Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettereavvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della degenza, quello di dimissioneprestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratoreil relativo certificato medico, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicirilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il lavoratore assente per malattia è tenutocertificato, fin dal primo giorno indicante la prognosi di assenza dal inabilità al lavoro, a trovarsi nel domicilio noto deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitatelavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abi- tazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro.
4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero ha l'obbligo di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda della propria malattia all’Istituto da cui dipende: in caso di qualsiasi infortuniomancata comunicazione, anche di lieve entitàtrascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall'art. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate101 del presente Contratto, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge Legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia. Ai fini della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore é tenuto - ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 Febbraio 1980 n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la mancata comunicazionedurata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. In Salvo il caso d'assenza di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e di conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata da regolare certificato medico, preavvisando l’Istituto 24 ore prima e comunque non oltre il penultimo giorno di malattia circa la data della ripresa del lavoro. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-xxxxxx- termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro.
4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. Agli effetti Superato il periodo di quanto previsto dal presente articoloprova, si intende in caso di malattia, viene garantita al lavoratore la conservazione del posto di lavoro per malattia una alterazione dello stato il seguente periodo, salvo l'eventuale maggiore durata stabilita nel contratto individuale: - 20 giorni di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato calendario peri lavoratori con anzianità di incapacità lavorativa derivante da eventi servizio fino a 12 mesi; - 45 giorni di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, calendario per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi lavoratori con anzianità di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termaliservizio superiore ai 12 mesi. L'assenza Ai lavoratori assenti per malattia, salvo il datore dl lavoro corrisponderà le indennità di malattia, per il seguente periodo: - 10 giorni complessivi nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) ai lavoratori fino a 12 mesi di anzianità; - 20 giorni complessivi nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) ai lavoratori con anzianità superiore a 12 mesi. Le indennità dovute a titolo di malattia saranno erogate secondo le seguente quantificazione:
1. per i casi primi 3 giorni di giustificato impedimentomalattia, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio l'indennità sarà pari al 50% della retribuzione globale di fatto;
2. dal 4° giorno sino al 10° giorno, l'indennità sarà pari al 100% della retribuzione globale di fatto;
3. dall'11° giorno al 20° giorno, se dovuti, l'indennità sarà pari al 50% della retribuzione globale di fatto. Le indennità di cui sopra vengono corrisposte con esclusione della giornata di riposo settimanale e l'aggiunta della quota vitto ed alloggio nel caso in cui lavoratore non sia degente presso il domicilio del proprio turno datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero Per i primi tre giorni di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia l'indennità rimane a carico del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllorestante periodo provvede l'EBILCOBA, sempre che i datori di lavoro abbiano comunque versato all'Ente almeno 12 mesi di contributi. I contributi versati sono considerati acquisiti e saranno valutati ai fini del pagamento dell'indennità di malattia anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da quello in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitatequel momento alle proprie dipendenze e che ha diritto all'indennità. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le Le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia debbono essere giustificate secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2. La malattia avvenuta in periodo di prova o infortunio è assicurato di preavviso ne sospende la decorrenza. Lo stesso vale per la malattia sorta durante il trattamento periodo di cui all’Art 68ferie.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenirte al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro.
4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettereavvertire tempestivamente il datore di la- voro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine entro l’orario con- trattualmente previsto per l’inizio della degenza, quello di dimissioneprestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratoreil relativo certificato medico, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicirilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il lavoratore assente per malattia è tenutocertificato, fin dal primo giorno indicante la prognosi di assenza dal inabilità al lavoro, a trovarsi nel domicilio noto deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitatelavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abi- tazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro.
