Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di malattia ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavo- ro salvo cause lavoro ha la facoltà di forza maggiore o obbiettivi impedimentifar controllare la malattia del lavoratore, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro lavoro, disponibile per il relativo certificato medicocontrollo, rilasciato entro in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il giorno successivo all’inizio della malattiacaso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il certificatolavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, indicante la prognosi anche di inabilità al lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicotali comunicazioni, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per i conviventi, qualora il ritardo o la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4mancata comunicazione. In caso di malattia, al lavoratore, convivente d'assenza per malattia o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato infortunio è assicurato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi trattamento di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASLall’Art 68.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx- termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di malattia ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavo- ro salvo cause lavoro ha la facoltà di forza maggiore o obbiettivi impedimentifar controllare la malattia del lavoratore, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro lavoro, disponibile per il relativo certificato medicocontrollo, rilasciato entro in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il giorno successivo all’inizio della malattiacaso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il certificatolavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, indicante la prognosi anche di inabilità al lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicotali comunicazioni, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per i conviventi, qualora il ritardo o la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4mancata comunicazione. In caso di malattia, al lavoratore, convivente d'assenza per malattia o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato infortunio è assicurato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi trattamento di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASLall’Art 68.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1In senso assicurativo s'intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. In caso di malattia senso medico legale può definirsi come il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore processo morboso cronico od acuto, localizzato o obbiettivi impedimentidiffuso, entro l’orario contrat- tualmente previsto che determina una ridotta funzionalità dell'organismo Le polizze che hanno per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della oggetto l'evento "malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo " si articolano fondamentalmente su tre tipologie contrattuali che non sia espressamente richiesto dal datore comportano, di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventinorma, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore alcun tipo di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% rimborso in caso di malattia onco- logicadegenza domiciliare: 1) Corresponsione di una diaria per ogni giorno di degenza in struttura ospedaliera pubblica o privata, documentata dalla competente ASL.
7indipendentemente dagli esborsi sostenuti dall'assicurato. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 2) Rimborso all'assicurato di quanto effettivamente speso per degenza, interventi, esami pre e 6 decorre in post ricovero e ciò entro un limite di massimale (per persona, per evento, per anno assicurativo, per nucleo familiare), al netto di quanto eventualmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale; 3) Per il caso di invalidità permanente da malattia. I primi due casi equiparano quasi sempre il ricovero reso necessario da infortunio a quello reso necessario da malattia La polizza Infortuni non comprende gli infortuni sofferti in stato di malore (che ne è quindi all'origine) in quanto l'infortunio è privo di uno dei suoi tre requisiti fondamentali (la retribuzione globale causa esterna). Tuttavia alcune imprese comprendono anche tale eventualità, purché il malore non sia provocato da condizioni patologiche preesistenti Quando in un soggetto assicurato con polizza Infortuni ricorra il fenomeno del mancinismo, tutte le percentuali di fatto per un massimo invalidità permanente riconosciute all'arto superiore destro (quale che sia la tabella di 8invalidità adottata) vengono attribuite al sinistro e viceversa Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale non è correlato al valore di esistenza e quindi non è soggetto a regola proporzionale . Classico della R.C., 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivoma non limitato ad essa, il 50% termine ricorre anche nel Ramo Malattia, nel ricorso terzi, ecc Sono quelli originariamente stabiliti in un'apposito allegato alla legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della retribuzione globale Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell'Industria Sono considerate merci speciali alcuni prodotti di fattoparticolare pericolosità quali: - celluloide (grezza od oggetti di); – dal 4° giorno in poi- espansite, il 100% della retribuzione globale schiuma di fatto.
8lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse ed alveolari; - imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci). Restano salve Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito Nel Ramo Furto le condizioni di miglior favore localmente in atto polizza stabiliscono, ponendone obbligo a carico dell'assicurato, che si riferisco- no alle norme le cose assicurate siano protette da mezzi di legge riguardanti i lavoratori conviventichiusura che abbiano caratteristiche specifiche e contrattualmente stabilite, tali da definirsi sufficienti.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: Glossario Termini Assicurativi, Glossario Termini Assicurativi
Malattia. 1. In caso di Apprendisti settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 15 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di lavoro 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si calcolano nell’anno so- lareraggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per malattia, intendendosi per tale il sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi conservazione al posto di cui al comma 4 saranno aumentati del precedente comma, a partire dal 1º fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Apprendisti settore cartario-cartotecnico L'apprendista non in caso prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di malattia onco- logicaanzianità, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia per tutta la retribuzione globale di fatto per durata della malattia, sino ad un massimo di 812 mesi, 10mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, 15 nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni complessivi nel- l’anno lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per le anzianità malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui ai punti 1al precedente comma, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – a partire dal 1º fino al 3° 180º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione globale di fatto.
8giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente Norma valida per tutti i settori Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventio venga istituito in avvenire.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lasciorilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione nell’abitazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione conservazione del posto per i seguenti periodi:
1a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- riocalendario;
2b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- laresolare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logicaoncologica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno nell’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: – fino -fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal -dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'ente, opera ed istituto immediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio. In caso di malattia Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro devono inviare all'amministrazione stessa entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. Per L'ente ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoroservizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora Durante la malattia intervenga nel corso delle ferie o la lavoratrice ed il lavoratore non in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi prova hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8180 giorni in un anno solare, 10trascorsi i quali, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le e perdurando la malattia, l'ente, opera ed istituto potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di cui ai punti 1preavviso. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% a richiesta della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggiodipendente o del dipendente, per il perso- nale un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: - che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; - che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici; - che tale periodo sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione. Nel caso in cui cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, la lavoratrice o il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso presentasse le dimissioni, sarà applicato il domicilio del datore di lavoro.
10trattamento previsto per il licenziamento. La malattia in Il periodo di prova malattia o di preavviso sospende infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive. Durante il periodo di malattia la decorrenza degli stessi.lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto:
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Malattia. 1L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa tempestivamente e salvo impedimenti entro l'inizio del turno di lavoro. In ogni caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire rispettare gli obblighi di legge previsti per l'invio telematico del certificato di malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi dell'istituto previdenziale competente. il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il datore lavoratore deve presentarsi nel suo abituale posto di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2lavoro. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore che risulti assente alle visite di lavoro controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Il certificato, indicante la prognosi Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel Nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in ospedale o presso il domicilio del datore azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di lavoroTbc fermo restando quanto previsto dal presente articolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1Infortunio sul lavoro Malattia e infortunio operai agricoliL’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.Xxx trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio. Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere della malattia o dell’infortunio. Se l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o infortunato. In caso di malattia necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui xxxxxxx.Xx caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore può richiedere, al termine del periodo di lavo- ro salvo cause cui al comma 1, un’aspettativa non retribuita di forza maggiore o obbiettivi impedimentidurata non superiore a 6 mesi. Malattia e infortunio operai florovivaistiL’operaio a tempo indeterminato, entro l’orario contrat- tualmente previsto sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per l’inizio della prestazione lavorativaun periodo di 180 giorni.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore Xxx trattasi di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al infortunio sul lavoro, deve riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3dodici mesi dall’infortunio. Per i lavoratori conviventi non Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di xxxxxx.Xx caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. Rimane l’obbligo della spedizione In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui xxxxxxx.Xx caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore può richiedere, al termine del certificato medico per i conviventiperiodo di cui al comma 1, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori un’aspettativa non siano presenti nell’abi- tazione del datore retribuita di lavoro.
