Monitoraggio dell’accordo Clausole campione

Monitoraggio dell’accordo. 95. Il presente accordo rafforza e prolunga le pratiche sociali del Gruppo. Non è destinato a sostituire o interferire con le iniziative di dialogo o le negoziazioni effettuate sul piano locale, nazionale o europeo.
Monitoraggio dell’accordo. Il Comitato Direttivo Salute e Xxxxxxxxx è incaricato del monitoraggio dell’Accordo in conformità con le condizioni precisate all’articolo 2.3. Spetterà al Comitato Direttivo Salute e Sicurezza il compito di definire gli indicatori e le modalità di monitoraggio e di controllo.
Monitoraggio dell’accordo. Il monitoraggio di questo accordo quadro mondiale avverrà a un duplice livello. In ciascuno dei paesi principali (oltre 500 dipendenti) vengono creati degli osservatori sociali locali, composti dalla direzione delle risorse umane e dalle organizzazioni sindacali. Questi osservatori sociali effettuano un monitoraggio annuale dell’applicazione dell’accordo quadro mondiale, attraverso un documento comune elaborato congiuntamente dalle parti firmatarie del presente accordo. Questo documento consente a ogni organizzazione sindacale di dare il proprio parere nell'ambito del monitoraggio annuale dell’applicazione del presente accordo per la rispettiva filiale. Negli altri paesi viene redatto lo stesso documento di monitoraggio, che raccoglie il parere delle organizzazioni sindacali; in mancanza di organismi di rappresentanza del personale, questo rientra nell'ambito del monitoraggio annuale. Per il monitoraggio a livello del Gruppo dell’accordo quadro sulla responsabilità sociale dell’Azienda, il Comitato Europeo Allargato si costituisce Comitato Mondiale. Il Comitato Europeo attualmente esistente viene quindi allargato, grazie alla presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei paesi che soddisfano il criterio relativo al personale, definito nell’accordo del Comitato Europeo (es: Argentina, Brasile…, che hanno oltre 500 dipendenti). Questi rappresentanti sono invitati alle riunioni plenarie, per partecipare al monitoraggio del presente accordo quadro mondiale. Partecipando alle sessioni, i rappresentanti sono anche informati sul mercato generale del Gruppo e sulle strategie messe in atto. I rappresentanti partecipano agli scambi, con l’eccezione delle delibere proprie al Comitato Europeo (es: designazione del Segretario, designazione degli esperti, consultazioni connesse all’applicazione delle direttive del Comitato Europeo o all’accordo aziendale del 23 ottobre 2003). Resta inteso che le direttive europee si applicano per legge alle filiali europee e al Comitato Europeo. Ciascuna riunione plenaria del Comitato Mondiale è preceduta da una riunione preparatoria dei rappresentanti dell'organismo, con la presenza di rappresentanti della FISM e della FEM.
Monitoraggio dell’accordo. Il presente accordo sarà monitorato dal Comitato GPIC Europa.
Monitoraggio dell’accordo. Le parti si impegnano a monitorare l’applicazione del presente accordo. Allo scopo viene nominata una commissione paritetica, composta da rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’accordo e da funzionari regionali. Tale commissione sarà messa a conoscenza della spesa complessiva regionale e aziendale per livelli essenziali di assistenza, nonché degli indirizzi complessivi di sviluppo regionali ed aziendali e dei costi effettivamente sostenuti per ogni singola struttura, nonché dei dati di attività e di spesa sostenuta per le altre attività previste dagli accordi locali (di cui al punto 2). Queste informazioni costituiranno la base per valutare eventuali futuri adeguamenti tariffari, compatibilmente con i vincoli già richiamati nel presente Accordo, relativamente alle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria previste dalla normativa nazionale e regionale. La Commissione regionale prende in esame l’applicazione dell’accordo nelle diverse realtà territoriali, in particolare: · leggendo gli accordi contrattuali aziendali sul versante della spesa e della diversificazione dell’offerta pubblica e privata · monitorando l’effettiva diminuzione degli inserimenti fuori Regione · monitorando l’andamento degli inserimenti nelle strutture pubbliche e private · monitorando gli invii in regime di arresti domiciliari; . monitorando l’attività, le spese e le tariffe degli interventi di cui al punto 2), anche valutando le esperienze di co-progettazione eventualmente attuate; · verificando l’effettivo rispetto dei debiti informativi degli Enti nei confronti della Regione · valutando le iniziative formative messe in atto · monitorando la domanda di interventi sul piano quali/quantitativo tenendo conto dei bisogni territoriali Annualmente la commissione produce un rapporto sul lavoro svolto e sulle proposte conseguenti. I contenuti del rapporto vengono illustrati e discussi nella sede dell’Assemblea del Coordinamento Enti Ausiliari e con i SerDP. A livello locale il monitoraggio dei rispettivi Accordi è garantito da analoghe Commissioni paritetiche – Aziende Usl ed Enti gestori - con i seguenti obiettivi: - analisi dei bisogni e dell’offerta del territorio - valutazione e pianificazione dell’offerta, compresa la necessità di riconversione dei posti o di diversificazione dei percorsi terapeutici; - verifica del rispetto della spesa preventivata, analizzando le ragioni di eventuali scostamenti e adottando misure idonee a garantire il rispetto dei livelli prefissati; ...
Monitoraggio dell’accordo. Una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo verrà valutata da una commissione di controllo a livello europeo, composta da rappresentanti della Direzione, delle federazioni sindacali europee firmatarie e da una delegazione sindacale che riunisce rappresentanti delle società del gruppo GDF SUEZ dei diversi paesi dell’Unione Europea. Questa commissione di controllo sarà composta da un numero equivalente di uomini e donne e non supererà i 20 membri (esclusi i rappresentanti della Direzione). Questo controllo annuale sarà realizzato sulla base degli indicatori fissati in appendice 1, ricavati dalla rendicontazione sociale del Gruppo con l’appoggio di un esperto esterno definito congiuntamente dalla Direzione e dalle federazioni sindacali europee. In caso di controversia (mancato rispetto dell’accordo e della sua applicazione) e se il processo locale di discussione non si risolve con un accordo, la pratica può essere presentata alle Federazioni europee corredata da tutti i documenti necessari relativi alla controversia. Verrà allora organizzata una riunione tra una delegazione delle federazioni europee e la direzione, onde esaminare il caso e studiare le opportune misure per trovare una soluzione a detta controversia.
Monitoraggio dell’accordo. Il Gruppo di Lavoro Salute & Sicurezza è incaricato del monitoraggio dell’Accordo in conformità con le condizioni precisate all’articolo 2.3 del presente Accordo. Sarà compito del Gruppo di Lavoro Salute & Sicurezza di definire gli indicatori e le modalità di monitoraggio e di controllo.