MENSA AZIENDALE Clausole campione

MENSA AZIENDALE. Le previsioni sotto riportate troveranno applicazione entro il mese di febbraio 2019, salvo che per i colleghi già abilitati alla fruizione del servizio mensa. • Per tutto il personale che ha sede di lavoro presso le unità organizzative ubicate in Milano Piazza Meda e Via Massaua, trovano applicazione le previsioni che tempo per tempo disciplinano l’accesso alla mensa aziendale sita in Galleria de Cristoforis e Via Massaua. Il ticket ordinario sarà erogato unicamente a coloro che saranno presenti in servizio in coincidenza con le giornate di chiusura dei punti mensa. Per coloro che optassero per la non fruizione del servizio mensa, verrà riconosciuto il ticket nella misura prevista dal CCNL tempo per tempo vigente. Sarà garantito il ticket ordinario ai colleghi affetti da malattie certificate che impediscono la fruizione del servizio mensa. • I colleghi convocati per corsi di formazione presso le sedi di Milano Piazza Meda e Via Massaua, in sostituzione di diversi trattamenti, fruiranno del servizio mensa, senza addebito del costo del pasto. • I colleghi in missione presso le sedi servite dai due punti mensa sopracitati, potranno optare per il servizio mensa, senza addebito del costo del pasto e in sostituzione di differenti trattamenti. In considerazione del valore sociale della mensa aziendale, in commissione paritetica di Gruppo in materia di Welfare, verrà effettuata una verifica relativa ai livelli di adesione e di funzionamento entro il 30.06.2019.
MENSA AZIENDALE. In tutte le strutture in cui è istituita la mensa aziendale, l’accesso alla stessa è garantito a tutti i dirigenti nei giorni in cui prestano servizio durante l’apertura della mensa, e regolamentato da accordi intercorsi tra la Struttura sanitaria e le XX.XX. Qualora il dirigente usufruisca del servizio mensa, egli è tenuto al versamento di un contributo pari ad euro 2,50 per ogni pasto. Il pasto va comunque consumato fuori dell’orario di lavoro e non è diversamente monetizzabile, fatto salvo per i dirigenti che svolgono attività lavorativa per non meno di 12 ore consecutive.
MENSA AZIENDALE. L’azienda che non istituisce il servizio mensa aziendale è tenuta ad elargire al dipendente un’indennità sostitutiva. L’azienda CIS ha perciò attivato il servizio mensa aziendale tramite convenzione con ristoranti e bar della zona. Per ogni pasto somministrato il CIS partecipa alla spesa per una quota pari ad € 7,00. Il servizio di mensa può essere usufruito dai dipendenti in caso di rientro pomeridiano ordinario; vale anche nel caso sia necessario lo straordinario prolungato (maggiore di 2 ore). Per coloro che non usufruiscono della mensa, verrà riconosciuta un’indennità sostitutiva pari ad € 3,00 per ogni giorno di rientro ordinario.
MENSA AZIENDALE. Le parti convengono che il servizio mensa sia erogato entro un massimale di Euro 10,33 per pasto, e in caso di mancata fruizione del pasto mensa, non sia previsto alcun altro trattamento sostitutivo. Per ogni pasto consumato sarà trattenuto al dipendente un importo di Euro 0,26.
MENSA AZIENDALE. Le Aziende provvederanno alla istituzione di una mensa aziendale o, in sostituzione, alla corresponsione a ciascun dipendente di un’indennità giornaliera utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, la cui misura è fissata in € 0,40. Tale limitazione non trova applicazione qualora la lavoratrice madre utilizzi i periodi di riposo di cui all’art. 10 della Legge n. 1204/1971. Nei casi di organizzazione del ciclo produttivo su più turni, come normato dall’art. 14, si demanda alla contrattazione aziendale la definizione di tempi e modalità per il consumo dei pasti. L’importo di cui sopra resta assorbito nei trattamenti di miglior favore eventualmente corrisposti a livello aziendale.
MENSA AZIENDALE. Il servizio consiste nella preparazione ed erogazione di pasti ai dipendenti comunali e al personale autorizzato ad accedere alla mensa aziendale del comune, quale a titolo esemplificativo si possono indicare i volontari, che operano per l’ente locale e i collaboratori esterni autorizzati. I pasti verranno preparati presso il centro cottura di viale Europa ed erogati presso lo stesso centro o altri locali. L'eventuale trasporto delle vivande sarà a carico del concessionario, senza aumento del prezzo unitario del pasto. Il servizio avrà luogo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, salvo particolari esigenze relative al periodo elettorale, e sarà effettuato indicativamente tra le ore 13,00 e le ore 14.00 e dovrà essere garantito nell'arco di tutto l'anno solare. Il numero indicativo dei pasti annui è specificato nell'allegato A/3 del capitolato. Il Comune dovrà comunicare per il tramite dell'ufficio scuola, con un preavviso di almeno un giorno, anche verbale, da confermarsi per iscritto, eventuali variazioni degli orari o eventuali giorni di non effettuazione del servizio. Per i dipendenti comunali e le persone legittimamente autorizzate, ogni pasto sarà regolato con la consegna del “buono virtuale”, senza alcun obbligo di prenotazione preventiva. Il servizio verrà effettuato con sistema tipo linea di distribuzione o con servizio al tavolo, a seconda dell’offerta gestionale presentata dall’aggiudicatario.
MENSA AZIENDALE. Negli ospedali con almeno 180 dipendenti (medici e non), sarà isti- tuita sia pure con le necessarie gradualità, la mensa aziendale. L’accesso alla mensa, quando istituita, è garantito a tutti i sanitari, nei giorni in cui prestano servizio durante l’apertura della mensa e rego- lamentato da accordi tra Amministrazione e RSL, anche per quanto attie- ne al rimborso. Il pasto va comunque consumato fuori dell’orario di lavoro e non è monetizzabile.
MENSA AZIENDALE. Proprietà e/o gestione della mensa e dei bar aziendali. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).