4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. Agli effetti Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto e della retribuzione per un periodo massimo di quanto previsto dodici mesi complessivi nell'arco di due anni solari, trascorso il quale, perdurando la malattia, l'azienda potrà procedere al licenziamento del medesimo, salvo che nei casi sottospecificati, con la corresponsione delle previste indennità. Per anno solare s'intende un qualunque periodo continuativo di trecentosessantacinque giorni e non già l'anno civile di calendario che corre dal presente articolo1 gennaio al 31 dicembre. L'azienda comunicherà al lavoratore interessato l'approssimarsi della scadenza del periodo suddetto. In casi particolari, si intende per malattia una alterazione dello stato anche su richiesta della RSU, l'azienda potrà rinviare la risoluzione del rapporto di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratorefermo restando che il successivo periodo sarà considerato di aspettativa non retribuita, né i periodi con la sola decorrenza dell'anzianità di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissioneservizio. Il datore di lavoro lavoratore ha comunque la facoltà di far controllare richiedere l'aspettativa di cui all’art. 25 del presente contratto. Per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato il diritto alla conservazione del posto e della retribuzione cessa comunque con la malattia scadenza del lavoratorerelativo contratto. Se l’assenza dal lavoro è determinata da patologie di particolare gravità (a titolo esemplificativo: affezioni tubercolari, appena ne abbia avuta comunicazionericonosciute e assistite dall'ente competente per Legge, da medici malattie oncologiche, gravi cardiopatie, AIDS), il periodo di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenutoconservazione del posto e della retribuzione di cui sopra viene prorogato fino a un massimo di 12 mesi continuativi di calendario, fin dal primo giorno di assenza dal lavorodurante i quali l'azienda corrisponderà con decorrenza 1.1.2005 un importo pari al 80% della retribuzione, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitatecomprese le mensilità supplementari. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando tale ipotesi il lavoratore dipendente abbia trascurato potrà inoltre ottenere un'anticipazione sul TFR accantonato presso l’azienda all’atto della richiesta, con decorrenza 1.1.2005 in misura non superiore al 80% dello stesso. Se l'assenza dal lavoro è determinata da malattia professionale, la conservazione del posto e della retribuzione prosegue fino alla guarigione ovvero alla dichiarazione di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di inabilità permanente al lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Malattia. Agli effetti Il lavoratore ha l’obbligo entro 2 giorni dall’inizio dell’assenza di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello inviare certificazione medica attestante l’avvenuto stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo e la presunta durata della copertura assicurativa medesima secondo le modalità previste dalla normativa vigente in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicimateria. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno deve darne tempestiva comunicazione entro l’orario di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore inizio della propria attività lavorativa. Il ritardo nella comunicazione o la omissione delle certificazione di lavoro, disponibile per il controllocui innanzi, in ciascun giorno anche domenicale o festivoosservanza ai termini citati, a cura determina l’assenza ingiustificata del dipendente e l’applicazione delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonorelative sanzioni, salvo qualora non vi siano comprovate giustificazione per le quali il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificatalavoratore si trovava nella impossibilità ad osservare detto obbligo. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio presso il quale è tenuto a rimanere dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di qualsiasi infortunioconsentire l’effettuazione delle visite di controllo. Quanto, anche detto sopra, ovviamente non trova applicazione in caso di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato giustificata e comprovata necessità di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante assentarsi dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimentodomicilio per le visite, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificateprestazioni, ferme restando gli accertamenti specialistici e le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionevisite ambulatoriali di controllo e i casi di forza maggiore. Il lavoratore ha, altresì, l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante o, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso d'assenza di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore potrà procedere alla risoluzione del rapporto. La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: - malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso periodo di ferie; - malattia o infortunio è assicurato la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze, ancorché questi abbia precedenti lavorativi presso altri datori nei 12 mesi precedenti. Allo scadere del termine contrattuale viene comunque meno il trattamento di cui all’Art 68diritto a qualsiasi indennità sia a conguaglio (datore) che a pagamento diretto (INPS).
