Modifiche al contratto. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme e le condizioni economiche previste nel Contratto, inclusi gli Allegati, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente. 2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Cliente. 3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data di ricevi- mento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso e/o il ritiro parziale o totale dei propri valori, da parte del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momento, anche successivamente. 4. In caso di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche del Contratto, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materia. 5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigente.
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Modifiche al contratto. 1. La Banca si riserva Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la facoltà prestazione dei servizi di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme pagamento e le condizioni economiche previste nel Contrattorelative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, inclusi gli Allegativiene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emittente, ma può esser definita e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente.
2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri proposta su iniziativa sia della Banca, nonché nel sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di raccomandata A.R.variazioni contrattuali. Allo stesso modo, l’avviso tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di ricevimento firmato almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla Cliente a meno che questi non comunichi a Nexi, prima della data di ricevi- mento prevista per l’applicazione della suddetta comunicazionemodifica, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso e/o il ritiro parziale o totale dei propri valori, da parte del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momento, anche successivamente.
4che non intende accettarla. In caso di modifiche in senso sfavorevole per questo caso, il Cliente delle condizioni economiche del ha diritto di recedere dal Contratto, la Banca rispetterà senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi, con le prescrizioni di legge vigenti in materia.
5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi modalità e per gli effetti di cui sopraall’art. Più 35, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in particolaresenso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. Nexi si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, le parti concordano che saranno automaticamente recepite quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa comunicazioni di Riferimento pro tempore vigentemodifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 41. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
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Samples: Prepaid Card Agreement, Carta Prepagata Banca Ponti Pay Prepaid (Per Minorenni)
Modifiche al contratto. 1. La Banca si riserva Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al responsabile del procedimento la facoltà di modificaresua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il responsabile del procedimento, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momentoaccertate le cause, le norme condizioni e le condizioni economiche previste i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica. Il responsabile del procedimento approva il progetto e autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico del servizio. Se l’incremento di spesa non trova copertura nel Contrattoquadro economico del servizio, inclusi gli Allegati, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Clienteil responsabile del procedimento propone l’approvazione alla Stazione appaltante.
2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle modifiche Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere introdotta dall’Operatore Economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di cui al precedente commaservizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione di componenti difformi dal progetto autonomamente introdotte dall’Operatore Economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal ClienteStazione appaltante non riconoscerà all’Operatore Economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data Il DEC può disporre modifiche di ricevi- mento della suddetta comunicazionedettaglio, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio cui valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo del recesso e/o il ritiro parziale o totale contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei propri valori, da parte contratti. Il DEC comunica tali modifiche al responsabile del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte procedimento motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momento, anche successivamenteCodice dei contratti.
4. In caso Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all’Operatore Economico l’esecuzione di modifiche al servizio oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in senso sfavorevole più o in meno di un quinto del valore del contratto. L’Operatore Economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione all’Operatore Economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per il Cliente delle iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il responsabile del procedimento deve esprimersi in merito alle condizioni economiche proposte entro 45 giorni. Qualora l’Operatore Economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del Contrattocontratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, la Banca rispetterà le prescrizioni sottoscritto dall’Operatore Economico in segno di legge vigenti in materiaaccettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso particolare siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 37 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 30 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
7. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 18 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
8. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in cui una aumento o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamentoin diminuzione, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra purché ricorrano tutte le parti, senza obbligo seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Banca Stazione appaltante, ivi compresa l’applicazione di comunicare al Cliente nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la relativa natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del Contratto 50% (cinquanta per cento) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
9. Nel caso la modifica di cui sopraalle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. Più 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività eseguite.
10. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al responsabile del procedimento motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto in particolarecontratto che va a sostituire o integrare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contrattodeve prevedere l’aggiornamento del programma esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, senza necessità deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto originale.
12. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del ricorso alla procedura prevista dal presente articoloDUVRI, le modifiche necessarie con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
13. L’autorizzazione del responsabile del procedimento e l’Ordine del DEC all’Operatore Economico relativo a una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigentel’ultimazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile.
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Modifiche al contratto. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, modificare unilateralmente le norme pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche previste nel applicate al presente Contratto; nei confronti del Cliente consumatore, inclusi gli Allegati, e le l’esercizio di detta facoltà è subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte effettuate dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Clientecon le modalità di cui all’articolo 10, con preavviso di due mesi rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere entro la data di entrata in vigore delle modifiche: in tal caso, fino alla data di efficacia del recesso trovano applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente praticate.
2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle Le modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Bancaunilaterali alle pattuizioni contrattuali del Capo VIII e del Capo IX e alle relative condizioni economiche, nonché a quelle pertinenti del Capo I, sono effettuate nel caso rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art.118 del T.U.B., ferma restando la facoltà del Cliente di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Clienterecedere nei termini e con le conseguenze indicate nel comma precedente.
