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Modalità di concessione Clausole campione

Modalità di concessione. 1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma, delle ceneri o dei resti mortali. 2. I richiedenti possono scegliere i loculi o la celletta tra quelli disponibili al momento. 3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune. 4. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all’atto della nuova concessione. 5. Inoltre: a. la concessione dei loculi è data solo all’atto della morte; b. all’atto della morte di un coniuge vi è la possibilità di acquisto anche per l’altro coniuge e parenti ed affini del deceduto entro il II° grado se unici superstiti, salvo deroga per particolari esigenze valutate di volta in volta dalla Giunta Municipale con provvedimento motivato; c. Le tariffe dei loculi e delle cellette possono essere differenziate in funzione della loro posizione; d. I loculi e le cellette sono numerati per consentire una loro più facile identificazione; e. vi è la possibilità di acquisto del loculo anche per il coniuge per coloro che sono attualmente tumulati provvisoriamente in tombe private o del comune; f. è vietata la tumulazione provvisoria di persone non aventi diritto in tombe concesse a privati. 6. Eventuali casi urgenti e particolari potranno essere di volta in volta presi in considerazione dall’Amministrazione Comunale. 7. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. In ogni caso comunque dovrà essere predisposto un bando contenente tutti i criteri per l’assegnazione.
Modalità di concessione. Per le operazioni ammesse a finanziamento, sarà sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto beneficiario contenente, tra l’altro, indicazione delle modalità e della tempistica di attuazione dell’operazione, delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo, di rendicontazione, di monitoraggio e controllo dell’operazione, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la Regione potrà procedere alla revoca del contributo concesso. Il Disciplinare, inoltre, indicherà l’entità del contributo pubblico concesso a copertura delle spese ammissibili in relazione al costo complessivo dell’operazione e, nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente paragrafo 4.2, l’entità delle risorse aggiuntive con cui il Soggetto beneficiario concorre al sostenimento delle spese ammissibili di cui al quadro economico della proposta progettuale.
Modalità di concessione. 1. La sepoltura privata può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarini; delle ceneri per le nicchie per urne. 2. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, sia egli residente o non residente nel Comune, di età superiore ai 60 anni, ovvero per accogliere i futuri resti mortali di persona già deceduta. 3. La concessione di cui al precedente comma sarà accordabile purché: a) si rispetti il limite del 60 % dei loculi, ossarini, nicchie cinerarie, a seguito di nuova edificazione o di recupero causa scadenza delle concessioni, per assegnarli alle richieste avanzate in presenza di salme, resti mortali o ceneri; b) con riferimento al restante 40% si consenta l’esercizio, mediante adeguate forme di pubblicità, di opzione riguardo ai loculi, ossarini, cinerari a favore dei residenti nel Comune, ovvero per resti provenienti da uno dei cimiteri del Comune. 4. L'assegnazione di concessioni cimiteriali potrà essere effettuata secondo le disponibilità esistenti al momento della richiesta e secondo il seguente criterio ed ordine di priorità: a) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e relativa alla tumulazione di defunti la cui tumulazione è avvenuta in via provvisoria su manufatti comunali o di terzi a seguito di indisponibilità di manufatti o aree per le sepolture a suo tempo richieste; b) soddisfatte le richieste di cui al punto a) si procederà ad esitare le domande in ordine cronologico di presentazione al protocollo, alla individuazione della sepoltura ed alla conseguente tumulazione di defunti momentaneamente ospitati nella camera mortuaria; c) soddisfatte le richieste di cui al punto a) e b) si procederà in ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo a soddisfare tutte le altre istanze di concessione ammissibili anche a favore di persone in vita e maggiorenni (assegnazione di concessione ante mortem) compatibilmente alle disponibilità esistenti. Qualora la richiesta ante mortem sia relativa al rilascio di concessione di un loculo è necessario che il richiedente abbia oltre i settanta anni di età oppure che dimostri di non avere parenti oltre il secondo grado di parentela. 5. Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di sarcofago o cappella, mentre può essere titolare di più concessioni di loculi e/o loculi ossari. Il titolare di una concessione può r...
Modalità di concessioneLa Giunta Comunale per nuove aree di terreno assegnabili a discrezione dell’Amministrazione Comunale, con propria delibera predispone il progetto, la concessione di un’intera area destinata alla costruzione di tombe monumentali, o di cappelle di famiglia, le modalità di vendita, il grado di costruzione dei manufatti da consegnare, delibera l’eventuale assegnazione per sorteggio qualora il numero dei richiedenti fosse superiore al numero delle concessioni. Per cappelle o tombe monumentali già esistenti si fa’ riferimento all’annuale delibera di Giunta relativa alle tariffe adottata in occasione dell’approvazione del Bilancio Comunale. La stipula dell’atto di concessione avviene tramite contratto tra il concessionario e il Responsabile dei Servizi Cimiteriali senza bisogno di altro intervento da parte della Giunta Comunale.
Modalità di concessione. 1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell’articolo 68, può concedersi solo in presenza: . del feretro per le tombe terranee individuali e/o di famiglia; . del feretro per i loculi colombari; . dell’urna cineraria o di cassetta di resti ossei per colombari di nicchie cinerarie, ossarietti o equiparati, tombe terranee per urne o cassette di ossa. 2. Il criterio generale di cui al comma 1, è derogabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 41 del presente regolamento. In tal caso chi chiede l’assegnazione del manufatto provvede al versamento della tariffa del canone prevista per la concessione e la decorrenza della stessa segue le regole stabilite dal comma 3 dell’articolo 69. 3. L’assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Con apposito atto di indirizzo della Giunta Municipale, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture private nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico. 4. La concessione in uso delle sepolture di cui al commi 2, 3 e 4 dell’articolo 68 non può essere trasferita a terzi, ma solamente: a) retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento; b) trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria. 5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell’articolo 68, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al regolamento, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. 6. La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciarne la decadenza.
Modalità di concessione. 1. Il Comune concede a titolo gratuito l’uso dei locali alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede e operanti nel Comune di Valtournenche negli ambiti sportivo, ricreativo, culturale, educativo e di volontariato.
Modalità di concessione a) Concessioni a rimborso intero b) Concessioni a rimborso agevolato c) Concessioni a titolo gratuito
Modalità di concessione. Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica, in ogni caso la concessione non può avere durata superiore sai dodici mesi. Non è consentito il rinnovo tacito. L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la cessione ai soggetti terzi.
Modalità di concessione. 1. La concessione di sostegni economici può essere distinta nelle fattispecie di seguito indicate con relative procedure: a) la proposta di iniziativa è formulata dal soggetto terzo in risposta a una apposita sollecitazione della Fondazione: procedura comparativa previa pubblicazione di bando di selezione, da espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente Regolamento; b) la proposta di iniziativa è presentata spontaneamente dal soggetto terzo alla Fondazione: procedura valutativa previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, da espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 9 del presente Regolamento. 2. La concessione di sostegni economici in via diretta costituisce una modalità del tutto eccezionale e può avvenire esclusivamente nelle fattispecie di seguito indicate con relative procedure: a) concessione di sostegni economici di valore pari o inferiore a euro 1.000: procedura di concessione diretta a soggetti privati, da espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 10 del presente Regolamento; b) qualora, a prescindere dall’importo, la concessione di sostegni economici sia effettuata nei confronti di altre pubbliche amministrazioni: procedura di concessione diretta ad altre amministrazioni aggiudicatrici, da espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 11 del presente Regolamento.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore privato si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5. 2. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all’A.S.R. Xxxxxxx (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all’allegato A3) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. 3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni. 4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dall’Erogatore sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL . 5. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica. 6. La A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11. 7. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