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articoloInfortunio sul lavoro Malattia e infortunio operai agricoliL’operaio agricolo a tempo indeterminato, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto caso di malattia gli infortuni o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.Xxx trattasi di infortunio sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in favore del lavoratoreogni caso, né i periodi non potrà superare il periodo di assenza dal lavoro per gravidanza dodici mesi dall’infortunio. Trascorso tale periodo e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi perdurando la infermità è reciproco il diritto di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere della malattia o dell’infortunio. InoltreSe l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o il numero di protocollo rilasciato dal medico curanteinfortunato. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedalieroospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui xxxxxxx.Xx caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero epuò richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi. Malattia e infortunio operai florovivaistiL’operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.Xxx trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio. Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della degenzatredicesima e quattordicesima mensilità, quello nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di dimissionexxxxxx.Xx caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. Il datore In caso di lavoro ha la facoltà necessità di far controllare la malattia pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui xxxxxxx.Xx caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore può richiedere, al termine del lavoratoreperiodo di cui al comma 1, appena ne abbia avuta comunicazioneun’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi. In caso di malattia, l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà diritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all’erogazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al parte del datore di lavoro, disponibile di una indennità giornaliera, nella misura del 25 per il controllocento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in ciascun vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Tale indennità sarà corrisposta dal giorno anche domenicale o festivoin cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, e subordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell’XXXX.Xx caso di infortunio sul lavoro, l’operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), a cura delle strutture abilitate. In assenza partire dal quarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di ciascuna delle due comunicazioni che precedono180 giornate, salvo il caso di comprovato Impedimentoavrà diritto all’erogazione, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore da parte del datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti di una indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. La corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’XXXXX.Xx trattamento, per malattia e infortunio, integrativo a conoscenza dell’accadutoquello di legge, di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda trenta giornate di lavoro continuative. Qualora, invece, l’operaio a tempo determinato abbia potuto inoltrare effettuato presso la prescritta denuncia all’INAIL stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di malattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall’INPS e dall’INAIL, a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera, rispettivamente prevista al 6° e 7° commi precedenti. La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora intervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia. Integrazione trattamento di malattia ed all'autorità giudiziariainfortuni sul lavoro operai agricoli Malattia La integrazione salariale, lo stesso corrisposta dalla Cassa integrazione extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, resta esonerato confermato che la integrazione salariale da ogni parte delle Casse extra legem medesime, dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardoregionale) e integrazione, pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. In mancanza Infortuni sul lavoroLa integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di tali comunicazioniinfortunio sul lavoro, salvo giuste ragioni d'impedimentoquanto previsto per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in xxxxx.Xx trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso.Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificateCasse extra legem dovranno assicurare a tali operai, ferme restando tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornalierocontrattuale. Anticipazione trattamenti aziendaliLe aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il ritardo o la mancata comunicazionenucleo familiare, alla malattia, all’infortunio e alla cassa integrazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68Servizio militare Come previsto dalle norme in vigore.
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Samples: CCNL Agricoltura, Florovivaistica
Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende L'assenza per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni o per infortunio non sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio all'ente, opera ed istituto immediatamente, di norma prima dell'inizio del proprio turno di lavoroservizio. Inoltre, Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Aziendadevono inviare all'amministrazione stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nei termini dell'attuale normativa nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'ente ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia la lavoratrice ed il lavoratore non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della perdurando la malattia, il relativo certificato medico l'ente, opera ed istituto potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta della dipendente o del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: - che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; - che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici; - che tale periodo sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, la lavoratrice o il numero lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento. Il periodo di protocollo rilasciato dal medico curantemalattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive. In caso Durante il periodo di ricovero ospedaliero, malattia la lavoratrice ed il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.avranno diritto:
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Malattia. Agli effetti 1 Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di quanto previsto dal presente articolo, si intende guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto un’indennità giornaliera in caso di malattia gli infortuni sul lavoro, presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per i quali già sussiste l'obbligo della perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in favore servizio con- venuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
2 Le prestazioni ammontano almeno all’80% del lavoratoresalario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
3 Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto: · per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni , · per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di persona- le, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni, · per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né i periodi sono assog- gettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di assenza dal lavoro personale prestazio- ni in denaro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
4 Qualora sussistano delle cure xxxx-xxxxxx-termaliriserve concernenti malattie preesistenti, sono determinanti le condizioni generali della compagnia di assicurazione. L'assenza per malattiaInsieme al contratto quadro o con- tratto d’impiego, salvo i casi di giustificato impedimento, al lavoratore deve essere comunicata entro comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa prestazioni e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della i premi dell’assicurazione malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedalieromalattia, il lavoratore dovrà trasmetteredeve immediatamente informare, nell'osservanza dei tempi sopra espostioltre all’azienda acquisitrice, anche il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro.
