MENSA AZIENDALE Clausole campione

MENSA AZIENDALE. Le previsioni sotto riportate troveranno applicazione entro il mese di febbraio 2019, salvo che per i colleghi già abilitati alla fruizione del servizio mensa. • Per tutto il personale che ha sede di lavoro presso le unità organizzative ubicate in Milano Piazza Meda e Via Massaua, trovano applicazione le previsioni che tempo per tempo disciplinano l’accesso alla mensa aziendale sita in Galleria de Cristoforis e Via Massaua. Il ticket ordinario sarà erogato unicamente a coloro che saranno presenti in servizio in coincidenza con le giornate di chiusura dei punti mensa. Per coloro che optassero per la non fruizione del servizio mensa, verrà riconosciuto il ticket nella misura prevista dal CCNL tempo per tempo vigente. Sarà garantito il ticket ordinario ai colleghi affetti da malattie certificate che impediscono la fruizione del servizio mensa. • I colleghi convocati per corsi di formazione presso le sedi di Milano Piazza Meda e Via Massaua, in sostituzione di diversi trattamenti, fruiranno del servizio mensa, senza addebito del costo del pasto. • I colleghi in missione presso le sedi servite dai due punti mensa sopracitati, potranno optare per il servizio mensa, senza addebito del costo del pasto e in sostituzione di differenti trattamenti. In considerazione del valore sociale della mensa aziendale, in commissione paritetica di Gruppo in materia di Welfare, verrà effettuata una verifica relativa ai livelli di adesione e di funzionamento entro il 30.06.2019.
MENSA AZIENDALE. L’azienda che non istituisce il servizio mensa aziendale è tenuta ad elargire al dipendente un’indennità sostitutiva. L’azienda CIS ha perciò attivato il servizio mensa aziendale tramite convenzione con ristoranti e bar della zona. Per ogni pasto somministrato il CIS partecipa alla spesa per una quota pari ad € 7,00. Il servizio di mensa può essere usufruito dai dipendenti in caso di rientro pomeridiano ordinario; vale anche nel caso sia necessario lo straordinario prolungato (maggiore di 2 ore). Per coloro che non usufruiscono della mensa, verrà riconosciuta un’indennità sostitutiva pari ad € 3,00 per ogni giorno di rientro ordinario.
MENSA AZIENDALE. Il servizio consiste nella preparazione ed erogazione di pasti ai dipendenti comunali e al personale autorizzato ad accedere alla mensa aziendale del comune, quale a titolo esemplificativo si possono indicare i volontari, che operano per l’ente locale e i collaboratori esterni autorizzati. I pasti verranno preparati presso il centro cottura di viale Europa ed erogati presso lo stesso centro o altri locali. L'eventuale trasporto delle vivande sarà a carico del concessionario, senza aumento del prezzo unitario del pasto. Il servizio avrà luogo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, salvo particolari esigenze relative al periodo elettorale, e sarà effettuato indicativamente tra le ore 13,00 e le ore 14.00 e dovrà essere garantito nell'arco di tutto l'anno solare. Il numero indicativo dei pasti annui è specificato nell'allegato A/3 del capitolato. Il Comune dovrà comunicare per il tramite dell'ufficio scuola, con un preavviso di almeno un giorno, anche verbale, da confermarsi per iscritto, eventuali variazioni degli orari o eventuali giorni di non effettuazione del servizio. Per i dipendenti comunali e le persone legittimamente autorizzate, ogni pasto sarà regolato con la consegna del “buono virtuale”, senza alcun obbligo di prenotazione preventiva. Il servizio verrà effettuato con sistema tipo linea di distribuzione o con servizio al tavolo, a seconda dell’offerta gestionale presentata dall’aggiudicatario.
MENSA AZIENDALE. In tutte le strutture in cui è istituita la mensa aziendale, l’accesso alla stessa è garantito a tutti i dirigenti nei giorni in cui prestano servizio durante l’apertura della mensa, e regolamentato da accordi intercorsi tra la Struttura sanitaria e le XX.XX. Qualora il dirigente usufruisca del servizio mensa, egli è tenuto al versamento di un contributo pari ad euro 2,50 per ogni pasto. Il pasto va comunque consumato fuori dell’orario di lavoro e non è diversamente monetizzabile, fatto salvo per i dirigenti che svolgono attività lavorativa per non meno di 12 ore consecutive.
MENSA AZIENDALE. Negli ospedali con almeno 180 dipendenti (medici e non), sarà isti- tuita sia pure con le necessarie gradualità, la mensa aziendale. L’accesso alla mensa, quando istituita, è garantito a tutti i sanitari, nei giorni in cui prestano servizio durante l’apertura della mensa e rego- lamentato da accordi tra Amministrazione e RSL, anche per quanto attie- ne al rimborso. Il pasto va comunque consumato fuori dell’orario di lavoro e non è monetizzabile.
MENSA AZIENDALE. Le Aziende provvederanno alla istituzione di una mensa aziendale o, in sostituzione, alla corresponsione a ciascun dipendente di un’indennità giornaliera utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, la cui misura è fissata in € 0,40. Tale limitazione non trova applicazione qualora la lavoratrice madre utilizzi i periodi di riposo di cui all’art. 10 della Legge n. 1204/1971. Nei casi di organizzazione del ciclo produttivo su più turni, come normato dall’art. 14, si demanda alla contrattazione aziendale la definizione di tempi e modalità per il consumo dei pasti. L’importo di cui sopra resta assorbito nei trattamenti di miglior favore eventualmente corrisposti a livello aziendale.
MENSA AZIENDALE. Le parti convengono che il servizio mensa sia erogato entro un massimale di Euro 10,33 per pasto, e in caso di mancata fruizione del pasto mensa, non sia previsto alcun altro trattamento sostitutivo. Per ogni pasto consumato sarà trattenuto al dipendente un importo di Euro 0,26.
MENSA AZIENDALE. Proprietà e/o gestione della mensa e dei bar aziendali. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

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  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La data delle sedute pubbliche sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica in data 18.11.2019 alle ore 10.00 (eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune), presso il Comune di San Gimignano in Piazza Duomo, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta QUALITATIVA: ELEMENTI QUALITATIVI ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte qualitative e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. L’apertura della busta contenente gli elementi e sub-elementi quantitativi sarà effettuata in seduta pubblica. L’amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, con la procedura di cui all’art. 97, comma 5, D.lgs. 50/2016.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Fatturazione e pagamento 1. La ditta aggiudicataria potrà emettere fatture a cadenza mensile, a partire dalla data di collaudo positivo del sistema, di valore correlato all’importo contrattuale. 2. Le fatture, dovranno indicare con precisione il servizio oggetto d’appalto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto , nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l’Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. 4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL. 2. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze: • il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 10 ed il 15° giorno del mese stesso; • il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.