3. L’applicazione La Banca si riserva la facoltà di modificare il contenuto della Sezione Informazioni e, in particolare, dei Paragrafi 5 e 6, in relazione alle variazioni delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data modalità con le quali presta i Servizi di ricevi- mento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso Investimento e/o il ritiro parziale o totale della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente, con le modalità indicate nell’articolo 10, in tempo utile prima della loro applicazione. Parimenti la Banca si riserva la facoltà di modificare i parametri sui quali si fonda la valutazione di adeguatezza, in relazione all’aggiornamento nel tempo del modello utilizzato per la prestazione della consulenza in materia di investimenti e per la valutazione di adeguatezza. In tal caso la Banca aggiorna tempestivamente la sintesi del modello e la descrizione dei propri valori, da parte controlli contenuti nell’apposito documento disponibile in filiale su richiesta del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte e nella sezione riservata del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momento, anche successivamenteSito Internet della Banca.
4. In caso Il presente Contratto e i Questionari, nei testi tempo per tempo vigenti, sono consultabili dal Cliente nella sezione Servizi di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche Investimento del Contratto, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materiaSito Internet della Banca.
5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigente.
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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi
Modifiche al contratto. 1. La Banca Ai sensi dell'articolo 106 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, apportare le norme e le condizioni economiche previste nel necessarie modifiche al Contratto, inclusi gli Allegatisecondo quanto descritto nei commi seguenti, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto ed in ragione del variare delle quantità previste dal Clienteservizio.
2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente In ogni caso, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento od una diminuzione delle modifiche di cui al precedente commaprestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Clientel'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data di ricevi- mento della suddetta comunicazioneQualora fosse necessario eseguire servizi, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso prestazioni e/o il ritiro parziale o totale dei propri valoriforniture non previsti in sede di appalto e, da parte del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momentoconseguentemente, anche successivamentenell’elenco prezzi, si rinvia espressamente a quanto disciplinato nello schema di contratto.
4. In Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP)/ Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RUP (solo in caso di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche nomina del Contratto, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materiaDEC).
5. Nel caso particolare Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta; ove il RUP/Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in cui una o più pristino della situazione originaria preesistente, a carico dell’Appaltatore, secondo le disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigenteRUP/Direttore dell’esecuzione.
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Modifiche al contratto. 1. La Banca Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita. Inoltre la Compagnia, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del Contratto, ha la facoltà di modificaremodificare o variare il presente Contratto nel modo che ritenga ragionevolmente appropriato ed equo in seguito a modifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell’andamento demografico, dell’inflazione e di altre variabili di mercato. Nel caso sia previsto per legge, o qualora sussista in presenza di un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme e le condizioni economiche previste nel la Compagnia ritenga opportuno modificare o variare il presente Contratto, inclusi gli Allegati, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente.
2. Costituirà prova dell’avvenuta ne darà preventiva comunicazione al Cliente delle Contraente indicando le modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Cliente.
3che intende apportare. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 Qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevi- mento ricezione della suddetta comunicazione. In tal caso, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio Contratto si intenderà risolto ed al Contraente sarà restituita una somma pari al controvalore del recesso e/o il ritiro parziale o totale Capitale Assicurato investito in Gestione Interna Separata e rivalutato senza applicazione dei propri valori, Costi di Riscatto. Il pagamento dovuto dalla Società sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del Contraente. In mancanza di comunicazione da parte del Cliente entro Contraente, il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile Contratto resterà in qualunque momento, anche successivamentevigore alle nuove condizioni.
4. In caso di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche del Contratto, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materia.
5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigente.
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Samples: Assicurazione Vita Key Man
Modifiche al contratto. 1. La Alla Banca si riserva è riconosciuta la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le norme e le condizioni economiche previste nel Contrattocondizioni, inclusi gli Allegatianche economiche, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente.
2. Costituirà prova dell’avvenuta che regolano il presente contratto, previa comunicazione al Cliente delle modifiche di cui al precedente commamediante lettera semplice, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Bancacon preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Cliente.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni decorrenti dalla data di ricevi- mento ricezione della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso e/o il ritiro parziale o totale dei propri valori, comunicazione stessa da parte del Cliente. Le modifiche si intendono accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momentodiritto di recedere, anche successivamente.
4senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico, dal rapporto. In caso tal caso, in sede di modifiche in senso sfavorevole per liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni economiche in precedenza praticate. Il Cliente può comunicare alla Banca la propria richiesta di apportare modifiche al presente contratto. Se ritiene che le modifiche sono tali da comportare una radicale mutazione del Contrattorapporto, la Banca rispetterà può richiedere la conclusione di un nuovo contratto, restando comunque salvo il suo diritto di recesso. Le parti convengono che le prescrizioni modificazioni della normativa di legge vigenti in materia.
5carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente contratto. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con future disposizioni la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di comunicare al recesso del Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigentedella Banca.
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Samples: Banking Services Agreement
Modifiche al contratto. 1. La Alla Banca si riserva è riconosciuta la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le norme e le condizioni economiche previste nel Contrattocondizioni, inclusi gli Allegatianche economiche, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente.