  • Modalità di consegna La consegna dovrà essere effettuata di norma dalle ore 8,00 alle 13,00 dei giorni feriali (sabato escluso) presso il Magazzino Centralizzato dell’ESTAR o comunque c/o i locali indicati nell’ordine di fornitura, emesso da ESTAR/Azienda ESTAR e/o l’Azienda Sanitaria destinataria non si riterranno responsabili di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni sopraindicate e/o effettuate presso altre strutture anche se afferenti alle Aziende dell’Area Vasta. È facoltà di Estar inviare ordini a consegna programmata, nei quali saranno indicate le date tassative di consegna periodica delle merci. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino e/o altro incaricato designato dal responsabile stesso. L'Aggiudicatario si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti. L’accettazione da parte di Estar/altra Pubblica Amministrazione aderente della merce consegnata non solleva l’Aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all’atto della consegna. Gli eventuali oneri sono a carico dell'Aggiudicatario; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di Legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto: a) delle prescrizioni del presente capitolato e del contratto; b) delle norme sulla produzione e sul commercio c) di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente, in servizio presso il Magazzino ESTAR e/o altro incaricato di Estar indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma per ricevuta dei Documenti di Trasporto. Qualora il personale di cui al precedente comma rifiuti la merce reputandola inaccettabile, l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla immediatamente ed a sostituirla con altra accettabile entro 48 ore dal momento della contestazione. Nel caso che l'Aggiudicatario non provveda nei termini indicati, Estar/altra Pubblica Amministrazione aderente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza impropria degli stessi. La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato obiettivo alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del c.c. in materia di garanzia per i vizi del bene venduto, l'Aggiudicatario non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano contestati nel termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli ritirati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicatario. L'aver messo in condizioni il Magazzino di ESTAR di respingere, anche parzialmente, una fornitura, costituisce inadempienza contrattuale. Gli ordini saranno trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dell’Aggiudicatario o in via eccezionale per FAX. Estar non si riterrà responsabile di ordinativi non confermati da comunicazione scritta della competente Struttura preposta. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine stesso, fatta eccezione per i casi di dichiarata urgenza, per i quali l'Aggiudicatario è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. Ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere ciascun ordine come singolo collo e con singolo DDT, visibile alla consegna se pur in unica spedizione. All'atto di ogni consegna l'Aggiudicatario dovrà presentare all'addetto al Magazzino relativo DDT, in almeno tre copie nelle quali risultino, dettagliatamente indicate, specie, qualità, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti. Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito all'Aggiudicatario o all'incaricato della consegna. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale. Il Fornitore riconoscerà a Estar il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte della Direzione Tecnica MAV avviene entro il 3° mese di vita residua dei prodotti. Il Fornitore provvederà a emettere nota di credito o procedere alla sostituzione dei prodotti stessi. In caso di mancato ritiro da parte del Fornitore lo smaltimento avverrà a cura di Estar con addebito dei relativi costi. I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali devono essere ritirati dal Fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione della Direzione Tecnica del MAV, a decorrere dal 16° giorno, sarà applicata la penale prevista dall’art. 6 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento a cura di Estar saranno addebitati al Fornitore. In ogni caso il Fornitore riconoscerà a Estar il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione dei prodotti stessi. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della presente contrattazione, oltre a essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme vigenti. Il fornitore garantisce altresì la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell’art.1495 del C.C. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'Aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse entro il termine predetto, ESTAR avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, qualunque ne sia il prezzo, a rischio e spese dell'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rimborsare ad Estar il maggiore prezzo pagato e le spese sostenute salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti ne potessero derivare. Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle obbligazioni derivanti da contratto, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, fermo restando che il termine previsto ex art.1454 co.II del Codice Civile dovrà intendersi stabilito in giorni dieci. Fermo restando quanto precisato all’art.1, il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione e del Direttore della Esecuzione, laddove nominato. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà comunicare a ESTAR la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini. In particolare, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando per ogni prodotto: ⮚ la denominazione; ⮚ il periodo di indisponibilità, ove noto e prevedibile; ⮚ la causa di indisponibilità;