4durata non superiore a 6 mesi. In caso di malattia, l’operaio, in aggiunta al lavoratoretrattamento di legge, convivente o non conviventeavrà diritto, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un periodo massimo di 890 giornate in un anno, 10all’erogazione, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio da parte del datore di lavoro.
10, di una indennità giornaliera, nella misura del 25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, e subordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell’XXXX.Xx caso di infortunio sul lavoro, l’operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), a partire dal quarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di 180 giornate, avrà diritto all’erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. La corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’XXXXX.Xx trattamento, per malattia e infortunio, integrativo a quello di legge, di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda trenta giornate di lavoro continuative. Qualora, invece, l’operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di malattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall’INPS e dall’INAIL, a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera, rispettivamente prevista al 6° e 7° commi precedenti. La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora intervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia. Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli Malattia La integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione salariale da parte delle Casse extra legem medesime, dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione, pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. Infortuni sul lavoroLa integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in xxxxx.Xx trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di prova o inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di preavviso sospende la decorrenza legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso.Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornalierocontrattuale. Anticipazione trattamenti aziendaliLe aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli stessiIstituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all’infortunio e alla cassa integrazione. Servizio militare Come previsto dalle norme in vigore.
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Samples: CCNL Agricoltura, Florovivaistica
Malattia. 1L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità individuato. Per la valutazione del grado di invalidità si fa riferimento alla Tabella di accertamento riportata nelle Condizioni di Assicurazione. Per i casi non previsti in tale Tabella, si prendono in considerazione le Tabelle INAIL. ⚫ In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore degenza conseguente a malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass, neoplasie maligne, interventi per asportazione di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimentiorgani, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medicotrapianti, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificatoartro-protesi delle grandi articolazioni, indicante ictus cerebrale, la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non diaria raddoppia; ⚫ La diaria è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% prevista anche in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre Day hospital non inferiore a 3 giorni ed in caso di convalescenza a seguito di un ricovero di durata superiore a 10 giorni; ⚫ La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. Per assicurati di età superiore ai 60 anni la durata massima in caso di ricovero per malattia la retribuzione globale è di fatto 45 giorni per evento e 90 giorni per anno assicurativo. ⚫ Invio di un infermiere a domicilio: se l'Assicurato, nelle due settimane successive dalla dimissione dal ricovero, necessitasse di essere assistito da un infermiere, l'Impresa, attraverso una Struttura Organizzativa, provvederà al suo reperimento. La Società ne assume le spese fino a un massimo di 55 € al giorno per un massimo di 8cinque giorni per sinistro; ⚫ Invio di un fisioterapista a domicilio: qualora l'Assicurato, 10a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio o malattia improvvisa, 15 giorni complessivi nel- l’anno necessiti di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare al suo domicilio un fisioterapista. La Società terrà a proprio carico il costo fino a un massimo di 260 € per le anzianità sinistro; ⚫ Invio di cui ai punti 1un infermiere per assistenza di un familiare non autosufficiente: se l'Assicurato convive da solo con un familiare non autosufficiente e deve ricoverarsi a seguito di malattia o infortunio, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o la Struttura Organizzativa provvederà a inviare presso il domicilio del datore di lavoro.
10dell'Assicurato un infermiere per assistere il familiare non autosufficiente. La malattia Società terrà a proprio carico l'onorario fino a un massimo di 250 € per sinistro; ⚫ Assistenza domiciliare integrata: in periodo caso di prova ricovero della durata di almeno 8 giorni (se con intervento chirurgico) o di preavviso sospende almeno 12 giorni (senza intervento chirurgico) dovuto a malattia o infortunio, sono previsti i seguenti servizi di assistenza: - Ospedalizzazione domiciliare: la decorrenza Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'Istituto di cura; - Prestazioni professionali: in caso di necessità la Struttura Organizzativa provvede a inviare al domicilio dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale) fino a un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'Istituto di cura; - Servizi sanitari: se l'Assicurato necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire al proprio domicilio della consegna e del ritiro degli stessiesiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare i servizi xxxxxxxxx fino a un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura; - Servizi non sanitari: se l'Assicurato necessiti di svolgere incombenze connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare i servizi richiesti fino a un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'Istituto di cura; ⚫ Fornitura di attrezzature medico chirurgiche: se, a seguito di infortunio e/o malattia, si rendano necessarie all'Assicurato una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche: stampelle; sedia a rotelle; letto ortopedico; materasso antidecubito, la Struttura Organizzativa fornisce l'attrezzatura richiesta in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'Assicurato, sino ad un massimo di 90 giorni per Xxxxxxxx, tenendo il costo a carico della Società. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali attrezzature, la Società provvederà a rimborsare l'Assicurato delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, fino alla concorrenza di 500 € per sinistro, a fronte di presentazione di fattura o ricevuta fiscale da parte dell'Assicurato stesso; ⚫ Invio di una collaboratrice familiare (riservato alle assicurate donne): In caso di infortunio che comporti l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione, comprese le osteosintesi e i fissatori esterni, o in caso di frattura del bacino, femore, della colonna vertebrale o per frattura della costola purché radiologicamente accertate oppure in caso di ricovero per infortunio e/o malattia che comporti almeno un pernottamento in istituto di cura con o senza intervento chirurgico, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova, compatibilmente con la disponibilità locale. La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 50 € al giorno per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi per sinistro, con il limite di 350 €. Trasporto sanitario: Se l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio, necessita di un trasporto in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarla direttamente, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo per ogni Sinistro pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (casa - ospedale e ritorno). Secondo parere e consigli medici: La Società, tramite i medici della Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato il servizio di seconda opinione medica, che fornisce una seconda consulenza medica relativa a un approfondimento del proprio stato di salute. L'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente potrà contattare, direttamente o tramite il proprio medico curante, i medici della Struttura Organizzativa per ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. La Società terrà a proprio carico le relative spese sino a un massimo di 800 € per sinistro. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Invalidità Permanente per Infortunio - Tabella di accertamento - Sopravvalutazione fino a € 300.000 In caso di perdita totale anatomica o funzionale degli arti o della facoltà visiva o uditiva, relativamente alla somma assicurata fino a € 300.000, viene applicata una tabella di accertamento apposita e l'indennizzo viene liquidato con la percentuale di invalidità accertata senza applicazione di alcuna franchigia.
