoluzione scadenza del rapportopreavviso stesso. Per quanto concerne l'assistenza ed il trattamento di malattia ed infortunio valgono le norme generali regolanti la materia. Tuttavia, in caso di malattia di durata superiore a tre giorni, l'azienda corrisponderà all'operaio una indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta dal 1° al 180° giorno. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità sostitutiva del di malattia di durata pari o inferiore a tre giorni, il periodo di preavviso, salvi restando tutti carenza stabilito dall'INPS è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico dell'azienda per gli altri diritti acquisiti dagli impiegati due giorni nella misura del 50% per il 2° giorno e del 100% per il 3° giorno della normale retribuzione netta. In caso di infortunio sul lavoro, l'azienda corrisponderà all'operaio una indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta dal 1° al 270° giorno. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in dipendenza atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire il suddetto trattamento indennitario integrativo a carico dell'azienda è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'Istituto assicuratore nonché alla presentazione dell'attestazione medica rilasciata al lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia. L'azienda anticiperà all'operaio, alle normali scadenze di pagamento della retribuzione, il trattamento economico complessivo di malattia ed infortunio di cui al 12° e 13° comma del presente contrattoarticolo. Tenuto E' diritto dell'azienda rivalersi sulla retribuzione dell'operaio delle quote anticipate per conto delle esigenze di produzione dell'Istituto assicuratore, e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendalecorrelativamente per conto proprio, qualora all’im- piegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente. L’impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all’alloggioquando le quote stesse non siano, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianitàqualsiasi causa, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 53. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medicodovute dall'Istituto assicuratore medesimo.

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Malattia ed infortunio. Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato ha di- ritto diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciutariconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 altri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere procede- re alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità corre- sponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavvisopreavviso ed al tratta- mento di fine rapporto, salvi salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza a norma del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato Qualora all’impiegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente per- manente al lavorolavoro e tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsiasi altra mansione anche di livello inferiore allo stesso, allo stesso non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente. L’impiegato avrà però avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, economico per i periodi previsti pre- visti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione li- quidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento trat- tamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 artt. 27 e 5342. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata tempestivamente comu- nicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in e documentata secondo le vigenti norme di leg- ge. In mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato giustificato impedimento, e di documentazione l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.

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Malattia ed infortunio. Nei casi 1. L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Azienda nel corso dello stesso giorno di infortunio non inizio dell’assenza, entro il termine di due ore dall’apertura dell’ufficio competente a ricevere tale comunicazione. Il lavoratore deve inviare all’Azienda, entro il secondo giorno successivo a quello di inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia. 2. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di prosecuzione di malattia. In tal caso, per giorno di inizio dell’assenza si intende il primo giorno successivo al termine della prognosi precedente. 3. In mancanza di dette comunicazioni, o anche di una sola di esse, l’assenza verrà considerata ingiustificata, salvo il caso di giustificato impedimento. L’Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore da un medico dell’Istituto assistenziale. 4. L’infortunio sul lavoro o di malattia l’impiegato ha di- ritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesilavoro, anche per più eventise consente la continuazione dell’attività lavorativa, nell’arco degli ultimi 18 mesideve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. 5. Qualora trattasi In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio occorso extraprofessionale il lavoratore non in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciuta, il prova ha diritto alla conservazione del posto si protrae di lavoro per un periodo di: a) 7 mesi, fino a 24 mesi nell’arco cinque anni compiuti di 36 anzianità; b) 12 mesi, oltre i cinque anni compiuti. 6. Trascorso Durante tali interruzioni l’Azienda corrisponderà la retribuzione intera a partire dal primo giorno della malattia fino a: a) 6 mesi, per anzianità fino a cinque anni compiuti; b) 8 mesi, per anzianità oltre i cinque anni compiuti. 7. In caso di più malattie, l’obbligo della conservazione del posto cesserà qualora il periodo lavoratore raggiunga in complesso, in relazione alla propria anzianità di servizio: a) nell’anno solare, i limiti massimi di cui sopraal punto a) del 5° comma; b) in un anno e mezzo solare, il datore i limiti di cui al punto b) dello stesso 5° comma. 8. Quando l’assenza è dovuta ad inabilità temporanea assoluta conseguente ad infortunio sul lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità sostitutiva del periodo di preavvisoo malattia professionale, salvi restando tutti l’Azienda assicurerà al lavoratore, se soggetto all’assicurazione contro gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al infortuni sul lavoro, allo stesso sarà conservato la conservazione del posto e l’intera retribuzione fino alla guarigione clinica. 9. Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia ed infortunio di cui al presente articolo, con i trattamenti previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, verrà assicurato al lavoratore il postotrattamento economico di cui ai commi precedenti mediante: a) anticipazione mensile da parte dell’Azienda delle indennità a carico degli Istituti assicurativi; b) integrazione di tali indennità fino a concorrenza della normale retribuzione netta. 10. In tal caso il Il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente. L’impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, per a percepire i periodi trattamenti previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianitàè subordinato al riconoscimento della malattia o dell’infortunio da parte dei rispettivi Istituti assicurativi, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva presentazione dei seguenti documenti, da parte del periodo lavoratore: a) malattia: certificati medici di preavviso ed al trattamento inizio e di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 53. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.eventuale prosecuzione;