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Modalità di adesione 1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza. 8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

  • Modalità di attuazione La Regione, prima della scadenza di cui all’art. 1, provvederà alla proroga delle assegnazioni già in essere presso gli Uffici giudiziari, previa richiesta degli assegnatari e rinnovo del consenso da parte dei dipendenti già assegnati per portare a termine i progetti in essere o realizzare nuove progettualità. Gli Uffici giudiziari, al fine di richiedere ulteriore personale, predisporranno nuovi progetti mirati meglio indicati al successivo articolo 4. I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione amministrativa, individuando particolari criticità relative alle procedure interessate e indicando, altresì, obiettivi specifici e tempistiche, nonché eventuali professionalità ritenute necessarie. I progetti saranno trasmessi alla Regione del Veneto, secondo le modalità previste nel protocollo stipulato il 3 novembre 2016, per il tramite della Corte d’Appello o della Procura Generale che provvederanno al coordinamento degli stessi. La Regione del Veneto, per dare attuazione a nuove richieste pervenute dagli Uffici giudiziari, provvederà alla pubblicazione di uno o più avvisi volti ad acquisire la disponibilità al distacco di altri dipendenti regionali. Gli avvisi di cui al capoverso precedente, considerando le peculiarità dei progetti presentati, potranno essere estesi al personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto e, in genere, a tutti gli Enti pubblici del territorio regionale, richiedendo agli Enti stessi la pubblicazione sui relativi siti web. I dipendenti candidatisi all’assegnazione in questione saranno avviati a colloquio conoscitivo con il rappresentante dell’Ufficio giudiziario interessato, individuato dalla Corte d’Appello e dalla Procura Generale, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività proposte. Sarà cura della Regione, inoltre, assicurare che il personale sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria quali le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I nominativi del personale selezionato saranno comunicati dalla Regione alla Corte di Appello ed alla Procura Generale, che provvederanno all’assegnazione presso gli Uffici di rispettiva competenza del proprio Distretto. La Regione svolgerà funzioni di raccordo tra gli Uffici giudiziari, gli Enti strumentali e gli altri Enti pubblici i cui dipendenti manifestino la disponibilità al distacco.

