Modalità di esercizio dei Warrant Clausole campione

Modalità di esercizio dei Warrant. I Warrant potranno essere esercitati in tutto o in parte durante il Periodo di Esercizio a fronte dell’assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio. Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all’Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l’ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun mese di esercizio. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun mese di esercizio. Il Prezzo Strike (ovvero – nei casi previsti dall’articolo 5 – il Prezzo Strike Adjusted) dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente dell’Emittente che sarà indicato nelle comunicazioni che l’Emittente invierà ai sensi delle disposizioni applicabili. All’atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America. Il Periodo di Xxxxxxxxx sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un’Assemblea dell’Emittente fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l’esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall’Assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il “Periodo di Sospensione”).
Modalità di esercizio dei Warrant. I) I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento per tutta la durata dei Warrant medesimi, salvo quanto previsto al successivo punto V – a partire dalla data di emissione e fino al 20 giu- gno 2005 – azioni privilegiate Unipol, in ragione di una nuova azione pri- vilegiata da nominali Lire 1.000 ogni 5 Warrant presentati per l’esercizio, al prezzo di Lire 2.700 (*) per azione, di cui Lire 1.700 (*) a titolo di so- vrapprezzo, salvo quanto previsto al successivo art. 3;
Modalità di esercizio dei Warrant. 139 4.1 I titolari dei Warrant potranno richiedere di acquistare in qualsiasi momento, a partire dal 1 luglio 2009 e fino al 30 giugno 2016 (il "Periodo di Esercizio"), le Azioni in ragione di 1 Azione ogni Warrant presentato per l'esercizio, al prezzo di Euro 12, salvo quanto previsto al successivo articolo 5 139 4.2 La facoltà di acquistare le Azioni è esercitata mediante presentazione di apposita richiesta di sottoscrizione all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati (la "Richiesta di Esercizio"). 140 4.3 L'acquisto delle Azioni avrà effetto dall’ultimo giorno di Borsa aperta del mese in cui è presentata la Richiesta di Xxxxxxxxx, allorché detta presentazione sia avvenuta entro il giorno 15 (incluso) dello stesso mese, ovvero dal decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Richiesta di Esercizio, allorché la stessa sia stata presentata tra il giorno 16 (incluso) e l’ultimo giorno di calendario del mese; a tale data di efficacia le Azioni saranno messe a disposizione dei sottoscrittori per il tramite della Monte Titoli S.p.A. Le Azioni acquistate in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie dell'Emittente trattate sul Mercato Telematico Azionario alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant. 140 4.4 Il prezzo di acquisto delle Azioni dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della Richiesta di Xxxxxxxxx, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti. 140 4.5 Nel caso il Consiglio di Amministrazione convochi l’Assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie dell'Emittente per deliberare la distribuzione di dividendi, l’esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data di riunione del Consiglio di Amministrazione fino al giorno successivo a quello in cui abbia luogo l’Assemblea dei soci e, ove questa abbia deliberato la distribuzione dei dividendi, fino al giorno dello stacco del dividendo. Le Richieste di Xxxxxxxxx presentate prima del giorno di riunione del Consiglio di Amministrazione avranno effetto ai sensi del precedente paragrafo 4.3 e comunque entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo. 140 4.6 Al momento della presentazione della Richiesta di Xxxxxxxxx, e a pena di inefficacia della medesima, oltre a fornire le necessarie informazioni richieste in ottemperanza alla normativa vigente, il titolare dei Warrant dovrà (i) prendere atto che le Azioni non sono e non saranno registrate ai sensi d...

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.