5 Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, disponibile vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza la medesima azienda prestatrice sull’arco di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 6812 mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro.
4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia o infortunio è assicurato il trattamento la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui all’Art 68ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
8. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi. Nota a verbale: Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all’art. 47.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende Art. 211
a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto i giorni di malattia gli infortuni sul lavorodal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per giorni di malattia dal 21° in poi, per i quali già sussiste l'obbligo posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della copertura assicurativa in favore del lavoratorelegge 23 dicembre 1978, né i periodi di assenza n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di far controllare la malattia del lavoratorelavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, appena ne abbia avuta comunicazionesecondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin corrispondersi dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del 75% per i giorni dal 4° al 20° e del 100% per i giorni dal 21° in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'integrazione è dovuta per 180 giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto. Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari. L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto nazionale previdenza sociale è a carico del lavoratore per il controllo, in ciascun 1° giorno anche domenicale o festivo, ed a cura delle strutture abilitatecarico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. In assenza Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l'intero periodo di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza carenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore a carico del datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro.
4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi: a)per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di calendario; b)per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c)per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. Agli effetti di Fermo restando quanto previsto dal presente articolodall’art. 12 – parte seconda – del CCNL 27 novembre 1997, si intende per le parti convengono sull’opportunità di garantire ai lavoratori di cui al citato articolo un trattamento economi- co nei casi in cui la durata della malattia una alterazione dello stato sia superiore ai limiti ivi previsti. Si conviene pertanto di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavorointervenire presso l’Ente Bilaterale dell’Artigianato – EBAT – con specifica convenzione, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratoremodo che, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattiaa carico dell’Ente stesso, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, sia garantito al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenutoil seguente trattamento economico, fin erogato a titolo di sostegno al reddito, così come previsto dall’Accordo Interconfederale 21 luglio 1988: - intervento economico pari al 34% della retribuzione globale di fatto, a decorrere dal primo 151° giorno di assenza malattia sino al 270° giorno di malattia. Rimane inteso che le imprese non aventi titolo o che non provvedano a segnalare all’Ente Bilaterale lo stato morboso del proprio dipendente, ai fini del sopra citato “Sostegno al reddito”, saranno tenute a liquidare in via diretta e sostitutiva, al lavoratore, le somme allo stesso spettanti per effetto del presente articolo. La presente normativa entrerà in vigore non appena approvato dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore Comitato di lavoro, disponibile per Gestione dell’EBAT il controllorelativo regolamento attuativo e, in ciascun giorno anche domenicale o festivoogni caso, non oltre il 31 luglio 2001. Le parti si danno atto dell’importanza che assume la previdenza complementare regolamentata dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali. Ferme restando le quantità e la decorrenza stabilita dal vigente CCNL Metalmeccanici ed Installazione di Impianti, le parti convengono sull’opportunità di dare, a cura delle strutture abilitatedella parte datoriale, amplia pubbli- cizzazione ai lavoratori del comparto circa i contenuti del sistema regionale di previdenza integrativa. In assenza ragione di ciascuna quanto sopra si conviene che, congiuntamente alla corresponsione della retribuzione delle due comunicazioni che precedonocompetenze del mese di aprile 2001, salvo il caso di comprovato Impedimentovenga inserito a cura delle imprese, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata un modulo informativo, con- cordato fra le parti, recante ogni notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68utile in proposito.
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Samples: Contratto Metalmeccanici
Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell’abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro.
4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per malattia o infortunio è assicurato i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il trattamento periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui all’Art 68al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: -fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; -dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. Agli effetti Obblighi di quanto previsto dal presente articolo, si intende comunicazione
1. Il dipendente che non può presentarsi in servizio per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavorodeve darne comunicazione all’Amministrazione, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio 9,30 del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoroassenza, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoavvalendosi del mezzo più rapido, salvo il caso di comprovato Impedimentocomprovata impossibilità.
