MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è stipulato “a misura”.L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, lettera a.1, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, contratto è stipulato “a misura”.L’importo del contratto può variarecorpo” ai sensi dell’articolo 53, in aumento o in diminuzionecomma 4, in base alle quantità effettivamente eseguiteterzo periodo, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti contratti, e le condizioni previste dal presente capitolato speciale degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del nuovo regolamento.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di appaltogara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ll ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto estende e applicato a tutti i si applica ai prezzi unitari in elenco i qualielenco, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguiteutilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi contrattuali unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in corso dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di leggeeconomia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, lettera a.1d'asta ed alla progettazione esecutiva, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato l'importo degli stessi indicati a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
6. Fatte salve le ipotesi esplicitamente previste nel presente Capitolato, i vincoli negoziali di cui al rigo a.2 ed presente articolo restano invariati anche dopo la presentazione e l’approvazione del progetto esecutivo.
7. Il contratto diverrà obbligatorio tra le parti sin dalla sua sottoscrizione per tutti gli adempimenti relativi alla progettazione. Il contratto diverrà obbligatorio tra le parti per tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione; le specifiche previsioni dell’art.134 del D.Lgs. n.163/2006 trovano applicazione solo a far data dalla consegna dei lavori. In caso di non esecuzione delle opere per mancata approvazione del progetto esecutivo per cause non dipendenti dall’appaltatore (perdita finanziamento, mancata disponibilità delle aree, carenza di risorse finanziarie, etc.), lo stesso non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa oltre al rigo a.3 dello stesso art.2rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate e, comunque, nei limiti previsti dal l’art. 157, comma 1 del DPR 207/2010, nonché delle spese effettivamente sostenute per la redazione del progetto esecutivo con il limite dell’importo offerto in sede di gara.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Construction Contract
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il contratto, contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010dell’articolo 326, è stipulato terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “a misura”F”.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente effettiva- mente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 25 della legge n. 109 del Codice dei contratti 1994 e le condizioni condi- zioni previste dal presente capitolato speciale di appaltoCapitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi scorporati degli oneri della sicurezza di cui all’art. 3 comma 3, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate auto- rizzate ai sensi dell’articolo 132 25 della legge n. 109 del Codice 1994. Per una migliore comprensione dei contratti. Nello specifico prezzi unitari contrattuali, è necessario tener presente che i prezzi sono principalmente desunti dal “Listino comunale dei prezzi per l’esecuzione di LL.PP.” del Comune di Milano edizione 2005, sono comprensivi degli oneri della sicurezza interni e che le analisi dei nuovi prezzi rap- presentano l'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei svolgono i lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara d'asta di cui all'art. all'articolo 2, lettera a.1comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato i prezzi indi- cati a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2negli atti progettuali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è contratto d’appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato “a misura”.L’importo misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all’Art.3 comma 1 lett. eeeee) del contratto può variareD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I prezzi in elenco sono dedotti con riferimento al corrente prezzario della camera di commercio (ultima edizione disponibile), da analisi prezzi, e da listini di uso corrente. Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato. Il D.L. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in aumento economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi. Gli operai incaricati dell’esecuzione dei lavori in economia non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in diminuzioneaiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura. Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa. La contabilizzazione dei lavori in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e economia è effettuata con le condizioni modalità previste dal presente capitolato speciale D.M. n. 49 del 07 marzo 2018, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari dell’elenco prezzi di appaltoprogetto;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. Il ribasso percentuale offerto Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e applicato del 10% (dieci per cento). Non sono valutati i manufatti ed i materiali a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso piè d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso ancorché accettati dalla direzione dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, lettera a.1, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, contratto è stipulato “A corpo” ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010.
2. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a misura”.L’importo base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. I prezzi dell’elenco prezzi unitari sono derivati dal listino della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo_unico anno 2018. I prezzi unitari contenuti nelle voci di misurazioni “Nuove” o precedute da (*) oltrechè quelli relativi agli impianti elettrici, sono stati desunti da valori di mercato corrente calmierati per opere pubbliche analoghe a quelle oggetto di contratto e rispondenti alle attuali quotazioni di mercato. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del contratto può variareRegolamento generale, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in aumento o in diminuzionesede di gara, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti con gli stessi criteri di cui all’articolo 132 Art. 2 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguiteCapitolato speciale.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di leggeautorizzate.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base di gara di cui all'artsensi dell’articolo Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
6. Il contratto è stipulato, lettera a.1a pena di nullità, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è contratto d’appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato “a misura”.L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all’articolo 132 all’Art.3 comma 1 lett. eeeee) del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . I prezzi in elenco sono dedotti con riferimento al corrente prezzario della camera di commercio (ultima edizione disponibile), da analisi prezzi, e da listini di uso corrente. Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei contratti e le condizioni previste lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente capitolato speciale Capitolato. Il D.L. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di appaltoquei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari in elenco previsti nell’elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i qualiprezzi, cosi così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguiteprestazioni effet- tuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia. I Gli operai incaricati dell’esecuzione dei lavori in economia non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura. Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dal D.M. n.° 49 del 07 marzo 2018, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi contrattuali sono vincolanti anche unitari dell’elenco prezzi di progetto;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso mano d’opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora ammissibili non già comprese nei suddetti prezzi) ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del Codice dei contratti15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento). Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in menoNon sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso ancorché accettati dalla direzione dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, lettera a.1, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria/Strordinaria Delle Strade Comunali
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contrattoAccettando di eseguire il Contratto d’Appalto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010l’Appaltatore conferma, è stipulato “a misura”.L’importo del contratto può variaresenza riserva alcuna, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario la dichiarazione resa in sede di gara offerta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Regolamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 3 del Regolamento, in nessun caso si intende offerto procederà alla stipulazione del Contratto se il Responsabile del Procedimento e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i qualil’Appaltatore non abbiamo concordemente dato atto, cosi ribassaticon Verbale da entrambi sottoscritto, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguitedel permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche La stipulazione del contratto d’appalto deve avere luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione, comunque nei tempi e nei modi previsti dalla vigente Legge. Qualora l’Appaltatore non si presenti per la definizionesottoscrizione del Contratto, valutazione la Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni di Legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante all’escussione della cauzione di cui all’art. 113 comma 1, D.Lgs. 163/2006 e contabilizzazione ss.mm.ii. e a richiedere i maggiori danni. Nel Contratto d’Appalto l’Amministrazione potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente Capitolato speciale o in altre disposizioni di eventuali variantilegge, addizioni di regolamento o detrazioni in corso d’operadi norme, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall’Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell’articolo 132 dell’art. 1341 c.c., con l’esplicito richiamo delle clausole interessate. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l’Appaltatore, mentre per l’Amministrazione lo sarà solo dopo l’approvazione dell’organo di controllo e successiva registrazione entro 20 giorni presso il competente ufficio del Codice registro. Per la stipulazione del Contratto di Appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi è necessaria la certificazione prefettizia, nei riguardi dell’assuntore dei contrattilavori e del Direttore tecnico del cantiere, se diverso. Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle variantiverificare, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che anche in corso d’opera, la permanenza dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione requisiti per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo l’affidamento dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 (art. 10 sexies L.575/1965 come modificato dall’art. 7 L.55/1990). Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alla certificazione prefettizia si procederà alla risoluzione del D.LgsContratto. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni Qualora detta certificazione fosse disponibile oltre il termine di legge. I rapporti ed i vincoli negoziali 30 giorni di cui al primo comma del presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base articolo, per fatto non dipendente dall’Amministrazione, l’Appaltatore non potrà chiedere di gara di cui all'art. 2svincolarsi dagli impegni, lettera a.1, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2né potrà chiedere speciali compensi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, contratto è stipulato “a misura”A corpo” ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010.
2. L’importo del contratto può variarecontratto, come determinato in aumento sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appaltosul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara si intende offerto non hanno alcuna efficacia negoziale e applicato a tutti i l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari in elenco alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, anche se quest’ultima è stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguiterischi.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di leggeautorizzate.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai lavori posti a base di gara di cui all'artsensi dell’articolo Art. 2.
6. Il contratto è stipulato, lettera a.1a pena di nullità, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.
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MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto, contratto d’appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato “ a misura” ai sensi dell’art.53 dell’art. 59 comma 4 periodi quarto 5 bis e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è stipulato “a misura”.L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti secondo la definizione di cui all’articolo 132 all’Art.3 comma 1 lett. eeeee) del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . I prezzi in elenco sono dedotti con riferimento al corrente prezzario della camera di commercio (ultima edizione disponibile), da analisi prezzi, e da listini di uso corrente. Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei contratti e le condizioni previste lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente capitolato speciale Capitolato. Il D.L. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di appaltoquei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari in elenco previsti nell’elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i qualiprezzi, cosi così ribassati, costituiscono costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguiteprestazioni effet- tuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia. I Gli operai incaricati dell’esecuzione dei lavori in economia non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura. Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dal D.M. n.° 49 del 07 marzo 2018, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi contrattuali sono vincolanti anche unitari dell’elenco prezzi di progetto;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso mano d’opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora ammissibili non già comprese nei suddetti prezzi) ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del Codice dei contratti15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento). Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in menoNon sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso ancorché accettati dalla direzione dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, lettera a.1, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2.
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MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contrattocontratto di servizio verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto previa presentazione delle garanzie e quinto dei documenti richiesti e pagamento delle relative spese. Nel caso in cui l’Appaltatore non sottoscriva il contratto di servizio - e/o non produca i documenti richiesti negli atti di gara - nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, decade automaticamente dall’aggiudicazione. Il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante che porrà a carico dell’Appaltatore le eventuali ulteriori spese sostenute per la stipulazione del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 contratto con altro contraente e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è procederà all’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara. Il contratto d’appalto sarà stipulato “a misura”.L’importo A MISURA” come definito dall’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.. Xxxxx restando i limiti di cui all’articolo 132 all’art. 106 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente capitolato speciale Capitolato speciale, l’importo del contratto può variare in base alla quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite, giusta l’applicazione dei prezzi unitari definiti in sede contrattuale con le modalità di appaltocui ai successivi punti del presente articolo. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco unitari, di cui all’elenco indicato nell’art. 4, i quali, cosi ribassati, quali costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite, con la precisazione che segue. Per i Servizi periodici, il ribasso percentuale sarà applicato ai prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico. Verranno contabilizzati e liquidati i servizi effettivamente svolti dalla ditta appaltatrice, sulla base dei report inviati e verificati dalla Stazione Appaltante. Gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione delle interferenze, valutati in sede di progetto in €. 2.964,75/anno verranno liquidati nella percentuale del 1,50% sullo stato di avanzamento dei lavori. Per i Servizi a richiesta, verrà redatto in sede di esecuzione del contratto il preventivo di spesa relativo alle lavorazione da eseguirsi, utilizzando i prezzi unitari dedotti dal Prezziario indicato all’articolo 4, con le precisazioni indicate nel presente Capitolato. Gli oneri per la sicurezza verranno calcolati con riferimento a ciascuna lavorazione richiesta nella percentuale del 1,50%. I prezzi contrattuali sono vincolanti vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 dell’art. 106 del Codice dei contrattiD.lgs. Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 50/2016 e s.m.i.. L’Amministrazione non contrae impegno alcuno verso l’ importo del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specieservizio, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione viene precisato solo ai fini fiscali e per chiedere compensi od indennizzi la sottoscrizione del contratto. Nulla sarà dovuto all’appaltatore per il mancato raggiungimento dell’importo di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, lettera a.1, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2aggiudicazione dell’appalto.
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