Misura delle agevolazioni Clausole campione

Misura delle agevolazioni. 1. Le agevolazioni concesse possono essere nella forma del contributo in conto capitale e del prestito agevolato, ed assumono a riferimento i tassi di cofinanziamento previsti dalla normativa vigente, di cui al precedente art.3, comma 1.
Misura delle agevolazioni. Modalità di concessione e erogazione dell’agevolazione
Misura delle agevolazioni. 1. Le misure delle agevolazioni, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), sono individuate nelle seguenti tabelle, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3. Le misure medesime si applicano alle spese ritenute ammissibili nel limite stabilito nella colonna «max» per la rispettiva dimensione d’impresa. Nel caso di agevolazioni per operazioni di leasing, dette misure si applicano al valore originario dei beni oggetto di locazione. La soglia «de minimis» è indicata con «d.m.». Al punto 2.2.1 sono descritte le iniziative previste nelle suddette tabelle. 2. Per l’acquisizione di veicoli l’agevolazione massima è pari al 15 per cento. La limitazione della misura di contributo per i veicoli si applica anche nel caso di interventi per la promozione di misure per la protezione dell’ambiente (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002). 3. Per i negozi di generi alimentari situati nei comuni indicati al punto 2.2.1 si applicano le misure delle agevolazioni indicate nella tabella «settore commercio» aumentate di cinque punti percentuali (l’aumento è riferito alla percentuale indicata nella colonna «max»; per le microimprese alla relativa percentuale).
Misura delle agevolazioni. INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO ALL’INGROSSO E COOPERAZIONE* MICRO (*) IMPRESE PICCOLE IMPRESE MEDIE IMPRESE GRANDI IMPRESE Investimenti nei comuni Indicati al punto 2.2.1 Attività sostitutive Nuove iniziative Cooperative sociali Miglioramento condizioni lavoro Incrementi occupazionali Artigianato: inserimento in centri Storici e in aree artigianali Altri casi Investimenti in altri comuni Attività sostitutive Nuove iniziative Cooperative sociali Miglioramento condizioni lavoro Artigianato: inserimento in centri storici e in aree artigianali Incrementi occupazionali Altri casi max max max 40% 25% + d.m. 35% 17,5% + d.m. 30% 10% + d.m. 25% 35% 15% + d.m. 30% 7,5% + d.m. 25% d.m. 25% 35% 15% + d.m. 30% 7,5% + d.m. 25% d.m. 10% 35% 15% + d.m. 30% 7,5% + d.m. 25% d.m. 25% 25% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 20% d.m. 20% 25% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 20% d.m. 20% 20% 15% + d.m. 20% 7,5% + d.m. 20% d.m. 20% 35% 25% + d.m. 30% 17,5% + d.m. 25% 10% + d.m. 25% 30% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 25% d.m. 25% 35% 15% + d.m. 30% 7,5% + d.m. 25% d.m. 10% 30% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 25% d.m. 25% 25% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 20% d.m. 20% 20% 15% + d.m. 20% 7,5% + d.m. 20% d.m. 20% 15% 15% 15% 7,5% + d.m. 15% d.m. 15% * esclusa cooperazione di consumo COMMERCIO * MICRO (*) IMPRESE PICCOLE IMPRESE MEDIE IMPRESE GRANDI IMPRESE Investimenti nei comuni indicati al punto 2.2.1 Inserimento in centri storici Miglioramento condizioni lavoro Investim. prevalent. Immobiliari Incrementi occupazionali Altri casi Investimenti in altri comuni Inserimento in centri storici Miglioramento condizioni lavoro Investim. prevalent. Immobiliari Incrementi occupazionali Altri casi max max max 35% 15% + d.m. 30% 7,5% + d.m. 25% d.m. 20% 35% 15% + d.m. 30% 7,5% + d.m. 25% d.m. 25% 30% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 25% d.m. 20% 25% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 20% d.m. 20% 20% 15% + d.m. 20% 7,5% + d.m. 20% d.m. 20% 30% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 25% d.m. 20% 30% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 25% d.m. 25% 25% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 25% d.m. 20% 20% 15% + d.m. 20% 7,5% + d.m. 20% d.m. 20% 15% 15% 15% 7,5% + d.m. 15% d.m. 15% * inclusa cooperazione di consumo TURISMO MICRO (*) IMPRESE PICCOLE IMPRESE MEDIE IMPRESE GRANDI IMPRESE indicati al punto 2.2.1 40% 15% + d.m. 30% 7,5% + d.m. 25% d.m. 10% Iniziative punto 2.4.2, lett. b1) 35% 15% + d.m. 25% 7,5% + d.m. 20% d.m. 10% Iniziative punto 2.4.2, lett. b2) 25% 15% + d.m. 20% 7,5% + d.m. 20% d.m. 10% Altri casi 15% 15% 15% 7,5% + d.m. 15% d.m. 10% PROGETTI A...
Misura delle agevolazioni. L’entità del contributo concesso a fronte degli investimenti ammissibili è pari al 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese; Per le imprese localizzate nelle aree 87.3.c. del Trattato, individuate per la Regione dell’Umbria con Decisione della Commissione UE 2000/530/CE del 27 luglio 2000 rettificata con Decisione C/2001/1073 del 27 aprile 2001, l’entità del contributo concesso è pari al 20% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le piccole imprese ed al 15% per le medie imprese. Gli aiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno erogati in applicazione del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13/1/2001; Su specifica richiesta del beneficiario, ed in applicazione del Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, gli investimenti ammessi alle agevolazioni possono fruire di un contributo a fondo perduto in regime “de minimis” pari al 30% della spesa ammissibile documentata , al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere accessorio. In questo caso l’entità del contributo dovrà essere ricompresa nei limiti di cui alla normativa vigente in materia di “de minimis” con formale assunzione da parte dell’impresa beneficiaria, dell’impegno che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola “de minimis” non faccia si che l’importo complessivo degli aiuti erogati a tale titolo ecceda il limite di 100.000 Euro in un periodo di tre anni, calcolato dal momento della prima formale concessione di un contributo a titolo di “de minimis”. Tale termine si intende decorrente dalla data riportata nella comunicazione dell’amministrazione concedente. La scelta del regime “de minimis” dovrà essere esplicitata nella domanda di contributo e dovrà essere resa apposita dichiarazione dalla quale risulti la formale assunzione, da parte del legale rappresentante dell’impresa, dell’impegno a che il totale degli aiuti non superi i 100.000 Euro nel triennio come esplicitato ai precedenti commi.

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  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.