2. In merito alle modalità ed ai tempi di trasmissione della certificazione di malattia rilasciata dal Medico, l’assenza sarà considerata ingiustificatale parti concordano di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Nei casi di assenza per malattia il medico curante redige on line la certificazione medica costituita da: – certificato di diagnosi, con l’indicazione sia delle date iniziali e finali, sia della causa della malattia; - attestato di malattia, contenente solo l’indicazione della prognosi.
4. Il lavoratore medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all’INPS con le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS. Il dipendente deve dare immediata notizia fornisce ad ISMEA il numero di protocollo identificativo del certificato trasmesso.
5. Nel caso in cui il medico competente (o la struttura sanitaria in caso di ricovero) sia impossibilitato alla trasmissione telematica del certificato medico, il dipendente dovrà provvedere all’invio cartaceo, tramite raccomandata o PEC entro le 48 ore successive, all’INPS e farlo pervenire all’Azienda nel minor tempo possibile. In questo caso la responsabilità dell’invio ricade sul dipendente.
6. La certificazione medica di qualsiasi infortuniocui ai commi che precedono non è richiesta al verificarsi dei primi due eventi di malattia di un solo giorno nell’arco dell’anno solare.
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo di 36 mesi.
2. Ai fini del computo del tetto massimo si sommano tutti gli eventi, anche sebbene non continuativi, purché tra i singoli eventi non vi sia un periodo di lieve entitàservizio attivo superiore a 6 mesi.
3. Quando Qualora il lavoratore dipendente abbia trascurato altresì fruito di ottemperare all’obbligo suddetto un periodo di aspettativa per motivi di famiglia, personali e studio di cui all’art. 29, il diritto alla conservazione del posto di lavoro non potrà comunque superare la durata complessiva (malattia ed aspettativa per motivi di famiglia/personali e di studio) di tre anni e mezzo nell’arco di un quinquennio.
4. Ai fini della determinazione della durata massima delle assenze previste nel precedente comma, si considera il Datore quinquennio che viene a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di malattia o di aspettativa richiesta dal dipendente.
5. Ai fini della determinazione del periodo di comporto, si considerano utili i periodi di cui al successivo art. 30.
6. Sono esclusi dal calcolo del periodo di comporto i giorni di assenza dovuti a seguito degli effetti collaterali delle terapie salvavita. Il dipendente ha diritto al mantenimento, per intero, dello stipendio.
1. Ad integrazione dell’indennità erogata dall’Inps, l’Amministrazione garantirà al dipendente il seguente trattamento economico complessivo (indennità c/Inps e integrazione c/datore di lavoro): 100% della retribuzione netta per i primi 12 mesi di assenza per malattia; 50% della retribuzione netta per gli ulteriori 9 mesi di assenza per malattia. senza alcuna retribuzione, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accadutoconservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni per gli ulteriori 15 mesi.
2. II tempo trascorso in malattia è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli elementi retributivi legati all'anzianità e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il al trattamento di cui all’Art 68fine rapporto.
3. Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta da una struttura sanitaria pubblica, dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto del dipendente a tutti gli assegni, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e di turni.
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Malattia. Agli effetti Trattamento economico
a) il certificato medico alla Scuola e più precisamente alla segreteria del preside, entro due giorni dalla data di quanto previsto dal presente articolo, si intende rilascio (modulo “attestato di malattia” per malattia una alterazione dello stato il datore di salute che comporti incapacità lavoro)
b) il certificato medico all’INPS di appartenenza con lettera raccomandata entro due giorni dalla data di rilascio (modulo “attestato di malattia” per l’INPS) Il comporto è il periodo di tempo durante il quale il dipendente malato ha diritto alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore conservazione del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno posto di lavoro. InoltreIl lavoratore ha diritto al : - mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa per malattia fino ad un massimo di 12 mesi di calendario, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 12 mesi, il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico. In tal caso, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Aziendadovrà presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto; - mantenimento del posto di lavoro per assenze, nei termini dell'attuale normativa e comunque anche non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattiacontinuative, fino ad un massimo di 365 giorni di malattia nell’arco di 3 anni. In tal caso, il relativo certificato medico o datore di lavoro dovrà informare il numero lavoratore del termine del periodo di protocollo rilasciato dal medico curantecomporto. Nel computo delle assenze massime nell’arco dei 3 anni, non saranno considerate le aspettative non retribuite per malattia di cui al comma precedente. Qualora l’interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà della Scuola risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al T.F.R. e a quant’altro maturato. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmetteredi trattamento in day-hospital, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoroper sottoporsi alle citate terapie, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o festivo, a cura delle strutture abilitateStruttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.Tali giorni di assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da sono computati ad ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68effetto come servizio effettivamente prestato.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per 1. Vanno considerati nel computo della malattia una alterazione dello stato di salute tutti gli eventi che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore implichino inabilità temporanea del lavoratore, né i periodi desunta dall’apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti attività lavorativa occorsi fuori dell’orario di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termalicome tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'assenza per malattiaL’assenza deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
3. Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all’azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d’invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini dell’accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d’invio, ovvero, in caso di consegna, l’attestazione di ricevuta da parte dell’azienda.