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Samples: Polizza Infortuni E Malattia
Malattia. 1. In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa il lavoratore dovrà avvertire dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro. II dipendente è tenuto a comunicare alla Società tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio la durata della prestazione lavorativaprognosi.
2. Il dipendente - a fronte di specifica richiesta aziendale - è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica al competente istituto di previdenza. La comunicazione del numero di protocollo andrà effettuata con modalità informatica (e-mail) o, in caso di impossibilità di tale utilizzo, a mezzo fax o posta; in tale ultimo caso farà fede il timbro della data di partenza.
3. In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all'estero, per mancanza di collegamento telematico tra la struttura sanitaria e l'istituto di previdenza, etc.), il lavoratore dovrà successivamente far pervenire trasmettere alla Società il certificato di malattia in forma cartacea rilasciato dal medico entro il terzo giorno dall'inizio della malattia, secondo le modalità attualmente in vigore in Società.
4. Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
5. Il dipendente non può presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione di cui ai commi precedenti. Qualora il dipendente intenda ripresentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di malattia, lo stesso dovrà avere cura di produrre ulteriore certificato medico che attesti la variazione della prognosi iniziale e, quindi, indichi la conseguente idoneità alla ripresa dell'attività lavorativa.
6. Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
7. II dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro il relativo certificato medicoin ciascun giorno, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattiaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il certificatodipendente che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, indicante la prognosi prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società. Al dipendente che si sottragga alla visita di inabilità al lavorocontrollo senza giustificato motivo si applicano le decurtazioni economiche previste dalle vigenti disposizioni legislative; inoltre, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore tale comportamento costituisce presupposto per eventuali sanzioni disciplinari.
8. Il dipendente con contratto di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicoa tempo indeterminato, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico assente per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni. Ai fini della maturazione del periodo di comporto si calcolano nell’anno so- laresommano tutte le assenze per malattia verificatesi nel corso dei quattro anni precedenti l'ultima manifestazione morbosa.
9. Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, intendendosi a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
10. Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze per tale malattia, senza soluzione di continuità dall'evento e debitamente certificate, per i periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza, per malattia conseguente ad infortunio accertato presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per malattie riconducibili allo stato di gravidanza o di puerperio e per le assenze riconducibili all'effettuazione di terapie salvavita.
11. Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
12. Superato il periodo di 365 giorni decorrenti dall’eventocomporto, nonché l'eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di mancato preavviso.
613. I periodi Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: - sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile della singola Sezione specifica di riferimento; - dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; - dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; - dal 366° giorno calendariale nessuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 4 saranno aumentati 9 del 50% in caso di malattia onco- logicapresente articolo, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3superato il 365° giorno consecutivo, calendariale di assenza verrà corrisposto il 50% della retribuzione globale lorda fissa mensile.
14. Per il dipendente con contratto di fatto; – dal 4° giorno lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in poifunzione del periodo di contratto.
15. Durante l'assenza per malattia, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no dipendente matura il diritto alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10ferie. La malattia in insorta durante le ferie, comporta, su richiesta dell'interessato la sospensione delle stesse per tutta la durata della prognosi risultante dal certificato medico. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva gli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo.
16. Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessicomporto. Per tali assenze compete l'intera retribuzione lorda fissa mensile.
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Malattia. 1. 1 In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro.
2 Il dipendente – a fronte di specifica richiesta aziendale - è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica al competente istituto di previdenza.
3 In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all’estero, per mancanza di collegamento telematico tra la struttura sanitaria e l’istituto di previdenza, etc.), il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente trasmettere alla Società il datore certificato di lavo- ro salvo cause malattia in forma cartacea rilasciato dal medico entro il terzo giorno dall’inizio della malattia iI dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativaprosecuzione dello stato di malattia.
2. 4 Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire dipendente non può presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione di cui ai commi precedenti.
5 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari.
6 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro il relativo certificato medicoin ciascun giorno, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
7 Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore dipendente con contratto di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicoa tempo indeterminato, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico assente per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi ha diritto alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lareentro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
8 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, intendendosi a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
9 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze per tale malattia, senza soluzione di continuità dall’evento e debitamente certificate, per i periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza, per malattia conseguente ad infortunio accertato presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per malattie riconducibili allo stato di gravidanza o di puerperio e per le assenze riconducibili all’effettuazione di terapie salvavita.
10 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
11 Superato il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASLlavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
7. 12 Durante i l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico:
13 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre riproporzionati in caso funzione del periodo di malattia la retribuzione globale di fatto contratto.
14 Durante l'assenza per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivomalattia, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, dipendente matura il 100% della retribuzione globale di fattodiritto alle ferie.
8. Restano salve le condizioni 15 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo servizio o a malattia professionale sono computate nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessicomporto.
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Malattia. L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda entro in normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento. Inoltre, il lavoratore deve inviare all'Azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla data prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su specifico modulo. Al fine di regolarizzare la situazione relativa ai controlli sullo stato di infermità e le relative conseguenze economiche, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 300 si concorda quanto segue:
1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, per consentire l'effettuazione di eventuali visite di controllo.
2) Nel caso in cui a livello territoriale, le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell'Ente preposto ai controllo di malattia, in orari diversi, le fascie orario di cui sopra saranno adeguate previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali.
3) Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per motivi inerenti la malattia, di norma preventivamente comunicate all'azienda o in casi di forza maggiore.
4) Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti costituisce inadempienza contrattuale a tutti gli effetti, decadendo inoltre il diritto a percepire trattamenti economici di malattia a carico dell'azienda limitatamente al periodo di infermità indicato nell'ultima certificazione medica. (Sono fatte salve disposizioni di legge che intervengono successivamente). La presente regolamentazione si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali previste da norme di legge o da regolamenti. Per il periodo di assenza per malattia, sempreché non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimentipiù eventi morbosi, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo massimo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale viene fissato in complessivi 14 mesi e s'intende riferito ad un arco temporale pari a trenta mesi immediatamente precedenti l'evento morboso. Per quanto concerne il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso trattamento di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per valgono le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9carattere generale. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia un'integrazione di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui quanto il lavoratore ammalato non sia degente percepisce in ospedale o presso il domicilio del datore forza di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova disposizioni legislative e/o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.altre norme fino a raggiungere i seguenti limiti:
a) operai ed intermedi
b) impiegati
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Malattia. 1Fermo restando quanto previsto dall’art. In caso 12 – parte seconda – del CCNL 27 novembre 1997, le parti convengono sull’opportunità di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i garantire ai lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% citato articolo un trattamento economi- co nei casi in caso cui la durata della malattia sia superiore ai limiti ivi previsti. Si conviene pertanto di intervenire presso l’Ente Bilaterale dell’Artigianato – EBAT – con specifica convenzione, in modo che, a carico dell’Ente stesso, sia garantito al lavoratore assente per malattia onco- logicail seguente trattamento economico, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso erogato a titolo di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8sostegno al reddito, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misuracosì come previsto dall’Accordo Interconfederale 21 luglio 1988: – fino - intervento economico pari al 3° giorno consecutivo, il 5034% della retribuzione globale di fatto; – , a decorrere dal 4151° giorno di malattia sino al 270° giorno di malattia. Rimane inteso che le imprese non aventi titolo o che non provvedano a segnalare all’Ente Bilaterale lo stato morboso del proprio dipendente, ai fini del sopra citato “Sostegno al reddito”, saranno tenute a liquidare in poivia diretta e sostitutiva, al lavoratore, le somme allo stesso spettanti per effetto del presente articolo. La presente normativa entrerà in vigore non appena approvato dal Comitato di Gestione dell’EBAT il 100% relativo regolamento attuativo e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2001. Le parti si danno atto dell’importanza che assume la previdenza complementare regolamentata dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali. Ferme restando le quantità e la decorrenza stabilita dal vigente CCNL Metalmeccanici ed Installazione di Impianti, le parti convengono sull’opportunità di dare, a cura della parte datoriale, amplia pubbli- cizzazione ai lavoratori del comparto circa i contenuti del sistema regionale di previdenza integrativa. In ragione di quanto sopra si conviene che, congiuntamente alla corresponsione della retribuzione globale delle competenze del mese di fattoaprile 2001, venga inserito a cura delle imprese, un modulo informativo, con- cordato fra le parti, recante ogni notizia utile in proposito.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: Contratto Metalmeccanici
Malattia. Obblighi di comunicazione
1. In Il dipendente che non può presentarsi in servizio per malattia deve darne comunicazione all’Amministrazione, entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza, avvalendosi del mezzo più rapido, salvo il caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativacomprovata impossibilità.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore In merito alle modalità ed ai tempi di lavoro il relativo certificato medicotrasmissione della certificazione di malattia rilasciata dal Medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi le parti concordano di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascioattenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Per i lavoratori conviventi non Nei casi di assenza per malattia il medico curante redige on line la certificazione medica costituita da: – certificato di diagnosi, con l’indicazione sia delle date iniziali e finali, sia della causa della malattia; - attestato di malattia, contenente solo l’indicazione della prognosi.
4. Il medico è necessario l’invio tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all’INPS con le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS. Il dipendente fornisce ad ISMEA il numero di protocollo identificativo del certificato trasmesso.
5. Nel caso in cui il medico competente (o la struttura sanitaria in caso di ricovero) sia impossibilitato alla trasmissione telematica del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoroil dipendente dovrà provvedere all’invio cartaceo, tramite raccomandata o PEC entro le 48 ore successive, all’INPS e farlo pervenire all’Azienda nel minor tempo possibile. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora In questo caso la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavororesponsabilità dell’invio ricade sul dipendente.
46. In caso La certificazione medica di malattia, cui ai commi che precedono non è richiesta al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:verificarsi dei primi due eventi di malattia di un solo giorno nell’arco dell’anno solare.
1) . Il dipendente assente per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo di 36 mesi.
2. Ai fini del computo del tetto massimo si calcolano nell’anno so- laresommano tutti gli eventi, intendendosi per tale il sebbene non continuativi, purché tra i singoli eventi non vi sia un periodo di 365 giorni decorrenti dall’eventoservizio attivo superiore a 6 mesi.
3. Qualora il dipendente abbia altresì fruito di un periodo di aspettativa per motivi di famiglia, personali e studio di cui all’art. 29, il diritto alla conservazione del posto di lavoro non potrà comunque superare la durata complessiva (malattia ed aspettativa per motivi di famiglia/personali e di studio) di tre anni e mezzo nell’arco di un quinquennio.
4. Ai fini della determinazione della durata massima delle assenze previste nel precedente comma, si considera il quinquennio che viene a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di malattia o di aspettativa richiesta dal dipendente.
5. Ai fini della determinazione del periodo di comporto, si considerano utili i periodi di cui al successivo art. 30.
6. I periodi Sono esclusi dal calcolo del periodo di cui comporto i giorni di assenza dovuti a seguito degli effetti collaterali delle terapie salvavita. Il dipendente ha diritto al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logicamantenimento, documentata dalla competente ASLper intero, dello stipendio.
71. Durante Ad integrazione dell’indennità erogata dall’Inps, l’Amministrazione garantirà al dipendente il seguente trattamento economico complessivo (indennità c/Inps e integrazione c/datore di lavoro): 100% della retribuzione netta per i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso primi 12 mesi di malattia la retribuzione globale di fatto assenza per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il malattia; 50% della retribuzione globale netta per gli ulteriori 9 mesi di fatto; – dal 4° giorno assenza per malattia. senza alcuna retribuzione, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia, per gli ulteriori 15 mesi.
2. II tempo trascorso in poimalattia è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli elementi retributivi legati all'anzianità e al trattamento di fine rapporto.
3. Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta da una struttura sanitaria pubblica, dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il 100% della retribuzione globale diritto del dipendente a tutti gli assegni, esclusi i compensi per prestazioni di fattolavoro straordinario e di turni.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1In caso di malattia o infortunio il dipendente deve darne telefonicamente avviso al proprio Responsabile entro la prima ora di lavoro e, in caso di assenza del Responsabile, al servizio di segreteria/reception (telefono 0000.000000) In caso di infortunio il dipendente deve anche recarsi dal medico/pronto soccorso per avviare la denuncia di infortunio all’Inail. Ai fini del pagamento dell'indennità di malattia, l'infermità che comporta incapacità lavorativa, anche per un solo giorno, deve essere documentata dal lavoratore mediante certificazione. Secondo le nuove disposizioni relative alla adozione del sistema telematico di certificazione, le attestazioni rilasciate dei medici di base vengono inviate ai datori di lavoro e direttamente all’Inps. Il lavoratore chiede al proprio medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato che il medico invia telematicamente all’Inps e fornire tale numero al proprio datore di lavoro. E’ possibile visionare il proprio certificato medico tramite il link xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xxxxx=0&xxxxxxxxxxx=000 , inserendo il numero di certificato rilasciato dal medico curante ed il proprio codice fiscale. Il ritardo della certificazione di inizio o continuazione della malattia potrebbe comportare la perdita dell'indennità INPS per i giorni di ritardo. L'indennità spetta per la durata della malattia indicata nella certificazione sanitaria. In caso di malattia prosecuzione oltre la prognosi il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente lavoratore, per conservare il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimentidiritto all'indennità, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio è tenuto a documentare la continuazione della malattia. Il certificatoSecondo la nuova normativa si prevede che nell’arco di un anno solare in occasione della prima e della seconda assenza per malattia la percentuale riconosciuta è del 100%, indicante per la prognosi di inabilità al lavoroterza verrà riconosciuta la percentuale del 66%, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati quarta sarà del 50% e dalla quinta in caso poi non sarà riconosciuto nessun importo. La gestione a scalare della carenza non vale per tutti gli eventi come ad esempio ricovero ospedaliero, certificati con prognosi di malattia onco- logicainiziale superiore ai 12 giorni (o per eventuali continuazioni o ricadute), documentata dalla competente ASLday hospital, patologie con terapie salvavita, emodialisi, sclerosi multipla ed eventi morbosi verificatisi durante la gravidanza.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: Regolamento Del Personale
Malattia. 1Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro. In caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza trasmettendo all’azienda la relativa certificazione entro il secondo giorno dall’inizio della stessa. Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto con la corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso e del TFR. Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all’azienda; in caso contrario, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa è considerata ingiustificata. Durante la malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di centottanta (180) giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavo- ro salvo cause lavoro può procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità sostitutiva di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2preavviso e del TFR. Il periodo di malattia è considerato utile al fine del computo dell’indennità di preavviso e di licenziamento. Durante il periodo di malattia il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto ha diritto ad una integrazione dell’indennità a carico INPS da corrispondersi dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico , a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: • 100% per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o primi tre giorni; • 75% per i giorni dal 4°al 20°; • 100% per i giorni dal 21° in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione poi della retribuzion e giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Le indennità a carico del datore di lavoro.
4. In caso lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di malattia; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, al lavoratore, convivente o il datore di lavoro non convivente, spetta è tenuto ad integrare la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino parte di indennità non corrisposta dall’istituto. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi termine le norme relative alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di 365 giorni decorrenti dall’eventoscadenza del contratto stesso.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, in malattia deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro entro l’orario di inizio attività o, nel caso circostanze di forza maggiore lo impediscano, entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3dall’evento. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del Consegnare al datore di lavoro un certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto rilasciato dal datore medico di lavorobase, dove è indicata la prognosi. Rimane l’obbligo della spedizione Se vive in regime di convivenza è esonerata dalla consegna del certificato medico per i conviventi, qualora a meno che la malattia intervenga nel corso delle ferie non avvenga durante un periodo in cui non è presente presso l’abitazione del datore, ad esempio durante le ferie. - Che succede se la malattia insorge durante la prova o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta il preavviso? Se la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato lavoratrice si ammala durante il periodo di provaprova oppure durante il periodo di preavviso (sia esso di dimissioni o di licenziamento), 10 la malattia ne fa sospendere il decorso. Quest’ultimo riprenderà al termine della prognosi. - Chi paga la malattia e per quanti giorni? L’Inps non corrisponde alcuna indennità alla lavoratrice. È il datore di lavoro che si fa carico del pagamento dei giorni di xxxxxxx- rio;
2malattia nei termini e nei tempi indicati nello schema di seguito: ANZIANITÀ LAVORATIVA GG ASSENZA RETRIBUTI NELL’ANNO SOLARE TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO FINO A 6 MESI 8 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 8° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 10 gg calendario (se oncologica 20 gg.) per anzianità da più DA 6 MESI A 2 ANNI 10 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di 6 mesi a fatto Dal 4° al 10° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 45 gg calendario (se oncologica 90 gg.) OLTRE 2 anni, 45 giorni ANNI 15 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di calendario;
3fatto Dal 4° al 15° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 180 gg calendario (se oncologica 360 gg.) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni Oltre ai periodi di calendario.
5. I periodi relativi malattia retribuiti la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di (nei limiti indicati nella tabella) da calcolarsi come 365 giorni decorrenti dall’evento.
6nell’arco di due anni civili. I Questi periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% sono raddoppiati in caso ci si trovi di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASLfronte a malattie oncologiche.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1. In caso Per periodo di comporto si intende il periodo di tempo durante il quale un lavoratore, assente per malattia o infortunio, conserva il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire proprio diritto al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio mantenimento del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore posto di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione La sua durata è fissata dalla contrattazione collettiva. Tabella Periodo di comporto in virtù dell’anzianità di servizio e del certificato medico per i conviventilivello Per le malattie di particolare gravità (oncologiche, qualora sclerosi multipla, cirrosi epatica, ictus, coma o interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico), opportunamente certificate dai servizi sanitari nazionali, la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lareè elevata a 24 mesi. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, intendendosi per tale è possibile risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. Una volta decorso il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6comporto, se il lavoratore non rientra al lavoro, il datore di lavoro è libero di licenziarlo. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% Si stabilisce che in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso infortunio o di malattia la retribuzione globale l'imprenditore ha diritto di fatto recedere dal contratto solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Una volta che il periodo di comporto sia trascorso, peraltro, tale circostanza diviene già di per un massimo sé sufficiente a legittimare il licenziamento: Il datore di 8lavoro, 10infatti, 15 giorni complessivi nel- l’anno per resta comunque libero di esercitare il diritto di recesso e, se lo fa, non deve dimenticare di rispettare le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di forme prescritte dalla legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmentelicenziamento. Peraltro, è dovuta solo nel caso in cui tale licenziamento non necessariamente deve essere immediato ma può avvenire anche dopo la ripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente, purché resti il lavoratore ammalato nesso di causalità tra il recesso e il superamento del periodo di comporto. Infatti la ripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente non sia degente in ospedale o presso il domicilio può essere considerata, di per sé, come rinuncia del datore di lavoro.
10lavoro al suo diritto di recedere dal rapporto. La Al datore di lavoro non è possibile, in via generale, licenziare il lavoratore in pendenza del suo stato di malattia in o infortunio, prima che sia decorso il periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessicomporto.