2. Costituirà prova dell’avvenuta che regolano il presente contratto, previa comunicazione al Cliente delle modifiche di cui al precedente commamediante lettera semplice, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Bancacon preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Cliente.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni decorrenti dalla data di ricevi- mento ricezione della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso e/o il ritiro parziale o totale dei propri valori, comunicazione stessa da parte del Cliente. Le modifiche si intendono accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momentodiritto di recedere, anche successivamente.
4senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico, dal rapporto. In caso tal caso, in sede di modifiche in senso sfavorevole per liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni economiche in precedenza praticate. Il Cliente può comunicare alla Banca la propria richiesta di apportare modifiche al presente contratto. Se ritiene che le modifiche sono tali da comportare una radicale mutazione del Contrattorapporto, la Banca rispetterà può richiedere la conclusione di un nuovo contratto, restando comunque salvo il suo diritto di recesso. Le parti convengono che le prescrizioni modificazioni della normativa di legge vigenti in materia.
5carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente contratto. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con future disposizioni la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di comunicare al recesso del Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigentedella Banca.
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Samples: Banking Services Agreement
Modifiche al contratto. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, modificare unilateralmente le norme pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche previste nel applicate al presente Contratto; nei confronti del Cliente consumatore, inclusi gli Allegati, e le l’esercizio di detta facoltà è subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte effettuate dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Clientecon le modalità di cui all’articolo 10, con preavviso di due mesi rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere entro la data di entrata in vigore delle modifiche: in tal caso, fino alla data di efficacia del recesso trovano applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente praticate.
2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle Le modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Bancaunilaterali alle pattuizioni contrattuali del Capo VIII e del Capo IX e alle relative condizioni economiche, nonché a quelle pertinenti del Capo I, sono effettuate nel caso rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art.118 del T.U.B., ferma restando la facoltà del Cliente di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Clienterecedere nei termini e con le conseguenze indicate nel comma precedente.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data La Banca si riserva la facoltà di ricevi- mento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso e/o il ritiro parziale o totale dei propri valori, da parte del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momento, anche successivamente.modificare il
4. In caso Il presente Contratto e i Questionari, nei testi tempo per tempo vigenti, sono consultabili dal Cliente nella sezione Servizi di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche Investimento del Contratto, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materiaSito Internet della Banca.
5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigente.
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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi
Modifiche al contratto. 1. La Banca SIM ha facoltà di modificare unilateralmente, qualora vi sia un giustificato motivo, in qualsiasi momento le norme che regolano il CONTRATTO, previa comunicazione al CLIENTE da inviare mediante lettera semplice o, nel caso in cui taluno dei SERVIZI sia prestato tramite ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE con tali mezzi ove il CLIENTE abbia accettato tale modalità di comunicazione, con preavviso non inferiore a 30 giorni: entro tale termine, il CLIENTE potrà liberamente recedere dal CONTRATTO.. Trascorso tale periodo senza che il CLIENTE abbia esercitato il diritto di recesso, le modifiche si intenderanno accettate.
2. Le modifiche al CONTRATTO derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La SIM provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del CLIENTE e della SIM.
3. Al fine di migliorare la qualità dei SERVIZI, la SIM si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme e le condizioni economiche previste nel Contratto, inclusi gli Allegati, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente.
2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle apportare modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Cliente.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data di ricevi- mento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo degli stessi, nonché di modificarne il ritiro parziale contenuto e di sostituirne, parzialmente o totale dei propri valoriinteramente, da parte del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE accettati dal CLIENTE, dalla SIM al CLIENTE stesso in qualunque momentotempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, anche successivamente.
4. In in caso di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche del Contrattourgenza, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materianon appena necessario.
5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigente.
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Modifiche al contratto. 1. La Banca BANCA ha facoltà di modificare in qualsiasi momento, per giustificato motivo, le norme che regolano il CONTRATTO, previa comunicazione al CLIENTE da inviare mediante MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA con preavviso non inferiore a 15 giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del CLIENTE, le modifiche si intendono da questi tacitamente accettate, restando, tuttavia, salvo il suo diritto di recesso. Nel caso in cui il CLIENTE rifiuti la variazione, la BANCA può esercitare il suo diritto di recesso.
2. Le modifiche al CONTRATTO derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La BANCA provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del CLIENTE e della BANCA.
3. Al fine di migliorare la qualità del SERVIZIO, la BANCA si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme e le condizioni economiche previste nel Contratto, inclusi gli Allegati, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente.
2. Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle apportare modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Cliente.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data di ricevi- mento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il ritiro parziale contenuto e di sostituirne, parzialmente o totale dei propri valoriinteramente, da parte del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, tramite posta elettronica, dalla BANCA al CLIENTE in qualunque momentotempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, anche successivamente.
4. In in caso di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche del Contrattourgenza, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materianon appena necessario.
5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigente.
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