6. L’eventuale prosecuzione dell’assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo T.B.C., tumori, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L’arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento del proprio turno lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di lavorolicenziamento ivi compresa indennità sostitutiva del preavviso.
11. InoltreQualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e comunque l’azienda non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattiaproceda al licenziamento, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedalierorapporto, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controlloperiodo successivo all’aspettativa, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonorimane sospeso, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni decorrenza anzianità agli effetti del preavviso e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.del T.F.R..
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Malattia. Agli effetti 1. in caso di quanto malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l'orario contrattualmente previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla l'inizio della prestazione lavorativa.
2. E' altresì assimilato alla malattia lo stato Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di incapacità lavorativa derivante da eventi lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul inabilità al lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio due giorni dal relativo rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del proprio turno certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio Rimane l'obbligo della malattia, il relativo spedizione del certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedalieroper i conviventi, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell'abitazione del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro.
4. in caso di malattia, disponibile al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il controllopersonale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando cui il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed ammalato non sia degente in ospedale o presso il Datore domicilio del datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articoloInfortunio sul lavoro Malattia e infortunio operai agricoliL’operaio agricolo a tempo indeterminato, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto caso di malattia gli infortuni o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.Xxx trattasi di infortunio sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in favore del lavoratoreogni caso, né i periodi non potrà superare il periodo di assenza dal lavoro per gravidanza dodici mesi dall’infortunio. Trascorso tale periodo e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi perdurando la infermità è reciproco il diritto di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere della malattia o dell’infortunio. InoltreSe l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o il numero di protocollo rilasciato dal medico curanteinfortunato. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedalieroospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui xxxxxxx.Xx caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero epuò richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi. Malattia e infortunio operai florovivaistiL’operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.Xxx trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio. Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della degenzatredicesima e quattordicesima mensilità, quello nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di dimissionexxxxxx.Xx caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. Il datore In caso di lavoro ha la facoltà necessità di far controllare la malattia pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui xxxxxxx.Xx caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore può richiedere, al termine del lavoratoreperiodo di cui al comma 1, appena ne abbia avuta comunicazioneun’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi. In caso di malattia, l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà diritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all’erogazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al parte del datore di lavoro, disponibile di una indennità giornaliera, nella misura del 25 per il controllocento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in ciascun vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Tale indennità sarà corrisposta dal giorno anche domenicale o festivoin cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, esubordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell’XXXX.Xx caso di infortunio sul lavoro, l’operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), a cura delle strutture abilitate. In assenza partire dal quarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di ciascuna delle due comunicazioni che precedono180 giornate, salvo il caso di comprovato Impedimentoavrà diritto all’erogazione, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore da parte del datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti di una indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. La corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’XXXXX.Xx trattamento, per malattia e infortunio, integrativo a conoscenza dell’accadutoquello di legge, di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda trenta giornate di lavoro continuative. Qualora, invece, l’operaio a tempo determinato abbia potuto inoltrare effettuato presso la prescritta denuncia all’INAIL stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di malattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall’INPS e dall’INAIL, a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera, rispettivamente prevista al 6° e 7° commi precedenti. La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora intervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia. Integrazione trattamento di malattia ed all'autorità giudiziariainfortuni sul lavoro operai agricoli Malattia La integrazione salariale, lo stesso corrisposta dalla Cassa integrazione extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, resta esonerato confermato che la integrazione salariale da ogni parte delle Casse extra legem medesime, dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardoregionale) e integrazione, pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. In mancanza Infortuni sul lavoroLa integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di tali comunicazioniinfortunio sul lavoro, salvo giuste ragioni d'impedimentoquanto previsto per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in xxxxx.Xx trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificateCasse extra legem dovranno assicurare a tali operai, ferme restando tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. Anticipazione trattamenti aziendaliLe aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il ritardo o la mancata comunicazionenucleo familiare, alla malattia, all’infortunio e alla cassa integrazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68Servizio militare Come previsto dalle norme in vigore.
