Common use of Modifiche al contratto Clause in Contracts

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- difica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 40. Tutte le comunicazioni di modi- fica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene ad esso relative è proposta e comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneda Nexi. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Titolare a meno che questi quest’ultimo non comunichi all’Emittentea Nexi, prima della data prevista per l’applicazione della mo- dificamodifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di Titolare può recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’arta Nexi (cfr. 34art. 35), entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali Nexi può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole - favorevoli al ClienteTitolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente me- diante Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la La proposta di modifica uni- laterale unilaterale è possibile solo se sussiste c’è un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno sono effettuate dall’Emittente da Nexi con preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 43). Con le medesime modalità previste all’art. 40le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modi- fica modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-126- sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- teè proposta e comunicata, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittentealla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della mo- dificamodifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, alla Banca con le moda- lità modalità e gli effetti di cui all’art. 3438, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente La Banca si riserva in ogni caso di applicare applicare, con effetto immediato e senza preavviso preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati soprase sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell’art. 118 del Testo Unico Bancario. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno potranno essere effettuate dall’Emittente con le modalità previste di cui all’art. 4044. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modi- fica modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più in generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-126 – sexies del Testo Unico BancarioBancario viene proposta e comunicata dall’Emittente, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- dificamodifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, Contratto senza spese, con comunicazione spese come da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’artart. 3437, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 4042. Tutte le comunicazioni di modi- fica modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e le relative informazioni s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario106, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- tenell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed alle stesse condizioni previste dal contratto, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Bancale modifiche, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nitein aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Ai sensi dell’art 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e formulate su propria iniziativa e ad assicurare s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tale tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia consenso dell’Operatore Economico. In ogni caso, comunque, l’Operatore Economico ha l'obbligo di variazioni contrattuali. Allo stesso modoeseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- difica, condizione che non intende accettarla. In questo casomutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’art. 34, entro non comportino un aumento dell’importo del contratto e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato comportino a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 40. Tutte le comunicazioni di modi- fica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”carico dell’Operatore Economico maggiori oneri.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta; conseguentemente, la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi pattuizioni e delle clausole contenute nel contratto stesso non potrà intendersi quale abrogazione tacita; di pagamento comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati al presente contratto i perfezionamenti e le relative informazioni ai sensi dell’artintegrazioni ritenute o che si rendessero necessarie per una migliore applicazione dello stesso; per la formalizzazione dei relativi accordi dovrà procedersi con scambio di lettere. 126-sexies Si rimanda alle norme del Testo Unico BancarioCodice Civile, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle consuetudini locali per quant’altro non espressamente previsto nel presente contratto. Le Parti Contraenti si danno reciproca assicurazione del fatto che le clausole inserite nella presente scrittura rappresentano il risultato della libera e concorde manifestazione della propria volontà e dichiarano di variazioni contrattualiesserne bene a conoscenza. Allo stesso modoIl Concessionario aggiudicatario accetta tutte le clausole sopra riportate, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- dificanessuna esclusa, che non intende accettarlapertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. In questo caso1341 del Cod. Civ. Per qualsiasi controversie che dovesse insorgere durante la vigenza della Concessione in oggetto, il Cliente ha diritto le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di recedere dal ContrattoAncona. Si allegano le planimetrie dei locali concessi. Xxxxx, senza speseapprovato e sottoscritto Il Concedente, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 40. Tutte le comunicazioni di modi- fica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.l’AOU DELLE MARCHE

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Samples: Avviso Di Indagine Di Mercato

