Modifiche dell’Accordo Clausole campione

Modifiche dell’Accordo. Eventuali modifiche alla presente o alle attività descritte nell’allegato 1, conseguenti allo sviluppo del progetto, saranno concordate per iscritto fra le parti.
Modifiche dell’Accordo. Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.
Modifiche dell’Accordo. Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all’altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti. Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.
Modifiche dell’Accordo. Il presente accordo può essere modificato su richiesta di una delle componenti dell’OIT, con il voto unanime dell’Assemblea.
Modifiche dell’Accordo. Qualsiasi modifica da apportarsi al contratto d’appalto dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti.
Modifiche dell’Accordo. 1. Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche al medesimo dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire forma scritta.
Modifiche dell’Accordo. Il presente Accordo può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo.
Modifiche dell’Accordo. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.
Modifiche dell’Accordo. 9.1. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare il contenuto dell’Accordo, pubblicando la nuova versione sul Sito e comunicandola agli Utenti. Salvo quando diversamente specificato, tutti i nuovi termini e condizioni dell'Accordo saranno automaticamente efficaci decorsi 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della e-mail e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione sul Sito. 9.2. Nel caso in cui l’Utente non accetti le modifiche dell’Accordo, avrà facoltà di recedere dallo stesso, richiedendo la cancellazione dell’Account ai sensi dell’art.8.
Modifiche dell’Accordo. 1. Il presente Accordo può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle due Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 5. 2. Eventuali modifiche all’Allegato 1 e all’articolazione delle voci di spesa, a parità di budget complessivo in capo a ciascun Dipartimento, saranno approvate dal Comitato di cui all’articolo 5 e non comportano la revisione di questo Accordo.