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Samples: CCNL Agricoltura, Florovivaistica
Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo1. II personale dipendente non in prova, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza assente per malattia, salvo i casi ha di- ritto alla conservazione del posto per un periodo di giustificato impedimento18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, deve essere comunicata entro si sommano tutte le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno as- senze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.
2. Per motivi di lavoro. Inoltreparticolare gravità, il lavoratore al dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della in malattia, che ab- bia raggiunto il relativo certificato medico o il numero limite previsto dal precedente comma 1 e ne faccia motivata richiesta, viene concesso un periodo di protocollo rilasciato dal medico curanteaspettativa per- sonale fino a 18 mesi.
3. In caso di ricovero ospedalieropatologie gravi, che richiedono terapie salvavita e/o tem- poraneamente e parzialmente invalidanti quali, a mero titolo di esempio, emodialisi o chemioterapia, le assenze sono escluse dal computo dei giorni di cui al precedente comma 1.
4. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il lavoratore dovrà trasmetteretratta- mento per malattia, nell'osservanza dei tempi sopra espostil’Ente corrisponderà al dipendente, mese per mese, durante il certificato periodo di ricovero malattia: – il 100% della normale retribuzione mensile per un massimo di 12 mesi; – il 75% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi; – i periodi di cui al comma 2 non sono retribuiti.
5. L’assenza per malattia deve essere comunicata alla direzione dell’Ente e/o dell’Istituzione Formativa, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore tempestivamente e co- munque all’inizio dell’orario di lavoro ha la facoltà del giorno in cui si verifica, anche nel caso di far controllare la eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo com- provato impedimento.
6. II dipendente è tenuto a comunicare alla direzione dell’Ente e/o dell’I- stituzione Formativa il codice INPS ricevuto dal medico certificante entro i due giorni successivi all’inizio della malattia del lavoratoreo alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festi- vo, appena ne abbia avuta comunicazioneesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
7. La direzione dell’Ente e/o dell’Istituzione Formativa dispone il con- trollo della malattia, da medici ai sensi delle vigenti disposizioni di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenutolegge, di norma, fin dal primo giorno di assenza dal lavoroassenza, attraverso gli uffici compe- tenti.
8. Per cure idrotermali e fisioterapiche, si fa riferimento alle attuali disposizioni di legge.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitatetutela degli affetti da TBC.
10. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, Per quanto non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68previsto si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativala- vorativa. E' È altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante deri- vante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo l’obbligo della copertura assicurativa assicura- tiva in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione l’effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza L’assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio l’inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Aziendaall’Azienda, nei termini dell'attuale dell’attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio dall’inizio della malattiama- lattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza nell’osser- vanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenzade- genza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllocon- trollo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitateabi- litate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità al- l’autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimentod’impedimento, le assenze as- senze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.le
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante1. In caso di ricovero ospedaliero, malattia il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, avvertire tempestivamente il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà salvo cause di far controllare la malattia del lavoratoreforza maggiore o obbiettivi impedimenti, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicientro l'orario contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale deve essere consegnato o festivo, a cura delle strutture abilitateinviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonoPer i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza siano presenti nell'abitazione del datore di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionelavoro.
