Common use of Malattia ed infortunio Clause in Contracts

Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:

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Samples: Accordo Economico Collettivo 17 Settembre 2014, Accordo Economico Collettivo Del 10 Dicembre 2014 Disciplina Dei Rapporti Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo

Malattia ed infortunio. In caso Nei casi di infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatoglimalattia professionale riconosciuta, il rapporto diritto alla conservazione del posto si protrae di agenzia o rappresentanzaaltri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima il datore di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non In tal caso l'impiegato ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo stessodi preavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante dipendenza del presente articolocontratto. Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell'attività aziendale, e garantirà qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente. L'impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all'alloggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di seguito indicatofine rapporto, indipendente nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 47 e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:50. L'assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. In caso Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Organi competenti degli enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati. Malattia L'assenza per malattia o per infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca non sul lavoro deve essere comunicata all'ente, opera ed istituto immediatamente, di svolgere norma prima dell'inizio del turno di servizio. Inoltre la lavoratrice ed il mandato affidatoglilavoratore devono inviare all'amministrazione stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'ente ha diritto di effettuare il rapporto controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia la lavoratrice ed il lavoratore non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un massimo di agenzia o rappresentanza180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e perdurando la malattia, l'ente, opera ed istituto potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta della ditta preponente dipendente o dell'agente del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: - che non si tratti di malattie croniche e/o rappresentante interessatopsichiche; - che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici; - che tale periodo sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione. Nel caso in cui, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima alla scadenza del periodo di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortuniodella successiva aspettativa non retribuita, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente lavoratrice o il lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlolicenziamento. Il titolare periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso computo del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicatofine rapporto, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con delle ferie, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive. Durante il periodo di malattia la propria assicurazionelavoratrice ed il lavoratore avranno diritto:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere svolge- re il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente pre- ponente o dell'agente dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno nell’anno civile dall' inizio dall’inizio della malattia o dalla data dell'infortuniodell’infor- tunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico al- tri l’incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentirecon- sentire, nel corso del di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia dell’agenzia senza che a questa que- sta derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente il- limitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita ga- rantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti deri- vanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni di- sposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà ga- rantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente even- tualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:: Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si applicherà quanto di- sposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’Enasarco. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l’utilizzo di una quota parte dell’interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo Piazza Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx 2 - 15121 ALESSANDRIA - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente proponente o dell'agente dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso resteràsospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile nell’anno solare dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortuniodell’infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico l’incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di l’esercizio dell’attivitàdi agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita si provvederàalla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari regolarmente allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Malattia ed infortunio. In L'assenza per malattia ed infortunio e le eventuali continuazioni devono essere comunicate all'Azienda, salvo giustificato impedimento, prima dell'inizio del turno di lavoro, altrimenti sono considerate ingiustificate. Qualora l'assenza si protragga per oltre un giorno il dipendente dovrà trasmettere entro i termini di legge all'ufficio personale dell'Azienda il certificato attestante la prognosi, l'Azienda ha la facoltà di controllare la malattia e l'infortunio con le procedure previste dalle disposizioni di legge, anche per i residenti in territorio elvetico. Nel caso di malattia interruzione del servizio dovuto a malattie o infortunio dell'agente infortuni regolarmente documentati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, l'Azienda conserverà al personale non in prova il posto per un periodo massimo di 18 mesi di assenza con decorrenza dell'anzianità. L'obbligo di conservazione del posto cesserà comunque ove nell'arco di 24 mesi si raggiunga il limite di 18 mesi anche con più malattie e/o rappresentante che gli impedisca infortuni. Durante detto periodo il trattamento economico sarà del 100% per tutto il personale sino al 180° giorno ed al 50% per il resto del periodo. Dette percentuali si intendono comprensive di svolgere quote INPS. Per il mandato affidatoglipersonale di gioco, a partire dal 7° mese di assenza, sarà aggiunto al trattamento economico di cui sopra il convenzionale di cui all'art. 23. Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete anche nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Trascorso il periodo di conservazione del posto, qualora il dipendente non sia in grado di riprendere il servizio, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro s'intenderà automaticamente risolto. Dal trattamento economico previsto dal presente articolo, l'Azienda detrarrà quanto il dipendente abbia diritto a percepire per atti assicurativi, previdenziali ed assistenziali ai quali l'Azienda concorre con propri contributi e limitatamente alla propria quota. Terminato il periodo di conservazione del posto al lavoratore che ne faccia richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima gravi e comprovati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa per un massimo di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia durante i quali il rapporto rimane ulteriormente sospeso senza decorrenza dell'anzianità o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.sdiritti.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:

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