MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO Clausole campione

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. (max. 70 punti)
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. L’attribuzione del punteggio verrà effettuata per ciascun lotto come dettagliatamente indicato nelle rispettive Schede Tecniche di offerta. Si precisa che sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini esplicitati nelle medesime Schede Tecniche. Non saranno pertanto ammesse altre varianti oltre a quelle indicate nelle Schede Tecniche o modifiche di queste ultime. Nel caso in cui il Concorrente non apporti la miglioria proposta, per ciascun elemento saranno attribuiti zero punti. Laddove il Concorrente non indichi nulla nella scheda di offerta tecnica resterà valido quanto previsto nel Capitolato e saranno attribuiti zero punti. Il punteggio tecnico complessivo attribuito a ciascun concorrente prima della riparametrazione (𝑂𝑇𝑖) sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singola variante indicata nelle Schede Tecniche, dunque: dove: 𝑛 𝑂𝑇𝑖 = ∑ 𝑆𝑃j j=1 𝑂𝑇𝑖 = punteggio attribuito al concorrente esaminato (i-esimo) prima della riparametrazione; 𝑆𝑃j = punteggio assegnato alla variante esaminata (j-esima) dell’offerta in esame; 𝑛 = numero di varianti.
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. (Max 70 punti) CRITERIO DESCRIZIONE Pmax A AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO Max 20 A.1. Adeguatezza in termini numerici dei mezzi da adibire al servizio 7
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. Il punteggio tecnico 𝑃𝑇 sarà determinato dalla seguente formula: 𝑃𝑇 = ∑ 𝑝𝑖 dove 𝑝𝑖 è il punteggio tecnico i-esimo (con indice i che varia da 1 a 10) assegnato alla proposta dell’Offerente in relazione allo i-esimo criterio migliorativo. In Tabella 7 – Criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici sono elencati e descritti tali i criteri tabellari per l’attribuzione dei punteggi tecnici. . Tabella 7 – Criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici‌ L’Impresa dovrà produrre in risposta al bando di gara un documento di Offerta Tecnica, che dovrà essere redatto secondo le linee guida di seguito ripotate. Il documento dovrà essere scritto in lingua italiana, in formato A4, carattere Times New Roman dimensione 12, interlinea 1,15, margine di due centimetri per ogni lato del foglio. Gli eventuali allegati tecnici dovranno essere realizzati nello stesso formato - senza limiti di pagine di esposizione (si raccomanda peraltro un’esposizione sintetica, pertinente, centrata sull’obiettivo, dall’immediata comprensione da parte della Commissione di aggiudicazione, indirizzata ai soli ambiti e criteri oggetto di valutazione) - ad eccezione di elaborati grafici, fotografici, manuali d’uso e dépliant illustrativi, che dovranno essere realizzati secondo il formato più idoneo all’immediata comprensione da parte dell’Amministrazione. Tutta la documentazione dovrà essere fornita sia in formato cartaceo che in formato elettronico (con estensione .pdf) su supporto digitale (CDROM/DVD) in modo da permettere ricerche testuali. Il CDROM/DVD dovrà essere organizzato con le seguenti directory: • “Offerta tecnica”, in cui sia contenuta il documento di Offerta Tecnica; • “Allegati all’Offerta Tecnica”, in cui siano presenti i data-sheet e i manuali degli apparati in fornitura;
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. I 70 punti previsti per l’offerta tecnica verranno attribuiti in base ai seguenti requisiti ed i sub-requisiti di valutazione : Requisiti e Sub Requisiti PESO/PUNTEGGIO massimo Requisito A Progetto di servizio che il concorrente metterà a disposizione dell' Azienda, con particolare riferimento a 34 Punti di cui Sub -Requisito A1 Metodologia di identificazione, analisi e valutazione dei rischi, tese al conseguimento di economie di spesa e di miglioramento della gestione dei rischi e del loro collocamento sul mercato 10 Sub -Requisito A2 Attività di supporto alle azioni di Risk Management sanitario; 10 Sub -Requisito A3 Supporto ed assistenza prestata nelle fasi di gara per l’aggiudicazione delle polizze 5 Sub -Requisito A4 Metodologia di gestione amministrativa dei contratti 7 Sub – requisito A5 Tempistica per l’esecuzione del servizio 2 Con riferimento ai requisiti B,C,D,E ed ai sub requisiti (A1,A2,A3,A4,A5) la Commissione assegnerà - per ciascuna voce di punteggio individuata all'interno della descrizione di ciascuno degli requisiti e sub requisiti - un valore/coefficiente da 0 (zero) ad 1 (uno), secondo il seguente valore di valutazione: OTTIMO 1,00 DISCRETO 0,80 BUONO 0,60 SUFFICIENTE 0,40 MEDIOCRE 0,20 La determinazione del punteggio per ciascun requisito –sub requisito verrà effettuata attraverso la seguente formula: PO(a)ì = PuntMax x VMD (a)ì Dove: PO (a)ì = Punteggio ottenuto dalla offerta (a) per il criterio i-esimo PuntMax= punteggio massimo del requisito – sub requisito i-esimo VMD (a) ì = coefficiente ottenuto dalla offerta (a) per il criterio i-esimo Ai fini della determinazione del Punteggio Tecnico PT tecnico (punti 70) attribuito a ciascuna offerta, la Commissione, procederà alla c.d. “riparametrazione” per ciascun livello di punteggi e sub-punteggi. In particolare per il requisito tecnico (A) si procederà a sommare i sub – punteggi attribuiti per i sub criteri A1,A2,A3,A4,A5. I punteggi provvisori così determinati saranno trasformati in punteggi definitivi attribuendo il punteggio massimo (pari a 40 nel caso dell’elemento A) all’offerta che ha ottenuto il punteggio provvisorio più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dalle altre offerte. Una volta terminata la procedura di attribuzione punteggi secondo le modalità di cui ai precedenti punti, si procede a sommare, per ciascuna offerta, i singoli punteggi così attribuiti per requisito(A+B+C+D+E). Il risultato di tale somma costituisce il punteggio tecnico provvisorio “PT pro...
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. Per ciascun concorrente, il punteggio tecnico sarà pari alla somma di tutti i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base dei sub-criteri e criteri motivazionali di cui al precedente paragrafo 9.1. Con riferimento ai sub-criteri di valutazione che prevedono una valutazione qualitativa, al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuirà, per ognuno dei sub-criteri di valutazione, un coefficiente da 0 a 1 a seconda che l’offerta con riferimento alla singola voce di valutazione, venga giudicata: - non valutabile (coefficiente pari a “0”) - sufficiente (coefficiente pari a “0,2”) - discreta (coefficiente pari a “0,4”) - buona (coefficiente pari a “0,6”) - ottima (coefficiente pari a “0,8”) - eccellente (coefficiente pari a “1”). Alle singole valutazioni (non valutabile, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente) corrispondono i giudizi sotto riportati: non valutabile: descrizione e contenuti descritti in modo non valutabile, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti nella medesima documentazione di gara;
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. (max 70 punti) Criteri e subcriteri P max A Attività a supporto delle inumazioni/esumazioni/tumulazioni/estumulazioni - disponibilità ad effettuare lavorazioni extra, su richiesta della Direzione Lavori, mantenendo le condizioni dell’Offerta Economica (ribasso) da applicare alla Tariffa della Regione Lazio anche per le lavorazioni richieste 5
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà attribuito mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula: PT Off. Tecni = ∑n(B (n)i * Qn) dove: PTecni = punteggio totale offerta tecnica del Concorrente iesimo; ∑n = sommatoria dei punteggi parziali del Concorrente iesimo. n = numero totale degli elementi di valutazione, di cui alla precedente tabella 1; B (n)i = coefficiente provvisorio assegnato rispetto all’elemento di valutazione “n” del Concorrente iesimo, variabile tra 0 e 1; Qn = massimo punteggio attribuito all’elemento di valutazione “n”, di cui alla precedente Tabella 1.
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.