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Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro la- voro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente con- trattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1Il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di solidarietà è cumulabile con la prestazione economica di malattia che resta riferita all’effettiva retribuzione percepita dai lavoratori, per effetto del nuovo orario di lavoro contrattualmente stabilito (INPS circ. n. 38/1987). L’indennità di malattia a carico dell’INPS spetta in misura intera, tuttavia è determinata avendo riguardo alla sola retribuzione percepita nel periodo qaudrisetttimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente l’evento (anche se inferiore a quella risultante dall’applicazione dei minimali di retribuzione), con esclusione delle somme corrisposte a titolo di trattamento di cassa integrazione. I lavoratori in contratto di solidarietà interessati all’intervento della CIG devono considerarsi ad orario ridotto giornaliero; pertanto eventuali e diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa nell’arco della settimana devono intendersi ininfluenti ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera. Questa si determina dividendo la retribuzione effettivamente percepita nel periodo di interessa per il numero delle giornate lavorate, o comunque retribuite (riproporzionate, in casa di settimana corta, con il coefficiente 0,20), intendendosi quindi come retribuite anche le giornate nelle quali, a seguito della particolare distruzione dell’orario ridotto settimanale, non sia stata prestata di fatto attività (INPS circolare n. 9/1986). In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore riduzione dell’orario di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante di tipo verticale spetta la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso sola indennità di malattia, al lavoratorese gli eventi di malattia, convivente o non conviventeparte di essi, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il si verificano nel corso di un periodo di prova, 10 giorni piena occupazione,; qualora invece gli eventi medesimi cadono in periodi sospensione totale dal lavoro ,spetta soltanto il trattamento di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendariointegrazione salariale.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: Contratti Di Solidarietà
Malattia. 1Il lavoratore ha l’obbligo entro 2 giorni dall’inizio dell’assenza di inviare certificazione medica attestante l’avvenuto stato di malattia e la presunta durata della medesima secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il lavoratore assente per malattia deve darne tempestiva comunicazione entro l’orario di inizio della propria attività lavorativa. Il ritardo nella comunicazione o la omissione delle certificazione di cui innanzi, in osservanza ai termini citati, determina l’assenza ingiustificata del dipendente e l’applicazione delle relative sanzioni, qualora non vi siano comprovate giustificazione per le quali il lavoratore si trovava nella impossibilità ad osservare detto obbligo. Il lavoratore è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio presso il quale è tenuto a rimanere dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo. Quanto, detto sopra, ovviamente non trova applicazione in caso di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e i casi di forza maggiore. Il lavoratore ha, altresì, l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante o, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore potrà procedere alla risoluzione del rapporto. La malattia insorta durante il periodo di lavo- ro salvo cause ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: - malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso periodo di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2ferie; - malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto può corrispondere l’indennità per un massimo numero di 8giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, ancorché questi abbia precedenti lavorativi presso altri datori nei 12 mesi precedenti. Allo scadere del termine contrattuale viene comunque meno il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fattodiritto a qualsiasi indennità sia a conguaglio (datore) che a pagamento diretto (INPS).
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1Le parti convengono di rinviare la definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente articolo, definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2004. Nelle more si applicherà la disciplina contrattuale previgente di seguito riportata. “ In caso di assenza per malattia ed infortunio la lavoratrice o il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore deve informare immediatamente, di lavo- ro salvo cause xxxxx, prima dell'inizio del turno di forza maggiore o obbiettivi impedimentiservizio, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro malattia entro due giorni dalla data di rilascio. L’Amministrazione deve anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal relativo ri- lascio.
3primo giorno di malattia. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicoInoltre, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora se la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattiaè riconosciuta ed assistita dall'INPS, al lavoratoree l'infortunio dall'INAIL, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodil’Amministrazione deve integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
1a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale sino al 365^ giorno di fatto.
8assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Restano salve le condizioni Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di miglior favore localmente accordi interconfederali in atto materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello che si riferisco- no la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili l’integrazione va corrisposta in base alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventilegge. L’Amministrazione può recedere dal rapporto allorquando la lavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio.
9b) Il 100% della retribuzione globale fino al 365^ giorno di assenza per infortunio. L’aggiunta L’Amministrazione deve anticipare il 40% della quota convenzionale sostitutiva retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo della lavoratrice o del lavoratore di vitto rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo d’emolumenti stipendiali fissi e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel non variabili. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio. Nel caso in cui il lavoratore ammalato non l'infortunio o malattia sia degente in ospedale ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a recuperare da chi è responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito. Per le lavoratrici o presso il domicilio del datore di lavoroi lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.”
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Malattia. 1L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento. In ogni caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimentiinviare all'impresa, entro l’orario contrat- tualmente previsto 48 ore, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Per quanto concerne il controllo delle assenze per l’inizio malattia, fermo restando l'art. 5, legge n. 300/1970, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della prestazione lavorativa.
2malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore che risulti assente alle visite di lavoro controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Il certificato, indicante la prognosi Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel Nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in ospedale o presso il domicilio del datore azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di lavoroTbc - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1Cassenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'Istituto secondo quanto indicato nell'art. In 70. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e perdurando la malattia, l'Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso. ln caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospitaI di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. ln tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato. La conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; che tale periodo sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, il lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13 0 e 14 0 mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire avrà diritto: alle prestazioni sanitarie del servizio sanitario nazionale; ad una indennità pari al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della normale retribuzione globale percepita per i giorni di fattomalattia dal 4 0 al 20 0 , e pari a 2/3 della normale retribuzione per i giorni successivi, da corrispondersi dall'INPS; – dal 4° giorno ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dall'Istituzione, in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve modo da raggiungere complessivamente le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.seguenti misure:
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Malattia. 1Cassenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'Istituto secondo quanto indicato nell'art. In caso 70. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8180 giorni in un anno solare, 10trascorsi i quali, 15 e perdurando la malattia, l'Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso. ln caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni complessivi nel- l’anno di assenza per le anzianità malattia i relativi giorni di cui ai punti 1ricovero ospedaliero, 2di trattamento in day hospitaI di assenza per sottoporsi alle citate terapie, 3 dello stesso comma 4debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. ln tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato. La conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggioa richiesta del dipendente, per il perso- nale che ne usufruisca normalmenteun ulteriore periodo, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore frazionabile, di lavoro.
