Mobilità tra gli enti. Mobilität zwischen den Körperschaften
Mobilità tra gli enti. Art. 5 Mobilität zwischen den Körperschaften
1. Per il personale che cessa dal servizio per pas- saggio in mobilità ad uno degli Enti firmatari di cui al presente contratto collettivo intercompartimentale ed al quale è stato corrisposto un anticipo, in attività di servizio, sul trattamento di fine rapporto, o è stata accantonata la quota di trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 5, comma 3, al fine di costituirsi una previdenza complementare, comunque non recupera- bile parzialmente o totalmente all’atto della cessazio- ne a causa di incapienza della quota di trattamento di fine rapporto dell’Ente di provenienza, l’Ente di desti- nazione provvede all’Ente di provenienza della quota non recuperata, con contestuale cessione del relativo credito.
1. Wechselt Personal von einer diesen Vertrag unterzeichnenden Körperschaft zu einer anderen unterzeichnenden Körperschaft laut diesem bereichs- übergreifenden Kollektivvertrages und wurde ihm während seines Dienstes eine Anzahlung auf die Ab- fertigung gewährt bzw. der Abfertigungsanteil laut Artikel 5 Absatz 3 für eine Ergänzungsvorsorge zu- rückgelegt, können diese Beträge aber nicht vollstän- dig oder auch nur teilweise bei Dienstaustritt zurück- behalten werden, weil der dem Personal bei Dienstaustritt noch zustehende Restanteil an der Ab- fertigung nicht ausreicht, zahlt der neue Dienstgeber der Herkunftskörperschaft den von dieser nicht zu- rück gewonnenen Anteil und bekommt gleichzeitig die entsprechende Forderung abgetreten.
Mobilità tra gli enti. Art. 35 Mobilität zwischen den Körperschaften
1. Nel rispetto di quanto previsto dal con- tratto collettivo intercompartimentale e per le finalità ivi previste, gli enti pubblici possono far ricorso all’istituto della mobilità tra enti per la copertura di posti vacanti.
1. Die öffentlichen Körperschaften können unter Beachtung des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages und der dort vorgesehenen Zielsetzungen für die Besetzung der freien Stellen das Verfahren der Mobilität zwischen den Körperschaften in Anspruch nehmen.
2. Gli enti che intendono utilizzare l’istituto della mobilità, oltre a seguire la procedura di cui all’art. 18, comma 4 del contratto colletti- vo intercompartimentale del 12.02.2008, possono utilizzare ulteriori forme di pubbli- citá.
2. Die Körperschaften, welche dieses Verfahren benutzen, können zusätzlich zur Befolgung des Verfahrens laut Art. 18, Absatz 4 des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 12.02.2008 auch andere Formen der Veröffentlichung verwen- den.
3. La mobilità è possibile solamente nell’ambito della stessa qualifica funzionale o qualifica equiparabile o rispettivamente della qualifica funzionale immediatamente inferiore. Nel confronto dei profili professio- nali e delle relative qualifiche funzionali, si tiene conto del contenuto professionale, dei titoli di studio e culturali e dell’attestato di bi- linguismo previsti in astratto dal profilo pro- fessionale posseduto, nonché di quelli verso il quale si chiede l’inquadramento. Nella va- lutazione complessiva possono essere con- siderati anche eventuali ulteriori titoli posse- duti a titolo personale dal richiedente.
Mobilità tra gli enti. (1) In caso di mancata copertura di posti banditi secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002 i relativi posti possono essere coperti con personale della dirigenza sanitaria proveniente da aziende sanitarie extraprovinciali su domanda del singolo interessato.
(2) La mobilità interna alle aziende viene disciplinata con accordo a livello aziendale.
Mobilità tra gli enti. 1. La mobilità del personale tra gli enti rappresenta l’attuazione del principio della buona amministrazione e tende a soddisfare le richieste di mobilità o di sviluppo professionale del personale. La mobilità del personale può essere negata dall’ente di appartenenza per esigenze di servizio per un periodo non superiore a sei mesi.
2. La mobilità tende, inoltre, a compensare le eccedenze di personale presso gli enti interessati in caso di trasferimento di funzioni, razionalizzazione o riduzione di
Mobilità tra gli enti. An den Rentenfonds sind die von den eigenen Organen vorgesehenen Beitritts- und Mitglieds- gebühren zu entrichten.