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e le relative informazioni s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario106, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- tenell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Bancale modifiche, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nitein aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Ai sensi dell’art 106 comma 12 del X.X.xx 50/2016 e formulate su propria iniziativa e ad assicurare s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tale tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia consenso dell’Operatore Economico. In ogni caso, comunque, l’Operatore Economico ha l'obbligo di variazioni contrattuali. Allo stesso modoeseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell’esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- difica, condizione che non intende accettarla. In questo casomutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’art. 34, entro non comportino un aumento dell’importo del contratto e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato comportino a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 40. Tutte le comunicazioni di modi- fica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”carico dell’Operatore Economico maggiori oneri.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancarioad esso re- lative è proposta e comunicata dall’Emittente, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- teesclusiva- mente dall’Emittente, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia dell’Emittente stesso sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nitemo- difiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora all’Emittente qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Titolare a meno che questi non comunichi comuni- chi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- dificamodifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, all’Emittente con le moda- lità modalità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te Titolare possono essere esse- re applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche modifi- che dei tassi di cambio in senso sfavorevole al ClienteTitolare, quando la modifica dipende dipen- de esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione Titolare mediante comuni- cazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la La proposta di modifica uni- laterale unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dun- que dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate potranno essere ef- fettuate dall’Emittente con in forma scritta, su supporto cartaceo o tramite l’Area Per- sonale, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito avviso di pubblica- zione al Titolare via e-mail. Con le medesime modalità previste all’artle suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. 40In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Titolare. Tutte le comunicazioni di modi- fica modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto”.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento e le informazioni ad esso relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancarioè proposta e comunicata dall’Emittente, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittenteall’Emit- tente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- dificamodifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, all’Emittente con le moda- lità modalità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche mo- difiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te Cliente possono essere applicate applica- te con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare applicare, con effetto immediato e senza preavviso preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente esclusi- vamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la La proposta di modifica uni- laterale unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni co- municazioni di modifica di cui al presente articolo saranno potranno essere effettuate dall’Emittente con le modalità previste di cui all’art. 4042. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modi- fica modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’artè comunicata al Titolare (Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Xxxx che della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per Se le modifiche defi- nitesono definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad dalla Banca, è solo della Banca la responsabilità di assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti norme in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora Se le modifiche contrattuali siano definite sono definite, proposte e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale formulate da Xxxx, la responsabilità è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneXxxx. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- dificamodifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’arta Nexi (=> art. 3435), entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole - favorevoli al ClienteTitolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente me- diante Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la La proposta di modifica uni- laterale unilaterale è possibile solo se sussiste c’è un giustificato motivo, che dovrà deve essere indi- viduato a cura del individuato dal soggetto che ha proposto la modificapropone, dunque dell’Emittente cioè da parte di Nexi o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno sono effettuate dall’Emittente da Xxxx con preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 43). Con le medesime modalità previste all’art. 40le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modi- fica modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle condizioni contrattuali leggi sui contratti di assicurazione sulla vita. Inoltre la Compagnia, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del Contratto, ha la facoltà di modificare o variare il presente Contratto nel modo che ritenga ragionevolmente appropriato ed economiche che riguardano equo in seguito a modifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell’andamento demografico, dell’inflazione e di altre variabili di mercato. Nel caso sia previsto per legge, o qualora in presenza di un giustificato motivo la pre- stazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico BancarioCompagnia ritenga opportuno modificare o variare il presente Contratto, viene comunicata ne darà preventiva comunicazione al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per Contraente indicando le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso che intende apportare. Qualora il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dalla data di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima ricezione della data prevista per l’applicazione della mo- difica, che non intende accettarlacomunicazione. In questo tal caso, il Cliente ha diritto Contratto si intenderà risolto ed al Contraente sarà restituita una somma pari al controvalore del Capitale Assicurato investito in Gestione Interna Separata e rivalutato senza applicazione dei Costi di recedere dal Contratto, senza spese, con Riscatto. Il pagamento dovuto dalla Società sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del Contraente. In mancanza di comunicazione da inviare all’Emittenteparte del Contraente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio il Contratto resterà in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 40. Tutte le comunicazioni di modi- fica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”vigore alle nuove condizioni.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e le relative informazioni s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario106, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- tenell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Bancale modifiche, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nitein aumento o in diminuzione, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106.L'importo in tale caso aumento relativo a tali modifiche non può superare il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattualicinque per cento dell'importo originario del contratto. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- difica, Si precisa che non intende accettarlasono previsti ricalcoli dell’importo del contratto. Ai sensi dell’art 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto, la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell’Operatore Economico. In questo ogni caso, il Cliente comunque, l’Operatore Economico ha diritto l'obbligo di recedere eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal ContrattoDirettore dell’Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, senza spesea condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’art. 34, entro non comportino un aumento dell’importo del contratto e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato comportino a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 40. Tutte le comunicazioni di modi- fica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”carico dell’Operatore Economico maggiori oneri.

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Samples: www.autovie.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento in- formazioni ad esso relative, è proposta dalla Banca e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- teTitolare, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Bancaa cura del Gestore, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Clien- te a meno che questi non comunichi all’Emittenteal Gestore, prima della data prevista per l’applicazione della mo- dificamodifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittenteal Gestore, con le moda- lità modalità e gli effetti di cui all’artall’Art. 3436, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modificamodifica. Eventuali modifiche modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza sen- za preavviso. L’Emittente La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’artall’Art. 4042. Tutte le comunicazioni di modi- fica modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica modifica unilaterale del Contratto”.

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Samples: www.bancamediolanum.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle condizioni contrattuali ed economiche prestazioni oggetto del contratto, a condizione che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106.L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Ai sensi dell’art. 126-sexies 106 comma 12 del Testo Unico BancarioD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene comunicata qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al Titolare esclusivamente dall’Emitten- tequinto dell’importo del contratto, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Bancala Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell’Operatore Economico. In ogni caso, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile comunque, l’Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per le modifiche defi- niterisolvere aspetti di dettaglio, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- difica, condizione che non intende accettarla. In questo casomutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’art. 34, entro non comportino un aumento dell’importo del contratto e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato comportino a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate dall’Emittente con le modalità previste all’art. 40. Tutte le comunicazioni di modi- fica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”carico dell’Operatore Economico maggiori oneri.

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Samples: www.autovie.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’artè proposta e comunicata al Titolare (Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneda Nexi. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- dificamodifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’arta Nexi (=> art. 34), entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole - favorevoli al ClienteTitolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente me- diante Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la La proposta di modifica uni- laterale unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno sono effettuate dall’Emittente da Xxxx con preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 42). Con le medesime modalità previste all’art. 40le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modi- fica modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.

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Samples: www.nexi.it