10. La malattia in periodo giorni 180 di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.calendario, alle seguenti condizioni:
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Malattia. 1Infortunio sul lavoro Malattia e infortunio operai agricoliL’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.Xxx trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio. Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere della malattia o dell’infortunio. Se l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o infortunato. In caso di malattia necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui xxxxxxx.Xx caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore può richiedere, al termine del periodo di lavo- ro salvo cause cui al comma 1, un’aspettativa non retribuita di forza maggiore o obbiettivi impedimentidurata non superiore a 6 mesi. Malattia e infortunio operai florovivaistiL’operaio a tempo indeterminato, entro l’orario contrat- tualmente previsto sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per l’inizio della prestazione lavorativaun periodo di 180 giorni.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore Xxx trattasi di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al infortunio sul lavoro, deve riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3dodici mesi dall’infortunio. Per i lavoratori conviventi non Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di xxxxxx.Xx caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. Rimane l’obbligo della spedizione In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui xxxxxxx.Xx caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore può richiedere, al termine del certificato medico per i conviventiperiodo di cui al comma 1, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori un’aspettativa non siano presenti nell’abi- tazione del datore retribuita di lavoro.
4durata non superiore a 6 mesi. In caso di malattia, l’operaio, in aggiunta al lavoratoretrattamento di legge, convivente o non conviventeavrà diritto, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un periodo massimo di 890 giornate in un anno, 10all’erogazione, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio da parte del datore di lavoro.
10, di una indennità giornaliera, nella misura del 25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, esubordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell’XXXX.Xx caso di infortunio sul lavoro, l’operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), a partire dal quarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di 180 giornate, avrà diritto all’erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. La corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’XXXXX.Xx trattamento, per malattia e infortunio, integrativo a quello di legge, di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda trenta giornate di lavoro continuative. Qualora, invece, l’operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di malattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall’INPS e dall’INAIL, a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera, rispettivamente prevista al 6° e 7° commi precedenti. La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora intervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia. Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli Malattia La integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione salariale da parte delle Casse extra legem medesime, dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione, pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. Infortuni sul lavoroLa integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in xxxxx.Xx trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di prova o inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di preavviso sospende la decorrenza legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. Anticipazione trattamenti aziendaliLe aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli stessiIstituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all’infortunio e alla cassa integrazione. Servizio militare Come previsto dalle norme in vigore.
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Samples: CCNL Agricoltura, Florovivaistica
Malattia. 1Le parti convengono di rinviare la definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente articolo, definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2004. Nelle more si applicherà la disciplina contrattuale previgente di seguito riportata. “ In caso di assenza per malattia ed infortunio la lavoratrice o il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore deve informare immediatamente, di lavo- ro salvo cause xxxxx, prima dell'inizio del turno di forza maggiore o obbiettivi impedimentiservizio, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro malattia entro due giorni dal relativo ri- lasciodalla data di rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale sino al 365^ giorno di fatto.
8assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Restano salve le condizioni Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di miglior favore localmente accordi interconfederali in atto materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello che si riferisco- no la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili l’integrazione va corrisposta in base alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventilegge. L’Amministrazione può recedere dal rapporto allorquando la lavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio.
9b) Il 100% della retribuzione globale fino al 365^ giorno di assenza per infortunio. L’aggiunta L’Amministrazione deve anticipare il 40% della quota convenzionale sostitutiva retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo della lavoratrice o del lavoratore di vitto rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo d’emolumenti stipendiali fissi e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel non variabili. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio. Nel caso in cui il lavoratore ammalato non l'infortunio o malattia sia degente in ospedale ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a recuperare da chi è responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito. Per le lavoratrici o presso il domicilio del datore di lavoroi lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.”
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Malattia. 1L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento. In ogni caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimentiinviare all'impresa, entro l’orario contrat- tualmente previsto 48 ore, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenz iali competenti. Per quanto concerne il controllo delle assenze per l’inizio malattia, fermo restando l'art. 5, legge n. 300/70, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di control lo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti speciali stici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della prestazione lavorativa.
2malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve prese ntarsi nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore che risulti assente alle visite di lavoro controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della quale l'INPS non erogh erà l'indennità di malattia. Il certificato, indicante la prognosi Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel Nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo acc ertamento dello stato d'infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in ospedale o presso il domicilio del datore azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di lavoroTBC - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Malattia. 1. In caso di Durante la malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi prova ha diritto alla conservazione del posto e della retribuzione per un periodo massimo di dodici mesi complessivi nell'arco di due anni solari, trascorso il quale, perdurando la malattia, l'azienda potrà procedere al licenziamento del medesimo, salvo che nei casi sottospecificati, con la corresponsione delle previste indennità. Per anno solare s'intende un qualunque periodo continuativo di trecentosessantacinque giorni e non già l'anno civile di calendario che corre dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'azienda comunicherà al lavoratore interessato l'approssimarsi della scadenza del periodo suddetto. In casi particolari, anche su richiesta della RSU, l'azienda potrà rinviare la risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando che il successivo periodo sarà considerato di aspettativa non retribuita, con la sola decorrenza dell'anzianità di servizio. Il lavoratore ha comunque la facoltà di richiedere l'aspettativa di cui all’art. 25 del presente contratto. Per il personale con contratto di lavoro si calcolano nell’anno so- larea tempo determinato il diritto alla conservazione del posto e della retribuzione cessa comunque con la scadenza del relativo contratto. Se l’assenza dal lavoro è determinata da patologie di particolare gravità (a titolo esemplificativo: affezioni tubercolari, intendendosi riconosciute e assistite dall'ente competente per tale Legge, malattie oncologiche, gravi cardiopatie, AIDS), il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi conservazione del posto e della retribuzione di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per sopra viene prorogato fino a un massimo di 812 mesi continuativi di calendario, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino durante i quali l'azienda corrisponderà con decorrenza 1.1.2005 un importo pari al 3° giorno consecutivo, il 5080% della retribuzione globale di fatto; – retribuzione, comprese le mensilità supplementari. In tale ipotesi il lavoratore potrà inoltre ottenere un'anticipazione sul TFR accantonato presso l’azienda all’atto della richiesta, con decorrenza 1.1.2005 in misura non superiore al 80% dello stesso. Se l'assenza dal 4° giorno in poilavoro è determinata da malattia professionale, il 100% la conservazione del posto e della retribuzione globale prosegue fino alla guarigione ovvero alla dichiarazione di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di inabilità permanente al lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Malattia. 1L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'ente, opera ed istituto immediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio. In caso di malattia Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro devono inviare all'amministrazione stessa entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. Per L'ente ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoroservizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora Durante la malattia intervenga nel corso delle ferie o la lavoratrice ed il lavoratore non in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi prova hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8180 giorni in un anno solare, 10trascorsi i quali, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le e perdurando la malattia, l'ente, opera ed istituto potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di cui ai punti 1preavviso. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% a richiesta della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggiodipendente o del dipendente, per il perso- nale un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: - che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; - che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici; - che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione. Nel caso in cui cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, la lavoratrice o il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso presentasse le dimissioni, sarà applicato il domicilio del datore di lavoro.
