Modifica dell’assicurazione. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Modifica dell’assicurazione. Lo stipulante può adattare l’assicurazione se per esempio le persone assicurate si trasferiscono oppure se lasciano l’econo- mia domestica oppure se altre vi si aggiungono. Visana può adeguare i premi e le somme assicurate in funzione delle nuove condizioni, qualora venga assicurata una copertura supplementare oppure se si aggiungono nuove persone all’e- conomia domestica. Lo stesso vale nel caso in cui le basi legali abbiano subito mo- difiche. Le nuove condizioni d’assicurazione vengono comuni- cate al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore. Se, in caso di coperture disciplinate dalla legge, le modifiche dell’e- stensione vengono stabilite da un’autorità federale, non sussi- ste il diritto a disdire il contratto.
Modifica dell’assicurazione. Per aumentare la somma assicurata nel quadro delle categorie di età e delle somme assicurate predefinite da ÖKK, la persona assicurata può inoltrare una corrispondente domanda prima dell’età di stipula. ÖKK non è tuttavia obbligata ad accettarla.
Modifica dell’assicurazione. La CSS consiglia al contraente di adattare l’assicurazione se la corrispondente situazione assicurativa dovesse aver subito cambiamenti. La CSS ha il diritto di adattare i premi e le somme alla nuo- va situazione, quando per esempio vengono aggiunti ri- schi supplementari oppure altre persone entrano a far parte dell’economia domestica.
Modifica dell’assicurazione. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto
Modifica dell’assicurazione. Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell’Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
Modifica dell’assicurazione. Le eventuali modifiche del presente contratto devono essere approvate dalle parti per iscritto.
Modifica dell’assicurazione. Art. 65 Diminuzione del rischio Art. 66 Recesso in caso di sinistro Art. 67 Durata del contratto
Modifica dell’assicurazione. Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
Modifica dell’assicurazione