Mandato dei periti. I Periti devono: 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 18 Somme Assicurate 3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; 4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Mandato dei periti. I Periti devono:
1. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. b) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 18 Somme Assicurateal punto 6.2 “Obblighi in caso di sinistro”;
3. c) verificare l’esistenzal'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicuratedei beni assicurati, determinando il valore che le cose medesime i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 20 al punto 2.2 “Valore delle cose assicurate e determinazione del dannodei beni assicurati ”;
4. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgomberosalvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 lettera del punto 6.4 b)) “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni Periti sono dispensati dall'osservanza di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danniformalità giudiziaria.
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Samples: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Mandato dei periti. I Periti periti devono:
1. a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché dichiarate; verificare se l’Assicurato od il Contraente contraente o l’assicurato ha adempiuto agli obblighi a quanto previsto dall’articolo 1 "Obblighi in caso di cui all’Art. 18 Somme Assicuratesinistro";
3. c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 20 previsti all’articolo 4 "Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoassicurate" della Sezione “Assicurazione Principale”;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno d. stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio salvataggio, secondo i criteri di demolizione e sgomberovalutazione. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 dell’articolo 3 “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b)b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito un verbale (con allegate le stime dettagliate, da redigersi ) che deve essere redatto in doppio esemplare2 esemplari, uno per ognuna delle Partiparti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I risultati delle operazioni periti sono dispensati dall’osservanza di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso ogni formalità di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei dannilegge.
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Samples: Condizioni Di Assicurazione
Mandato dei periti. I Periti devono:
1. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze circostante che avessero aggravato mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché ;
c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 18 Somme Assicurate15;
3. d) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando ed il valore che le cose medesime assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno19;
4. e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgomberodelle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 17 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni valutazioni di cui agli artt. 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità alla indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Assicurazione Incendio
Mandato dei periti. I Periti devono:
1. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;; Condizioni di assicurazione Edizione 25.07.2015 Sezione Incendio - Pagina 21 di
2. b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicatedichiarate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui a quanto previsto all’Art. 18 Somme Assicurate5.1 “Obblighi in caso di sinistro”;
3. c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui previsti all’Art. 20 5.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoassicurate”;
4. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio salvataggio, secondo i criteri di demolizione e sgomberovalutazione. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 5.3 “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I risultati delle operazioni Periti sono dispensati dall’osservanza di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso ogni formalità di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei dannilegge.
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Samples: Insurance Contract
Mandato dei periti. I Periti devono:
1. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicatedichiarate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui a quanto previsto all’Art. 18 Somme Assicurate5.1. “Obblighi in caso di sinistro”;
3. c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui previsti all’Art. 20 5.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoassicurate”;
4. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio salvataggio, secondo i criteri di demolizione e sgomberovalutazione. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 5.3 “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I risultati delle operazioni Periti sono dispensati dall’osservanza di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso ogni formalità di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei dannilegge.
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Samples: Insurance Contract
Mandato dei periti. I Periti devono:
1. ) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. ) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Artall’art. 18 Somme Assicurate15;
3. ) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Artall’art. 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno19;
4. ) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 lettera b), i I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni Periti sono dispensati dall'osservanza di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danniformalità.
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Samples: Insurance Contract
Mandato dei periti. I Periti devono:
1. a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché ;
c. verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 18 Somme Assicurateall’articolo 14;
3. verificare d. verificate l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando ed il valore che le cose medesime assi- curate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoall’articolo 18;
4. e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgomberodelle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 del- l’articolo 16 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti rac- colti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle due Parti. I risultati delle operazioni opera- zioni di cui agli artt. 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le due Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei dannidel dan- no. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Mutuo
Mandato dei periti. I Periti devono:
1. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicatecomunicate nella forma prevista all’art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l’Assicurato od o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Arta quanto previsto all’art. 18 Somme Assicurate7.1 della presente Sezione;
3. c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Artprevisti all’art. 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno7.5 della presente Sezione;
4. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgomberosalvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Artdell’art. 20 7.3 lettera b)) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Condizioni di assicurazione Generali Valore Commercio Plus mod. VK99/06 Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 35 di La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I risultati delle operazioni Periti sono dispensati dall’osservanza di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso ogni formalità di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei dannilegge.
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Mandato dei periti. I Periti devono:
1. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;; Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 21 di
2. b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicatedichiarate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui a quanto previsto all’Art. 18 Somme Assicurate5.1 “Obblighi in caso di sinistro”;
3. c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui previsti all’Art. 20 5.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoassicurate”;
4. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio salvataggio, secondo i criteri di demolizione e sgomberovalutazione. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 5.3 “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I risultati delle operazioni Periti sono dispensati dall’osservanza di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso ogni formalità di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei dannilegge.
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Samples: Insurance Contract
Mandato dei periti. I Periti devono:
1. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicatedichiarate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui a quanto previsto all’Art. 18 Somme Assicurate5.1. “Obblighi in caso di sinistro”;
3. c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui previsti all’Art. 20 5.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;assicurate”; Pagina 32 di Sezione Furto Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
4. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio salvataggio, secondo i criteri di demolizione e sgomberovalutazione. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 5.3 “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I risultati delle operazioni Periti sono dispensati dall’osservanza di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso ogni formalità di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei dannilegge.
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Samples: Insurance Contract