  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipologia di servizio effettuato, come elencato nell’art. 8, comma 3, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico. 2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. 3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati. 4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, il Portale web di cui all’art.11 del capitolato, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali. 5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio. 7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti. 8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento. 9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate. 10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. 11. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).

  • Modalità di esecuzione Il Fornitore deve organizzare e mantenere attiva una struttura mobile/pattuglia munita di autovettura (a tale proposito il Fornitore deve produrre alla Città Metropolitana di Milano ed all’Amministrazione contraente le schede tecniche ed i libretti di circolazione di tutti gli automezzi utilizzati, in conformità all’offerta tecnica presentata), operativa nelle fasce orarie e secondo le modalità (durata delle ronde/ispezioni) definite dall'Amministrazione idonea ad effettuare presso lo stabile o presso il parco una serie di controlli finalizzati a garantire l’appropriato livello di sicurezza e a individuare potenziali situazioni anomale. Il servizio consiste in ispezioni esterne e/o interne allo stabile o al parco, anche a piedi nel rispetto delle garanzie di sicurezza. Deve essere sempre disponibile un efficiente collegamento tra le GPG e la Sala Operativa. Le ispezioni devono essere eseguite a intervalli irregolari, da variare di volta in volta per le ispezioni / ronde presso gli immobili mentre ad orari fissi e prestabiliti per la chiusura e l’apertura dei parchi. La struttura mobile/pattuglia deve assicurare ed effettuare, a titolo indicativo e non esaustivo: - l'ispezione del perimetro dello stabile o del parco, osservando eventuali segni di attività sospetta recente o in atto (es. varchi nella rete di protezione, vetri rotti); - la verifica della chiusura dello stabile; - la verifica della chiusura e dell’apertura dei varchi del parco; - la segnalazione della presenza di corpi illuminanti non funzionanti, indicandone con precisione la posizione; - l'esame delle serrature di tutte le porte di sicurezza, rilevando eventuali segni di effrazione; - la verifica del regolare funzionamento dell’impianto antintrusione, ove presente, controllando che i cavi in vista e i segnalatori ottico-acustici siano in condizioni ottimali, che la centralina non dia segnalazioni anormali, e che il dispositivo d’inserzione sia ben fissato e regolarmente funzionante; - di informare le autorità preposte, mantenendosi a loro disposizione, ove siano riscontrate tracce di reati perpetrati o tentati, o altre anomalie sopra elencate; - l’aggiornamento del "registro delle attività" ed, eventualmente, la compilazione del Rapporto di evento anomalo da inoltrare, via mail o altro mezzo di comunicazione da concordare con l'Amministrazione, nel più breve tempo possibile all'Amministrazione.

  • Modalità di esecuzione del servizio 1. All’esito della stipula dell’Accordo Quadro, i servizi saranno espletati con stretta osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Capitolato tecnico, nel presente Accordo Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, in tutta la documentazione di gara ed in tutte le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria. 2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione dei servizi, di tutte le certificazioni prodotte in sede di gara, quale requisito di ammissione alla stessa, e di tutte le caratteristiche facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, da cui è scaturito il punteggio attribuito dalla commissione, delle eventuali autorizzazioni prescritte anche in materia ambientale (a tal proposito si richiama l’art. 18.2 del capitolato tecnico), e si impegna a realizzarli secondo le direttive impartite dalla Stazione Appaltante ed a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite negli atti di gara e nelle migliori prassi industriali e commerciali e secondo i criteri di remunerazione del presente Accordo. 3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto degli eventuali contratti attuativi e del presente Accordo Quadro - Lotto ****, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso interamente remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati. 5. L’Appaltatore s’impegna espressamente a: - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante il monitoraggio della conformità dei servizi alle previsioni del presente Accordo Quadro - Lotto *** e dei relativi contratti attuativi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; - osservare tutte le indicazioni e le direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle prestazioni; - comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l’approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni affidate, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22 in merito al permanere di “un’adeguata struttura tecnica da dedicare all’appalto”, così come specificata agli artt. 15 e 17 del disciplinare di gara – criterio 4; - dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro - Lotto **** o degli eventuali contratti attuativi; 6. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.