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Malattia ed infortunio. Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato ha di- ritto diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciutariconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 altri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere procede- re alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità corre- sponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavvisopreavviso ed al tratta- mento di fine rapporto, salvi salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati im- piegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di della produzione e della conseguente neces- sità necessità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato all’impiegato sia derivata dall’infortunio dal- l’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente. L’impiegato avrà però avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, all’allog- gio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianitàanzia- nità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso preav- viso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 48 e 5351. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato giustifi- cato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre ad esibire il certificato medico.

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Samples: Confederation Agreement

Malattia ed infortunio. Nei casi Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non sul lavoro o determinato da eventi grave- mente colposi imputabili all’impiegato, verrà accordato all’impiegato non in prova il seguente tratta- mento: 1) per anzianità di malattia l’impiegato ha di- ritto alla servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per un periodo massimo mesi 12 e corresponsione del- l’intera retribuzione per 6 mesi; 2) per anzianità di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciuta, il diritto alla servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto si protrae fino a 24 per 12 mesi nell’arco e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di 36 essa per altri 4 mesi. Trascorso il Uguali diritti spetteranno all’impiegato in periodo di cui soprapreavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Agli effetti del trattamento sopra fissato é considerata malattia anche la infermità derivante da infortu- ni non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipen- dente stesso. In caso di prolungamento dell’assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto. In tal rapporto conservandosi in ogni caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il posto. In tal caso lavoratore il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente. L’impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione anzianità maturata ed alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo preavviso. Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il posto di preavviso ed al trattamento lavoro e l’anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di fine rapportoabilitazione alla ripresa del lavoro, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 53ovvero quando cessa da parte dell’Istituto assicuratore l’erogazione dell’indennità temporanea economica secondo la legge in vigore. L’assenza per malattia od infortunio e le prosecuzioni devono essere comunicate all’impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere comunicata al datore di lavoro consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni; giorni dall’inizio dell’assenza stessa. Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in mancanza ferie, né in preavviso, né in perio- do di tale comunicazionecongedo matrimoniale, salvo giusti- ficato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medicodurante i previsti periodi di conservazione del posto.

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Samples: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Grafico Ed Editoria

Malattia ed infortunio. Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato ha di- ritto diritto alla conservazione conserva- zione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia malat- tia professionale rico- nosciutariconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 altri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere pro- cedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavvisopreavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvi salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contrattoContratto. Tenuto conto delle esigenze di della produzione e della conseguente neces- sità necessità del continuo con- tinuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato all’impiegato sia derivata deri- vata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso stes- so non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente. L’impiegato avrà però avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, all’al- loggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo perio- do di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 44 e 5347. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore dato- re di lavoro entro 3 tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre ad esibire il certificato medico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Malattia ed infortunio. Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato ha di- ritto diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciutariconosciuta, il diritto alla conservazione con- servazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione corresponsione dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità necessità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato all’impiegato sia derivata de- rivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanenteper- manente. L’impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 53. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro la- voro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato impedimentogiustificato im- pedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro