Common use of MERCATO DEL LAVORO Clause in Contracts

MERCATO DEL LAVORO. Premessa Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che: - il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali; - la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali; - le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato; - la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela; - le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali; - la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo; - condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: - riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego; - ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative; - concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi). Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con apposito accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Premessa Le parti stipulanti il CCNL Turismopresente CCNL, premesso che: - il settore turistico Settore è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali; - la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali; - le caratteristiche strutturali delle attività turistiche del Settore implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato; - la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica del Settore rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela; - le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali; - la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo; - condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: - riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego; - ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative; - concordano che la rete degli enti bilaterali EBNT e dei centri di servizio possa le sue articolazioni territoriali possano agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale da EBNT ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismoa EBNT e alle sue articolazioni territoriali, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi). Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali da EBNT e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con apposito accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Premessa Le parti stipulanti il CCNL Turismopresente c.c.n.l., premesso che: - il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali; - la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali; - le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato; - la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela; - le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro sull'organizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali; - la libera circolazione della manodopera, nell’ambito nell'ambito dei Paesi della Unione Europea europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo; - condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilateralibilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: - riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego; - ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti Enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative; - concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio l'articolazione territoriale dell'EBITEN possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente dall'Ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti Enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi). Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti Enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con apposito accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi

MERCATO DEL LAVORO. Premessa Le parti Parti stipulanti il CCNL Turismoc.c.n.l. turismo, premesso che: - il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali; - la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali; - le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato; - la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela; - le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro sull'organizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali; - la libera circolazione della manodopera, nell’ambito nell'ambito dei Paesi della Unione Europea europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo; - condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilateralibilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: - riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego; - ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti Enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative; - concordano che la rete degli enti Enti bilaterali e dei centri Centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente dall'Ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti Enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi). Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti Enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con un apposito accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Premessa Le parti stipulanti il CCNL Turismopresente CCNL, premesso che: - il settore turistico Settore è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali; - la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore dei Settori e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali; - le caratteristiche strutturali delle attività turistiche del Settore implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato; - la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica del Settore rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela; - le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali; - la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismoSettore; - condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore dei Settori e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: - riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego; - ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative; - concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi). Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con apposito accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

MERCATO DEL LAVORO. Premessa Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che: - il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali; - la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali; - le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato; - la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere Relativamente alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela; - le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali; - la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo; - condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti problematiche del mercato del lavoro, l’obiettivo principale è quello di rendere i diversi strumenti utilizzabili il più possibile funzionali ed adeguati per fornire risposte coerenti e flessibili in relazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. In particolare sarà oggetto di confronto congiunto delle Parti: - l’andamento del mercato nazionale ed internazionale, nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive, gli indirizzi di politica commerciale, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi e gli effetti sull’occupazione derivanti da tali prospettive con particolare riferimento alle aree di crisi; - gli effetti sull’organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall’introduzione di innovazioni tecnologiche, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali; - l’utilizzazione degli incentivi di legge per l’innovazione industriale; - l’andamento della contrattazione aziendale; - le problematiche relative all’orario di lavoro e del lavoro a tempo parziale anche in rapporto al contesto della competitività internazionale, le eventuali sperimentazioni a livello aziendale, l’attuazione della normativa contrattuale in argomento; - l’andamento, sulla base delle più significative esperienze aziendali, degli orari di fatto – disaggregati per donne, uomini, impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore di lavoro prestato oltre l’orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l’intervento della cassa integrazione guadagni – al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore predisporre analisi e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: - riconoscono concordemente la necessità suggerire proposte relativamente ai regimi e alle quantità di utilizzare tutti gli istituti capaci lavoro, con particolare attenzione al lavoro a ciclo continuo e avendo come punto di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiegoriferimento il quadro della situazione internazionale; - ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche le novità legislative nazionali e la promozione delle conseguenti iniziativecomunitarie che hanno riflesso sul settore; - concordano che la rete degli enti bilaterali l’andamento annuale della retribuzione di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi; - l’andamento dell’occupazione nei settori ed in particolare di quella giovanile, il grado di utilizzazione dei contratti speciali e dei centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi part-time per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che monitorare il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale ha carattere volontariorapporti di lavoro speciali, con particolare riferimento ai contratti a termine, ai contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, all’apprendistato e a contratti a tempo parziale, esaminando i singoli lavoratori dati raccolti; - lo sviluppo dell’attività comunitaria e le impresedel Dialogo sociale europeo, nel con riferimento anche al tema della rappresentanza; - l’andamento della situazione previdenziale ed assistenziale pubblica e gli eventuali risvolti sugli istituti del welfare di settore; - il monitoraggio della effettiva disponibilità di manodopera qualificata; - la valutazione di eventuali problematiche relative all’applicazione del conto ore; - la dinamica dei costi compreso quello del lavoro, anche rispetto delle normative che tutelano ai principali paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro medesimo e la privacylegislazione in materia contributiva, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti assistenziale e debiti formativi)antinfortunistica. Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, Ciò anche al fine di verificare una valutazione della competitività internazionale; - la entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi; - le problematiche connesse con l’inserimento lavorativo di lavoratori diversamente abili; - la presenza di lavoratori immigrati e la loro integrazione sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al loro grado di alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana; - la promozione di progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione al possibile utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali; - la possibilità di disciplinare concorrere alla diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la materia con apposito accordorealizzazione di attività esterne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Premessa Le parti stipulanti il CCNL Turismoparti, premesso che: - il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale con l'intento di promuovere e territoriale degli addetti con rischio potenziare le occasioni di perdite di investimenti professionali; - la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo impiego all'interno delle imprese del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali; - Turismo della provincia di Modena, con il presente accordo, individuano una serie di strumenti in grado di migliorare le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un possibilita' di incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'obiettivo comune di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato; - la evoluzione della domanda lavoro. In particolare si individuano, fra gli strumenti in grado di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela; - le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute attraverso la gestione di una maggiore flessibilità nell'impiego dei Lavoratori, i seguenti: - La FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, intese alla creazione di professionalità medio/elevate, ma anche di nuove figure professionali, non ancora presenti a fattori istituzionalisufficienza nel mercato del lavoro o alla riqualificazione di personale appartenente a categorie svantaggiate, così da favorire per esempio la presenza femminile o l'attivazione di percorsi di Pari opportunità o di inserimento di Lavoratori disoccupati da lungo tempo o iscritti alle liste di mobilità (L. 223) o appartenenti alle Categorie Protette; - la libera circolazione conferma della manodoperavalidità di strumenti come i CFL, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofil'APPRENDISTATO ed il PART-TIME, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismola cui applicazione, così come previsto successivamente, sia compito delle istituenda "COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO"; - condividono l'obiettivo le parti convengono altresì, allo scopo di valorizzare la permanenza ulteriormente le potenzialità occupazionali del Settore Turismo, di definire norme specifiche relative all'inserimento nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro di Lavoratori ultratrentaduenni, appartenenti alle categorie protette (punti seguenti da e) a f) del presente Accordo) e della nuova disciplina dei sistemi all'utilizzo di collocamento, considerata istituti quali la opportunità flessibilità (punto g) ed i contratti a tempo determinato (punto h). Al fine di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: - riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego; - ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative; - concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Conseguentementefavorire l’occupazione, le parti ritengono opportuna convengono di stipulare accordi in materia di: • a) Formazione professionale • b) Contratti di formazione e lavoro • c) Apprendistato • d) Part-time • e) Lavoratori ultratrentaduenni • f) Lavoratori categorie protette • g) Flessibilità • h) Contratto a tempo determinato • i) Lavoratori extra COSTITUZIONE DELLA “COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO” Viene costituita la istituzione “Commissione Paritetica Provinciale Mercato del Lavoro” composta da un membro dell’Associazione CONFESERCENTI, da un membro dell’Associazione CONFCOMMERCIO e da un rappresentante di uno strumento operativo cui ogni organizzazione sindacale firmataria. Tale Commissione delibererà relativamente all'applicazione degli accordi presenti e futuri sulle materie sopra indicate alle lettere da a) ad i) ed ulteriori materie che successivamente le imprese parti vorranno regolamentare con appositi accordi integrativi del settorepresente documento. La “Commissione Paritetica Provinciale Mercato del lavoro” di seguito abbreviata a Commissione Paritetica Provinciale, si incontrerà almeno una volta al mese per svolgere le diverse attività oggetto del presente accordo. La frequenza degli incontri potrà essere differente in relazione alle modalità di svolgimento delle singole attività cosi’ come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi). Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con apposito accordopiu’ innanzi regolamentate.