4. In caso d'assenza di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia o infortunio è assicurato il trattamento la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui all’Art 68ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
8. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi. Nota a verbale: Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all'art. 47.
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Samples: Collaborazione Domestica
Malattia. Agli effetti Il lavoratore in malattia deve darne tempestiva comunicazione al datore di quanto previsto dal presente articololavoro entro l’orario di inizio attività o, si intende per malattia una alterazione dello stato nel caso circostanze di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativaforza maggiore lo impediscano, entro due giorni dall’evento. E' altresì assimilato alla malattia lo stato Consegnare al datore di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavorolavoro un certificato medico, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curantedi base, dove è indicata la prognosi. In caso Se vive in regime di ricovero ospedalieroconvivenza è esonerata dalla consegna del certificato a meno che la malattia non avvenga durante un periodo in cui non è presente presso l’abitazione del datore, ad esempio durante le ferie. - Che succede se la malattia insorge durante la prova o il lavoratore dovrà trasmetterepreavviso? Se la lavoratrice si ammala durante il periodo di prova oppure durante il periodo di preavviso (sia esso di dimissioni o di licenziamento), nell'osservanza dei tempi sopra esposti, la malattia ne fa sospendere il certificato di ricovero e, decorso. Quest’ultimo riprenderà al termine della degenza, quello di dimissioneprognosi. Il - Chi paga la malattia e per quanti giorni? L’Inps non corrisponde alcuna indennità alla lavoratrice. È il datore di lavoro che si fa carico del pagamento dei giorni di malattia nei termini e nei tempi indicati nello schema di seguito: ANZIANITÀ LAVORATIVA GG ASSENZA RETRIBUTI NELL’ANNO SOLARE TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO FINO A 6 MESI 8 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 8° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 10 gg calendario (se oncologica 20 gg.) DA 6 MESI A 2 ANNI 10 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 10° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 45 gg calendario (se oncologica 90 gg.) OLTRE 2 ANNI 15 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 15° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 180 gg calendario (se oncologica 360 gg.) Oltre ai periodi di malattia retribuiti la lavoratrice ha la facoltà diritto alla conservazione del posto di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, lavoro (nei limiti indicati nella tabella) da medici calcolarsi come 365 giorni nell’arco di enti pubblicidue anni civili. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno Questi periodi sono raddoppiati in caso ci si trovi di assenza dal lavoro, fronte a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68malattie oncologiche.
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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per Disposizioni normative ed economiche
1. Vanno considerati nel computo della malattia una alterazione dello stato di salute tutti gli eventi che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore implichino inabilità temporanea del lavoratore, né i periodi desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termalicome tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'assenza per malattiadeve essere comunicata all'azienda entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, In entrambi i casi il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa dovrà altresì comunicare la prognosi tempestivamente e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico la giornata di rilascio del certificato. Ai fini delle suddette comunicazioni l’azienda metterà a disposizione un recapito telefonico e/o il numero di protocollo rilasciato dal medico curanteindirizzo e-mail. In caso di ricovero ospedalieromancato adempimento degli obblighi sopra indicati l’azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all’art. 32 del presente CCNL. Ciascun lavoratore è tenuto a comunicare il luogo dove lo stesso è reperibile durante la ma- lattia, se diverso dal domicilio comunicato all’azienda.
3. Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certi- ficato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo alla lettera C) comma 2:
1) per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 500 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servi- zio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno
10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenzia- mento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'inden- nità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra espostistesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il certificato rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R..
12. Ai lavoratori non in periodo di ricovero eprova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al termine comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della degenzametà di essa per altri 5 mesi, quello se aventi anzianità di dimissioneservizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
13. Il datore trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di lavoro ha retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
14. Per la facoltà determinazione delle quote di far controllare integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la malattia parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all’art.61 del lavoratoreCCNL comma 1 punti 1, appena ne abbia avuta comunicazione2, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto3, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, 4 e 6 aumentata figurativa- mente dell'incidenza contributiva a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitatecarico del dipendente.
15. In assenza ciascun periodo di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il l'intero trattamento di cui all’Art 68al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predi- sposta per l'INPS.
16. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, fermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in termini di legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Trasporto Merci Spedizioni E Logistica