Mobilità tra gli enti. (1) La mobilità del personale tra gli enti rappresenta l'attuazione del principio della buona amministrazione e tende a soddisfare le richieste di mobilità o di sviluppo professionale del personale. La mobilità del personale può essere negata dall'ente di appartenenza per esigenze di servizio per un periodo non superiore a sei mesi.
(2) La mobilità tende, inoltre, a compensare le eccedenze di personale presso gli enti interessati in caso di trasferimento di funzioni, razionalizzazione o riduzione di servizi.
(3) Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative stipulano accordi per disciplinare, ai fini del comma 2, la mobilità del personale tra i diversi enti, comprese le aziende svolgenti servizi pubblici, nonché l'inquadramento giuridico ed economico nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
(4) Al fine di soddisfare le richieste di mobilità e di sviluppo professionale del personale degli enti di cui all'articolo 1, sull'albo della ripartizione Lavoro della Provincia viene dato avviso per almeno 15 giorni dei posti che tali enti intendono occupare. Tale avviso è reso pubblicamente accessibile anche via internet tramite la rete civica della Provincia. A livello di comparto possono essere previste ulteriori modalità di informazione del personale del comparto medesimo.
(5) Decorso il periodo di cui al comma 4 l'ente, qualora non intenda bandire il concorso pubblico, limita la selezione, che può consistere anche di un colloquio, al personale, anche interno, che abbia manifestato interesse alla copertura del relativo posto, semprechè sia in possesso dei requisiti di accesso richiesti. E'consentito anche il comando secondo le modalità stabilite dalla normativa dell'ente di destinazione.
(6) La mobilità è possibile nell'ambito della stessa o corrispondente qualifica funzionale, tenuto conto delle norme che disciplinano nel comparto, a cui si accede, la mobilità orizzontale, confrontando i contenuti professionali del profilo posseduto con quello del profilo nel quale si prevede l'inquadramento. L'inquadramento economico segue l'inquadramento giuridico, salvo il rispetto del trattamento retributivo fisso e riocorrente in godimento, escluse le indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni. E'comunque considerata mobilità, con conseguente rispetto del trattamento economico maturato, il passaggio tra gli enti di cui all'articolo 1, anche se con interruzioni. Ulteriori modalità per la mobilità e per l'in...
Mobilità tra gli enti. (1) Per il personale che cessa dal servizio per passaggio in mobilità ad uno degli Enti firmatari di cui al presente contratto collettivo intercompartimentale ed al quale è stato corrisposto un anticipo, in attività di servizio, sul trattamento di fine rapporto, o è stata accantonata la quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 5, comma 3, al fine di costituirsi una previdenza complementare, comunque non recuperabile parzialmente o totalmente all'atto della cessazione a causa di incapienza della quota di trattamento di fine rapporto dell'Ente di provenienza, l'Ente di destinazione provvede all'Ente di provenienza della quota non recuperata, con contestuale cessione del relativo credito.
Mobilità tra gli enti. (1) In caso di conferimento di un incarico dirigente presso uno degli enti di cui all'articolo 1 il relativo personale dirigente viene inquadrato secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del C.C.I. del 01.08.2002. In sede di determinazione dell'indennità di funzione sarà tenuto conto della parte dell'indennità di funzione già trasformata in elemento fisso e continuativo di retribuzione.
(2) Tra gli enti di cui all'articolo 1 possono essere stipulati anche appositi accordi per consentire l'utilizzo a tempo determinato di proprio personale, anche non dirigente, da parte dell'altro ente per la copertura di posizioni dirigenziali ai sensi della relativa normativa e previo consenso dello stesso.
Mobilità tra gli enti. In caso di conferimento di un incarico dirigen- te presso uno degli enti di cui all’articolo 1 il relativo personale dirigente viene inquadrato secondo le mo- dalità stabilite dall’articolo 17 del CCI del 1.8.2002. In sede di determinazione dell’indennità di funzione sarà tenuto conto della parte dell’indennità di funzio- ne già trasformata in elemento fisso e continuativo di retribuzione.