Common use of Modalità di adesione Clause in Contracts

Modalità di adesione. Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante la Riapertura dei Termini) da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili, con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad offerte concorrenti, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita Scheda di Adesione, debitamente compilata, a un Intermediario Incaricato, con contestuale deposito delle Azioni presso detto Intermediario Incaricato. Qualora l’Intermediario Depositario non sia uno degli Intermediari Incaricati, gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere alle formalità di adesione per conto dell’aderente entro l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli artt. 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal regolamento adottato con delibera Consob e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari di Azioni dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni oggetto dell’Offerta all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare la Scheda di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni portate in adesione dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sull’AIM Italia potranno essere portare in adesione all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. Le adesioni all’Offerta da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Modalità di adesione. Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante la Riapertura dei Termini) L’accettazione dell’Offerta da parte dei titolari possessori delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteripote- ri) sono irrevocabiliè irrevocabile - salvo quanto previsto dall’art. 44, con sesto comma, del Regolamento, che prevede la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere revo- cabilità delle adesioni dopo la pubblicazione di una offerta concorrente o effettuare altri atti di disposizione delle stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad offerte concorrenti, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta un rilancio - e dovrà avvenire avveni- re tramite la sottoscrizione dell’apposita scheda di adesione debitamente compilata e la consegna della apposita Scheda di Adesione, debitamente compilata, a un Intermediario Incaricato, con contestuale sottoscritta e con- testuale deposito delle Azioni presso detto Intermediario Incaricato. Qualora l’Intermediario Depositario non sia uno degli Intermediari Incaricati, gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, Incaricati di cui al precedente punto c.3.. Per mag- giori dettagli in merito alla disciplina delle Azioni portate in adesione all’Offerta fino alla Data di Regolamento del Corrispettivo si rinvia a condizione che la consegna e quanto è precisato al punto 4 delle Avvertenze. Stante il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere alle formalità di adesione per conto dell’aderente entro l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli arttdal combinato disposto dell’art. 83-bis 81 del Testo Unico, dell’art. 36 del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e seguenti del TUF, nonché dal regolamento adottato con delibera Consob e Banca d’Italia n. 11768 del 22 febbraio 200823 dicembre 1998, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari vigore dal 1 gennaio 1999, ai fini del presente paragrafo per deposito do- vranno anche intendersi idonee istruzioni da ciascun aderente date all’intermediario presso il quale i ti- toli di Azioni dematerializzateproprietà dello stesso sono depositati a trasferire in deposito i titoli stessi presso The Chase Manhattan Bank, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offertafini dell’Offerta. La sottoscrizione della Scheda scheda di Adesioneadesione, pertanto, varrà anche, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni oggetto dell’Offerta all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositarioall’Intermediario Depositario (come più oltre definito) (di seguito, l’“Intermediario” e collet- tivamente anche gli “Intermediari”) presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati ai fini dell’Offerta, irrevocabili, in quanto anche nell’interesse dei titolari di Azioni, presso detti intermediarigli Intermediari, a favore dell’Offerentedi The Chase Manhattan Bank, Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Gli azionisti Seat Pagine Gialle che hanno la disponibilità delle Azioni e che intendono aderire all’Offerta potranno anche consegnare la scheda di adesione e depositare i relativi titoli presso ogni altro interme- diario autorizzato (banche, Sim, società d’investimento, agenti di cambio - di seguito definiti “Intermediari Depositari”) a condizione che la consegna ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito dei titoli entro e non oltre il termine di durata dell’Offerta di cui al precedente punto b.3 del Documento presso un Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare la Scheda sottoscrivere le schede di Adesioneadesione. Resta a ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda scheda di Adesione adesione e se del caso, non depositino le Azioni portate presso un Intermediario Incaricato entro il termine di durata dell’Offerta. Qualora le Azioni non fossero ancora immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione, l’adesione dovrà avvenire con contestuale mate- riale consegna dei certificati rappresentativi delle Azioni . Le adesioni di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposi- zioni di legge, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dal- l’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determi- nazione della percentuale di adesione all’Offerta presso l’Intermediario ed il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad auto- rizzazione ottenuta. Gli azionisti che intendono accettare l’Offerta utilizzando titoli rivenienti da acquisti effettuati in borsa entro il termine di durata dell’Offerta, ma non consegnati, dovranno allegare alla scheda di adesione la comunicazione dell’Intermediario che ha eseguito l’operazione di acquisto, provvedendo entro lo stesso termine a disporre affinché tale intermediario depositi in sede di liquidazione i corrispondenti titoli all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta che ha ricevuto l’adesione. Coloro che fossero divenuti azionisti esercitando anticipatamente contratti a premio con scadenza differita e che, quindi, non fossero in grado di deposita- re insieme alla scheda di adesione le Azioni indicate, potranno aderire all’Offerta allegando alla scheda di adesione la comunicazione dell’intermediario che ha eseguito l’operazione comprovante la titolarità delle Adesioni entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogatoAzioni. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato Azioni, dovrà essere conferito, all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario Depositario, mandato per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni portate in adesione dovranno essere libere da vincoli Per la durata dell’Offerta, The Chase Manhattan Bank, intermediario incaricato del coordinamento del- la raccolta delle adesioni, comunicherà giornalmente a Borsa Italiana - ai sensi dell’art. 41, primo com- ma, lett. c) del Regolamento - i dati relativi alle adesioni pervenute e gravami ai titoli complessivamente deposi- tati. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposi- to avviso. I risultati definitivi dell’Offerta saranno comunicati a cura dell’Offerente, entro il secondo giorno di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema bor- sa aperta successivo alla fine del periodo di gestione accentrata presso Monte Titoli. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sull’AIM Italia potranno essere portare in adesione all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. Le adesioni all’Offerta da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatoriadesione, ai sensi delle applicabili disposizioni dell’art. 41, terzo comma, del Regolamento, mediante pubblicazione di leggeun avviso sui quotidiani indicati al successivo punto R. L’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano. L’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti, sottoscritte da chi esercita la potestàma non è stata e non sarà diffusa nei Paesi Esclusi, né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio interna- zionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la tutela o rete postale, il fax, il telex, la curatelaposta elettronica, se il telefono ed Internet) dei Paesi Esclusi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Ne consegue che non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva sono state e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale dovranno essere inviate, o in qualsiasi mo- do trasmesse o comunque distribuite nei Paesi Esclusi copia del presente Documento di adesione Offerta e copia di qualsiasi diverso documento che l’Offerente ha emesso o emetterà in relazione all’Offerta. Chiunque ri- ceva il presente Documento di Offerta o qualsiasi altro documento redatto dall’Offerente ad essa relativo (ivi inclusi in via esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e trustees) non potrà distribuirli, in- viarli (anche a mezzo posta) negli o dai Paesi Esclusi né utilizzarne i servizi postali e gli altri mezzi di consimile natura in relazione all’Offerta. Chiunque si trovi in possesso dei suddetti documenti si deve astenere dal distribuirli, inviarli o spedirli nei o dai Paesi Esclusi, e si deve altresì astenere dall’utilizza- re strumenti di comunicazione o commercio internazionale dei Paesi Esclusi per qualsiasi fine collegato all’Offerta. Xxxxxxx accettate solo adesioni all’Offerta e il loro pagamento avverrà poste in ogni caso solo ad autorizzazione ottenutaessere in conformità alle limitazioni di cui sopra.

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Samples: Documento Di Offerta

Modalità di adesione. Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante la Riapertura dei Termini) L’accettazione dell’Offerta da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili), consentita, salvo proroga comunicata nei termini di legge -dal 2 settembre al 4 ottobre incluso (“Data di Chiusura dell’Offerta”), dalle ore 8.00 alle ore 16.40, è irrevocabile, salvo quanto disposto dall’articolo 44, ottavo comma del Regolamento che prevede la revocabilità delle adesioni dopo la pubblicazione di un’offerta concorrente o di un rilancio, con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad offerte concorrenti, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite L’accettazione deve essere fatta mediante la sottoscrizione e la consegna della apposita Scheda dell’apposita scheda di Adesione, adesione debitamente compilata, a un Intermediario Incaricato, con contestuale deposito delle Azioni presso detto Intermediario Incaricatogli Intermediari Incaricati di cui al precedente Paragrafo B.3 e non oltre la Data di Chiusura dell’Offerta. Qualora l’Intermediario Depositario non sia uno degli Intermediari Incaricati, gli Gli azionisti dell’Emittente che intendano hanno la disponibilità delle Azioni e che intendono aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda scheda di Adesione adesione e depositare le relative Azioni ivi indicate presso altro intermediario autorizzato (banche, SIM, società di investimento, agenti di cambio, collettivamente gli Intermediari Depositari, ”) a condizione che la consegna e ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere alle formalità al deposito delle Azioni entro e non oltre il termine di adesione per conto dell’aderente entro l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli artt. 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal regolamento adottato con delibera Consob e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari di Azioni dematerializzate, regolarmente iscritte in durata dell’Offerta presso un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni oggetto dell’Offerta all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’OfferenteIncaricato. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare sottoscrivere le schede di adesione, rimanendo inteso che il rischio della mancata consegna della scheda di adesione e delle Azioni da parte degli Intermediari Depositari all’Intermediario Incaricato entro la Scheda Data di Adesione. Resta a Chiusura dell’Offerta è ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni portate in adesione dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sull’AIM Italia potranno essere portare in adesione all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazioneazionisti. Le adesioni all’Offerta da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestàpotestà genitoriale, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e ed il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Gli azionisti che intendono aderire all’Offerta con Azioni acquistate in Borsa entro la Data di Chiusura dell’Offerta, ovvero rivenienti dall’esercizio, anche anticipato, di contratti di opzione effettuato entro il medesimo termine, ma non ancora contabilizzate nel proprio deposito titoli acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., dovranno allegare alla scheda di adesione la comunicazione dell’intermediario che ha eseguito l’operazione di acquisto, provvedendo entro lo stesso termine a disporre affinché tale intermediario metta a disposizione in sede di liquidazione i corrispondenti titoli presso l’Intermediario Incaricato che ha ricevuto l’adesione. Coloro che fossero divenuti azionisti esercitando anticipatamente entro la Data di Chiusura dell’Offerta contratti a premio con scadenza differita, e che quindi non fossero in grado di depositare insieme alla scheda di adesione i certificati relativi alle Azioni indicate, potranno aderire all’Offerta allegando alla scheda di adesione la comunicazione dell’intermediario che ha eseguito l’operazione comprovante la proprietà delle Azioni. All’atto di adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni, mediante la sottoscrizione della scheda di adesione, sarà conferito mandato, all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario, per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Stante il regime di dematerializzazione dei titoli previsto dal combinato disposto dell’articolo 81 del Testo Unico, dell’articolo 36 del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213, e del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, ai fini del presente Paragrafo, per deposito dovranno anche intendersi idonee istruzioni date da ciascun aderente all’Intermediario presso il quale le Azioni di proprietà dello stesso sono depositate a trasferire le Azioni stesse all’Offerente.

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Samples: Accordo Di Stabilità E Consultazione Reciproca

Modalità di adesione. Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante la Riapertura dei Termini) da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili, con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad offerte concorrenti, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita Scheda di Adesione, debitamente compilata, a un Intermediario Incaricato, con contestuale deposito delle Azioni presso detto Intermediario Incaricato. Qualora l’Intermediario Depositario non sia uno degli Intermediari Incaricati, gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere alle formalità di adesione per conto dell’aderente entro l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli artt. 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal regolamento adottato con delibera Consob e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta aderire all’offerta, devono essere titolari di Azioni dematerializzateazioni e warrant Toro Assicurazioni dematerializzati, regolarmente iscritte iscritti in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni oggetto dell’Offerta all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare la Scheda di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni portate in adesione dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso la Monte TitoliTitoli S.p.A. e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento dell’ordine di vendita a prezzo limitato, e cioè Euro 16 (L. 30.980) per le azioni ordinarie, Euro 12 (L. 23.235) per le azioni privilegiate e di risparmio ed Euro 7,5 (L. 14.522) per i warrant. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sull’AIM Italia potranno essere portare in adesione all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del Tutti gli intermediari aderenti al sistema di liquidazionegestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. devono quindi far affluire le adesioni, direttamente, o per il tramite di intermediario negoziatore, come proposte di vendita con i limiti di prezzo suddetti. Le adesioni all’Offerta sono raccolte sul Mercato Telematico Azionario e pertanto non è richiesta la sottoscrizione di apposita scheda di adesione. • I possessori di azioni non dematerializzate che intendano aderire all’offerta stessa, dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario o al Servizio Titoli della società emittente per la contestuale dematerializzazione (con accredito in conto titoli intestato al titolare). • L’accettazione dell’offerta da parte dei titolari di soggetti minori strumenti finanziari Toro Assicurazioni è irrevocabile. • Gli strumenti finanziari dovranno essere liberamente trasferibili all’offerente, liberi da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali. • Coloro che intendono aderire con strumenti finanziari acquistati in Borsa entro il termine di durata dell’offerta, ma non ancora liquidati devono rivolgersi, per l’adesione, allo stesso intermediario presso il quale hanno effettuato l’acquisto. L’intermediario incaricato di raccogliere le adesioni comunica quotidianamente alla Borsa Italiana S.p.A. il quantitativo di strumenti finanziari Toro Assicurazioni acquistati. La Borsa Italiana S.p.A. provvederà, entro il giorno successivo, a pubblicare gli stessi dati mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’offerta e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell’offerta stessa saranno pubblicate a cura dell’offerente ai sensi dell’art. 41 del Regolamento citato in Premessa. L’offerta è promossa sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.A., unico mercato di trattazione degli strumenti finanziari della Toro Assicurazioni. • Alla data di pubblicazione del presente documento d’offerta, le società del Gruppo Fiat detengono le seguenti azioni della Toro Assicurazioni S.p.A. nella piena proprietà e nella libera disponibilità, anche per l’esercizio del diritto di voto: ordinarie % privilegiate % risparmio % - Fiat S.p.A. 3.890.750 4,5 11.810.203 75,4 49.679.693 81,1 - Sicind 45.167.650 51,7 0 0 - Fiat Geva 11.624.300 13,3 ..1.303.500 ..8,3 5.866.000 ..9,6 - Totale 60.682.700 69,5 13.113.703 83,7 55.545.693 90,7 Le suddette azioni rappresentano rispettivamente: le ordinarie il 37%, le privilegiate l’8% e le risparmio il 33,7% del capitale sociale e quindi complessivamente il 78,7%. • Le medesime Società non hanno stipulato contratti di riporto né costituito diritti di usufrutto o di persone affidate pegno od assunto altri impegni sugli strumenti finanziari della Toro Assicurazioni. • Il corrispettivo unitario offerto per gli strumenti finanziari Toro Assicurazioni è di Euro 16 (L. 30.980) per le azioni ordinarie, Euro 12 (L. 23.235) per le azioni privilegiate e di risparmio ed Euro 7,5 (L. 14.522) per i warrant, al netto di spese e provvigioni che rimarranno a tutori o curatoricarico dell’offerente. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, in quanto dovuta, è a carico degli aderenti all’offerta. I suddetti prezzi unitari sono stati determinati sulla base delle quotazioni medie rilevate negli ultimi sei mesi, applicando un premio del 42% circa per le azioni ordinarie e mediamente del 46% per le altre categorie di azioni, nell’intento di proporre un congruo riconoscimento agli aderenti all’offerta, rispetto alle valutazioni del mercato nel recente periodo. Il suddetto premio non tiene conto del dividendo messo in pagamento dalla Toro Assicurazioni in data 25 maggio 2000 di L. 500 per le azioni ordinarie e privilegiate e L. 520 per le azioni di risparmio, il che rappresenta un ulteriore beneficio per coloro che aderiranno all’offerta. Il prezzo dei warrant è stato determinato detraendo dal prezzo offerto per le azioni ordinarie il prezzo di esercizio dei warrant stessi (L. 16.500 per azione ordinaria). • Indicatori e valori per azione desunti dai bilanci consolidati degli ultimi due esercizi: − numero di Azioni (*) 159.578.201 1998 164.155.889 1999 − Dividendo per azione: (Lire) (Euro) (Lire) (Euro) − azioni ordinarie e privilegiate 460 0,238 500 0,258 − azioni di risparmio 480 0,248 520 0,269 − Cash flow 470 0,243 751 0,388 − Utile netto di competenza 716 0,370 1.105 0,571 − Utile netto ordinario 739 0,381 295 0,152 − P.N. di competenza 15.292 8,361 15.912 8,218 (*) I valori sono calcolati in base al numero di azioni emesso al 31 dicembre in quanto non sono significativamente diversi da quelli calcolati in base al numero medio di azioni dell’esercizio. • Indicatori calcolati sulla base del prezzo offerto e delle medie di settore Con riferimento ai sensi delle applicabili disposizioni corrispettivi offerti per ciascuna azione ordinaria (16 Euro, pari a L. 30.980), privilegiata e di leggerisparmio (12 Euro, sottoscritte da chi esercita la potestàpari a L. 23.235), la tutela o la curatelanonché warrant (7,5 Euro, se non corredate dall’autorizzazione pari a L. 14.522), che conducono ad una valutazione complessiva della società di oltre Euro 2,4 mld., sono stati calcolati taluni indicatori posti a confronto con quelli di un campione di compagnie assicurative italiane giudicato rappresentativo del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.settore:

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Modalità di adesione. Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante la Riapertura dei Termini) L’adesione all’Offerta da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabiliè irrevocabile, salvo quanto disposto dall’art. 44, comma 8, del Regolamento Emittenti, con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo dell’Offerta. Nel Documento di Offerta, l’Offerente ha dichiarato la propria disponibilità a riaprire i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad offerte concorrenti, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita Scheda di Adesione, debitamente compilata, a un Intermediario Incaricato, con contestuale deposito delle Azioni presso detto Intermediario Incaricato. Qualora l’Intermediario Depositario non sia uno degli Intermediari Incaricati, gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere alle formalità di adesione per conto dell’aderente entro l’ultimo giorno termini del Periodo di Adesione dopo la chiusura dello stesso, secondo le modalità indicate nella Sezione A, Paragrafo A.2 del Documento di Offerta (la “Riapertura Volontaria del Periodo di Adesione”). Subordinatamente al verificarsi (ovvero alla rinunzia) della Riapertura dei Termini)Condizione di Efficacia, come eventualmente prorogatoil Corrispettivo sarà pagato agli aderenti all’Offerta, a fronte del trasferimento della proprietà delle Azioni, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi l’8 luglio 2009, salvo proroga (la”Data di Pagamento”) . Le Azioni sono assoggettate al regime In caso di dematerializzazione dei titoli previsto dagli artt. 83-bis e seguenti proroga, il Corrispettivo sarà pagato il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del TUF, nonché dal regolamento adottato con delibera Consob e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari di Azioni dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda Periodo di Adesione, pertantocome prorogato, in considerazione del predetto regime che sarà comunicato ai sensi di dematerializzazione dei titolilegge. Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione e la Data di Pagamento. Alla Data di Pagamento, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni oggetto dell’Offerta all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare la Scheda di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta saranno trasferite in proprietà dal conto titoli dell’aderente, o dell’intermediario negoziatore, a quello intestato all’Offerente presso l’Intermediario Incaricato l’intermediario incaricato. Il pagamento del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l’ultimo Corrispettivo avverrà il quinto giorno valido di mercato aperto successivo alla data di chiusura dell’eventuale Riapertura Volontaria del Periodo di Adesione, ossia il 22 luglio 2009, salvo proroghe del Periodo di Adesione (o la “Data di Pagamento della Riapertura dei TerminiVolontaria del Periodo di Adesione”), come eventualmente prorogato. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante Nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo dell’Offerta tra la sottoscrizione della Scheda data di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico la Data di Pagamento della Riapertura Volontaria del quale sarà il relativo costo. Le Azioni portate in adesione dovranno essere libere da vincoli e gravami Periodo di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sull’AIM Italia potranno essere portare in adesione all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. Le adesioni all’Offerta da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenutaAdesione.

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