Morte del socio. In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15. In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all’assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.
Morte del socio. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Morte del socio. Il regime legale: continuazione della società tra i soci superstiti e liquidazione agli eredi della quota del socio defunto • Secondo il regime legale delineato dal codice civile, a seguito della morte di un socio: – si verifica l’immediato e definitivo scioglimento del vincolo sociale che legava il de cuius alla società, la quale prosegue con i soli soci superstiti; – gli eredi non assumono la posizione del defunto nell’ambito della società e, quindi, non acquistano la qualità di soci, ma hanno esclusivamente un diritto di credito (la liquidazione della quota), da operarsi entro 6 mesi dalla morte dello stesso (Cass. 11494/2010; 10802/2009; 6263/2005). • Da quanto sopra si ricava che: – a seguito della morte di un socio, non si verifica l’automatico subingresso degli eredi nella compagine sociale; – nell’ambito delle società di persone, la quota sociale non è normalmente
Morte del socio. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale da lui effettivamente versato, eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.
Morte del socio. Se un Socio muore, il superstite o i superstiti in caso fosse un comproprietario, e il suo esecutore nel caso fosse un Socio unico o l’unico superstite di una comproprietà, sono le uniche persone riconosciute dalla Società quali aventi diritto alle azioni; ma nessuna delle disposizioni qui contenute potrà sollevare l’asse ereditario del Socio deceduto, da alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi azione che sia stata detenuta congiuntamente dallo stesso.
Morte del socio. Trasmissione in caso di morte o fallimento/minori
Morte del socio. 8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo 7.
8.2 In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviato alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro novanta giorni dalla morte.
8.3 Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
Morte del socio. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in- teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me- si dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, se- condo e terzo comma, c.c.. Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla So- cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre- via deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece- dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La So- cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ- ste dall’art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.
Morte del socio. 1. Nel caso di morte di un socio, la sua quota viene liquidata agli eredi secondo quanto disposto nell’articolo 27.
2. Lo statuto puo` prevedere la successione nella quota da parte di eredi aventi titolo per lo svolgimento di una attivita` professionale contemplata nello statuto.
Morte del socio. 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a socio o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
3. Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2- ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2.
4. Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi l’accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l’esercizio dei diritti.