10trattamento previsto per il licenziamento. La malattia in Il periodo di prova malattia o di preavviso sospende infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive. Durante il periodo di malattia la decorrenza degli stessi.lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto:
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Malattia. 1Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione la- vorativa. È altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa deri- vante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l’obbligo della copertura assicura- tiva in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l’effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L’assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l’inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all’Azienda, nei termini dell’attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall’inizio della ma- lattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di malattia ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente trasmettere, nell’osser- vanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della de- genza, quello di dimissione. Il datore di lavo- ro salvo cause lavoro ha la facoltà di forza maggiore o obbiettivi impedimentifar controllare la malattia del lavoratore, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro lavoro, disponibile per il relativo certificato medicocon- trollo, rilasciato entro in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abi- litate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il giorno successivo all’inizio della malattiacaso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il certificatolavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, indicante la prognosi anche di inabilità al lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed al- l’autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicotali comunicazioni, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventigiuste ragioni d’impedimento, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattiale as- senze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.ferme restando le
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Malattia. 1. In caso Trattamento economico
a) il certificato medico alla Scuola e più precisamente alla segreteria del preside, entro due giorni dalla data di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente rilascio (modulo “attestato di malattia” per il datore di lavo- ro salvo cause lavoro)
b) il certificato medico all’INPS di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante appartenenza con lettera raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore dalla data di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso rilascio (modulo “attestato di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto ” per i seguenti periodi:
1l’INPS) per anzianità fino a 6 mesi, superato Il comporto è il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi tempo durante il quale il dipendente malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al : - mantenimento del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lareper assenza continuativa per malattia fino ad un massimo di 12 mesi di calendario, intendendosi anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 12 mesi, il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico. In tal caso, il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto; - mantenimento del posto di lavoro per tale il periodo assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6di malattia nell’arco di 3 anni. I periodi In tal caso, il datore di lavoro dovrà informare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle assenze massime nell’arco dei 3 anni, non saranno considerate le aspettative non retribuite per malattia di cui al comma 4 saranno aumentati precedente. Qualora l’interruzione del 50% in servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà della Scuola risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al T.F.R. e a quant’altro maturato. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia onco- logicai relativi giorni di ricovero ospedaliero, documentata di trattamento in day-hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente ASLAzienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso Tali giorni di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fattoassenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Malattia. 1. In Salvo il caso di malattia giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 72 il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1 giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli articoli seguenti del presente contratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli articoli seguenti del presente contratto. Nella ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1 giorno dall'inizio della assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli articoli seguenti del presente contratto. Ai sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il datore di lavo- ro salvo cause lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di forza maggiore o obbiettivi impedimentifar effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i Servizi ispettivi degli Istituti competenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante o chi ne fa le veci ha inoltre la prognosi facoltà di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascioenti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico- fiscali. È fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all'invio telematico dello stesso. In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 67. Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell'attestazione medica. Al rientro in servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso di malattia mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto all’art. 55, con l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso. Il datore di lavo- ro salvo cause lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di forza maggiore far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte degli Enti Pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattiaproprio domicilio. Il certificatolavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, indicante la prognosi al fine di inabilità al lavoroconsentire l'effettuazione delle visite di controllo, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto richieste dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del certificato medico presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i conviventicasi di forza maggiore, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei dei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro.
4, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 14o comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro nella sede di lavoro. In caso di malattiamancato rientro, al lavoratorel'assenza sarà considerata ingiustificata, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione con le conseguenze previste dall’art. 67 del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendariopresente contratto.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Malattia. 1. In I dipendenti sono assicurati con un'assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore contro la perdita di lavo- ro salvo cause guadagno in caso d'incapacità lavorativa giustificata dal punto di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato vista medico, rilasciato entro senza colpa, a causa di una malattia (almeno l'80% del salario assicurato, per un massimo di 730 giorni, incluso il giorno successivo all’inizio periodo d'attesa). Sunrise UPC e i dipendenti pagano ciascuno la metà dei premi. Questa assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia sostituisce l'obbligo da parte di Sunrise UPC di continuare a pagare il salario. Si applicano le condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione della polizza assicurativa. Durante il periodo di attesa dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, Sunrise UPC pagherà al dipendente il 100% del salario fisso. Il certificatoUna volta scaduto il periodo di attesa, indicante Sunrise UPC inoltrerà l'indennità giornaliera di malattia ai dipendenti interessati. Sunrise UPC integrerà queste prestazioni d'indennità giornaliera col pagamento continuato del salario per un massimo di 730 giorni, in modo che insieme all'indennità giornaliera ai dipendenti venga corrisposto, per la prognosi durata del periodo di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata un importo totale corrispondente al datore 100% del salario netto versato in occasione di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3piena capacità lavorativa (pagamento della differenza del salario netto). Per i lavoratori conviventi non Il pagamento del salario continuato supplementare da parte di Sunrise UPC è necessario l’invio subordinato all'obbligo dell'assicuratore di versare l'indennità giornaliera di malattia. Sunrise UPC può ridurre il pagamento del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore salario continuato nella stessa misura in cui l'assicurazione riduce le indennità giornaliere. Il diritto al pagamento del salario continuato durante il periodo di attesa e il pagamento del salario continuato supplementare termina al più tardi con la fine del rapporto di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione Dopo la fine del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto rapporto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo rimane solo l’eventuale diritto da parte del lavoratore di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6ricevere l’indennità giornaliera dall’assicurazione secondo le condizioni assicurative applicabili. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% Se l'assicurazione che fornisce l'indennità giornaliera in caso di malattia onco- logicanon eroga alcuna prestazione, documentata dalla competente ASLSunrise UPC continuerà a versare il salario al massimo nella misura prevista dall'art. 324a del Codice delle obbligazioni, a condizione che siano soddisfatte le relative condizioni.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Malattia. 1L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa tempestivamente e salvo impedimenti entro l'inizio del turno di lavoro. In ogni caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire rispettare gli obblighi di legge previsti per l'invio telematico del certificato di malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi dell'istituto previdenziale competente. Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, fermo restando l'art. 5, legge n. 300/1970, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il datore lavoratore deve presentarsi nel suo abituale posto di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2lavoro. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore che risulti assente alle visite di lavoro controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Il certificato, indicante la prognosi Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel Nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in ospedale o presso il domicilio del datore azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di lavoroTbc - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie