MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI Clausole campione

MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI. 6.1 I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l’applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C”, dell’Allegato alla Delibera 573/2013/R/gas dell’AEEGSI. Il gas fornito viene fatturato sulla base dei consumi giornalieri, calcolati per convenzione considerando costante il consumo rilevato dal Distributore o comunicato dal Cliente con autolettura (ferma restando, comunque, la competenza del Distributore in materia di rilevazione delle misure). In assenza della lettura effettiva, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio, effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all’uso del gas ed ai consumi storici del Cliente. 6.2 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l’emissione della fattura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore in relazione all’autolettura fornita dal Cliente, oppure in base ai consumi storici del Cliente e anche, in mancanza di questi, in base alla potenza contrattuale. L’eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. 6.3 Qualora i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 3.4 non siano disponibili in tempo utile per l’emissione delle relative fatture, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare usando i valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. In presenza di errori di calcolo in fattura, l’accredito o l’addebito della somma viene effettuato nella prima fattura utile successiva. 6.4 Dopo la cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale resa disponibile dal Distributore competente.
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati applicando gli sconti offerti ai “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili” rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Con riferimento a ciascun rifornimento effettuata presso un punto vendita abilitato di cui al paragrafo 4 del presente documento, il corrispettivo sarà determinato in funzione: • della tipologia di carburante (Benzina, Gasolio, GPL); • della tipologia di rifornimento (Servito/Non Servito); • del prezzo del carburante rilevato dal MISE relativo alla settimana antecedente la data del rifornimento; • della ubicazione (regione) del punto vendita; • del regime di accisa cui è soggetta l’Amministrazione Contraente; • del prezzo applicato dal punto vendita al momento del rifornimento e riportato sullo scontrino di spesa; • degli sconti offerti. Di seguito una tabella in cui, per ciascun carburante/tipologia di rifornimento, è riportata la modalità di calcolo dei corrispettivi espressi in Euro/litro, al lordo di accise ordinarie e iva: Benzina/Non Servito PBMISE SNSBj (PBMISE – SNSBj) * (1+iva) Benzina/Servito PBMISE_Servito = PBMISE + 0,115 SSBj (PBMISE_Servito – SSBj) * (1+iva) Gasolio/Non Servito PGMISE SNSGj (PGMISE – SNSGj) * (1+iva) Gasolio/Servito PGMISE_Servito= PGMISE + 0,115 SSGj (PGMISE_Servito – SSGj) * (1+iva) GPL/Servito PGPLMISE SGPL (PGPL MISE – SGPL) * (1+iva) dove: • PBMISE, PGMISE e PGPLMISE sono i prezzi, rispettivamente della Benzina, Gasolio auto e GPL, espressi in Euro/litro, al netto di IVA, pubblicati dal MISE (pubblicazione “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili”) nella settimana (da Lunedì a Domenica) antecedente la settimana (da Lunedì a Domenica) del rifornimento (ad esempio, i prezzi pubblicati con data Rilevazione Lunedì 8 febbraio 2021 (Rilevazione del 08/02/2021 - Prezzi della settimana dal giorno 01/02/2021 a 07/02/2021) si applicano ai rifornimenti effettuati tra il Lunedì 15 e la Domenica 21 febbraio 2021); • SNSBj e SNSGj sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, in corrispondenza della j-esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità Non Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto; • SSBj e SSGj sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, in corrispondenza della j-esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto; • SGPL è lo sconto offerto, espresso in Euro/litro e al netto di IVA, ...
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI. Il servizio richiesto è a consumo. Il corrispettivo del servizio è calcolato sulla base del numero di giorni persona di risorse professionali rendicontate dall’Impresa per questo servizio, per tipologia, come riportato nei SAL approvati da INPDAP, moltiplicato per il loro prezzo unitario giornaliero offerto dall’Impresa in sede di gara e riportato nel Contratto.
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI. Il servizio è a canone. Il corrispettivo del servizio è corrisposto sotto forma di canoni mensili (al massimo 36) di eguale importo, determinati dall’Impresa nell’Offerta economica. Tale importo non dipende dal dimensionamento del servizio e non potrà essere aumentato in caso di aumento del numero delle risorse dell'Impresa che operano nel servizio. Come sopra specificato, nel caso in cui decida di chiudere il servizio, l'Istituto non corrisponderà più all'Impresa i canoni a partire dal mese successivo a quello in cui è stata trasmessa all'Impresa la comunicazione di chiusura.
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI. 6.1 I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure 6.2 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, 6.3 Qualora i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 3.4 non siano disponibili in tempo utile per l’emissione delle relative fatture, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare usando i valori 6.4 Dopo la cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli even- tuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale resa disponibile dal Distributore competente.
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI. 7.1 I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc) ed adeguati al coefficiente di conversione secondo quanto indicato nell’AE. 7.2 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. 7.3 Qualora i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 4.3 non siano disponibili in tempo utile per l’emissione delle relative fatture, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare usando i valori validi nel periodo immediatamente precedente a quello di competenza dei consumi. In presenza di errori di calcolo in fattura, l’accredito o l’addebito della somma viene effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. 7.4 Dopo la cessazione della fornitura, per qualsiasi causa occorsa, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale resa disponibile dal Distributore competente ai sensi della Delibera ARERA n. 100/16/R/com e ss.mm.ii.

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  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di