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Samples: www.ebmodena.it

MERCATO DEL LAVORO. Premessa Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che: - il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali; - la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali; - le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato; - la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere Relativamente alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela; - le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali; - la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo; - condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti problematiche del mercato del lavoro, l'obiettivo principale è quello di rendere i diversi strumenti utilizzabili il più possibile funzionali ed adeguati per fornire risposte coerenti e flessibili in relazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. In particolare sarà oggetto di confronto congiunto delle Parti: - l'andamento del mercato nazionale ed internazionale, nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive, gli indirizzi di politica commerciale, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi e gli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive con particolare riferimento alle aree di crisi; - gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione. professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali; - l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale; - l'andamento della contrattazione aziendale; - le problematiche relative all'orario di lavoro e del lavoro a tempo parziale anche in rapporto al contesto della competitività internazionale, le eventuali sperimentazioni a livello aziendale, l'attuazione della normativa contrattuale in argomento; - l'andamento, sulla base delle più significative esperienze aziendali, degli orari di fatto - disaggregati per donne, uomini, impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore di lavoro prestato oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento cìella cassa integrazione guadagni - al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore predisporre analisi e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: - riconoscono concordemente la necessità suggerire proposte relativamente ai regimi e alle quantità di utilizzare tutti gli istituti capaci lavoro, con particolare attenzione al lavoro a ciclo continuo e avendo come nunto di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiegoriferimento il quadro della situazione internazionale; - ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche le novità legislative nazionali e la promozione delle conseguenti iniziativecomunitarie che hanno riflesso sul settore; - concordano che la rete degli enti bilaterali l'andamento annuale della retribuzione di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi; - l'andamento dell'occupazione nei settori ed in particolare di quella giovanile, il grado di utilizzazione dei contratti speciali e dei centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi part-time per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che monitorare il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale ha carattere volontariorapporti di lavoro speciali, con particolare riferimento ai contratti a termine, ai contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, all'apprendistato e a contratti a tempo parziale, esaminando i singoli lavoratori dati raccolti; - lo sviluppo dell'attività comunitaria e le impresedel Dialogo sociale europeo, nel con riferimento anche al tema della rappresentanza; - l'andamento della situazione previdenziale ed assistenziale pubblica e gli eventuali risvolti sugli istituti del welfare di settore; - il monitoraggio della effettiva disponibilità di manodopera qualificata; - la valutazione di eventuali problematiche relative all'applicazione del conto ore; - la dinamica dei costi compreso quello del lavoro, anche rispetto delle normative che tutelano ai principali paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro medesimo e la privacylegislazione in materia contributiva, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti assistenziale e debiti formativi)antinfortunistica. Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, Ciò anche al fine di verificare una valutazione della competitività internazionale; - la entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi; - le problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori diversamente abili; - la presenza di lavoratori immigrati e la loro integrazione sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al loro grado di allabetizzazione e conoscenza della lingua italiana; - la promozione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione al possibile utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali; - la possibilità di disciplinare concorrere alla diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la materia con apposito accordorealizzazione di attività esterne.

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MERCATO DEL LAVORO. Premessa Le parti stipulanti parti, con l'intento di promuovere e potenziare le occasioni di impiego all'interno delle imprese dei settori Commercio, Servizi della provincia di Modena, con il CCNL Turismopresente accordo, premesso che: - il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio individuano una serie di perdite strumenti in grado di investimenti professionali; - la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio migliorare le possibilita' di incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'obiettivo comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali; - le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato; - la evoluzione della domanda lavoro. In particolare si individuano, fra gli strumenti in grado di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela; - le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute attraverso la gestione di una maggiore flessibilità nell'impiego dei Lavoratori, i seguenti: - La FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, intese alla creazione di professionalità medio/elevate, ma anche di nuove figure professionali, non ancora presenti a fattori istituzionalisufficienza nel mercato del lavoro o alla riqualificazione di personale appartenente a categorie svantaggiate, così da favorire per esempio la presenza femminile o l'attivazione di percorsi di Pari opportunità o di inserimento di Lavoratori disoccupati da lungo tempo o iscritti alle liste di mobilità (L. 223) o appartenenti alle Categorie Protette; - la libera circolazione conferma della manodoperavalidità di strumenti come i CFL, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofil'APPRENDISTATO ed il PART-TIME, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismola cui applicazione, così come previsto successivamente, sia compito delle istituenda "COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO"; - condividono l'obiettivo le parti convengono altresì, allo scopo di valorizzare la permanenza ulteriormente le potenzialità occupazionali dei Settori Commercio, Distribuzione e Servizi, di definire norme specifiche relative all'inserimento nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro di Lavoratori ultratrentaduenni, appartenenti alle categorie protette (punti seguenti da e) a f) del presente Accordo) e della nuova disciplina dei sistemi all'utilizzo di collocamento, considerata istituti quali la opportunità flessibilità (punto g) ed i contratti a tempo determinato (punto h). Al fine di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: - riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego; - ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative; - concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Conseguentementefavorire l’occupazione, le parti ritengono opportuna convengono di stipulare accordi in materia di: • a) Formazione professionale • b) Contratti di formazione e lavoro • c) Apprendistato • d) Part-time • e) Lavoratori ultratrentaduenni • f) Lavoratori categorie protette • g) Flessibilità • h) Contratto a tempo determinato COSTITUZIONE DELLA “COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO” Viene costituita la istituzione “Commissione Paritetica Provinciale Mercato del Lavoro” composta da un membro dell’Associazione Confesercenti, da un membro dell’Associazione Confcommercio e da un rappresentante di uno strumento operativo cui ogni organizzazione sindacale firmataria. Tale Commissione delibererà relativamente all’applicazione degli accordi presenti e futuri sulle materie sopra indicate alle lettere da a) ad h) ed ulteriori materie che successivamente le imprese parti vorranno regolamentare con appositi accordi integrativi del settorepresente documento. La “Commissione Paritetica Provinciale Mercato del lavoro” di seguito abbreviata a Commissione Paritetica Provinciale, si incontrerà almeno una volta al mese per svolgere le diverse attività oggetto del presente accordo. La frequenza degli incontri potrà essere differente in relazione alle modalità di svolgimento delle singole attività cosi’ come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi). Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con apposito accordopiu’ innanzi regolamentate.

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